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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/04/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Cappello - Presidente dott. Maria Teresa De Sanctis - Giudice Est. dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 7/2025 PU, proposto da er l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale della società (c.f./p.iva Controparte_1
); P.IVA_1
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI, poiché la società debitrice ha sede legale in Borgomaro (IM), Strada Ville San Pietro
88, come risultante dalla visura camerale;
dato atto che per la società convenuta è personalmente comparso all'udienza del
7.4.2025 il liquidatore volontario e legale rappresentante, SI.ra , senza Parte_2 nulla contestare in merito a quanto enunciato in ricorso (cfr verbale d'udienza del
7.4.2025); rilevato che la società convenuta, secondo quanto desumibile dalla visura camerale in atti, è impresa commerciale esercente attività di trasporto per conto terzi;
ritenuto che
la legittimazione attiva della parte ricorrente e la titolarità del diritto di credito dalla stessa vantato sono dimostrati dal decreto ingiuntivo n. 15459/2024 emesso in data 14.11.2024 dal Tribunale di Milano (doc. 2), divenuto definitivo per mancanza di opposizione, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della CP_1
somma di € 84.349,96 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonchè spese di procedura e accessori di legge come liquidati in decreto;
rilevato che dagli atti dell'istruttoria emerge un indebitamento superiore alla soglia di € 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, CC.II.; ritenuti sussistenti i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della situazione di insolvenza in cui versa il debitore, evincibile dall'inadempimento del credito di rilevante importo per cui è ricorso, dal mancato deposito ad opera della società convenuta del bilancio d'esercizio per l'anno
2023, dalla emersione sulla base del bilancio chiuso al 31.12.2022 di un patrimonio netto negativo (- € 31.061,00), circostanze tutte, che costituiscono indici sintomatici della insussistenza nel patrimonio sociale della di elementi Controparte_1
attivi sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, anche tenuto conto che il liquidatore volontario, comparso all'udienza camerale del 7.4.25, non ha contestato l'assenza di mezzi adeguati per far fronte al debito verso la ricorrente, indicando peraltro l'esistenza di ulteriori debiti verso fornitori;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, in quanto non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati dal primo comma, lett. d), dell'art. 2 CC.II. e dall'art. 121, atteso che la società debitrice non ha depositato il bilancio per l'anno 2023 e che dai bilanci acquisiti ex art. 42 CCI chiusi al 31.12.2022 e al 31.12.2021 risultano ricavi rispettivamente pari a € 653.089,00 e a € 1.228.643,00, superiori al limite dimensionale previsto dall'art. 2
C.C.I.I.;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CC.II.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società “ ”, Controparte_1
(CF - P.Iva ), con sede legale in Borgomaro (IM), Strada Ville San Pietro P.IVA_1
n.88, in persona del legale rappresentante p.t.;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle risultanze dei rapporti Persona_1
riepilogativi periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRE
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 22 settembre 2025 ore 10.30;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società debitrice, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 CCII. Autorizza il Curatore ad effettuare, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disp.att. c.p.c., quanto segue:
1) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Imperia, 07/04/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis Dott.ssa Paola Cappello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Cappello - Presidente dott. Maria Teresa De Sanctis - Giudice Est. dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 7/2025 PU, proposto da er l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale della società (c.f./p.iva Controparte_1
); P.IVA_1
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI, poiché la società debitrice ha sede legale in Borgomaro (IM), Strada Ville San Pietro
88, come risultante dalla visura camerale;
dato atto che per la società convenuta è personalmente comparso all'udienza del
7.4.2025 il liquidatore volontario e legale rappresentante, SI.ra , senza Parte_2 nulla contestare in merito a quanto enunciato in ricorso (cfr verbale d'udienza del
7.4.2025); rilevato che la società convenuta, secondo quanto desumibile dalla visura camerale in atti, è impresa commerciale esercente attività di trasporto per conto terzi;
ritenuto che
la legittimazione attiva della parte ricorrente e la titolarità del diritto di credito dalla stessa vantato sono dimostrati dal decreto ingiuntivo n. 15459/2024 emesso in data 14.11.2024 dal Tribunale di Milano (doc. 2), divenuto definitivo per mancanza di opposizione, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della CP_1
somma di € 84.349,96 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonchè spese di procedura e accessori di legge come liquidati in decreto;
rilevato che dagli atti dell'istruttoria emerge un indebitamento superiore alla soglia di € 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, CC.II.; ritenuti sussistenti i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della situazione di insolvenza in cui versa il debitore, evincibile dall'inadempimento del credito di rilevante importo per cui è ricorso, dal mancato deposito ad opera della società convenuta del bilancio d'esercizio per l'anno
2023, dalla emersione sulla base del bilancio chiuso al 31.12.2022 di un patrimonio netto negativo (- € 31.061,00), circostanze tutte, che costituiscono indici sintomatici della insussistenza nel patrimonio sociale della di elementi Controparte_1
attivi sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, anche tenuto conto che il liquidatore volontario, comparso all'udienza camerale del 7.4.25, non ha contestato l'assenza di mezzi adeguati per far fronte al debito verso la ricorrente, indicando peraltro l'esistenza di ulteriori debiti verso fornitori;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, in quanto non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati dal primo comma, lett. d), dell'art. 2 CC.II. e dall'art. 121, atteso che la società debitrice non ha depositato il bilancio per l'anno 2023 e che dai bilanci acquisiti ex art. 42 CCI chiusi al 31.12.2022 e al 31.12.2021 risultano ricavi rispettivamente pari a € 653.089,00 e a € 1.228.643,00, superiori al limite dimensionale previsto dall'art. 2
C.C.I.I.;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CC.II.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società “ ”, Controparte_1
(CF - P.Iva ), con sede legale in Borgomaro (IM), Strada Ville San Pietro P.IVA_1
n.88, in persona del legale rappresentante p.t.;
Nomina Giudice delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle risultanze dei rapporti Persona_1
riepilogativi periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRE
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 22 settembre 2025 ore 10.30;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società debitrice, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 CCII. Autorizza il Curatore ad effettuare, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disp.att. c.p.c., quanto segue:
1) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Imperia, 07/04/2025.
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis Dott.ssa Paola Cappello