Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6421/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa HI Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da
Parte_1
Nato a Legnano (MI) il 13.05.1976
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Mariella Sabatelli e Riccardo Crespi, presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi pec Email_1
e Email_2
e
TO ES
Nata a Legnano (MI) il 10.09.1976
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] a con l'Avv. Giuseppe Provasoli presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
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i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Parabiago (MI) il 09/09/2005, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Parabiago, anno 2005 Parte II Serie A, N. 51 in regime di separazione dei beni;
separati con sentenza n. 1347/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.09.2024 e pubblicata in data 24.09.2024
con i seguenti figli: nato il [...] e HI nata il [...], entrambi cittadini italiani PE
Pagina 1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Affidamento e collocamento dei figli: affidamento condiviso di e HI, con PE collocamento presso la madre. Entrambi i genitori, allo scopo di promuovere e tutelare il bene e l'interesse dei figli, si impegnano ad una reciproca collaborazione per quanto concerne l'accudimento e l'educazione degli stessi e ad assumere di comune accordo ogni decisione ad essi afferente, comprese quelle di carattere sanitario, scolastico, extrascolastico, ricreativo e/o sportivo e religioso. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro qualunque informazione rilevante inerente i figli ed altresì si impegna a salvaguardare l'immagine dell'altro genitore avanti i figli ed ai terzi.
Al fine di garantire ai figli una crescita serena, i genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra loro e con le rispettive famiglie di origine, consentendo la frequentazione dei figli da parte dei parenti di entrambi. Nel caso in cui un genitore, nei giorni in cui è affidatario dei figli, si trovi nell'impossibilità di occuparsi e badare a questi ultimi, a causa di un imprevisto o di altre necessità urgenti, lo stesso genitore si impegna a consultare prioritariamente l'altro in ordine al da farsi.
A tutela dei figli, ciascun genitore si impegna ad introdurre eventuali nuovi propri compagni e/o conviventi, con le dovute accortezze sì da non creare turbamento ai figli.
2. Diritto di visita: in tutti i casi, salvo diverso accordo tra i coniugi e sentiti i figli:
- Durante la settimana: due giorni la settimana, dalle ore 17.30/18.00, preferibilmente nei giorni di martedì e mercoledì, il padre potrà vedere e tenere con sé e HI, cenerà con loro e poi PE li riaccompagnerà dalla madre;
in uno dei due giorni sopra indicati, i figli resteranno con il padre sino alle 22.00/22.30 e poi saranno riaccompagnati a casa oppure, ogni 15 giorni, al martedì o al mercoledì, senza rientrare dalla madre alle ore 22.00/22.30, i figli pernotteranno dal padre, che li accompagnerà a scuola la mattina seguente.
Nei giorni in cui i figli rimarranno con l'uno o l'altro genitore, ciascuno provvederà a garantire lo svolgimento dei compiti scolastici, delle attività ludiche, ricreative e sportive.
Nel caso di visite mediche e/o dentistiche e/o di esami medici, i genitori si alterneranno nell'accompagnare i figli nel giorno fissato per la visita e/o l'esame, ciò a prescindere dal giorno in cui i figli si trovino presso l'uno o l'altro genitore.
Le variazioni di giorni e/o ore dovranno essere preventivamente comunicate e concordate.
- Durante il fine settimana: a settimane alterne, il padre terrà con sé i figli dalle ore 17.30/18.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì allorquando li accompagnerà a scuola.
Le variazioni di giorni e/o ore dovranno essere preventivamente comunicate e concordate.
- Vacanze natalizie: i genitori trascorreranno ad anni alterni ed alternativamente con i figli i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. E' consentito il diritto di visita del genitore non affidatario nei giorni di Natale/S. Stefano e Capodanno/Epifania. A decorrere dal 2024,
i figli trascorreranno il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre.
- Vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, Pasqua (dalle ore 10) e
Pasquetta. A decorrere dal 2025, i figli trascorreranno Pasqua e Pasquetta con la madre.
- Vacanze estive: durante il mese di agosto, i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni, comunicando all'altro genitore l'eventuale meta di vacanza prescelta entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori intendono suddividere il mese di agosto come segue: dal 1 agosto alle ore 10 del 16
Pagina 2 agosto i figli rimarranno con un genitore e dalle ore 10 del 16 agosto al 31 agosto rimarranno invece con l'altro genitore. A decorrere dal 2024, i figli rimarranno con il padre nel primo periodo e con la madre nel secondo periodo.
E' consentito a ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e sentiti gli stessi, di trascorrere con questi ultimi altro periodo di vacanza durante l'anno, oltre al mese di agosto, comunicando all'altro genitore, almeno un mese prima, la meta ed il periodo prescelti.
3. Casa familiare: il Sig. , a titolo di liquidazione una tantum, si impegna a cedere Parte_1
a titolo gratuito alla Sig.ra TO AL la sua quota del 50% del diritto di usufrutto sulla casa coniugale sita in Cuggiono via Foscolo n. 16/a, così identificata catastalmente:
- Foglio 20, mappale 207, subalterno 716, cat. A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro
340,86, piano T-S1;
- Foglio 20, mappale 207, subalterno 710, cat. C/6, classe 7, mq 28, rendita euro 82,43;
Le parti si impegnano a dare esecuzione all'obbligo di trasferimento del diritto di usufrutto qui assunto procedendo mediante atto notarile, da stipularsi avanti al Notaio scelto di comune accordo, entro e non oltre 3 mesi dalla comunicazione della sentenza di divorzio da parte della cancelleria del
Tribunale di Milano. Le spese notarili del trasferimento sono a carico della sig.ra TO.
I signori e TO dichiarano che la predetta unità immobiliare oggetto di trasferimento è Pt_1
a loro pervenuta in forza di contratto di compravendita stipulato in data 24.10.2005 rep. 14760,
Notaio dott.ssa in Busto Arsizio. Persona_2
Le parti chiedono che l'atto notarile di trasferimento, in quanto stipulato unicamente in esecuzione degli accordi di divorzio ed in quanto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale e di tutte le questioni economiche sorte tra i coniugi a seguito del matrimonio, usufruisca dell'esenzione dell'imposta ipotecaria, dell'esenzione dell'imposta catastale e di ogni altra tassa. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della L. 898/1970, avente causa o comunque connessa al vincolo coniugale.
Le spese ordinarie della casa saranno a carico della sig.ra TO, mentre, sino a quando i figli non raggiungeranno la maggiore età e/o l'indipendenza economica, quelle straordinarie saranno a carico dei coniugi al 50% e l'eventuale rimborso annuo IRPEF verrà ripartito al 50%. Ove un coniuge sostenesse per intero le spese straordinarie, l'altro sarà tenuto al rimborso del proprio 50% entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Successivamente, ossia al raggiungimento della maggiore età e/o indipendenza economica dei figli, la sig.ra TO, qualora continuerà ad abitare nella casa coniugale, si farà carico di tutte le spese sia ordinarie sia straordinarie dell'immobile (percependo interamente l'eventuale rimborso annuo da esse derivato) e rimborserà al sig. le eventuali spese relative all'immobile che questi Pt_1 dovesse versare/sostenere, entro 30 giorni dalla richiesta.
In caso di vendita della casa familiare, si dovrà tener conto, in fase di ripartizione del prezzo incassato, del maggior valore acquisito dall'immobile a seguito di interventi straordinari – che si renderanno eventualmente necessari, anche per legge – che saranno sostenuti interamente dalla sig.ra TO.
Nel caso in cui la sig.ra TO dovesse iniziare un rapporto di convivenza stabile con un nuovo compagno e, quest'ultimo, si trasferisse all'interno della casa coniugale, sarà riconosciuto al sig. un importo a titolo di indennità di occupazione equivalente al 50% del canone di locazione Pt_1 medio applicato dal mercato in quel momento o da individuarsi interpellando congiuntamente un
Pagina 3 intermediario immobiliare.
4. Mantenimento dei figli: il padre verserà mensilmente le seguenti somme:
- Euro 250,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia di divorzio;
- il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ricreative, di trasporto, ecc.), secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano che si allegano (doc.6) e delle spese di abbigliamento e dei buoni pasto. Il genitore che abbia anticipato la spesa ne chiederà il rimborso pro quota all'altro, il quale dovrà provvedervi entro 15 giorni, dietro esibizione del relativo giustificativo.
5. Assegno unico e detrazioni fiscali: l'assegno unico sarà riconosciuto e percepito da entrambe le parti al 50% ciascuno.
I figli saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno;
le fatture e/o ricevute afferenti le spese riguardanti i figli (mediche, scolastiche, ecc.) dovranno essere intestate a questi ultimi.
6. Rilascio/rinnovo documenti: i coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e dei minori.
7. Questioni economiche tra i coniugi:
- depositi postali e bancari: le parti concordano che le somme investite dai coniugi durante il matrimonio e depositate presso Banco BPM s.p.a. e Poste Italiane s.p.a., con investimenti intestati alla sig.ra TO ma derivanti dai proventi lavorativi di entrambi i coniugi, saranno ripartite al
50% tra le medesime parti. In particolare, le parti stabiliscono la ripartizione al 50% del valore di ciascun titolo sotto indicato quale risulterà documentalmente al momento della scadenza e/o del disinvestimento e della successiva liquidazione:
h) buono fruttifero postale dematerializzato 3x4, sottoscritto il 30/06/2012, del valore nominale di euro 7mila;
i) buono fruttifero postale dematerializzato 3x4, sottoscritto il 29/03/2014, del valore nominale di euro 20mila;
j) buono fruttifero postale dematerializzato 3x4, sottoscritto il 13/08/2014, del valore nominale di euro 12mila; Cont k) fondo bancario ANIMA VISC. quote n. 519,529;
l) fondo bancario ANIMA SFORZESCO, quote n. 391,657;
m) fondo bancario EURIZON DIV. ETIC., quote n. 501,626;
n) fondo bancario ANIMA BILANCIATO, quote n. 1.694,189.
Per i fondi bancari di cui alle lettere d), e), f) e g), la sig.ra TO si impegna a procedere al disinvestimento delle somme entro tre mesi dalla pronuncia di divorzio, fatto salvo diversi accordi con il sig. e comunque ad avvenuta costituzione del diritto di usufrutto, rimettendo al sig. Pt_1 il 50% del valore risultante documentalmente all'atto della liquidazione. Pt_1
I coniugi dichiarano che con l'adempimento degli impegni di cui al punto 3 dovrà ritenersi definito ogni rapporto economico tra loro in essere e nulla avranno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, anche a titolo di mantenimento né per altro titolo e/o ragione, avendo definito ogni rapporto patrimoniale dipendente e/o connesso al rapporto coniugale”
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della
Pagina 4 documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri e TO AL in Parabiago il 09.09.2005, trascritto nel Registro dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Parabiago, anno 2005, parte II, seria A, n.51;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parabiago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
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