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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 6345/2024 promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo De Santis e Valerio Giallombardo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n. 140, in virtù di procura in atti
Opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, per procura generale alle liti n. 37875 del
22.03.2024 per atti notaio di Fiumicino Persona_1
Controparte_2
- Sede di Roma Centro, in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore Direttore Regionale dell' del Lazio, con CP_2
domicilio eletto presso la Sede di Roma, piazza delle Cinque giornate, 3, CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Pellegrino in virtù di procura generale alle liti (atto notar Repertorio n. 93118 - Raccolta n. 28300, Per_2
registrata il primo agosto 2024)
, Agente della riscossione per Controparte_3
tutti gli ambiti provinciali e nazionali, con sede in Roma alla via Giuseppe
Grezar, n. 14, in persona del Responsabile Atti Introduttivi Giudizio Lazio, dott. , cui sono stati conferiti i poteri con procura speciale per Persona_3
atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_4
del 22/06/2023, rilasciata da Controparte_3
rappresentata e difesa, per mandato allegato alla memoria, dall'avv. Marianna
Puzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Croce
Rossa 20
Opposti
Oggetto: Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso, depositato in data 15.02.2024 e ritualmente notificato, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300004606000, notificata in data 20.12.2023, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 09720070380014002000 (notificata il 14/12/2007 e CP_4 CP_5
sede di Pomezia sede di Velletri, €85.911,23);
[...] CP_2
2) Cartella n. 09720080135421250000 (notificata il 24/06/2008 CP_5
sede di Pomezia, €19.682,64);
3) Cartella n. 09720080255384576000 (notificata il 12/11/2008 CP_5
sede di Pomezia, €13.713,16);
4) Cartella n. 09720080297422907000, notificata il 16/02/2009, e CP_4
sede di Pomezia sede di Velletri, €13.585,22); CP_5 CP_2
5) Cartella n. 09720090099791620000 (notificata il 31/03/2009, CP_5
sede di Pomezia, €14.088,34).
2 Al proposito ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle presupposte alla comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria e la prescrizione e/o decadenza delle pretese contributive inerente alle anzidette cartelle esattoriali.
Ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità della comunicazione de qua.
Si è costituita, con memoria del 9.10.2024 , la quale ha Controparte_3
dedotto di aver notificato le cartelle esattoriali e i relativi atti interruttivi della prescrizione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed CP_4 CP_2
all'udienza del 22.04.2024, con memorie del 31.12.2024 e 13.01.2025, si sono costituiti ed , i quali hanno eccepito l'inammissibilità CP_4 CP_2
dell'opposizione per tardività, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 aprile 2025, la causa, previa discussione orale, è stata trattenuta in decisione con pronuncia e deposito di sentenza contestuale all'esito della camera di consiglio.
II. Il primo profilo da verificare riguarda il difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' . CP_2
Il rilievo è infondato atteso che la società opponente ha eccepito la prescrizione di contributi e di rate premio , come descritte nelle CP_4 CP_2
cartelle oggetto di impugnativa, con la conseguenza che gli enti impositori sono legittimati a stare in giudizio trattandosi di questione di merito.
III. Un secondo profilo concerne l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex artt. 24 D.Lgs. 46/99 e 617 c.p.c., formulata dall' . CP_4
L'eccezione è infondata per le seguenti considerazioni.
Al proposito si osserva che l'opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è vincolata agli schemi di cui agli artt. 615-617
c.p.c., ma deve essere assimilata ad un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione ipotecaria, indipendentemente dal termine di
40 giorni dalla notifica della comunicazione stessa, ciò in ragione della sua natura di atto alternativo agli atti di esecuzione forzata (in tal senso si
3 richiama Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, n.10272, per la quale “La natura dell'iscrizione ipotecaria esattoriale, così come del fermo, esclude che ai giudizi promossi per opporsi ad essi debbano applicarsi le regole del giudizio di opposizione agli atti esecutivi mentre sono applicabili quelle del rito ordinario trattandosi di un giudizio di cognizione negativa. Tali provvedimenti, infatti, costituiscono atti alternativi agli atti dell'esecuzione forzata”).
IV. Ciò posto in via preliminare e venendo alle eccezioni di merito, occorre verificare se l'azione esecutiva nascente dalle cartelle esattoriali contestate e debitamente notificate possa ritenersi prescritta, con la precisazione che il termine di prescrizione nella specie è quello quinquennale.
Al riguardo si può far riferimento all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento ex art. 24, comma 5, del DLgs n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 Cod. Civ. (cfr Cass. SU n. 23397 del 2016).
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedasi anche ex plurimis Cass. 30.01.2018 n. 2301 e n.
29179 del 2017).
Orbene va precisato, alla stregua del suddetto orientamento, che la prescrizione successiva, decorrente dalla data di notifica delle singole cartelle,
è inevitabilmente decorsa, non essendo stata fornita documentazione idonea attestante il compimento delle formalità richieste all'agente notificatore per quanto riguarda il primo atto interruttivo del 2013.
4 Come di recente statuito dalla Corte di Cassazione in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, l'agente notificante, in caso di irreperibilità relativa, cioè nel caso in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico, mentre in caso di irreperibilità assoluta, come quello in esame, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, deve affiggere all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione (cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/07/2024, n.21384, che sul punto si è così espressa: “In tema di notifica degli atti impositivi, la c.d. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza
l'effettivo compimento(…). Invero, "prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o
l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale" (Cass. Sez. 65,
Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075 -01; Cass. Sez. 6-5,
Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, Rv. 647109 - 01); - di conseguenza, "è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett.
5 e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio" (Cass.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 -01).
Nel caso di specie non risulta l'effettuazione di adempimento alcuno da parte dell'agente che ha proceduto alla notifica, con la conseguenza che la stessa non può dirsi perfezionata né ai sensi dell'art. 60, primo comma, DPR
1973/600, né ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Invero la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720139084288741000, come risulta dalla relata allegata al n. 10 della comparsa reca solo l'indicazione del mancato recapito in data CP_6
05/06/2013 per trasferimento, il che non consente di ritenere perfezionata la notifica.
Ne consegue che la prescrizione è maturata essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica delle cartelle esattoriali impugnate in questa sede e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento
09720169050540202000 (pec del 28/10/2016 all'indirizzo ed avente ad oggetto le cinque cartelle impugnate in Email_1
questa sede).
In conclusione, va accolta l'opposizione sotto il profilo della prescrizione successiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli enti convenuti e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
6
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6345/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione successiva delle seguenti cartelle:
-n.09720070380014002000;
-n.09720080135421250000;
n. 09720080255384576000;
n. 09720080297422907000;
-n. 09720090099791620000 e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione alle anzidette cartelle;
-condanna le parti opposte in solido al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3000,00, oltre IVA,
CPA e spese generali.
Roma lì 9 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 6345/2024 promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo De Santis e Valerio Giallombardo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giuseppe
Mazzini n. 140, in virtù di procura in atti
Opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, per procura generale alle liti n. 37875 del
22.03.2024 per atti notaio di Fiumicino Persona_1
Controparte_2
- Sede di Roma Centro, in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore Direttore Regionale dell' del Lazio, con CP_2
domicilio eletto presso la Sede di Roma, piazza delle Cinque giornate, 3, CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Pellegrino in virtù di procura generale alle liti (atto notar Repertorio n. 93118 - Raccolta n. 28300, Per_2
registrata il primo agosto 2024)
, Agente della riscossione per Controparte_3
tutti gli ambiti provinciali e nazionali, con sede in Roma alla via Giuseppe
Grezar, n. 14, in persona del Responsabile Atti Introduttivi Giudizio Lazio, dott. , cui sono stati conferiti i poteri con procura speciale per Persona_3
atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_4
del 22/06/2023, rilasciata da Controparte_3
rappresentata e difesa, per mandato allegato alla memoria, dall'avv. Marianna
Puzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Croce
Rossa 20
Opposti
Oggetto: Opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso, depositato in data 15.02.2024 e ritualmente notificato, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300004606000, notificata in data 20.12.2023, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 09720070380014002000 (notificata il 14/12/2007 e CP_4 CP_5
sede di Pomezia sede di Velletri, €85.911,23);
[...] CP_2
2) Cartella n. 09720080135421250000 (notificata il 24/06/2008 CP_5
sede di Pomezia, €19.682,64);
3) Cartella n. 09720080255384576000 (notificata il 12/11/2008 CP_5
sede di Pomezia, €13.713,16);
4) Cartella n. 09720080297422907000, notificata il 16/02/2009, e CP_4
sede di Pomezia sede di Velletri, €13.585,22); CP_5 CP_2
5) Cartella n. 09720090099791620000 (notificata il 31/03/2009, CP_5
sede di Pomezia, €14.088,34).
2 Al proposito ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle presupposte alla comunicazione di iscrizione preventiva ipotecaria e la prescrizione e/o decadenza delle pretese contributive inerente alle anzidette cartelle esattoriali.
Ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità della comunicazione de qua.
Si è costituita, con memoria del 9.10.2024 , la quale ha Controparte_3
dedotto di aver notificato le cartelle esattoriali e i relativi atti interruttivi della prescrizione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed CP_4 CP_2
all'udienza del 22.04.2024, con memorie del 31.12.2024 e 13.01.2025, si sono costituiti ed , i quali hanno eccepito l'inammissibilità CP_4 CP_2
dell'opposizione per tardività, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 aprile 2025, la causa, previa discussione orale, è stata trattenuta in decisione con pronuncia e deposito di sentenza contestuale all'esito della camera di consiglio.
II. Il primo profilo da verificare riguarda il difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' . CP_2
Il rilievo è infondato atteso che la società opponente ha eccepito la prescrizione di contributi e di rate premio , come descritte nelle CP_4 CP_2
cartelle oggetto di impugnativa, con la conseguenza che gli enti impositori sono legittimati a stare in giudizio trattandosi di questione di merito.
III. Un secondo profilo concerne l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex artt. 24 D.Lgs. 46/99 e 617 c.p.c., formulata dall' . CP_4
L'eccezione è infondata per le seguenti considerazioni.
Al proposito si osserva che l'opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è vincolata agli schemi di cui agli artt. 615-617
c.p.c., ma deve essere assimilata ad un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore all'iscrizione ipotecaria, indipendentemente dal termine di
40 giorni dalla notifica della comunicazione stessa, ciò in ragione della sua natura di atto alternativo agli atti di esecuzione forzata (in tal senso si
3 richiama Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, n.10272, per la quale “La natura dell'iscrizione ipotecaria esattoriale, così come del fermo, esclude che ai giudizi promossi per opporsi ad essi debbano applicarsi le regole del giudizio di opposizione agli atti esecutivi mentre sono applicabili quelle del rito ordinario trattandosi di un giudizio di cognizione negativa. Tali provvedimenti, infatti, costituiscono atti alternativi agli atti dell'esecuzione forzata”).
IV. Ciò posto in via preliminare e venendo alle eccezioni di merito, occorre verificare se l'azione esecutiva nascente dalle cartelle esattoriali contestate e debitamente notificate possa ritenersi prescritta, con la precisazione che il termine di prescrizione nella specie è quello quinquennale.
Al riguardo si può far riferimento all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento ex art. 24, comma 5, del DLgs n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 Cod. Civ. (cfr Cass. SU n. 23397 del 2016).
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedasi anche ex plurimis Cass. 30.01.2018 n. 2301 e n.
29179 del 2017).
Orbene va precisato, alla stregua del suddetto orientamento, che la prescrizione successiva, decorrente dalla data di notifica delle singole cartelle,
è inevitabilmente decorsa, non essendo stata fornita documentazione idonea attestante il compimento delle formalità richieste all'agente notificatore per quanto riguarda il primo atto interruttivo del 2013.
4 Come di recente statuito dalla Corte di Cassazione in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, l'agente notificante, in caso di irreperibilità relativa, cioè nel caso in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico, mentre in caso di irreperibilità assoluta, come quello in esame, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, deve affiggere all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione (cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/07/2024, n.21384, che sul punto si è così espressa: “In tema di notifica degli atti impositivi, la c.d. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza
l'effettivo compimento(…). Invero, "prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o
l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale" (Cass. Sez. 65,
Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075 -01; Cass. Sez. 6-5,
Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, Rv. 647109 - 01); - di conseguenza, "è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett.
5 e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio" (Cass.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 -01).
Nel caso di specie non risulta l'effettuazione di adempimento alcuno da parte dell'agente che ha proceduto alla notifica, con la conseguenza che la stessa non può dirsi perfezionata né ai sensi dell'art. 60, primo comma, DPR
1973/600, né ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Invero la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720139084288741000, come risulta dalla relata allegata al n. 10 della comparsa reca solo l'indicazione del mancato recapito in data CP_6
05/06/2013 per trasferimento, il che non consente di ritenere perfezionata la notifica.
Ne consegue che la prescrizione è maturata essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica delle cartelle esattoriali impugnate in questa sede e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento
09720169050540202000 (pec del 28/10/2016 all'indirizzo ed avente ad oggetto le cinque cartelle impugnate in Email_1
questa sede).
In conclusione, va accolta l'opposizione sotto il profilo della prescrizione successiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli enti convenuti e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
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P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6345/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione successiva delle seguenti cartelle:
-n.09720070380014002000;
-n.09720080135421250000;
n. 09720080255384576000;
n. 09720080297422907000;
-n. 09720090099791620000 e per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione alle anzidette cartelle;
-condanna le parti opposte in solido al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3000,00, oltre IVA,
CPA e spese generali.
Roma lì 9 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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