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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 162/2024 RG promossa da:
, in qualità di coniuge superstite del defunto sig. Parte_1 Per_1
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LOPEZ FRANCESCO
[...]
SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Fabrizio CP_1
Allegrini;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note 127 ter c.p.c, con termine previsto al giorno 16.4.2025.
Con ricorso depositato il 24.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere vedova del sig. deceduto il 2.4.2022, già titolare di rendita in Persona_1 CP_1 quanto affetto da grave patologia a carico dell'apparato respirato (silicosi polmonare) riconosciuta come derivante dall'attività lavorativa svolta, con D.B. pari al 45%; di aver diritto alla liquidazione della rendita ai superstiti, attesa la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale ed il decesso;
che, tuttavia, l' , con provvedimento del CP_1
7.6.2023, aveva ingiustamente respinto la domanda in quanto “Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento.
Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”. Ritenendo sussistenti i presupposti di legge, chiedeva condannarsi l' alla erogazione CP_1 della rendita, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone CP_1 il rigetto.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc la causa è così decisa.
* * *
La presente controversia ha ad oggetto la verifica circa la sussistenza del diritto della ricorrente ad di ottenere la rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65.
La norma stabilisce che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita è ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza”.
Condizione perché determinate categorie di superstiti (tra cui il coniuge del soggetto deceduto) maturino il diritto a percepire la rendita, è che sussista un nesso di causalità tra la morte dell'assicurato e l'infortunio sul lavoro (od ovviamente la malattia professionale).
Nel caso di specie, è pacifico che l'assicurato fosse titolare di rendita per la patologia CP_1 sopra indicata.
Trattasi allora di stabilire se il decesso costituisca o meno conseguenza della attività lavorativa svolta dal coniuge della ricorrente.
Disposta CTU medico-legale, il consulente ha dato risposta negativa al quesito osservando che “ Da tutto quanto premesso ne deriva che il signor è deceduto per scompenso Persona_1 cardiaco da emorragia gastrica in soggetto novantenne, exitus inevitabile anche se il pz non fosse stato portatore, come comorbilità, anche di silicosi con insufficienza respiratoria.
Come ampiamente relazionato la silicosi può ritenersi una concausa nell'aggravamento dello stato clinico del signor ma non è da ritenere causa indispensabile e nemmeno necessaria nel Persona_1 determinismo dell'exitus, vale a dire che il decesso per scompenso cardiaco da emorragia gastrica si sarebbe verificato ugualmente anche se il de cuius non fosse stato affetto da silicosi e che la silicosi non causa questo tipo di patologie ma altre (tumore polmonare, malattia autoimmune). Ciò assumerebbe rilevanza sia in riferimento alla causalità penale fondata sulla prova valida oltre ogni ragionevole dubbio, che in questo caso non esiste;
sia alla causalità civile c.d. probabilità relativa, caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità logica rispetto a quella penale, il processo civile si fonda sulla regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, in questo caso non vi è evidenza scientifica e risulta più probabile l'indifferenza della silicosi nel determinismo dell'exitus che una sua concausalità efficiente, sia direttamente sul decesso, sia sulle cause (non note) che hanno determinato
l'emorragia gastrica che ha condotto all'exitus. CONCLUSIONI Il decesso del signor
avvenuto il 02.04.2022 non è causalmente riconducibile alla Persona_1 silicosi polmonare.” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il
20.06.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Inoltre, il CTU ha dato piena risposta, in maniera articolata e logica, alle osservazioni alla bozza preliminare, cui si rimanda.
Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio risultano sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono la domanda non può essere accolta.
Le spese processuali in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp att cpc restano irripetibili.
Le spese di CTU, per le medesime argomentazioni, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 162 / 2024 RG, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese irripetibili
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, 16 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei