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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16171 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16171/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CORBO GIANCARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 59/A
e
(c.f. , con l'avv. CORBO GIANCARLO, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 59/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 7.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1)il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Persona_1 avere residenza preferenziale presso l'abitazione materna in Brescia, Via F.lli Bonardi n. 19.
2)Il padre continuerà a versare alla madre la somma mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore e sino all'indipendenza economica dello stesso. Persona_1
3)Entrambi i coniugi dichiarano di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento;
4)Fermo quanto previsto nei punti che precedono, i coniugi si danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente avendo gli stessi regolato ogni altro rapporto economico;
5)I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza o domicilio e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio civile celebrato in INDIA il 01/02/1999, da cui erano nati i figli
[...]
nata in [...] il [...] e nato a [...] il [...], premettendo Per_2 Persona_1 che, dopo la comparizione delle parti in data 28.5.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 29.5.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in India il 1.2.1999; 2) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
CO ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
ES RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16171/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CORBO GIANCARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 59/A
e
(c.f. , con l'avv. CORBO GIANCARLO, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 59/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 7.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1)il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà ad Persona_1 avere residenza preferenziale presso l'abitazione materna in Brescia, Via F.lli Bonardi n. 19.
2)Il padre continuerà a versare alla madre la somma mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore e sino all'indipendenza economica dello stesso. Persona_1
3)Entrambi i coniugi dichiarano di esonerarsi reciprocamente da qualsiasi contributo per il loro mantenimento;
4)Fermo quanto previsto nei punti che precedono, i coniugi si danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente avendo gli stessi regolato ogni altro rapporto economico;
5)I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza o domicilio e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per ogni altra documentazione amministrativa.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 31/07/2025 e proponevano domanda di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio civile celebrato in INDIA il 01/02/1999, da cui erano nati i figli
[...]
nata in [...] il [...] e nato a [...] il [...], premettendo Per_2 Persona_1 che, dopo la comparizione delle parti in data 28.5.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 29.5.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato in India il 1.2.1999; 2) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
CO ET