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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 22542/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22542/2022 r.g. promossa da:
GI BA (C.F./P.I. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. PIRANEO
MANUELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A
R.L. (C.F./P.I. 01535380156), rappresentato e difeso dall'avv. PINTUCCI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
M&B TRANS DOO (C.F./P.I. 01367896412), con sede in Novi Slankamen (Srb) via Branka
Radicevika 047,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertare e affermare l'esclusiva responsabilità del sig. VA LA conducente del veicolo Mercedes Actros targato IN039PA di proprietà M&B Trans DOO assicurato Dunav Osiguranje, per la causazione del
pagina 1 di 17 sinistro stradale avvenuto in data 13.06.2019 e, per l'effetto, condannare, sulla base delle ragioni fattuali e di diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione, U.C.I. s.c.a.r.l.(Ufficio Centrale Italiano) in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, ex artt. 125, 126 c. 2, 144 e 148 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a risarcire il sig. NA UI per i danni tutti, patrimoniali e non, patiti in esito all'evento e spese mediche che si quantificano, nella misura di euro 87.209,50 o pur in quella diversa che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio o che sia altrimenti ritenuta di Giustizia. Il tutto oltre spese di CTU e CTP, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. IN OGNI CASO:
Con vittoria integrale delle spese di giudizio”
Per il convenuto UCI s.c. a r.l.:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione così giudicare: Nel merito: respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti, dichiarandosi la prescrizione biennale per il danno materiale. Competenze di lite rifuse.
In via istruttoria: ordinare a parte attrice la produzione in giudizio di polizza infortuni, nonchè a parte attrice, all'INAIL Direzione regionale Lombardia LOMBARDIA@POSTACERT.INAIL.IT, Provinciale Bergamo BERGAMORICERCA@POSTACERT.INAIL.IT, BERGAMO@POSTACERT.INAIL.IT, sede di Treviglio TREVIGLIO@POSTACERT.INAIL.IT di produrre e documentare tutte le spese riconosciute al sig. UI NA dall'Istituto a titolo di danno patrimoniale e biologico e comunque a qualsiasi titolo”, oltre alle istanze istruttorie riproposte pedissequamente nella nota depositata in via telematica in data 8.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato UI NA ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale M&B Trans DOO e U.C.I. S.c. a r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro- tempore, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale, avvenuto il 13.6.2019, a LM (BG), cagionato dalla condotta di guida di
VA LA, conducente del veicolo Mercedes Actros, targato IN039PA, di proprietà della M&B
Trans DOO, società serba domiciliata ex lege, ai sensi degli artt. 125 e 126 cod. ass. priv. (D. Lgs.
209/2005) presso Ufficio Centrale Italiano.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
pagina 2 di 17 - che, in data 13.06.2019, UI NA percorreva, alla guida del proprio velocipede, la SP ex SS 525 nel territorio del Comune di LM con direzione di marcia LAo-Bergamo e che, giungendo alla rotatoria sita in via Delle Valli, vi si immetteva, mantenendosi sul margine destro della carreggiata;
- che, percorse alcune decine di metri sulla rotatoria, l'attore veniva “raggiunto da tergo” dall'autoarticolato Mercedes Actros, targato IN039PA, di proprietà della società estera serba M&B
Trans DOO e condotto da VA LA, di nazionalità croata, il quale, non avvedutosi del ciclista,
“effettuava una manovra di immissione a destra per uscire dal rondò in direzione Verdello, omettendo in tal modo di concedere la dovuta precedenza al ciclista, che veniva investito e travolto dalla parte anteriore dell'autoarticolato e, dopo essere stato trascinato sull'asfalto al di sotto del tir, veniva sbalzato sulla carreggiata nel mezzo dell'intenso flusso veicolare che era in corso” (cfr. atto di citazione);
- che, in esito allo scontro, UI NA riportava gravissime lesioni personali, che ne causavano il trasporto d'urgenza presso il PS dell'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ove i sanitari gli refertavano “plurime fratture costali con associate alterazioni contusive polmonari basali bilaterali, ematoma nei tessuti molli del gluteo di destra, frattura del processo spinoso di D6 e composta del processo di L5-S1 a sinistra”, per poi essere trasferito presso il reparto di terapia intensiva e sottoposto a cicli di “CPAP”;
- che seguiva un periodo di visite, esami di controllo e riabilitazione, all'esito del quale UI NA si sottoponeva a visita medico legale presso la Dott.ssa Elisabetta Castagna, che riscontrava postumi permanenti nella misura del 23-24%, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 14 giorni, un periodo di inabilità temporanea al 75% di 90 giorni, uno al 50% di 90 giorni e un ulteriore periodo di inabilità temporanea al 25% di 11 giorni (doc. 4 e 6 parte attrice);
- che, essendo il veicolo investitore immatricolato e assicurato all'estero, la domanda di risarcimento del danno è stata inoltrata dall'attore ex artt. 125, 126 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), il quale l'ha riscontrata delegando Avus Italia S.p.A. alla gestione del sinistro;
quest'ultima ha tuttavia negato ogni pretesa, sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
pagina 3 di 17 - che, a fronte del mancato componimento bonario (doc. 16 parte attrice), UI NA è stato costretto ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Ufficio Centrale Italiano
U.C.I. S.c. a r.l., domandando il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate in considerazione dell'esclusiva responsabilità di UI NA nella causazione dell'evento.
All'udienza del 7.2.2023, è stata dichiarata la contumacia di M&B Trans DOO e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché tramite interpello di UI NA, l'escussione di un testimone e consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attore.
Con ordinanza del 21.11.2024, a fronte della sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
20.11.2024 con il deposito di note scritte, il Tribunale, preso atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti, come sopra riportate, ha assegnato loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
L'attore ha agito in giudizio, asserendo di essere stato investito il 13.6.2019, mentre “percorreva, alla guida del proprio velocipede, la SP ex SS 525 nel territorio del Comune di LM con direzione di marcia LAo/Bergamo”, dall'autoarticolato Mercedes Actros, targato IN039PA, di proprietà della società estera, convenuta contumace, M&B Trans DOO e condotto da VA LA, il quale, “non avvedutosi del ciclista, effettuava una manovra di immissione a destra per uscire dal rondò in direzione Verdello, omettendo in tal modo di concedere la dovuta precedenza al ciclista che veniva investito e travolto dalla parte anteriore dell'autoarticolato” (cfr. atto di citazione).
A seguito dell'incidente, sono intervenuti gli Agenti di Polizia Locale del Comune di LM che, dopo aver constatato la verificazione del sinistro, hanno raccolto le spontanee dichiarazioni di UI
NA, il quale ha riferito: “giunto alla soglia della rotatoria cosiddetta autostrada, mi sono posto sulla corsia di immissione destra, lungo il margine destro della stessa, mi sono portato con la bicicletta poco oltre il muso dell'autocarro che mi affiancava sulla mia sinistra, badando bene che non avesse la
pagina 4 di 17 freccia a destra, ho constatato che ciò non era e che, pertanto, tale veicolo proseguisse diritto” (vedasi doc. 1, 10 e 11 di parte attrice).
Gli operanti di Polizia Locale, inoltre nel verbale n. 66465 r.v. 4095, hanno contestato a UI NA la violazione dell'art. 145, co. 1 e 10 C.d.S., a mente del quale “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Tale verbale è stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di Bergamo, il quale ha provveduto al suo annullamento, reputando non acclarata la responsabilità di UI NA, ai sensi dell'art. 7, co. 10, D. Lgs. 159/2011
(che dispone: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Tanto premesso, si osserva che il fatto risulta provato, nella sua materialità, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente giudizio e, in particolare, dalla produzione del citato rapporto di incidente redatto dagli Agenti di Polizia Locale del Comune di LM, dalla lettura del quale emerge come sia effettivamente occorso l'investimento dell'attore ad opera dell'autoarticolato condotto da VA
LA, il 13.6.2019, in LM.
In particolare, si evince con chiarezza che il sinistro ai danni di UI NA si è verificato all'interno della rotatoria sita all'intersezione tra le due uscite di Via delle Valli e di Via Provinciale di seguito rappresentata (pag. 5, doc. 1 parte attrice).
Come noto, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale di accertamento costituisce piena prova, fino a querela di falso, tanto dei rilievi effettuati, quanto degli accadimenti pagina 5 di 17 verificatisi in loro presenza, tra cui ad esempio che delle dichiarazioni siano state personalmente ricevute dagli Agenti (cfr. Cass. civ. n. 10376/2024: “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”).
Nel caso di specie l'investimento dell'odierno attore in sella alla propria bicicletta da parte del mezzo pesante di proprietà della società convenuta si reputa provato, ma occorre ricostruire la dinamica e le modalità di verificazione dell'evento, anche al fine di analizzare i possibili profili di responsabilità della parte attrice, la quale, secondo la ricostruzione del convenuto U.C.I. S.c. a r.l, avrebbe, all'opposto, omesso di dare la precedenza all'autoarticolato mentre quest'ultimo correttamente proseguiva la sua rotta di marcia.
Tale ricostruzione della dinamica risulta d'altronde imprescindibile, atteso che, come noto, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente, dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere parzialmente ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale del
Comune di LM, intervenuti nell'immediatezza dell'evento lesivo e della deposizione del testimone
NR AT, il quale, nonostante non abbia assistito all'evento, all'udienza del 4.7.2023 ha pagina 6 di 17 dichiarato: “quando ho imboccato il tratto di strada dopo la rotonda per andare verso l'autostrada, una decina di metri dopo, ho trovato il sig. IG in mezzo alla strada a carponi” .
I verbalizzanti hanno effettuato i rilievi di rito e, esaminando le condizioni dei luoghi, la provenienza e la direzione dei veicoli coinvolti, nonché la posizione assunta dal veicolo nella fase terminale dell'evento, hanno descritto gli accadimenti come segue. UI NA, a bordo del suo velocipede,
“manovrava immettendosi nel flusso di circolazione della rotatoria, con l'intenzione di proseguire sulla Via Provinciale in direzione Bergamo. Successivamente alla manovra di immissione”, “entrava in collisione con il complesso veicolare B [l'autoarticolato condotto da VA LA], il quale […] aveva percorso la rotatoria al fine di impegnare la via delle Valli e dirigersi verso la dogana di Levate, tramite la SS 42” (cfr. relazione di incidente stradale). L'urto, ritenuto dai verbalizzanti di “media entità”, ha coinvolto la parte laterale sinistra del velocipede condotto da UI NA e la parte frontale del veicolo guidato da VA LA.
Orbene, parte convenuta U.C.I. S.c. a r.l., nel ricostruire la vicenda ed evidenziare la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, ha sottolineato come nella relazione di incidente stradale sia stato rilevato l'impatto sulla parte sinistra della bicicletta, la quale ha riportato, tra l'altro,
“deformazione/abrasione manubrio lato sinistro […], pedale sinistro divelto” (cfr. relazione di incidente stradale). Tale constatazione, in aggiunta alla circostanza per cui UI NA ha dichiarato agli agenti di Polizia Locale “giunto alla rotatoria, mi immettevo nel flusso di circolazione”, renderebbe evidente, secondo U.C.I. S.c. a r.l., come la causa del sinistro sia da identificarsi nell'avvenuta omissione dell'obbligo di dare la precedenza da parte dell'attore al momento di immissione nella rotonda da Via Provinciale, a favore dei veicoli già in circolazione all'interno della stessa. La circostanza del danneggiamento della bicicletta sul lato sinistro, infatti, dimostrerebbe come l'impatto si sia verificato nell'atto di immissione del velocipede nel flusso di circolazione della rotonda, poiché se lo stesso fosse già stato all'interno della rotonda stradale, avrebbe viceversa accusato l'impatto da dietro e non già sul lato sinistro. Pertanto, provenendo UI NA da strada gravata dall'obbligo di dare precedenza e, all'occorrenza, di fermarsi, mentre l'autoarticolato percorreva regolarmente la rotatoria, su parte attrice graverebbe la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro concretamente verificatosi. Inoltre, a dimostrazione della totale assenza di profili di responsabilità colposa in capo al conducente del veicolo pesante, parte convenuta ha sottolineato come pagina 7 di 17 non fosse installato sul velocipede attoreo un campanello funzionante (circostanza acclarata dagli agenti di Polizia Locale) e che, quindi, quest'ultimo non avrebbe potuto neppure segnalare l'immissione impropria nella rotatoria a VA LA al fine di scongiurare l'evento dannoso, rendendosi così evidente l'assenza di responsabilità in capo al conducente dell'autoarticolato.
Tali contestazioni non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie del presente giudizio.
In primo luogo, la relazione di servizio più volte citata ricostruisce invero un preciso ordine logico e cronologico degli eventi: infatti, UI NA “manovrava immettendosi nel flusso di circolazione della rotatoria”, e, solo a seguito dell'immissione in rotatoria e dunque dopo la percorrenza di un tratto di essa, l'attore “entrava in collisione” con l'autoarticolato; il fatto che lo scontro sia poi avvenuto a seguito dell'immissione nella rotatoria è reso evidente dalla descrizione dei verbalizzanti, per cui il sinistro si è verificato “successivamente alla manovra di immissione” in rotatoria e non a causa della stessa. La fotografia satellitare del luogo degli eventi, su cui gli agenti di Polizia Locale hanno tracciato le direttrici di marcia dei due veicoli, identificando il punto di scontro, conferma il punto d'urto da loro identificato in prossimità dell'uscita della rotatoria con direzione Autostrada (cfr. documento 1 attoreo).
Inoltre, il teste NR AT, all'udienza del 4.7.2023, sebbene non abbia direttamente assistito al momento della verificazione del sinistro, ha dichiarato di aver rinvenuto UI NA “in mezzo alla strada a carponi”, una decina di metri dopo aver “imboccato il tratto di strada dopo la rotonda per andare verso l'autostrada”. Il teste AT, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto ha reso una deposizione chiara e non contraddittoria e poiché del tutto estraneo all'esito della presente vertenza, ha dichiarato di avere rinvenuto l'attore una decina di metri dopo l'uscita dalla rotatoria, sì che, anche a voler considerare che si sia trattato di una percezione della distanza superiore rispetto a quella concreta, deve in ogni caso ritenersi tale dichiarazione incompatibile con la caduta dell'attore a causa dell'urto nel bel mezzo della rotatoria o in prossimità dell'imbocco presso la via Provinciale, come asserito da UCI s.c. a r.l.
Anche tale circostanza integra elemento di riscontro della verificazione dello scontro non in prossimità del punto di immissione della rotatoria da parte dell'attore, ma in prossimità dell'uscita in corrispondenza di via Delle Valli.
Si reputa pertanto provato che l'urto si sia verificato “a margine” della rotatoria, in prossimità dell'uscita con direzione Autostrada.
pagina 8 di 17 La mancata apposizione di un campanello sonoro sul velocipede e il riscontro di segni di danneggiamento sul lato sinistro della bicicletta, eccepiti dalla parte convenuta, non si reputano né in specie rilevanti, né sufficienti e in termini per smentire l'indicato punto d'urto.
La prima circostanza risulta inconferente, poiché UI NA, che ha riferito di aver controllato che l'autocarro non avesse inserito la freccia, non avvedendosi della manovra di marcia di VA
LA in uscita dalla rotatoria verso Via delle Valli, non avrebbe quindi neanche avuto ragione di utilizzare il segnale sonoro per segnalare la propria presenza. Tale cautela, inoltre, quand'anche fosse stata adottata, non avrebbe certamente potuto impedire la verificazione dell'evento concretamente occorso;
si reputa che la segnalazione sonora, in generale, non sia né lo strumento adeguato per il velocipede per segnalare il cambio di direzione o di marcia e nello specifico, trattandosi della necessità di segnalazione ad un mezzo pesante, che tale strumento non sarebbe stato in specie nemmeno adeguato ad avvertire il conducente dell'autocarro. Il campanello assume da un lato la stessa funzione del clacson, vale a dire una segnalazione eccezionale, “ove le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano”, che in ogni caso rileva nella circolazione tra ciclisti e pedoni, potendo difficilmente gli altri utenti della strada percepirne nitidamente il suono e porre in essere, per l'effetto, manovre di emergenza;
del resto neppure lo stesso ciclista può fare affidamento che la segnalazione sonora sia percepibile dagli automobilisti e dagli altri utenti della strada ed integrare mezzo adeguato in caso di avviso di emergenza. Si reputa pertanto che la violazione da parte dell'odierno attore dell'art. 68 c.d.s. non sia in nesso di causa con la verificazione dell'evento dannoso.
Quanto al secondo profilo i descritti danneggiamenti sul lato sinistro del velocipede ben possono spiegarsi ragionevolmente attraverso la circostanza per cui lo stesso è stato sbalzato in avanti e poi trascinato sotto il tir dal conducente. In altri termini, l'esigua larghezza di una bicicletta (che, per fatto notorio, risulta avere una struttura sottile, non superiore ai 50 cm nella parte più larga del manubrio e dei pedali) comporta, per necessità logica, che la stessa, al verificarsi di un impatto, cada sull'asfalto su uno dei suoi due lati: il danneggiamento del velocipede da un suo lato specifico non implica quindi automaticamente (come potrebbe invece per un veicolo a quattro ruote) che l'impatto si sia verificato necessariamente da quello stesso lato, potendo i danneggiamenti trovare giustificazione dalla caduta sull'asfalto e dal trascinamento a seguito della caduta, come in specie occorso pacificamente per un lungo tratto.
pagina 9 di 17 UI NA ben può essere stato colpito sul lato posteriore sinistro, essendo questi impegnato nel superamento, all'interno della rotonda, dell'uscita di Via delle Valli, e, quindi, essere stato trascinato oltre dal tir, riportando così il velocipede i danni sopra segnalati. L'autoarticolato, inoltre, come accertato anche dagli operanti intervenuti, ha concluso la marcia con la bicicletta incastrata al di sotto, sì che possono così trovare spiegazione logica gli ulteriori danneggiamenti riscontrati.
Tanto premesso circa l'individuazione del punto d'urto, nel caso di specie l'allegazione attorea circa la provenienza del mezzo pesante da LM non ha invece trovato conferma, giacché il teste escusso non ha potuto constatare personalmente detta circostanza, né essa, non integrando elemento fattuale sfavorevole, può ritenersi oggetto di confessione giudiziale da parte dell'attore in sede di interpello.
È vero, infatti, che la valutazione degli operanti circa provenienza del mezzo pesante da Bergamo con direzione autostrada, in quanto operata da soggetti professionalmente qualificati, deve ritenersi in generale attendibile;
tuttavia, non si ravvisano in specie elementi tecnici che consentano di fornire riscontro a detta ricostruzione valutativa. Ancorché non sia dimostrata la provenienza del mezzo pesante (non avendo alcun teste assistito alla dinamica e al contempo avendo l'attore dedotto in sede di interpello che il mezzo antagonista fosse pressochè a lui affiancato provenendo da LAo e UCI che esso proveniva da Bergamo), tale circostanza ai fini dell'identificazione del punto d'urto e della verifica della compatibilità dei danni riportati dai veicoli non consente di addivenire a conclusioni diverse, in quanto l'urto ben avrebbe potuto in ogni caso verificarsi tra la parte anteriore frontale del mezzo pesante e la parte sinistra (anche posteriore) del velocipede. Da ultimo anche le dichiarazioni della parte attrice di aver percepito un urto da tergo nel caso di guida di una bicicletta non assume significato univoco, giacchè tale generico riferimento si reputa del tutto compatibile con un urto nella parte posteriore sinistra della stessa.
Inoltre, non può essere tralasciato che la parte attrice ha dichiarato di essersi avveduta della presenza dell'autocarro e che, trattandosi di circostanza a sé sfavorevole, essa integra confessione giudiziale, avente valore di prova legale.
Al contempo il fatto che il conducente dell'autocarro non avesse inserito l'indicazione di direzione, in quanto non integrante circostanza sfavorevole a parte attrice, non assume analogo valore di prova legale, né ha trovato conferma in sede di istruttoria orale o documentale.
pagina 10 di 17 Pertanto, non essendo dimostrata la provenienza dell'autocarro, ma essendo identificabile il punto d'urto in prossimità dell'uscita della rotatoria dell'autostrada ed essendosi verificato un urto tra la parte frontale dell'autocarro e la parte laterale, anche posteriore, sinistra della bicicletta e dovendosi ritenere provato che l'attore si fosse avveduto della presenza del mezzo pesante, si reputa in specie che le parti non abbiamo fornito in concreto elementi per superare la presunzione di paritaria responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Del resto, essendo la rotatoria molto ampia e trafficata e avendo percorso il ciclista un tratto piuttosto breve, non superiore ad un quarto dell'intera circonferenza, difetta la prova del rispetto da parte dell'attore del disposto dell'art. 145 c.d.s. Infatti, la norma impone di concedere la precedenza all'ingresso della rotatoria, dovendosi ritenere che vada esente da detta responsabilità solo chi già si trovi all'interno di essa al momento di interazione con la condotta dell'antagonista e, quindi, in tale frangente abbia percorso un tratto ben più lungo di pochi metri dal suo ingresso, dovendo integrare la relativa violazione la percorrenza di un tratto breve, come in specie, prima dello scontro. In assenza della prova della provenienza dell'autocarro nei termini indicati dalla parte attrice (da via Provinciale),
è evidente che difetta la prova di un elemento fattuale rilevante ai fini della determinazione delle modalità di accadimento del sinistro, il cui onere ex art. 2697 c.c. non poteva che ritenersi in capo alla parte attrice, sì che non dimostrando detta circostanza ella non ha nemmeno dimostrato il rispetto del disposto dell'art. 145 c.d.s.
Specularmente il conducente dell'autocarro Mercedes Actros doveva non solo prestare l'attenzione propria del conducente professionista e di chi conduca un mezzo delle dimensioni di quello citato, ma anche tenere una condotta di guida adeguata ai luoghi e al fine di evitare ogni ostacolo che si frapponga davanti (cfr. art. 141 comma 2 c.d.s.).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non potendo ravvisarsi elementi sufficienti per verificare l'incidenza causale in concreto delle rispettive violazioni, va affermata la paritaria responsabilità dei due conducenti dei due mezzi coinvolti, sì che U.C.I. S.c. a r.l. deve essere condannata al risarcimento della metà dei danni patiti dalla parte attrice ai sensi degli artt. 125 e 126
Cod. Ass. Priv., D. Lgs. 209/2005, che di seguito si provvede a liquidare.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla relativa liquidazione.
pagina 11 di 17 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 12 di 17 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di LAo con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dalla dott.ssa Laura Vacchiano - da intendersi qui integralmente richiamate -, che vanno totalmente condivise per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
Nel caso di specie, la Dott.ssa Laura Vacchiano ha verificato che UI NA, a seguito dell'incidente, ha riportato “fratture costali dalla I alla VI costa bilateralmente per lo più in sede posteriore, con associate contusioni polmonari basali bilaterali, versamento pleurico dx > sx, contusione con ematoma tessuti molli gluteo dx, trauma rachideo con frattura del processo spinoso di
D6 e L5-S1 a sinistra”.
La ctu ha stimato:
- un'inabilità temporanea assoluta di giorni 14;
- un'inabilità temporanea al 75% di giorni 30;
pagina 13 di 17 - un'inabilità temporanea al 50% di giorni 30;
- un'inabilità temporanea al 25% di giorni 60;
- postumi permanenti nella misura di complessivi 17%;
- spese mediche, in nesso causale con il sinistro, nella misura di euro 1.461,55.
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (50 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 69.100,00 di cui euro
58.910,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.190 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di euro 160,00 per il periodo di inabilità assoluta e temporanea al 75%, di euro
150,00 per i 30 giorni al 50% e di euro 140,00 per i successivi 60 giorni, tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e delle valutazioni del consulente tecnico, per cui si è trattato di “un grado di sofferenza psico-fisica inizialmente elevata, indi media […], con attività quotidiane da intendersi gradualmente riacquisite”, vedasi consulenza medico-legale in atti, pagg. 8 e 10).
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014). Nel caso di specie nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno, stante l'assenza di allegazioni specifiche in punto di peculiare sofferenza, anche rispetto alla modifica di abitudini di vita in esito al sinistro, tale da legittimare l'aumento richiesto dalla parte attrice.
pagina 14 di 17 Tenuto conto del concorso colposo attoreo, il 50% del danno alla persona patito dalla parte attrice, va liquidato in euro 34.550,00.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità di euro 34.550,00 deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (13.6.2019); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della presente pronuncia;
sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Quanto alle restanti poste di danno patrimoniale di cui l'attore ha chiesto il riconoscimento, vanno senz'altro riconosciute poiché documentate ed eziologicamente riferibili al sinistro le spese mediche nella misura di euro 1.461,55 (ritenute congrue dal ctu dott.ssa Vacchiano), nonché l'ulteriore spesa di
50,00 euro, riferibile all'acquisto di un tutore ortopedico, per la somma complessiva di euro 1.511,55.
Vanno riconosciuti altresì a titolo di danno patrimoniale gli importi di euro 69,00 per l'acquisizione di copia della cartella clinica e di euro 366,00 per la consulenza tecnica di parte, in quanto trattasi di esborsi in nesso eziologico con le conseguenze dannose riportate a causa del sinistro.
Non può, invece, essere risarcita la spesa sostenuta per l'acquisto di nuovi occhiali da vista, in sostituzione dei precedenti, asseritamente andati persi nel corso del sinistro, atteso che merita di essere accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto formulata da UCI s.c. a r.l., essendo trascorso il termine biennale senza che la parte abbia mai avanzato richiesta stragiudiziale interruttiva del termine, facendo specificamente valere la menzionata pretesa risarcitoria.
pagina 15 di 17 Ne consegue che il 50% del danno patrimoniale va liquidato in euro 973,28 e va maggiorato degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, nonché degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nessuna somma deve essere decurtata dagli importi sopra liquidati, tenuto conto che non vi è alcun riscontro anche documentale in atti da cui possa evincersi il pagamento o il riconoscimento da parte dell'ente previdenziale (v. lesione di gravità tale per cui sia previsto il riconoscimento di una invalidità civile) o assistenziale (non ricorrendo i presupposti per un infortunio in itinere) di somme a titolo di danno alla persona e per le spese.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto della paritaria responsabilità nella determinazione del sinistro, le spese di lite vanno compensate tra la parte attrice e UCI s.c. a r.l. nella misura della metà e quest'ultima va condannata alla rifusione nei confronti dell'attore della restante metà delle spese di lite;
dovendosi invece ritenere che l'attore abbia convenuto la società M&B Trans DOO solo ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario di UCI s.c. a r.l., non avanzando nei suoi confronti alcuna domanda di condanna nemmeno in punto spese, non occorre provvedere sulle stesse.
La liquidazione delle spese attoree è disposta direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 147/2022 (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento). Nessuna somma può essere riconosciuta in favore della parte attrice per l'attività prestata dal consulente tecnico di parte in assenza della produzione del relativo giustificativo di spesa.
Le spese della ctu medico legale vanno parimenti poste a carico della parte attrice e di UCI s.c. a r.l. nella misura del 50% ciascuna sempre in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
pagina 16 di 17 1. accerta la paritaria responsabilità di UI NA e di VA LA nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 13.6.2019;
2. condanna U.C.I. S.c. a r.l. al risarcimento del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore UI NA, che si liquidano rispettivamente in euro 973,28 ed in euro 34.550,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3. compensa tra la parte attrice e U.C.I. S.c. a r.l. le spese di lite nella misura della metà e condanna
U.C.I. S.c. a r.l. a rifondere in favore di UI NA la restante metà delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.050,00 per compensi e in euro 396,28 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
4. pone le spese della ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice e di U.C.I. S.c. a r.l. nella misura del 50% ciascuna.
LAo, 18.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22542/2022 r.g. promossa da:
GI BA (C.F./P.I. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. PIRANEO
MANUELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A
R.L. (C.F./P.I. 01535380156), rappresentato e difeso dall'avv. PINTUCCI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
M&B TRANS DOO (C.F./P.I. 01367896412), con sede in Novi Slankamen (Srb) via Branka
Radicevika 047,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accertare e affermare l'esclusiva responsabilità del sig. VA LA conducente del veicolo Mercedes Actros targato IN039PA di proprietà M&B Trans DOO assicurato Dunav Osiguranje, per la causazione del
pagina 1 di 17 sinistro stradale avvenuto in data 13.06.2019 e, per l'effetto, condannare, sulla base delle ragioni fattuali e di diritto esposte in narrativa dell'atto di citazione, U.C.I. s.c.a.r.l.(Ufficio Centrale Italiano) in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, ex artt. 125, 126 c. 2, 144 e 148 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a risarcire il sig. NA UI per i danni tutti, patrimoniali e non, patiti in esito all'evento e spese mediche che si quantificano, nella misura di euro 87.209,50 o pur in quella diversa che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio o che sia altrimenti ritenuta di Giustizia. Il tutto oltre spese di CTU e CTP, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. IN OGNI CASO:
Con vittoria integrale delle spese di giudizio”
Per il convenuto UCI s.c. a r.l.:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversaria eccezione, deduzione e conclusione così giudicare: Nel merito: respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti, dichiarandosi la prescrizione biennale per il danno materiale. Competenze di lite rifuse.
In via istruttoria: ordinare a parte attrice la produzione in giudizio di polizza infortuni, nonchè a parte attrice, all'INAIL Direzione regionale Lombardia LOMBARDIA@POSTACERT.INAIL.IT, Provinciale Bergamo BERGAMORICERCA@POSTACERT.INAIL.IT, BERGAMO@POSTACERT.INAIL.IT, sede di Treviglio TREVIGLIO@POSTACERT.INAIL.IT di produrre e documentare tutte le spese riconosciute al sig. UI NA dall'Istituto a titolo di danno patrimoniale e biologico e comunque a qualsiasi titolo”, oltre alle istanze istruttorie riproposte pedissequamente nella nota depositata in via telematica in data 8.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato UI NA ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale M&B Trans DOO e U.C.I. S.c. a r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro- tempore, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale, avvenuto il 13.6.2019, a LM (BG), cagionato dalla condotta di guida di
VA LA, conducente del veicolo Mercedes Actros, targato IN039PA, di proprietà della M&B
Trans DOO, società serba domiciliata ex lege, ai sensi degli artt. 125 e 126 cod. ass. priv. (D. Lgs.
209/2005) presso Ufficio Centrale Italiano.
A fondamento della domanda l'attore ha allegato:
pagina 2 di 17 - che, in data 13.06.2019, UI NA percorreva, alla guida del proprio velocipede, la SP ex SS 525 nel territorio del Comune di LM con direzione di marcia LAo-Bergamo e che, giungendo alla rotatoria sita in via Delle Valli, vi si immetteva, mantenendosi sul margine destro della carreggiata;
- che, percorse alcune decine di metri sulla rotatoria, l'attore veniva “raggiunto da tergo” dall'autoarticolato Mercedes Actros, targato IN039PA, di proprietà della società estera serba M&B
Trans DOO e condotto da VA LA, di nazionalità croata, il quale, non avvedutosi del ciclista,
“effettuava una manovra di immissione a destra per uscire dal rondò in direzione Verdello, omettendo in tal modo di concedere la dovuta precedenza al ciclista, che veniva investito e travolto dalla parte anteriore dell'autoarticolato e, dopo essere stato trascinato sull'asfalto al di sotto del tir, veniva sbalzato sulla carreggiata nel mezzo dell'intenso flusso veicolare che era in corso” (cfr. atto di citazione);
- che, in esito allo scontro, UI NA riportava gravissime lesioni personali, che ne causavano il trasporto d'urgenza presso il PS dell'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ove i sanitari gli refertavano “plurime fratture costali con associate alterazioni contusive polmonari basali bilaterali, ematoma nei tessuti molli del gluteo di destra, frattura del processo spinoso di D6 e composta del processo di L5-S1 a sinistra”, per poi essere trasferito presso il reparto di terapia intensiva e sottoposto a cicli di “CPAP”;
- che seguiva un periodo di visite, esami di controllo e riabilitazione, all'esito del quale UI NA si sottoponeva a visita medico legale presso la Dott.ssa Elisabetta Castagna, che riscontrava postumi permanenti nella misura del 23-24%, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 14 giorni, un periodo di inabilità temporanea al 75% di 90 giorni, uno al 50% di 90 giorni e un ulteriore periodo di inabilità temporanea al 25% di 11 giorni (doc. 4 e 6 parte attrice);
- che, essendo il veicolo investitore immatricolato e assicurato all'estero, la domanda di risarcimento del danno è stata inoltrata dall'attore ex artt. 125, 126 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), il quale l'ha riscontrata delegando Avus Italia S.p.A. alla gestione del sinistro;
quest'ultima ha tuttavia negato ogni pretesa, sostenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
pagina 3 di 17 - che, a fronte del mancato componimento bonario (doc. 16 parte attrice), UI NA è stato costretto ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Ufficio Centrale Italiano
U.C.I. S.c. a r.l., domandando il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate in considerazione dell'esclusiva responsabilità di UI NA nella causazione dell'evento.
All'udienza del 7.2.2023, è stata dichiarata la contumacia di M&B Trans DOO e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. La causa è stata quindi istruita documentalmente, nonché tramite interpello di UI NA, l'escussione di un testimone e consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attore.
Con ordinanza del 21.11.2024, a fronte della sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
20.11.2024 con il deposito di note scritte, il Tribunale, preso atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti, come sopra riportate, ha assegnato loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
L'attore ha agito in giudizio, asserendo di essere stato investito il 13.6.2019, mentre “percorreva, alla guida del proprio velocipede, la SP ex SS 525 nel territorio del Comune di LM con direzione di marcia LAo/Bergamo”, dall'autoarticolato Mercedes Actros, targato IN039PA, di proprietà della società estera, convenuta contumace, M&B Trans DOO e condotto da VA LA, il quale, “non avvedutosi del ciclista, effettuava una manovra di immissione a destra per uscire dal rondò in direzione Verdello, omettendo in tal modo di concedere la dovuta precedenza al ciclista che veniva investito e travolto dalla parte anteriore dell'autoarticolato” (cfr. atto di citazione).
A seguito dell'incidente, sono intervenuti gli Agenti di Polizia Locale del Comune di LM che, dopo aver constatato la verificazione del sinistro, hanno raccolto le spontanee dichiarazioni di UI
NA, il quale ha riferito: “giunto alla soglia della rotatoria cosiddetta autostrada, mi sono posto sulla corsia di immissione destra, lungo il margine destro della stessa, mi sono portato con la bicicletta poco oltre il muso dell'autocarro che mi affiancava sulla mia sinistra, badando bene che non avesse la
pagina 4 di 17 freccia a destra, ho constatato che ciò non era e che, pertanto, tale veicolo proseguisse diritto” (vedasi doc. 1, 10 e 11 di parte attrice).
Gli operanti di Polizia Locale, inoltre nel verbale n. 66465 r.v. 4095, hanno contestato a UI NA la violazione dell'art. 145, co. 1 e 10 C.d.S., a mente del quale “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Tale verbale è stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di Bergamo, il quale ha provveduto al suo annullamento, reputando non acclarata la responsabilità di UI NA, ai sensi dell'art. 7, co. 10, D. Lgs. 159/2011
(che dispone: “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Tanto premesso, si osserva che il fatto risulta provato, nella sua materialità, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente giudizio e, in particolare, dalla produzione del citato rapporto di incidente redatto dagli Agenti di Polizia Locale del Comune di LM, dalla lettura del quale emerge come sia effettivamente occorso l'investimento dell'attore ad opera dell'autoarticolato condotto da VA
LA, il 13.6.2019, in LM.
In particolare, si evince con chiarezza che il sinistro ai danni di UI NA si è verificato all'interno della rotatoria sita all'intersezione tra le due uscite di Via delle Valli e di Via Provinciale di seguito rappresentata (pag. 5, doc. 1 parte attrice).
Come noto, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale di accertamento costituisce piena prova, fino a querela di falso, tanto dei rilievi effettuati, quanto degli accadimenti pagina 5 di 17 verificatisi in loro presenza, tra cui ad esempio che delle dichiarazioni siano state personalmente ricevute dagli Agenti (cfr. Cass. civ. n. 10376/2024: “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”).
Nel caso di specie l'investimento dell'odierno attore in sella alla propria bicicletta da parte del mezzo pesante di proprietà della società convenuta si reputa provato, ma occorre ricostruire la dinamica e le modalità di verificazione dell'evento, anche al fine di analizzare i possibili profili di responsabilità della parte attrice, la quale, secondo la ricostruzione del convenuto U.C.I. S.c. a r.l, avrebbe, all'opposto, omesso di dare la precedenza all'autoarticolato mentre quest'ultimo correttamente proseguiva la sua rotta di marcia.
Tale ricostruzione della dinamica risulta d'altronde imprescindibile, atteso che, come noto, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente, dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica del sinistro può essere parzialmente ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale del
Comune di LM, intervenuti nell'immediatezza dell'evento lesivo e della deposizione del testimone
NR AT, il quale, nonostante non abbia assistito all'evento, all'udienza del 4.7.2023 ha pagina 6 di 17 dichiarato: “quando ho imboccato il tratto di strada dopo la rotonda per andare verso l'autostrada, una decina di metri dopo, ho trovato il sig. IG in mezzo alla strada a carponi” .
I verbalizzanti hanno effettuato i rilievi di rito e, esaminando le condizioni dei luoghi, la provenienza e la direzione dei veicoli coinvolti, nonché la posizione assunta dal veicolo nella fase terminale dell'evento, hanno descritto gli accadimenti come segue. UI NA, a bordo del suo velocipede,
“manovrava immettendosi nel flusso di circolazione della rotatoria, con l'intenzione di proseguire sulla Via Provinciale in direzione Bergamo. Successivamente alla manovra di immissione”, “entrava in collisione con il complesso veicolare B [l'autoarticolato condotto da VA LA], il quale […] aveva percorso la rotatoria al fine di impegnare la via delle Valli e dirigersi verso la dogana di Levate, tramite la SS 42” (cfr. relazione di incidente stradale). L'urto, ritenuto dai verbalizzanti di “media entità”, ha coinvolto la parte laterale sinistra del velocipede condotto da UI NA e la parte frontale del veicolo guidato da VA LA.
Orbene, parte convenuta U.C.I. S.c. a r.l., nel ricostruire la vicenda ed evidenziare la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, ha sottolineato come nella relazione di incidente stradale sia stato rilevato l'impatto sulla parte sinistra della bicicletta, la quale ha riportato, tra l'altro,
“deformazione/abrasione manubrio lato sinistro […], pedale sinistro divelto” (cfr. relazione di incidente stradale). Tale constatazione, in aggiunta alla circostanza per cui UI NA ha dichiarato agli agenti di Polizia Locale “giunto alla rotatoria, mi immettevo nel flusso di circolazione”, renderebbe evidente, secondo U.C.I. S.c. a r.l., come la causa del sinistro sia da identificarsi nell'avvenuta omissione dell'obbligo di dare la precedenza da parte dell'attore al momento di immissione nella rotonda da Via Provinciale, a favore dei veicoli già in circolazione all'interno della stessa. La circostanza del danneggiamento della bicicletta sul lato sinistro, infatti, dimostrerebbe come l'impatto si sia verificato nell'atto di immissione del velocipede nel flusso di circolazione della rotonda, poiché se lo stesso fosse già stato all'interno della rotonda stradale, avrebbe viceversa accusato l'impatto da dietro e non già sul lato sinistro. Pertanto, provenendo UI NA da strada gravata dall'obbligo di dare precedenza e, all'occorrenza, di fermarsi, mentre l'autoarticolato percorreva regolarmente la rotatoria, su parte attrice graverebbe la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro concretamente verificatosi. Inoltre, a dimostrazione della totale assenza di profili di responsabilità colposa in capo al conducente del veicolo pesante, parte convenuta ha sottolineato come pagina 7 di 17 non fosse installato sul velocipede attoreo un campanello funzionante (circostanza acclarata dagli agenti di Polizia Locale) e che, quindi, quest'ultimo non avrebbe potuto neppure segnalare l'immissione impropria nella rotatoria a VA LA al fine di scongiurare l'evento dannoso, rendendosi così evidente l'assenza di responsabilità in capo al conducente dell'autoarticolato.
Tali contestazioni non trovano riscontro nelle risultanze istruttorie del presente giudizio.
In primo luogo, la relazione di servizio più volte citata ricostruisce invero un preciso ordine logico e cronologico degli eventi: infatti, UI NA “manovrava immettendosi nel flusso di circolazione della rotatoria”, e, solo a seguito dell'immissione in rotatoria e dunque dopo la percorrenza di un tratto di essa, l'attore “entrava in collisione” con l'autoarticolato; il fatto che lo scontro sia poi avvenuto a seguito dell'immissione nella rotatoria è reso evidente dalla descrizione dei verbalizzanti, per cui il sinistro si è verificato “successivamente alla manovra di immissione” in rotatoria e non a causa della stessa. La fotografia satellitare del luogo degli eventi, su cui gli agenti di Polizia Locale hanno tracciato le direttrici di marcia dei due veicoli, identificando il punto di scontro, conferma il punto d'urto da loro identificato in prossimità dell'uscita della rotatoria con direzione Autostrada (cfr. documento 1 attoreo).
Inoltre, il teste NR AT, all'udienza del 4.7.2023, sebbene non abbia direttamente assistito al momento della verificazione del sinistro, ha dichiarato di aver rinvenuto UI NA “in mezzo alla strada a carponi”, una decina di metri dopo aver “imboccato il tratto di strada dopo la rotonda per andare verso l'autostrada”. Il teste AT, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto ha reso una deposizione chiara e non contraddittoria e poiché del tutto estraneo all'esito della presente vertenza, ha dichiarato di avere rinvenuto l'attore una decina di metri dopo l'uscita dalla rotatoria, sì che, anche a voler considerare che si sia trattato di una percezione della distanza superiore rispetto a quella concreta, deve in ogni caso ritenersi tale dichiarazione incompatibile con la caduta dell'attore a causa dell'urto nel bel mezzo della rotatoria o in prossimità dell'imbocco presso la via Provinciale, come asserito da UCI s.c. a r.l.
Anche tale circostanza integra elemento di riscontro della verificazione dello scontro non in prossimità del punto di immissione della rotatoria da parte dell'attore, ma in prossimità dell'uscita in corrispondenza di via Delle Valli.
Si reputa pertanto provato che l'urto si sia verificato “a margine” della rotatoria, in prossimità dell'uscita con direzione Autostrada.
pagina 8 di 17 La mancata apposizione di un campanello sonoro sul velocipede e il riscontro di segni di danneggiamento sul lato sinistro della bicicletta, eccepiti dalla parte convenuta, non si reputano né in specie rilevanti, né sufficienti e in termini per smentire l'indicato punto d'urto.
La prima circostanza risulta inconferente, poiché UI NA, che ha riferito di aver controllato che l'autocarro non avesse inserito la freccia, non avvedendosi della manovra di marcia di VA
LA in uscita dalla rotatoria verso Via delle Valli, non avrebbe quindi neanche avuto ragione di utilizzare il segnale sonoro per segnalare la propria presenza. Tale cautela, inoltre, quand'anche fosse stata adottata, non avrebbe certamente potuto impedire la verificazione dell'evento concretamente occorso;
si reputa che la segnalazione sonora, in generale, non sia né lo strumento adeguato per il velocipede per segnalare il cambio di direzione o di marcia e nello specifico, trattandosi della necessità di segnalazione ad un mezzo pesante, che tale strumento non sarebbe stato in specie nemmeno adeguato ad avvertire il conducente dell'autocarro. Il campanello assume da un lato la stessa funzione del clacson, vale a dire una segnalazione eccezionale, “ove le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano”, che in ogni caso rileva nella circolazione tra ciclisti e pedoni, potendo difficilmente gli altri utenti della strada percepirne nitidamente il suono e porre in essere, per l'effetto, manovre di emergenza;
del resto neppure lo stesso ciclista può fare affidamento che la segnalazione sonora sia percepibile dagli automobilisti e dagli altri utenti della strada ed integrare mezzo adeguato in caso di avviso di emergenza. Si reputa pertanto che la violazione da parte dell'odierno attore dell'art. 68 c.d.s. non sia in nesso di causa con la verificazione dell'evento dannoso.
Quanto al secondo profilo i descritti danneggiamenti sul lato sinistro del velocipede ben possono spiegarsi ragionevolmente attraverso la circostanza per cui lo stesso è stato sbalzato in avanti e poi trascinato sotto il tir dal conducente. In altri termini, l'esigua larghezza di una bicicletta (che, per fatto notorio, risulta avere una struttura sottile, non superiore ai 50 cm nella parte più larga del manubrio e dei pedali) comporta, per necessità logica, che la stessa, al verificarsi di un impatto, cada sull'asfalto su uno dei suoi due lati: il danneggiamento del velocipede da un suo lato specifico non implica quindi automaticamente (come potrebbe invece per un veicolo a quattro ruote) che l'impatto si sia verificato necessariamente da quello stesso lato, potendo i danneggiamenti trovare giustificazione dalla caduta sull'asfalto e dal trascinamento a seguito della caduta, come in specie occorso pacificamente per un lungo tratto.
pagina 9 di 17 UI NA ben può essere stato colpito sul lato posteriore sinistro, essendo questi impegnato nel superamento, all'interno della rotonda, dell'uscita di Via delle Valli, e, quindi, essere stato trascinato oltre dal tir, riportando così il velocipede i danni sopra segnalati. L'autoarticolato, inoltre, come accertato anche dagli operanti intervenuti, ha concluso la marcia con la bicicletta incastrata al di sotto, sì che possono così trovare spiegazione logica gli ulteriori danneggiamenti riscontrati.
Tanto premesso circa l'individuazione del punto d'urto, nel caso di specie l'allegazione attorea circa la provenienza del mezzo pesante da LM non ha invece trovato conferma, giacché il teste escusso non ha potuto constatare personalmente detta circostanza, né essa, non integrando elemento fattuale sfavorevole, può ritenersi oggetto di confessione giudiziale da parte dell'attore in sede di interpello.
È vero, infatti, che la valutazione degli operanti circa provenienza del mezzo pesante da Bergamo con direzione autostrada, in quanto operata da soggetti professionalmente qualificati, deve ritenersi in generale attendibile;
tuttavia, non si ravvisano in specie elementi tecnici che consentano di fornire riscontro a detta ricostruzione valutativa. Ancorché non sia dimostrata la provenienza del mezzo pesante (non avendo alcun teste assistito alla dinamica e al contempo avendo l'attore dedotto in sede di interpello che il mezzo antagonista fosse pressochè a lui affiancato provenendo da LAo e UCI che esso proveniva da Bergamo), tale circostanza ai fini dell'identificazione del punto d'urto e della verifica della compatibilità dei danni riportati dai veicoli non consente di addivenire a conclusioni diverse, in quanto l'urto ben avrebbe potuto in ogni caso verificarsi tra la parte anteriore frontale del mezzo pesante e la parte sinistra (anche posteriore) del velocipede. Da ultimo anche le dichiarazioni della parte attrice di aver percepito un urto da tergo nel caso di guida di una bicicletta non assume significato univoco, giacchè tale generico riferimento si reputa del tutto compatibile con un urto nella parte posteriore sinistra della stessa.
Inoltre, non può essere tralasciato che la parte attrice ha dichiarato di essersi avveduta della presenza dell'autocarro e che, trattandosi di circostanza a sé sfavorevole, essa integra confessione giudiziale, avente valore di prova legale.
Al contempo il fatto che il conducente dell'autocarro non avesse inserito l'indicazione di direzione, in quanto non integrante circostanza sfavorevole a parte attrice, non assume analogo valore di prova legale, né ha trovato conferma in sede di istruttoria orale o documentale.
pagina 10 di 17 Pertanto, non essendo dimostrata la provenienza dell'autocarro, ma essendo identificabile il punto d'urto in prossimità dell'uscita della rotatoria dell'autostrada ed essendosi verificato un urto tra la parte frontale dell'autocarro e la parte laterale, anche posteriore, sinistra della bicicletta e dovendosi ritenere provato che l'attore si fosse avveduto della presenza del mezzo pesante, si reputa in specie che le parti non abbiamo fornito in concreto elementi per superare la presunzione di paritaria responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Del resto, essendo la rotatoria molto ampia e trafficata e avendo percorso il ciclista un tratto piuttosto breve, non superiore ad un quarto dell'intera circonferenza, difetta la prova del rispetto da parte dell'attore del disposto dell'art. 145 c.d.s. Infatti, la norma impone di concedere la precedenza all'ingresso della rotatoria, dovendosi ritenere che vada esente da detta responsabilità solo chi già si trovi all'interno di essa al momento di interazione con la condotta dell'antagonista e, quindi, in tale frangente abbia percorso un tratto ben più lungo di pochi metri dal suo ingresso, dovendo integrare la relativa violazione la percorrenza di un tratto breve, come in specie, prima dello scontro. In assenza della prova della provenienza dell'autocarro nei termini indicati dalla parte attrice (da via Provinciale),
è evidente che difetta la prova di un elemento fattuale rilevante ai fini della determinazione delle modalità di accadimento del sinistro, il cui onere ex art. 2697 c.c. non poteva che ritenersi in capo alla parte attrice, sì che non dimostrando detta circostanza ella non ha nemmeno dimostrato il rispetto del disposto dell'art. 145 c.d.s.
Specularmente il conducente dell'autocarro Mercedes Actros doveva non solo prestare l'attenzione propria del conducente professionista e di chi conduca un mezzo delle dimensioni di quello citato, ma anche tenere una condotta di guida adeguata ai luoghi e al fine di evitare ogni ostacolo che si frapponga davanti (cfr. art. 141 comma 2 c.d.s.).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non potendo ravvisarsi elementi sufficienti per verificare l'incidenza causale in concreto delle rispettive violazioni, va affermata la paritaria responsabilità dei due conducenti dei due mezzi coinvolti, sì che U.C.I. S.c. a r.l. deve essere condannata al risarcimento della metà dei danni patiti dalla parte attrice ai sensi degli artt. 125 e 126
Cod. Ass. Priv., D. Lgs. 209/2005, che di seguito si provvede a liquidare.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dei presupposti delle conseguenze dannose ed alla relativa liquidazione.
pagina 11 di 17 Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non
pagina 12 di 17 giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di LAo con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
In specie occorre fare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale depositata dalla dott.ssa Laura Vacchiano - da intendersi qui integralmente richiamate -, che vanno totalmente condivise per congruità e logicità, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e approfondito studio della documentazione medica prodotta.
Nel caso di specie, la Dott.ssa Laura Vacchiano ha verificato che UI NA, a seguito dell'incidente, ha riportato “fratture costali dalla I alla VI costa bilateralmente per lo più in sede posteriore, con associate contusioni polmonari basali bilaterali, versamento pleurico dx > sx, contusione con ematoma tessuti molli gluteo dx, trauma rachideo con frattura del processo spinoso di
D6 e L5-S1 a sinistra”.
La ctu ha stimato:
- un'inabilità temporanea assoluta di giorni 14;
- un'inabilità temporanea al 75% di giorni 30;
pagina 13 di 17 - un'inabilità temporanea al 50% di giorni 30;
- un'inabilità temporanea al 25% di giorni 60;
- postumi permanenti nella misura di complessivi 17%;
- spese mediche, in nesso causale con il sinistro, nella misura di euro 1.461,55.
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (50 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 69.100,00 di cui euro
58.910,00 per postumi permanenti e di cui euro 10.190 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di euro 160,00 per il periodo di inabilità assoluta e temporanea al 75%, di euro
150,00 per i 30 giorni al 50% e di euro 140,00 per i successivi 60 giorni, tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e delle valutazioni del consulente tecnico, per cui si è trattato di “un grado di sofferenza psico-fisica inizialmente elevata, indi media […], con attività quotidiane da intendersi gradualmente riacquisite”, vedasi consulenza medico-legale in atti, pagg. 8 e 10).
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014). Nel caso di specie nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta a titolo di personalizzazione del danno, stante l'assenza di allegazioni specifiche in punto di peculiare sofferenza, anche rispetto alla modifica di abitudini di vita in esito al sinistro, tale da legittimare l'aumento richiesto dalla parte attrice.
pagina 14 di 17 Tenuto conto del concorso colposo attoreo, il 50% del danno alla persona patito dalla parte attrice, va liquidato in euro 34.550,00.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità di euro 34.550,00 deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (13.6.2019); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della presente pronuncia;
sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale.
Quanto alle restanti poste di danno patrimoniale di cui l'attore ha chiesto il riconoscimento, vanno senz'altro riconosciute poiché documentate ed eziologicamente riferibili al sinistro le spese mediche nella misura di euro 1.461,55 (ritenute congrue dal ctu dott.ssa Vacchiano), nonché l'ulteriore spesa di
50,00 euro, riferibile all'acquisto di un tutore ortopedico, per la somma complessiva di euro 1.511,55.
Vanno riconosciuti altresì a titolo di danno patrimoniale gli importi di euro 69,00 per l'acquisizione di copia della cartella clinica e di euro 366,00 per la consulenza tecnica di parte, in quanto trattasi di esborsi in nesso eziologico con le conseguenze dannose riportate a causa del sinistro.
Non può, invece, essere risarcita la spesa sostenuta per l'acquisto di nuovi occhiali da vista, in sostituzione dei precedenti, asseritamente andati persi nel corso del sinistro, atteso che merita di essere accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto formulata da UCI s.c. a r.l., essendo trascorso il termine biennale senza che la parte abbia mai avanzato richiesta stragiudiziale interruttiva del termine, facendo specificamente valere la menzionata pretesa risarcitoria.
pagina 15 di 17 Ne consegue che il 50% del danno patrimoniale va liquidato in euro 973,28 e va maggiorato degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle
SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, nonché degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nessuna somma deve essere decurtata dagli importi sopra liquidati, tenuto conto che non vi è alcun riscontro anche documentale in atti da cui possa evincersi il pagamento o il riconoscimento da parte dell'ente previdenziale (v. lesione di gravità tale per cui sia previsto il riconoscimento di una invalidità civile) o assistenziale (non ricorrendo i presupposti per un infortunio in itinere) di somme a titolo di danno alla persona e per le spese.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto della paritaria responsabilità nella determinazione del sinistro, le spese di lite vanno compensate tra la parte attrice e UCI s.c. a r.l. nella misura della metà e quest'ultima va condannata alla rifusione nei confronti dell'attore della restante metà delle spese di lite;
dovendosi invece ritenere che l'attore abbia convenuto la società M&B Trans DOO solo ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario di UCI s.c. a r.l., non avanzando nei suoi confronti alcuna domanda di condanna nemmeno in punto spese, non occorre provvedere sulle stesse.
La liquidazione delle spese attoree è disposta direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 147/2022 (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi di riferimento). Nessuna somma può essere riconosciuta in favore della parte attrice per l'attività prestata dal consulente tecnico di parte in assenza della produzione del relativo giustificativo di spesa.
Le spese della ctu medico legale vanno parimenti poste a carico della parte attrice e di UCI s.c. a r.l. nella misura del 50% ciascuna sempre in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
pagina 16 di 17 1. accerta la paritaria responsabilità di UI NA e di VA LA nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 13.6.2019;
2. condanna U.C.I. S.c. a r.l. al risarcimento del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore UI NA, che si liquidano rispettivamente in euro 973,28 ed in euro 34.550,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3. compensa tra la parte attrice e U.C.I. S.c. a r.l. le spese di lite nella misura della metà e condanna
U.C.I. S.c. a r.l. a rifondere in favore di UI NA la restante metà delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.050,00 per compensi e in euro 396,28 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
4. pone le spese della ctu medico legale, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice e di U.C.I. S.c. a r.l. nella misura del 50% ciascuna.
LAo, 18.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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