TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato, ex art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1293/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Parte_1 C.F._1
Perrotta, giusta procura in calce al ricorso introduttivo di causa, elettivamente domiciliata in Augusta
(Sr), via Megara 77;
RICORRENTE
contro
; CP_1
; Controparte_2
; CP_3
; Controparte_4
; Controparte_5
RESISTENTI-CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ha adito il Tribunale di Siracusa al fine Parte_1
di vedersi ordinare la “cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta all'Ufficio
Provinciale del territorio di Siracusa-Agenzia delle Entrate, eseguita in data 13/10/2009 al n. 21660
Reg. Gen. e n. 14853 Reg. Part.,” sugli immobili seguenti e con espresso esonero del conservatore da ogni responsabilità:
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 1 (p.t.);
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 2 (1° p.);
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 3 (2° p.);
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 4 (3° p.).
A fondamento della richiesta ha evidenziato di non avere più interesse a mantenere la predetta trascrizione per avvenuta definizione del giudizio R.G. n. 1199/2003, Tribunale di Siracusa, mediante sentenza n. 1474/2018, come pubblicata in data 21.7.2018 e non impugnata.
Alla prima udienza in data il 13.11.2024 è stata dichiarata la contumacia dei resistenti;
inoltre, la causa, matura per la decisone, è stata rinviata all'udienza del 11.12.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione e decisione contestuale, nonché successivamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
***********
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va accolta per i motivi di cui in seguito.
Parte ricorrente ha evidenziato di non avere più interesse al mantenimento della trascrizione della domanda giudiziale per cui è causa, stante il giudicato sceso sulla domanda trascritta per mancata proposizione di impugnazione entro i termini di legge.
Inoltre, la contumacia di parte convenuta, nel caso di specie, determina, di fatto, una mancata opposizione a vedere accolte le richieste della ricorrente in relazione alla chiesta cancellazione della citata formalità.
Atteso che l'oggetto della trascrizione riguardava la domanda giudiziale afferente al giudizio già definito con sentenza non impugnata entro i termini di legge, non vi è ragione per cui la predetta trascrizione dovrebbe continuare ad esistere, considerato, fra l'altro, che la stessa potrebbe determinare un pregiudizio grave nei confronti degli intestatari dei citati immobili, ovverosia una difficoltà nella commercializzazione dei beni immobili su cui pende la citata trascrizione giudiziale.
Nulla sulle spese di giudizio giusta espressa rinuncia in sede di verbale di udienza in data 11.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa n. 1293/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
- ORDINA la cancellazione della domanda giudiziale in data 21.07.2003, numero repertorio 790, trascritta all'Ufficio Provinciale del territorio di Siracusa-Agenzia delle Entrate, presentazione n.
46 in data 13/10/2009, al n. 21660 Reg. Gen. e n. 14853 Reg. Part., sugli immobili siti in Augusta
(Sr), al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. nn. 1 (p.t.), 2 (1° p.), 3 (2° p.), 4 (3°
p.), esonerando espressamente il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità.
- NULLA sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Siracusa, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato, ex art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1293/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Parte_1 C.F._1
Perrotta, giusta procura in calce al ricorso introduttivo di causa, elettivamente domiciliata in Augusta
(Sr), via Megara 77;
RICORRENTE
contro
; CP_1
; Controparte_2
; CP_3
; Controparte_4
; Controparte_5
RESISTENTI-CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ha adito il Tribunale di Siracusa al fine Parte_1
di vedersi ordinare la “cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta all'Ufficio
Provinciale del territorio di Siracusa-Agenzia delle Entrate, eseguita in data 13/10/2009 al n. 21660
Reg. Gen. e n. 14853 Reg. Part.,” sugli immobili seguenti e con espresso esonero del conservatore da ogni responsabilità:
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 1 (p.t.);
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 2 (1° p.);
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 3 (2° p.);
- Immobile sito in Augusta al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. n. 4 (3° p.).
A fondamento della richiesta ha evidenziato di non avere più interesse a mantenere la predetta trascrizione per avvenuta definizione del giudizio R.G. n. 1199/2003, Tribunale di Siracusa, mediante sentenza n. 1474/2018, come pubblicata in data 21.7.2018 e non impugnata.
Alla prima udienza in data il 13.11.2024 è stata dichiarata la contumacia dei resistenti;
inoltre, la causa, matura per la decisone, è stata rinviata all'udienza del 11.12.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione e decisione contestuale, nonché successivamente trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c..
***********
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va accolta per i motivi di cui in seguito.
Parte ricorrente ha evidenziato di non avere più interesse al mantenimento della trascrizione della domanda giudiziale per cui è causa, stante il giudicato sceso sulla domanda trascritta per mancata proposizione di impugnazione entro i termini di legge.
Inoltre, la contumacia di parte convenuta, nel caso di specie, determina, di fatto, una mancata opposizione a vedere accolte le richieste della ricorrente in relazione alla chiesta cancellazione della citata formalità.
Atteso che l'oggetto della trascrizione riguardava la domanda giudiziale afferente al giudizio già definito con sentenza non impugnata entro i termini di legge, non vi è ragione per cui la predetta trascrizione dovrebbe continuare ad esistere, considerato, fra l'altro, che la stessa potrebbe determinare un pregiudizio grave nei confronti degli intestatari dei citati immobili, ovverosia una difficoltà nella commercializzazione dei beni immobili su cui pende la citata trascrizione giudiziale.
Nulla sulle spese di giudizio giusta espressa rinuncia in sede di verbale di udienza in data 11.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa n. 1293/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
- ORDINA la cancellazione della domanda giudiziale in data 21.07.2003, numero repertorio 790, trascritta all'Ufficio Provinciale del territorio di Siracusa-Agenzia delle Entrate, presentazione n.
46 in data 13/10/2009, al n. 21660 Reg. Gen. e n. 14853 Reg. Part., sugli immobili siti in Augusta
(Sr), al Catasto al NCEU foglio 96, particella n. 1035, sub. nn. 1 (p.t.), 2 (1° p.), 3 (2° p.), 4 (3°
p.), esonerando espressamente il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità.
- NULLA sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Siracusa, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011