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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1239-2019
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 con l'Avv. Giuseppe Dati di Lucca, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Alessio Stefanelli, di Pistoia, convenuta in appello con la chiamata in causa di
, socia della AV s.r.l., Controparte_2
con l'avv. Marco Contini di Lucca,
socia della AV s.r.l., Controparte_3
con l'avv. Alessandro Francini, di Lucca
terzi chiamati in causa avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Lucca;
in materia di contratto di appalto – domanda di simulazione e nullità. 1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca 800/2019 del 17 maggio 2019, in accoglimento della originaria domanda proposta dalla appellante, respinta ogni contraria eccezione, condannare a pagare a il co rrispettivo Parte_2 Parte_1 per le opere di ristrutturazione dell'immobile di cui è causa, descritte nel computo metrico allegato alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado (doc. 2) e comunque individuate e descritte nella Ctu, in virtù del contratto di appal to del 19 marzo 2008 ovvero di altro contratto di appalto stipulato verbalmente o per comportamenti concludenti, pari alla somma convenuta tra le parti di euro 124.000,00 ovvero alla somma di 99.706,15 ricavabile dalla Ctu, o altra congrua e di giustizia, oltre iva, oltre gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, come previsto dall'art. 1284, IV comma c.c., dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, fino al saldo. Voglia, in subordine, condannarlo al pagamento delle indennità dovute ex artt. 936 o 2041 c.c., oltre interessi come sopra indicati. Voglia inoltre dichiarare inefficace verso la società attrice, ex art. 2901 c.c., l'atto di compravendita del 15 giugno 2012, Rogato dal Notaio in Lucca, Rep. 140.171 Raccolta 18.758, con il Per_1 quale nato a [...] il [...], Parte_2
c.f. , ha venduto a nata a [...]_4
Viareggio il 11 gennaio 1951, c.f. CodiceFiscale_2
l'immobile a uso abitativo posto in Lido di Camaiore, viale Pistelli 33, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore al Foglio 45, mappale 28 sub 19. Voglia condannare
[...]
a rifondere compensi e spese di causa sia per il Parte_2 procedimento di sequestro conservativo 2762/2015, sia per il processo di primo grado relativo alla domanda di condanna al pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti da Parte_1
sia per questo grado di appello. Voglia condannare
[...] [...]
e in so lido tra loro, a rifondere CP_4 Parte_2 compensi e spese di causa sia per il procedimento di primo grado relativo alla domanda di revocatoria sia per questo grado di appello. Voglia porre le spese di CTU a carico esclusivo di
[...]
e con loro condanna a rifondere a CP_4 Parte_2
2 quanto anticipato. In via subordinata chiede Parte_1 comunque che sia riformata la pronuncia di primo grado che pone le spese di a carico solidare di e Parte_2 Parte_1
“ CP_4
- Per il convenuto “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Parte_2
Appello di Firenze, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1) D.C.V. che ha sottoscritto la scrittura privata del 15 settembre 2021 che le si mostra (doc. 6 ); 2) D.C.V. che ne conferma integralmente il contenuto. Indica a teste l'Arch. residente in [...]; NEL MERITO: - in accoglimento di tutte le ragioni dal medesimo esposte e/o aderendo all'appellata sentenza del Tribunale di Lucca n. 800/2019, depositata in cancelleria il 17 maggio 2019, con sua conseguente conferma, voglia respingere l'impugnazione proposta dalla società appellante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, stante la sua manifesta infondatezza in fatto e diritto e, conseguentemente, voglia dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo ottenuto dalla medesima. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
- Per la chiamata in causa Immobiliare 200: “Conclude chiedendo l'estromissione dal giudizio, in quanto totalmente estranea ai fatti ed ai rapporti di cui si discute.”
- Per la chiamata in causa Capanna: “voglia l'Ill.ma Corte CP_2 di Appello adita, accertare e dichiarare la totale estraneità della signora rispetto ai fatti e ai rapporti per cui Controparte_2
è causa e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa ”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc.
[...] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca Parte_1
e . Parte_2 Controparte_4
La società attrice assumeva:
3 - di avere ricevuto dal in data 19.3.2008, Parte_2
l'incarico di ristrutturare l'immobile di sua proprietà posto in Lido di Camaiore Viale Pistelli 33;
- che nel contratto stipulato era stato previsto che il corrispettivo “del valore economico” dell'opera di ristrutturazione, sarebbe stato valutato alla fine dei lavori;
-che, dopo l'esecuzione della ristrutturazione, il corrispettivo venne convenuto fra le parti nella misura di 124mila euro (apportando uno sconto al valore economico determinato in base ai correnti prezzi di mercato ce era pari a 133.371,00 euro, oltre iva);
- che il sollevando contestazioni strumentali Parte_2 relative a pretesi inadempimenti dell'appaltatrice, da ritenersi nel caso comunque di scarsa importanza, non aveva onorato l'impegno di pagare il predetto corrispettivo dovuto;
- che il convenuto, benché sollecitato a pagare, non solo non aveva adempiuto ma successivamente, in data 15.6.2012, aveva anche venduto alla sua convivente, al prezzo di 450mila Pt_3 euro, l'unico immobile di sua proprietà, risultando inoltre privo di redditi per aver chiuso la propria attività professionale di commercialista;
- che proprio sulla prospettazione dei medesimi fatti, aveva ottenuto dal Tribunale a garanzia del proprio credito un provvedimento di sequestro conservativo, procedendo anche alla sua esecuzione;
- che ricorrevano nella fattispecie tutti gli estremi per revocare – ex art. 2901 c.c. - l'atto di compravendita menzionato.
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni, come riportate nella sentenza appellata.
-
Il si costituiva in giudizio contestando le Parte_2 domande e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti
4 secondo la quale egli, nell'anno 2008, unitamente a tali Per_2
e , aveva dato mandato ad un'agenzia
[...] Persona_3 perché fossero intraprese trattative al fine di ve ndere il complesso immobiliare in loro comproprietà, sito in Lido di
Camaiore, Via Pratelli 33.
Si erano quindi interessati all'acquisto tali sig.ri Pt_1 Pt_4
e che costituirono all'uopo una società (AV s.r.l. Tes_1 partecipata al 40% anche dall'attrice ) amministrata dal secondo.
Durante le trattative era poi stato definito il prezzo dell'acquisto dell'intero compendio nella misura di euro
1.850.000,00, prezzo che venne in seguito ridotto perché le parti esclusero dalla vendita l'unità immobiliare di esc lusiva proprietà di mq 39,89 (quella oggetto della domanda Parte_2 revocatoria).
Le parti avevano deciso, sempre secondo il convenuto, che il valore della porzione esclusa dalla vendita giustificasse una riduzione di 400mila euro del prezzo come sopra determinato, poiché tutti gli immobili necessitavano di lavori di ristrutturazione da eseguirsi a cura della Parte_1
Ne era seguito un accodo in tal senso, venendo stabilito che la riduzione del prezzo della vendita sarebbe stata, in parte, imputata a corrispettivo degli interventi di ristrutturazione sull'unità immobiliare del solo Parte_2
Era quindi seguita la stipula del preliminare riguardante la porzione in comproprietà, col quale i titolari si impegnarono a vendere l'immobile alla AV SR al prezzo di 1.450.000.
Venne quindi sottoscritto, dopo la predisposizione di “varie bozze”, il contratto di appalto dedotto in citazione in quanto la aveva manifestato “l'opportunità” di disporre di un Pt_1 documento che giustificasse l'inizio del l'esecuzione dei lavori.
A tale contratto non venne mai allegata documentazione e i contraenti “anche con riguardo al pagamento del corrispettivo,
5 proprio perché simulato per gli accordi sopra citati, avevano inizialmente riportato” che aveva già saldato Parte_2
l'appaltatrice versando 30mila euro, salvo poi sottoscrivere la diversa versione definitiva del contratto di appalto “per motivi fiscali”.
Secondo il convenuto, una volta ottenuta in ritardo l'attestazione di conformità in sanatoria, erano
“inspiegabilmente” pervenute da parte della soc. richieste di Pt_1 pagamento, cui fecero seguito colloqui tra le parti e i loro legali e nulla era più accaduto fino alla notificazione dell'atto introduttivo della procedura cautelare di sequestro svoltasi prima dell'introduzione del presente giudizio.
Dopo aver così ricostruito in fatto la vicenda, il convenuto sosteneva in diritto:
- che andava ribadito che il contratto di appalto era simulato, in quanto occorreva dare un titolo all'appaltatrice per eseguire i lavori;
- che l'impresa si era resa comunque Parte_1 inadempiente al contratto, avendo eseguito le “prestazioni promesse” solo in minima parte e che ciò costituiva prova della predetta simulazione;
- che non era mai stato consegnato al committente, prima dell'esecuzione dei lavori, il capitolato e i documenti prodotti dall'attrice erano stati predisposti solo per dare una “parvenza” dell'effettiva sussistenza del credito (si trattava di copie fotostatiche della planimetria e di un documento di descrizione lavori, di “dubbia affidabilità” sia con riguardo alle date, che alle firme presenti sui detti fogli, talché il in comparsa Parte_2 aveva negato di aver apposto le relative sottoscrizioni);
- che anche nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la simulazione, stando ai termini del contratto di appalto “a corpo”, il corrispettivo avrebbe dovuto essere determinato di comune
6 accordo, mentre non solo non vi era stata alcuna manifestazione di volontà in tal senso, ma la società aveva prodotto un Pt_1 computo metrico “a misura” (il corrispettivo era già stato corrisposto attraverso la riduzione/decurtazione del prezzo di vendita – così la comparsa di risposta a pag. 10);
- che l'esistenza dell'accordo simulatorio poteva dedursi altresì: a)- dall'inadempimento della società attrice “all'obbligo di consegna della fideiussione” da stipularsi a favore del b) – dal fatto che la fosse tenuta a Parte_2 Parte_1 impiegare i medesimi materiali utilizzati per la ristrutturazione del complesso immobiliare in comproprietà; c)- dall'inadempimento all'obbligo di sottoporre l'esecuzione dei lavori all'accettazione preventiva del committente e all'obbligo di consegnare a questi sia il capitolato, che copia della polizza a garanzia dei danni;
d)- dalla mancata indicazione del corrispettivo;
- che la mancata indicazione del corrispettivo dell'appalto, oltre a costituire indizio della dedotta simulazione, costituiva “elemento decisivo” per ritenere invalido il contratto stesso, in quanto – pag. 12 – il fatto che la determinazione del prezzo fosse stata demandata all'accordo delle parti, evidentemente impediva all'appaltatrice di chiedere il pagamento
(e ciò atteso che la committenza aveva già indirettamente pagato attraverso la citata decurtazione del prezzo della vendita immobiliare);
- che si trattava, quindi, di un contratto di appalto nullo per indeterminatezza “della consistenza economica delle prestazioni eseguite dalla pretesa appaltatrice” e da dichiararsi improduttivo di effetti giuridici (non potendo valere il documento descrittivo dei lavori allegato al contratto in quanto pivo di sottoscrizione, né il computo metrico unilateralmente predisposto dalla e mai accettato); Pt_1
7 - che l'esecuzione delle opere presentava gravi difetti e in particolare irregolarità urbanistiche tali da giustificare l'eccezione di inadempimento ex art. 1669 c.c. per i danni che si sarebbero di conseguenza subiti, di valore superiore a quanto richiesto in pagamento (il convenuto affermava di essere in possesso di una perizia di parte che si rise rvava di depositare);
- che l'importo richiesto, in considerazione della consistenza del bene (un immobile di soli 398 mq), doveva comunque ritenersi esorbitante ed eccessivo risultando calcolato nella misura di euro 3343,50 al mq;
- che la domanda revocatoria era da respingersi difettando il presupposto della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, atteso che l'acquirente a titolo oneroso (la nulla sapeva del contratto di appalto e non CP_4 potendo rilevare la sola esistenza di un suo rapporto more uxorio col Parte_2
- che anche la rinuncia del venditore all'ipoteca legale contenuta nella compravendita, doveva ritenersi pattuizione avente unicamente funzione di garanzia nel caso l'acquirente si sia avvalso di un mutuo, mentre nel caso di specie la rinuncia corrispondeva all'interesse a concludere l'affare peraltro senza irreparabile pregiudizio per il venditore attesa la presenza di altri immobili di proprietà dell'acquirente.
-
Si costituiva in giudizio anche la convenuta che CP_4 sostanzialmente si associava alle difese svolte dal Parte_2 ribadendo l'esistenza di irregolarità e difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Camaiore e concludendo perché fosse dichiarata la nullità del contratto di appalto, con condanna del alla restituzione del prezzo e al rimborso delle Parte_2 spese, con rigetto della ulteriore domanda revocatoria e dichiarazione di inefficacia del sequestro.
8 La affermava di non essere a conoscenza del fatto CP_4 che il suo compagno fosse debitore di Parte_1 eccependo inoltre che l'immobile da lei comprato sarebbe stato affetto da “difformità” e vizi che sarebbero stati meglio specificati in una relazione tecnica da prodursi “entro i termini di legge”, deducendo altresì la nullità del contratto stesso ed affermando anche di avere pagato 177.500,00 euro e che quindi il suo debito era ridotto a 272.500,00.
-
Celebrata l'udienza di trattazione, alle parti venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
L'attrice eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di simulazione relativa sollevata dal convenuto in quanto proposta oltre i termini ex artt. 167 e 168 c.p.c., per essere stata la comparsa di costituzione depositata solo alla prima udienza del 7 aprile 2016 e non 2 gironi prima. E quindi la facoltà di sollevare l'eccezione, nella fattispecie rilevabile solo a istanza di parte, era da ritenersi ormai preclusa.
L'attrice contestava altresì l'esistenza di nullità contrattuali, evidenziando che nel contratto le parti avevano fatto riferimento generico all'esistenza di un capitolato (che quindi evidentemente conoscevano e che era “da allegare” e non “da redigere”) e che le altre “aporie” erano dovute al fatto che le clausole vennero scritte da persone rive di adeguate conoscenze giuridiche.
Quanto al ritardo nel completamento delle opere rispetto al termine pattuito del 30 aprile 2010, termine fissato appunto nel contratto del 19 marzo, si trattava di contestazione in aperta contraddizione logica con l'eccepita simulazio ne/nullità del contratto e comunque fu il a depositare in data 27 Parte_2 novembre 2010 documento di Attestazione edilizia di conformità in sanatoria (doc. 10) senza nemmeno specificare il danno concretamente da lui patito a causa di tale ritardo.
9 Quanto alle questioni riguardanti la qualificazione dell'appalto, non poteva parlarsi di corrispettivo “a corpo” mancando la compiuta identificazione di opere e prezzo, ma di un accordo che rimandava la determinazione del prezzo a fine contratto (il “valore economico” delle opere da misurare).
Veniva ulteriormente evidenziato che dagli atti sottoscritti da AV SR (atto Notaio 14.11.2008 e preliminare Per_4 antecedente) emergeva che la società aveva acquistato un altro immobile, di proprietà non solo del ma anche di altre Parte_2 due persone ( , ), al prezzo di Persona_2 Persona_3
1.450.000,00 e non vi era alcun elemento che potesse confermare che le parti avessero tutte stabilito, in precedenza, un prezzo diverso.
Peraltro in tali atti non vi era riferimento alcuna all'appalto di opere dedotto in causa e quindi priva di fondamento era la tesi che pretendeva che la AV SR si fosse accollata, con effetto liberatorio verso il costo della Parte_2 ristrutturazione dell'immobile di sua es clusiva proprietà.
Ed il fatto che gli immobili dovessero essere ristrutturati con i medesimi materiali era, all'evidenza, dovuto a esigenze di natura estetica, affinché fossero architettonicamente omogenei.
Il ribadiva le proprie tesi, sostene ndo di aver Parte_2 già corrisposto le somme dovute per la ristrutturazione del suo immobile che erano state “ricomprese” nella riduzione del prezzo di compravendita dell'atto sopra citato, che i vizi e difetti delle opere risultavano dalla perizia redatta dal geo m. che aveva Per_5 dato conto, in punto di quantum, di ampie discordanze sia in ordine alla quantità che ai prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo depositato dalla società attrice, ribadendo ancora l'esistenza di irregolarità degli atti aut orizzativi e le correlate difformità delle opere eseguite anche rispetto al vigente regolamento edilizio del Comune di Camaiore (mancata
10 presentazione al Genio Civle di Lucca del “fine lavori strutturale”
e del “collaudo” dovuto ai sensi di legge per le op ere strutturali realizzate;
conformità dell'immobile all'attuale normativa sismica) che facevano dubitare della commerciabilità.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. AV che, in relazione alla chiamata in causa effettuata dalla su ordine del Parte_1 giudice, faceva presente di ritenersi estranea alla controversia e di non avere domande da proporre, rimettendosi a giustizia.
Svolta l'istruttoria (per testi e CTU), il Giudice fissava quindi udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini per deposito di memorie conclusionali.
All'esito dell'udienza la causa è stata decisa con reiezione della domanda.
Nella sentenza, che sotto il paragrafo indicato “materia del contendere” riproduce testualmente le deduzioni contenute nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, si legge in motivazione che l'eccezione di simulazione è fondata.
Il primo giudice ha ritenuto che si tratti di simulazione assoluta, questione rilevabile quindi d'ufficio e senza che rilevi sul unto la tardività eccepita dall'attrice, di cui esistevano a conferma una pluralità di indizi significativi ed univoci (e ciò indipendentemente dall'esistenza di un espresso accordo volto a dare atto della natura simulata dell'appalto dedotto in causa).
Tali indizi sarebbero consistiti:
- nel fatto che fosse socia di AV SR e Parte_1 che fra le due società sussistessero “forti collegamenti”;
- nel fatto, da ritenersi pacifico, che il prezzo di acquisto del fabbricato era passato da 1.850.000 ad 1.450.000, d iminuzione di prezzo alla quale non aveva offerto alcuna Parte_1 spiegazione alternativa alla “esclusione dalla compra vendita dell'appartamento di quest'ultimo e assunzione, da parte della
AV, dell'obbligo di provvedere alla relativa ristruttur azione”;
11 - nel fatto che il contratto di appalto sottoscritto tra e Pt_1 presentasse varie anomalie in quanto rinvia ad una Parte_2 planimetria ed a un capitolato non esattamente identificabili e quindi privo di indicazione delle opere da realizzare, nonché del relativo prezzo (contratto che, secondo il rimo giudice, anche un profano non avrebbe mai sottoscritto se non in un'ottica simulatoria e cioè quella di giustificare di fronte alla P.A. lo svolgimento dei lavori da parte dell'impresa);
- nel fatto che, a fronte di un appalto a corpo l'attrice ha prodotto un computo metrico in cui quantifica il corrispettivo a misura e che non vi era alcuna spiegazione né in base alla quale l'importo di 133.371 risultante dal computo metrico sarebbe stato ridotto a 124.000 Euro, né per comprendere come mai la quale la non avesse chiesto il saldo dal 2011 fino al Parte_1 momento del sequestro.
I lavori in questione, quindi, secondo il Tribunale, rientravano in realtà del complessivo accordo di cessione de l fabbricato alla AV SR.
Quanto alla domanda con la quale la aveva chiesto CP_4
l'annullamento del contratto con il quale aveva acquistato l'immobile del datato 15/6/2012, questa era da Parte_2 ritenersi proposta tardivamente.
Le spese di lite venivano poste a carico della Parte_1
e della nei confronti del e della sola CP_4 Parte_2 [...] nei confronti della Parte_1 CP_4
-
Con l'odierno appello, la società ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal
Tribunale di Lucca.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito Parte_2 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per
12 difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, in diversa composizione, ha emesso a favore provvedimento dell'appellante – depos. 26.11.2019 - di autorizzazione al sequestro conservativo “di tutti i crediti e i beni mobili e immobili di proprietà di a garanzia del Parte_2 credito oggetto di causa di fino a concorrenza Parte_1 della somma di euro 200.000,00”, sulla base delle seguenti considerazioni:”rilevato che l'appellante ha Parte_1 chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili
e crediti di proprietà di , a garanzia del diritto Parte_2 al pagamento delle opere edilizie realizzate nell'immobile di proprietà di quest'ultimo (il cui prezzo sarebbe pari alla somma convenuta di euro 124.000, ovvero alla somma di euro 99.706,15 ricavabile dalla CTU svolta in primo grado); rilevato che all'odierna udienza si è costituito nel sub-procedimento Parte_2 cautelare, che ha chiesto il rigetto dell'istanza; ritenuto sussistere il fumus boni iuris a fondamento della misura cautelare invocata, in quanto il Tribunale ha accolto l'eccezione del di Parte_2 simulazione del contratto di appalto da lui sottoscritto in data
19.3.08, che tuttavia, secondo la sua stessa prospettazione, non poteva che essere una simulazione relativa, come tale non comportante la radicale nullità del contratto, come viceversa ritenuto dal Tribunale: infatti è pacifico sia che Parte_1 abbia eseguito le opere edilizie di ristrutturazione dell'immobile
[...] del indicate nel contratto, sia che quest'ultimo abbia Parte_2 indicato come ditta esecutrice nella Parte_1 comunicazione di inizio lavori depositata al Comune di Camaiore il
10.4.09, nonché nella richiesta di attestazione di conformità in sanatoria da lui presentata in data 27/11/10 ed infine nella domanda il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica;
sicchè si deve escludere, anche secondo la versione dei fatti del
13 che le parti avessero firmato il contratto scritto Parte_2 prodotto in causa pur non avendo voluto in realtà pattuire alcun appalto, ma si deve invece ritenere che avessero voluto concludere quel contratto con la particolarità che il prezzo – secondo un ulteriore accordo non scritto – sarebbe stato pagato da un soggetto terzo (AV SR) anziché dal Parte_2 conseguentemente, anche a prescindere dalla problematica della tardività dell'eccezione di simulazione, perché contenuta nella comparsa di risposta depositata solo alla prima udienza di comparizione, si osserva che non è stata fornita dal Parte_2 alcuna prova scritta che dimostri che AV Srl si sarebbe accollata il costo della ristrutturazione di casa sua, con pattuizione vincolante anche nei confronti dell'appaltatore Parte_1
ritenuto sussistere anche il requisito del periculum in mora,
[...] costituito dal timore di perdere le garanzie patrimoniali durante il periodo di tempo necessario per far valere in giudizio il diritto di credito, considerato il consistente valore delle opere edilizie realizzate da e tenuto conto del fatto che Parte_1 non possiede alcun bene immobile, avendo venduto Parte_2 quello oggetto di causa a in data 15 giugno 2012; Controparte_4 avendo inoltre parte ricorrente dimostrato che è stato impossibile recuperare coattivamente dal anche un credito del Parte_2 valore di poco superiore a 5.000 € (il credito di Parte_1 per le spese legali della procedura di esecuzione del sequestro conservativo concesso ante causam, poi dichiarato inefficace con la sentenza appellata), in quanto tutte le dichiarazioni dei vari soggetti terzi pignorati rese ex art. 547 cpc sono state negative;
… “
La Corte, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della AV s.r.l. (a seguito dell'adempimento degli incombenti, si sono costituiti in giudizio i soci della predetta s.r.l., in quanto cancellata dal Registro 14 Imprese), all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Prima di passare al merito dell'appello, la Corte ritiene di statuire in merito ad alcune questioni/eccezioni preliminari/pregiudiziali.
Quanto alla richiesta del convenuto di estendere il contraddittorio nei confronti della società AV s.r.l., la Corte ne ha disposto la chiamata in causa cui, a seguito della notifica, si sono costituiti in giudizio e (soci CP_2 Controparte_3 unitamente all'appellante della predetta AV cancell atasi dal registro delle imprese in data 03/02/2021, a seguito d'approvazione del bilancio finale di liquidazione, senza distribuzione tra i soci di alcuna somma, non residuando alcuna attività).
Si rileva, peraltro, come la predetta società costituitasi nel primo grado di giudizio dopo che il giudice ne aveva disposto la chiamata in causa, si era dichiarata “estranea” alla vicenda dedotta in giudizio, né le parti risulta abbiano poi avanzato specifiche domande nei suoi confronti.
Attese le questioni poste in causa e che oggi devono essere risolte dalla presente decisione, meglio r ivalutata la posizione della predetta società, la Corte ritiene che non vi fosse (né v sia) alcun contraddittorio tra le parti e la AV s.r.l. che dovesse ritenersi necessariamente da integrare.
La AV è del tutto estranea al rapporto contrattuale tra e relativo ai lavori riguardanti a Parte_1 Parte_2 porzione immobiliare di esclusiva proprietà di quest'ultimo, così come è del tutto estranea alla pretesa inefficacia ex art. 2901
15 c.c. dell'atto di compravendita del predetto immobile poi successivamente stipulato tra e Parte_2 CP_4
Incomprensibile, infine, l'eccezione riguardante una pretesa, ma insussistente, mutatio libelli riguardante le domande dell'appellante che sono rimaste sostanzialmente identiche a quelle introdotte ab origine nel giudizio e relative all'accertamento del diritto di credito dell'appaltatrice
[...] avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo Parte_1 delle opere eseguite a favore del (eventualmente Parte_2 anche ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c.) su ll'immobile di sua esclusiva proprietà, poi compravenduto con atto oggetto della distinta domanda revocatoria.
Inammissibile e comunque irrilevante, il documento offerto dal convenuto all'atto della costituzione nl presente Parte_2 giudizio di appello. Trattasi infatti di un atto (una dichiarazione attribuita all'Arch. e rilasciata in data 15.9.2021) prodotto Tes_1 oltre il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione, che non vi è alcuna ragione per ritenere non potesse essere depositato prima e che in ogni caso è il surrogato di una deposizione testimoniale (di cui aveva l'onere Parte_2 di chiederne ritualmente e nei termini l'ammissione) che riguarderebbe un fatto di pertinenza esclusiva della sfera giuridica del medesimo profe ssionista.
Simulazione e nullità del contratto di appalto.
L'appello esordisce affermando che nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe recepito la tesi del Parte_2 pur non essendo emerso in causa alcun elemento di prova che la suffragasse.
E ciò in quanto la sentenza appellata avrebbe ravvisato la simulazione assoluta dell'appalto nonostante in causa, non solo il
16 convenuto aveva sostenuto che il contratto esistesse (il aveva solo affermato che il corrispettivo non fosse Parte_2 dovuto come da accordi presi nell'ambito di altra contrattazione), esistessero anche prove documentali che ne attestavano la sua avvenuta esecuzione (di cui lo stesso convenuto ne aveva eccepito l'inesattezza).
Il convenuto, in realtà, costituendosi nel giudizio di primo grado aveva sollevato un'eccezione secondo la quale il contratto era da ritenersi relativamente simulato, assumendo che le parti
“si accordarono” perché l'onere di pagare il corrispettivo degli interventi di ristrutturazione edilizia all'immobile del Parte_2 aveva trovato la sua regolamentazione contrattuale in altro accordo più ampio.
Quindi il convenuto, attraverso un uso disinvolto dell'istituto della simulazione (che andrebbe maneggiato con una certa maggior cautela), aveva soltanto inteso affermar e che la domanda di pagamento avanzata dalla andava respinta perché l'opera Pt_1 era già stata pagata attraverso la decurtazione del prezzo di una vendita di un diverso immobile.
Tale prezzo di vendita era quello pattuito nell'altro contratto stipulato tra l'acquirente AV s.r.l. (nella cui compagne sociale vi ea la e i venditori, cioè i comproprietari Parte_1 Per_2
e Verosimilmente è a questo contratto che Per_3 Parte_2 il si riferiva quando ha adoperato il concetto della Parte_2 simulazione, intendendo che il prezzo di vendita del diverso immobile era simulatamente stato dichiarato come consistente in un importo non vero, in quanto ricomprendente diverso accordo per regolare il corrispettivo dell'appalto dei lavori che avevano interessato l'altro immobile.
17 Nemmeno il convenuto aveva sostenuto che non vi fosse stato un accordo e che quindi il contratto fosse assolutamente simulato ed è inutile a questo punto rammentare che l'esito dell'istruttoria svolta in primo grado aveva offerto ulteriori e ben consistenti conferme alla tesi della comunque al Parte_1 fatto che i lavori di ristrutturazione vennero commissionati dal ed eseguiti, quali le deposizioni dei testimoni Parte_2
e Chiara e le risultanze della CTU. Tes_2
Il Tribunale valorizzando una serie di elementi indiziari, ad avviso della Corte, di poco conto, ha affermato che l'appalto fosse simulato non solo non tenendo conto di quanto dedotto dal convenuto, ma anche dell'avvenuto deposito presso il Comune della comunicazione inizio lavori, delle domande di attestazione di conformità in sanatoria e di accertamento conformità paesaggistica, delle missive datate 24 marzo e 13 ottobre 2011 con le quali il convenuto aveva sollevato contestazioni all'esecuzione di talune opere edili da parte della Pt_1
A fronte di tale quadro di partenza, devono essere ritenute privi di particolare efficacia dimostrativa della pretesa simulazione assolute, gli elementi indiziari su cui è basata parte della motivazione della sentenza appellata e cioè: il mero fatto che l'attrice fosse socia della AV al 40% (che Parte_1 chiamata in causa, per quel che rileva, si è dichiarata estranea alla presente lite e non ha ammesso di essersi accollata il costo della ristrutturazione dell'immobile del senza offrire Parte_2 elementi a conferma della tesi secondo la quale la regolamentazione del prezzo dell'appalto avvenne nell'ambito degli accordi che portarono alla vendita dell'altro immobile dei comproprietari e Per_2 Per_3 Parte_2
18 Non assume poi particolare e decisivo rilievo per affermare la sussistenza di un negozio simulato, anche il fatto che il contratto di appalto dedotto in causa non contemplasse un prezzo, stante anche il disposto di cui all'art. 1657 c.c. che rende del tutto inconferente il fatto che la ebbe a presentare un Parte_1 conteggio a misura del corrispettivo preteso. Tale fatto, a ben vedere, è peraltro coerente con la previsione contenuta in contratto secondo la quale l parti avrebbero determinato quel corrispettivo accordandosi sul valore dei lavori una volta ultimati.
Nemmeno particolarmente significative della simulazione sono le circostanze in base alle quali la ebbe ad agire in Pt_1 giudizio 4 anni dopo che i lavori erano stati ultimati da tempo
(peraltro il contesto in cui è stata proposta la presente azione giudiziaria deve tener conto della condotta del che Parte_2 ebbe a spogliarsi, vendendolo alla propria convivente, dell'unico immobile rimasto in sua proprietà), né il fatto che la abbia Pt_1 sostenuto che la somma pretesa fosse stata determinata dopo aver concesso uno sconto al (da 133.371 a 120.000 euro). Parte_2
Ben altri argomenti avrebbero dovuto indurre a negare consistenza alla tesi del Parte_2
Ad esempio: secondo la compravendita del Parte_2 compendio avrebbe visto il prezzo di Euro 1.850.000 originariamente oggetto delle trattative, scendere a 1.450.000 euro, ma tale fatto è rimasto privo di ogni sia pur minimo riscontro
(al di là del fatto che è contrastato dai due atti scritti, preliminare e vendita).
Il “complessivo accordo” dedotto in causa dal è Parte_2 rimasto pertanto una generica affermazione priva di contenuti precisi, oltre che del tutto sfornito di prova.
19 E ancora, quel che è veramente inspiegabile, stando agli atti di causa, è per quale ragione le altre due comproprietarie venditrici ( avrebbero dovuto accollarsi il costo Per_2 Per_3 dei lavori all'immobile del Parte_2
Scorrendo la breve motivazione della sentenza appellata, nel respingere la domanda dell'appaltatrice, il primo giudice, pur avendo preliminarmente affermato di aver rilevato d'ufficio la simulazione del contratto di appalto dedotto in causa, sembra poi aver fatto più direttamente riferimento a un'ipotesi di nullità del contratto per indeterminatezza dell'ogge tto.
La ha sostenuto, fondatamente ad avviso della Corte, Pt_1 che l'oggetto era il “capitolato”, senza specificare che era “da redigere”, quindi un documento “da allegare”, già compilato al momento della sottoscrizione.
Resta applicabile comunque l'art. 1367 c.c., per il quale “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Ma anche se la decisione appellata vada ritenuta basata su tale statuizione di nullità, questa è, ad avviso della Corte, certo superabile.
Anche ammesso che il contratto scritto sia nullo per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c. (sul punto si veda la giurisprudenza che, con riferimento al cont ratto di appalto a corpo, nel quale la descrizione delle opere sia talmente lacunosa da non consentire la determinazione dell'effettivo contenuto dei lavori e delle opere in concreto da eseguirsi, le opere di ristrutturazione dell'immobile del
20 verificate dal CTU e documentate agli atti, sono certo Parte_2 state eseguite (come, si ripete, lo stesso ammette). Parte_2
E quindi necessariamente tale attività svolta deve avere trovato la propria fonte in un accordo che, se non è quello scritto dedotto specificamente nell'originario atto di citazione, va ravvisato nella condotta delle parti contestuale. Come è notorio, per concludere un contratto di appalto non è necessario adottare particolari vincoli di forma né ad substantiam e neppure ad probationem, potendo il medesimo essere validamente concluso verbalmente, anche per facta concludentia.
E pertanto l'eventuale mancata validità del documento contrattuale, non ha certo impedito il perfezionamento del vincolo negoziale, quando sia provata per altra vi a la volontà delle parti di concludere il contratto.
L'avvenuta esecuzione delle opere da parte di
[...]
(che il pretende soltanto che siano da Parte_1 Parte_2 considerarsi già pagate attraverso il meccanismo pattuito della riduzione del prezzo della vendita di altro compendio immobiliare) fa desumere legittimamente ed inequivocabilmente, non essendovi alcuna spiegazione alternativa, l'esistenza di un accordo contrattuale e cioè quello dedotto ritualmente davanti al primo giudice da parte dell'attrice a seguito delle difese Parte_1 svolte a fronte delle difese ed eccezioni sollevate da parte dei convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
-
Superate le questioni attinenti la simulazione e la nullità del contratto, una volta accertata l'avvenuta conclusione del contratto di appalto fra e ed una volta inquadrata l'azione Pt_1 Parte_2 proposta dall'appaltatrice come diretta a ottenere la condanna al pagamento del corrispettivo per l'inadempimento della committenza, trovano applicazione le regole ordinarie sulla responsabilità contrattuale e sul riparto dell'onere della prova
21 (quella di aver subito eventuale danno dalla cattiva esecuzione dell'opera è a carico del committente che ne chieda il risarcimento).
Nella fattispecie deve ritenersi che l'appaltatrice abbia dato prova del titolo da cui promana il proprio credito azionato in giudizio, spettando quindi alla committenza provare di aver adempiuto.
Tale prova è, palesemente, del tutto mancata, non essendo emerso alcun elemento che possa far ritenere che la ebbe a Pt_1 ricevere il corrispettivo oggi preteso attraverso il prospettato sconto sul prezzo della diversa vendita, fatto questo decisamente contrastato dalla piena corrispondenza del prezzo contenuto nel preliminare con quello di vendita e dall'assenza di atti che confermino che le trattative si svolsero su un prezzo superiore che contemplava anche la vendita dell'immobile del da Parte_2 ristrutturare.
E così anche se fosse nullo (invalido/inefficace) l'appalto sottoscritto il 19 marzo 2008, alla spetta il corrispettivo di Pt_1 altro accordo, concluso per comportamenti concludenti, avente a oggetto le opere di cui al capitolato, il cui importo va determinato ex art. 1657 c.c. (per tacere del fatto che in causa e in sentenza, non si è fatto minimamente accenno al fatto che all'appellante
[...] che ha eseguito i lavori, spetterebbe l'indennità di cui Parte_1 all'art. 936 c.c. ovvero quella di cui all'art. 2041 c.c.)
La sentenza di primo grado va totalmente riforma ta, risultando provato il diritto della a vedersi pagato Parte_1 il corrispettivo dei lavori commissionati dal sulla base Parte_2 di un accordo raggiunto dalle parti al quale è stata comunque data esecuzione.
Sul quantum.
Vero che il non ha formulato specifiche e precise Parte_2 contestazioni sul quantum come determinato e richiesto dalla Pt_1
22 nella domanda originaria, tuttavia la causa ha accertato – attraverso la CTU – che il valore delle opere eseguite dall'appaltatrice ammonta a 92.106,15 euro.
L'appellante nel proprio atto di impugnazione ha contesta to quella valutazione, ritenendo dovuto quantomeno l'importo di
99.706,15 euro, oltre IVA.
La tesi si basa sull'assunto secondo il quale le parti si accordarono perché fossero corrisposti 124mila euro, come da sconto concesso dall'appaltatrice, circostanza che però la stessa appellante pare di capire ritenga non sia stata supportata da una prova (la prova orale sul punto non era stata svolta) ma solo da una pretesa “non contestazione” del che è però Parte_2 insussistente avendo il convenuto anche contes tato il corrispettivo dovuto per gli allegati gravi vizi/difetti dell'opera.
La Corte non potendo valere sul punto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., non ricorrendone i presupposti, farà quindi riferimento in ossequio al dettato dell'art. 1657 c.c., alla stima effettuata in causa dal Ctu rimasta (salvo quanto ora si dirà) sostanzialmente incontestata e comunque ampiamente attendibile e basata su considerazioni e valutazioni che possono condividersi.
La stima in questione conduce all'importo di Euro 92 .106,15, al netto dei costi per l'eliminazione di alcuni difetti/vizi (v. pagg. da 61 a 63 della perizia), oggettivamente di modesta entità e tali da non giustificare eccezioni di inadempimento da parte della committenza.
Non è ben comprensibile a quali in adempimenti configurabili a carico della si riferiscano le difese convenute Parte_1
(in particolare quella della che ha sollevato una questione CP_4 di nullità dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria) per aver dedotto che l'immobile sarebbe affetto da “difformità … insanabili…” che ne pregiudicherebbero la commerciabilità, pur essendo poi stato oggetto del rogito.
23 L'appellante sostiene che taluni vizi rilevati dal CTU, indicati a pag. 27 e 28 dell'atto di appello, siano stati o addebit ati ingiustificatamente alla o eccessivamente Parte_1 quantificati, con argomentazioni che sono dalla sua difesa ritenute
“seriamente fondate”, ma che – anche per la loro genericità – non consentono di ritenere superate le conclusioni cui era giun to il CTU che aveva sul punto risposto alle relative osservazioni e il fatto che la aveva le competenze quantomeno per Parte_1 segnalare i difetti di progettazione per poi seguire le opere quale soggetto privo di autonomia e semplice esecutore di un comando altrui al pari di un nudus minister.
Fanno però eccezione i rilevi che si riferiscono:
1- Al solaio di legno interpiano. In atti è emerso che le opere realizzate “a variante” da non Parte_1 corrispondono con quanto rilevato alla data del sopralluogo dallo stesso CTU (vedi la foto denominata A)
e quindi non vi è prova che in costo di ripristino di quelle condizioni del solaio di cui parla il perito debbano essere imputate a titolo di responsabilità per vizi alla società appellante E pertanto il costo di ripristino, stimato in euro 3.000,00, va aggiunto al valore come determinato dal CTU.
2- Al costo di euro 1.800,00 per una pretesa eliminazione del vizio riguardante la larghezza del corridoio disimpegno, di misura rilevata come inferiore alle previsioni del Regolamento Edilizio del Comune di
Camaiore, nonostante il CTU abbia affermato che gli
“interventi eseguiti risultano conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti sia al momento della realizzazione delle opere sia al momento della presentazione della domanda”, per cui non pare debba
24 procedersi ad alcuna sanatoria sopportandone i relativi costi (nemmeno provati dal convenuto).
Sulla base delle suesposte considerazioni il Parte_2 andrà condannato al pagamento in favore dell'appel lante della somma pari ad euro 96.906,15, somma che andrà maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda.
La domanda revocatoria.
Venendo infine all'esame delle risultanze di causa riguardanti la domanda revocatoria proposta dall'appellante, l a
Corte preliminarmente ritiene di evidenziare come debbano ritenersi sussistenti, in quanto accertati, i seguenti fatti.
Il ha venduto alla l'unico immobile Parte_2 CP_4 rimasto in sua proprietà.
La era (ed è) sua convivente. CP_4
Il non risulta percepire redditi tali da garantire Parte_2 il credito dell'appaltatrice di importo oggettivamente elevato.
Il prezzo dichiarato è certamente inferiore al reale valore del bene.
Nel contratto rogato, il ha venduto senza Parte_2 riscuotere gran parte del prezzo, rinunciando per di più all'ipoteca legale (nel rogito notarile si è dato atto del pagamento solo di un acconto di euro 100.000,00, con indicazione che il residuo di
350.000,00, avrebbe dovuto essere saldato entro il 31.12.2015).
Non risulta documentato il versamento del predetto saldo
(che peraltro nemmeno risulta essere stato richiesto) e pertanto, nel caso in esame, la vendita dell'unico cespite immobiliare del debitore è stata effettuata a fronte di un prezzo il cui pagamento
è avvenuto con modalità peculiari e tali che non hanno consentito quindi un effettivo ingresso di nuova liquidità nel patrimonio del convenuto.
Va altresì valutato, con particolare riguardo alla posizione della che costei (che si è difesa non credibilmente CP_4
25 affermando di aver iniziato la convivenza col solo in Parte_2 epoca successiva e di aver appreso dei fatti di causa successivamente) ha sostenuto del tutto genericamente di aver pagato un ulteriore acconto di euro 77.500,00.
Significativa anche la vicenda emersa, a seguito della notificazione di atto di precetto, dal procedimento di esecuzione del sequestro ottenuto dalla contro il (v. gli Pt_1 Parte_2 avvenuti trasferimenti di residenza rimasti sostanzialmente ingiustificati;
le dichiarazioni negative dei terzi pignorati, a dimostrazione dell'incapacità patrimoniale a far fronte anche a un debito esiguo quale quello relativo alle sole spese del giudizio).
E pertanto tutte le risultanze di causa portano a ritenere che la già convivente del (come anche suffragato CP_4 Parte_2 da alcuni elementi emersi dalla prova orale svoltasi in primo grado), ha comprato l'unico immobile che il convenuto possedeva, con la sussistenza di sufficienti indizi (tutti gravi e convergenti) che inducono a ritenere che sussistesse la piena consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie sottraendo quell'unico bene alla garanzia dei creditori.
L'atto di compravendita del 15.6.2012 col quale Parte_2 ha venduto l'immobile (l'abitazione) di sua esclusiva proprietà alla con la quale intratteneva una relazione more uxorio, al CP_4 prezzo di 450mila euro è certo revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché pregiudizievole alle ragioni del creditore, sussistendo "eventus damni" anche nel caso in cui ricorra – come è pacifico nella fattispecie - una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
In tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito – v. Cassazione n. 5594\2020 – “… una
26 volta dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore) è invece onere del debitore, che voglia sottrar si agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (conf. Cass. n.
1902/2015; Cass. n. 11471/2003).”
L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni
(Cass. 3/2/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767).
Era comunque onere dei convenuti quello di dimostrare non solo di essere titolari di altri immobili, ma anche che il loro patrimonio residuo fosse di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori (in materia vedi Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 1902 del 3/2/2015 – “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo),
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni.")
L'appellante ha provato anche la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto e, cioè, la scientia damni in capo sia al debitore che al terzo.
27 Quanto alla consapevolezza del debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, questa deve ritenersi provata in via presuntiva, alla luce dell'oggetto dell'atto di dismissione dell'unico bene immobile compiuto dal convenuto in assenza di ulteriori disponibilità, oltre che per le già evidenziate modalità anomale di pagamento del prezzo, nonché alla contiguità temporale tra l'assunzione del debito e la vendita (fatto che fa escludere che il debitore non po tesse prevedere il pregiudizio che l'appaltatrice avrebbe patito in conseguenza dell'atto, non essendo richiesta la prova dell'esistenza di un dolo intenzionale e specifico, la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie - Cass. n. 5812/2023).
Quanto, invece, alla consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente (Pastori) devono essere ricordate le risultanze di causa che conducono a ritenere che, al tempo dei fatti di causa, i convenuti convivessero e che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - la vicinanza determinata dalla convivenza tra il disponente e l'acquirente sia elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della
“participatio fraudis”, laddove “tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 5359/2009; n.
1286/2019; n. 1098/2020).
E quindi va ritenuto, anche in via presuntiva, che la CP_4 fosse ben a conoscenza dei lavori di ristrutturazione s volti e quindi dell'avvenuta assunzione dei relativi obblighi discendenti dal contratto a carico del presunzione che trova il Parte_2 proprio fondamento nella comunione di vita e della condivisione tra conviventi di informazioni circa le proprie iniz iative, anche economiche, e le modalità di utilizzo delle proprie sostanze, anche nell'ottica di determinazione delle risorse disponibili per far fronte alle spese della vita comune.
28 La domanda di nullità proposta dalla convenuta.
La domanda (riconvenzionale) di nullità del contratto in oggetto, di cui al rogito del 15.6.2012, con il quale la CP_4 acquistò l'appartamento del convivente oltre che Parte_2 essere stata tardivamente proposta in causa oltre i termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. – come eccepito dalla difesa della soc. – non risulta fondata su alcun elemento oggettivamente Pt_1 riscontrabile.
Le lamentate “generiche difformità dell'opera non ne hanno compromesso la commerciabilità e alcun rilievo possono avere in merito (v. relazione CTU) sia il fatto che il progetto strutturale sia stato depositato al Genico Civile successivamente alla DIA, sia l'eventuale violazione di distanze e sia l'esistenza di originare irregolarità oggetto di sanatoria.
Ricorrono, all'evidenza, tutti presupposti per confermare il sequestro conservativo emesso in corso di causa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400\2018) e quindi la Corte, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene ch e queste debbano esser poste a carico di e che Parte_2 Controparte_4 saranno così condannati, in solido tra di loro, a rimborsarle alla soc. appellante. Nei rapporti interni, in base al maggior grado di soccombenza, le spese di giudizio e quelle di CTU, graveranno sul nella misura di 3 \4ti e per la rimanente quota di 1 \4to Parte_2 sulla CP_4
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento
29 agli importi vicini ai medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di euro da 52.000 a 26.000 (poco oltre i 90.000 euro, applicando criterio che fa riferimento al decisum) oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
Nulla per spese relative al rapporto processuale con i socie della AV s.r.l., estranei al merito della lite e nei confronti della quale (e dei quali) le parti non avevano formulato domande.
-
PQM
in riforma della sentenza impugnata, n. 800\19 emessa inter partes dal Tribunale di Lucca, pubbl. il g. 17.5.2019:
- Dichiara sussistente a favore di per le Parte_1 causali di cui in parte motiva, il diritto di credito al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti sull'immobile all'epoca di proprietà esclusiva di (oggetto della domanda Parte_2 revocatoria ex art. 2901 c.c.) e per l'effetto condanna il convenuto a pagare alla predetta soc. appaltatrice la somma Parte_1 di 96.906,15, somma che andrà maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda.
- RESPINGE le domande ed eccezioni come in atti proposte da e;
Parte_2 Controparte_4
- Dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della l'atto di compravendita del 15 giugno Parte_1
2012, Rogato dal Notaio in Lucca, Rep. 140.171 Raccolta Per_1
18.758, con il quale nato a [...] il 8 Parte_2 settembre 1949, c.f. , ha venduto a CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4 [...]
[...]
[...] , l'immobile a uso abitativo posto in Lido di Camaiore, C.F._3 viale Pistelli 33, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore al Foglio 45, mappale 28 sub 19.
- Conferma il sequestro conservativo emesso in corso di causa da questa Corte, datato 19.11.2019.
- CONDANNA gli appellanti a rimborsare al convenuto i 2\3zi delle spese del giudizio, frazione che liquida:
- quanto al primo grado che liquida in complessivi Euro
12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al presente grado di appello, che liquida in complessivi
Euro 9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
nei rapporti interni tali spese graveranno a carico di Parte_2
e rispettivamente nella misura di 3\4 e
[...] Controparte_4
1\4.
- PONE definitivamente le spese di CTU, che restano solidalmente a carico di entrambe le parti, nei rapporti interni a carico di e rispettivamente Parte_2 Controparte_4 nella misura di 3\4 e 1\4.
Nulla con riferimento alle altre spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di com petenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
31 privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
32
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 con l'Avv. Giuseppe Dati di Lucca, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Alessio Stefanelli, di Pistoia, convenuta in appello con la chiamata in causa di
, socia della AV s.r.l., Controparte_2
con l'avv. Marco Contini di Lucca,
socia della AV s.r.l., Controparte_3
con l'avv. Alessandro Francini, di Lucca
terzi chiamati in causa avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Lucca;
in materia di contratto di appalto – domanda di simulazione e nullità. 1 Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca 800/2019 del 17 maggio 2019, in accoglimento della originaria domanda proposta dalla appellante, respinta ogni contraria eccezione, condannare a pagare a il co rrispettivo Parte_2 Parte_1 per le opere di ristrutturazione dell'immobile di cui è causa, descritte nel computo metrico allegato alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado (doc. 2) e comunque individuate e descritte nella Ctu, in virtù del contratto di appal to del 19 marzo 2008 ovvero di altro contratto di appalto stipulato verbalmente o per comportamenti concludenti, pari alla somma convenuta tra le parti di euro 124.000,00 ovvero alla somma di 99.706,15 ricavabile dalla Ctu, o altra congrua e di giustizia, oltre iva, oltre gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, come previsto dall'art. 1284, IV comma c.c., dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, fino al saldo. Voglia, in subordine, condannarlo al pagamento delle indennità dovute ex artt. 936 o 2041 c.c., oltre interessi come sopra indicati. Voglia inoltre dichiarare inefficace verso la società attrice, ex art. 2901 c.c., l'atto di compravendita del 15 giugno 2012, Rogato dal Notaio in Lucca, Rep. 140.171 Raccolta 18.758, con il Per_1 quale nato a [...] il [...], Parte_2
c.f. , ha venduto a nata a [...]_4
Viareggio il 11 gennaio 1951, c.f. CodiceFiscale_2
l'immobile a uso abitativo posto in Lido di Camaiore, viale Pistelli 33, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore al Foglio 45, mappale 28 sub 19. Voglia condannare
[...]
a rifondere compensi e spese di causa sia per il Parte_2 procedimento di sequestro conservativo 2762/2015, sia per il processo di primo grado relativo alla domanda di condanna al pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti da Parte_1
sia per questo grado di appello. Voglia condannare
[...] [...]
e in so lido tra loro, a rifondere CP_4 Parte_2 compensi e spese di causa sia per il procedimento di primo grado relativo alla domanda di revocatoria sia per questo grado di appello. Voglia porre le spese di CTU a carico esclusivo di
[...]
e con loro condanna a rifondere a CP_4 Parte_2
2 quanto anticipato. In via subordinata chiede Parte_1 comunque che sia riformata la pronuncia di primo grado che pone le spese di a carico solidare di e Parte_2 Parte_1
“ CP_4
- Per il convenuto “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Parte_2
Appello di Firenze, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 1) D.C.V. che ha sottoscritto la scrittura privata del 15 settembre 2021 che le si mostra (doc. 6 ); 2) D.C.V. che ne conferma integralmente il contenuto. Indica a teste l'Arch. residente in [...]; NEL MERITO: - in accoglimento di tutte le ragioni dal medesimo esposte e/o aderendo all'appellata sentenza del Tribunale di Lucca n. 800/2019, depositata in cancelleria il 17 maggio 2019, con sua conseguente conferma, voglia respingere l'impugnazione proposta dalla società appellante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, stante la sua manifesta infondatezza in fatto e diritto e, conseguentemente, voglia dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo ottenuto dalla medesima. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
- Per la chiamata in causa Immobiliare 200: “Conclude chiedendo l'estromissione dal giudizio, in quanto totalmente estranea ai fatti ed ai rapporti di cui si discute.”
- Per la chiamata in causa Capanna: “voglia l'Ill.ma Corte CP_2 di Appello adita, accertare e dichiarare la totale estraneità della signora rispetto ai fatti e ai rapporti per cui Controparte_2
è causa e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal giudizio. Con vittoria di spese e competenze di causa ”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc.
[...] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca Parte_1
e . Parte_2 Controparte_4
La società attrice assumeva:
3 - di avere ricevuto dal in data 19.3.2008, Parte_2
l'incarico di ristrutturare l'immobile di sua proprietà posto in Lido di Camaiore Viale Pistelli 33;
- che nel contratto stipulato era stato previsto che il corrispettivo “del valore economico” dell'opera di ristrutturazione, sarebbe stato valutato alla fine dei lavori;
-che, dopo l'esecuzione della ristrutturazione, il corrispettivo venne convenuto fra le parti nella misura di 124mila euro (apportando uno sconto al valore economico determinato in base ai correnti prezzi di mercato ce era pari a 133.371,00 euro, oltre iva);
- che il sollevando contestazioni strumentali Parte_2 relative a pretesi inadempimenti dell'appaltatrice, da ritenersi nel caso comunque di scarsa importanza, non aveva onorato l'impegno di pagare il predetto corrispettivo dovuto;
- che il convenuto, benché sollecitato a pagare, non solo non aveva adempiuto ma successivamente, in data 15.6.2012, aveva anche venduto alla sua convivente, al prezzo di 450mila Pt_3 euro, l'unico immobile di sua proprietà, risultando inoltre privo di redditi per aver chiuso la propria attività professionale di commercialista;
- che proprio sulla prospettazione dei medesimi fatti, aveva ottenuto dal Tribunale a garanzia del proprio credito un provvedimento di sequestro conservativo, procedendo anche alla sua esecuzione;
- che ricorrevano nella fattispecie tutti gli estremi per revocare – ex art. 2901 c.c. - l'atto di compravendita menzionato.
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni, come riportate nella sentenza appellata.
-
Il si costituiva in giudizio contestando le Parte_2 domande e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti
4 secondo la quale egli, nell'anno 2008, unitamente a tali Per_2
e , aveva dato mandato ad un'agenzia
[...] Persona_3 perché fossero intraprese trattative al fine di ve ndere il complesso immobiliare in loro comproprietà, sito in Lido di
Camaiore, Via Pratelli 33.
Si erano quindi interessati all'acquisto tali sig.ri Pt_1 Pt_4
e che costituirono all'uopo una società (AV s.r.l. Tes_1 partecipata al 40% anche dall'attrice ) amministrata dal secondo.
Durante le trattative era poi stato definito il prezzo dell'acquisto dell'intero compendio nella misura di euro
1.850.000,00, prezzo che venne in seguito ridotto perché le parti esclusero dalla vendita l'unità immobiliare di esc lusiva proprietà di mq 39,89 (quella oggetto della domanda Parte_2 revocatoria).
Le parti avevano deciso, sempre secondo il convenuto, che il valore della porzione esclusa dalla vendita giustificasse una riduzione di 400mila euro del prezzo come sopra determinato, poiché tutti gli immobili necessitavano di lavori di ristrutturazione da eseguirsi a cura della Parte_1
Ne era seguito un accodo in tal senso, venendo stabilito che la riduzione del prezzo della vendita sarebbe stata, in parte, imputata a corrispettivo degli interventi di ristrutturazione sull'unità immobiliare del solo Parte_2
Era quindi seguita la stipula del preliminare riguardante la porzione in comproprietà, col quale i titolari si impegnarono a vendere l'immobile alla AV SR al prezzo di 1.450.000.
Venne quindi sottoscritto, dopo la predisposizione di “varie bozze”, il contratto di appalto dedotto in citazione in quanto la aveva manifestato “l'opportunità” di disporre di un Pt_1 documento che giustificasse l'inizio del l'esecuzione dei lavori.
A tale contratto non venne mai allegata documentazione e i contraenti “anche con riguardo al pagamento del corrispettivo,
5 proprio perché simulato per gli accordi sopra citati, avevano inizialmente riportato” che aveva già saldato Parte_2
l'appaltatrice versando 30mila euro, salvo poi sottoscrivere la diversa versione definitiva del contratto di appalto “per motivi fiscali”.
Secondo il convenuto, una volta ottenuta in ritardo l'attestazione di conformità in sanatoria, erano
“inspiegabilmente” pervenute da parte della soc. richieste di Pt_1 pagamento, cui fecero seguito colloqui tra le parti e i loro legali e nulla era più accaduto fino alla notificazione dell'atto introduttivo della procedura cautelare di sequestro svoltasi prima dell'introduzione del presente giudizio.
Dopo aver così ricostruito in fatto la vicenda, il convenuto sosteneva in diritto:
- che andava ribadito che il contratto di appalto era simulato, in quanto occorreva dare un titolo all'appaltatrice per eseguire i lavori;
- che l'impresa si era resa comunque Parte_1 inadempiente al contratto, avendo eseguito le “prestazioni promesse” solo in minima parte e che ciò costituiva prova della predetta simulazione;
- che non era mai stato consegnato al committente, prima dell'esecuzione dei lavori, il capitolato e i documenti prodotti dall'attrice erano stati predisposti solo per dare una “parvenza” dell'effettiva sussistenza del credito (si trattava di copie fotostatiche della planimetria e di un documento di descrizione lavori, di “dubbia affidabilità” sia con riguardo alle date, che alle firme presenti sui detti fogli, talché il in comparsa Parte_2 aveva negato di aver apposto le relative sottoscrizioni);
- che anche nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la simulazione, stando ai termini del contratto di appalto “a corpo”, il corrispettivo avrebbe dovuto essere determinato di comune
6 accordo, mentre non solo non vi era stata alcuna manifestazione di volontà in tal senso, ma la società aveva prodotto un Pt_1 computo metrico “a misura” (il corrispettivo era già stato corrisposto attraverso la riduzione/decurtazione del prezzo di vendita – così la comparsa di risposta a pag. 10);
- che l'esistenza dell'accordo simulatorio poteva dedursi altresì: a)- dall'inadempimento della società attrice “all'obbligo di consegna della fideiussione” da stipularsi a favore del b) – dal fatto che la fosse tenuta a Parte_2 Parte_1 impiegare i medesimi materiali utilizzati per la ristrutturazione del complesso immobiliare in comproprietà; c)- dall'inadempimento all'obbligo di sottoporre l'esecuzione dei lavori all'accettazione preventiva del committente e all'obbligo di consegnare a questi sia il capitolato, che copia della polizza a garanzia dei danni;
d)- dalla mancata indicazione del corrispettivo;
- che la mancata indicazione del corrispettivo dell'appalto, oltre a costituire indizio della dedotta simulazione, costituiva “elemento decisivo” per ritenere invalido il contratto stesso, in quanto – pag. 12 – il fatto che la determinazione del prezzo fosse stata demandata all'accordo delle parti, evidentemente impediva all'appaltatrice di chiedere il pagamento
(e ciò atteso che la committenza aveva già indirettamente pagato attraverso la citata decurtazione del prezzo della vendita immobiliare);
- che si trattava, quindi, di un contratto di appalto nullo per indeterminatezza “della consistenza economica delle prestazioni eseguite dalla pretesa appaltatrice” e da dichiararsi improduttivo di effetti giuridici (non potendo valere il documento descrittivo dei lavori allegato al contratto in quanto pivo di sottoscrizione, né il computo metrico unilateralmente predisposto dalla e mai accettato); Pt_1
7 - che l'esecuzione delle opere presentava gravi difetti e in particolare irregolarità urbanistiche tali da giustificare l'eccezione di inadempimento ex art. 1669 c.c. per i danni che si sarebbero di conseguenza subiti, di valore superiore a quanto richiesto in pagamento (il convenuto affermava di essere in possesso di una perizia di parte che si rise rvava di depositare);
- che l'importo richiesto, in considerazione della consistenza del bene (un immobile di soli 398 mq), doveva comunque ritenersi esorbitante ed eccessivo risultando calcolato nella misura di euro 3343,50 al mq;
- che la domanda revocatoria era da respingersi difettando il presupposto della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, atteso che l'acquirente a titolo oneroso (la nulla sapeva del contratto di appalto e non CP_4 potendo rilevare la sola esistenza di un suo rapporto more uxorio col Parte_2
- che anche la rinuncia del venditore all'ipoteca legale contenuta nella compravendita, doveva ritenersi pattuizione avente unicamente funzione di garanzia nel caso l'acquirente si sia avvalso di un mutuo, mentre nel caso di specie la rinuncia corrispondeva all'interesse a concludere l'affare peraltro senza irreparabile pregiudizio per il venditore attesa la presenza di altri immobili di proprietà dell'acquirente.
-
Si costituiva in giudizio anche la convenuta che CP_4 sostanzialmente si associava alle difese svolte dal Parte_2 ribadendo l'esistenza di irregolarità e difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Camaiore e concludendo perché fosse dichiarata la nullità del contratto di appalto, con condanna del alla restituzione del prezzo e al rimborso delle Parte_2 spese, con rigetto della ulteriore domanda revocatoria e dichiarazione di inefficacia del sequestro.
8 La affermava di non essere a conoscenza del fatto CP_4 che il suo compagno fosse debitore di Parte_1 eccependo inoltre che l'immobile da lei comprato sarebbe stato affetto da “difformità” e vizi che sarebbero stati meglio specificati in una relazione tecnica da prodursi “entro i termini di legge”, deducendo altresì la nullità del contratto stesso ed affermando anche di avere pagato 177.500,00 euro e che quindi il suo debito era ridotto a 272.500,00.
-
Celebrata l'udienza di trattazione, alle parti venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
L'attrice eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di simulazione relativa sollevata dal convenuto in quanto proposta oltre i termini ex artt. 167 e 168 c.p.c., per essere stata la comparsa di costituzione depositata solo alla prima udienza del 7 aprile 2016 e non 2 gironi prima. E quindi la facoltà di sollevare l'eccezione, nella fattispecie rilevabile solo a istanza di parte, era da ritenersi ormai preclusa.
L'attrice contestava altresì l'esistenza di nullità contrattuali, evidenziando che nel contratto le parti avevano fatto riferimento generico all'esistenza di un capitolato (che quindi evidentemente conoscevano e che era “da allegare” e non “da redigere”) e che le altre “aporie” erano dovute al fatto che le clausole vennero scritte da persone rive di adeguate conoscenze giuridiche.
Quanto al ritardo nel completamento delle opere rispetto al termine pattuito del 30 aprile 2010, termine fissato appunto nel contratto del 19 marzo, si trattava di contestazione in aperta contraddizione logica con l'eccepita simulazio ne/nullità del contratto e comunque fu il a depositare in data 27 Parte_2 novembre 2010 documento di Attestazione edilizia di conformità in sanatoria (doc. 10) senza nemmeno specificare il danno concretamente da lui patito a causa di tale ritardo.
9 Quanto alle questioni riguardanti la qualificazione dell'appalto, non poteva parlarsi di corrispettivo “a corpo” mancando la compiuta identificazione di opere e prezzo, ma di un accordo che rimandava la determinazione del prezzo a fine contratto (il “valore economico” delle opere da misurare).
Veniva ulteriormente evidenziato che dagli atti sottoscritti da AV SR (atto Notaio 14.11.2008 e preliminare Per_4 antecedente) emergeva che la società aveva acquistato un altro immobile, di proprietà non solo del ma anche di altre Parte_2 due persone ( , ), al prezzo di Persona_2 Persona_3
1.450.000,00 e non vi era alcun elemento che potesse confermare che le parti avessero tutte stabilito, in precedenza, un prezzo diverso.
Peraltro in tali atti non vi era riferimento alcuna all'appalto di opere dedotto in causa e quindi priva di fondamento era la tesi che pretendeva che la AV SR si fosse accollata, con effetto liberatorio verso il costo della Parte_2 ristrutturazione dell'immobile di sua es clusiva proprietà.
Ed il fatto che gli immobili dovessero essere ristrutturati con i medesimi materiali era, all'evidenza, dovuto a esigenze di natura estetica, affinché fossero architettonicamente omogenei.
Il ribadiva le proprie tesi, sostene ndo di aver Parte_2 già corrisposto le somme dovute per la ristrutturazione del suo immobile che erano state “ricomprese” nella riduzione del prezzo di compravendita dell'atto sopra citato, che i vizi e difetti delle opere risultavano dalla perizia redatta dal geo m. che aveva Per_5 dato conto, in punto di quantum, di ampie discordanze sia in ordine alla quantità che ai prezzi unitari contenuti nel computo metrico estimativo depositato dalla società attrice, ribadendo ancora l'esistenza di irregolarità degli atti aut orizzativi e le correlate difformità delle opere eseguite anche rispetto al vigente regolamento edilizio del Comune di Camaiore (mancata
10 presentazione al Genio Civle di Lucca del “fine lavori strutturale”
e del “collaudo” dovuto ai sensi di legge per le op ere strutturali realizzate;
conformità dell'immobile all'attuale normativa sismica) che facevano dubitare della commerciabilità.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. AV che, in relazione alla chiamata in causa effettuata dalla su ordine del Parte_1 giudice, faceva presente di ritenersi estranea alla controversia e di non avere domande da proporre, rimettendosi a giustizia.
Svolta l'istruttoria (per testi e CTU), il Giudice fissava quindi udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini per deposito di memorie conclusionali.
All'esito dell'udienza la causa è stata decisa con reiezione della domanda.
Nella sentenza, che sotto il paragrafo indicato “materia del contendere” riproduce testualmente le deduzioni contenute nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, si legge in motivazione che l'eccezione di simulazione è fondata.
Il primo giudice ha ritenuto che si tratti di simulazione assoluta, questione rilevabile quindi d'ufficio e senza che rilevi sul unto la tardività eccepita dall'attrice, di cui esistevano a conferma una pluralità di indizi significativi ed univoci (e ciò indipendentemente dall'esistenza di un espresso accordo volto a dare atto della natura simulata dell'appalto dedotto in causa).
Tali indizi sarebbero consistiti:
- nel fatto che fosse socia di AV SR e Parte_1 che fra le due società sussistessero “forti collegamenti”;
- nel fatto, da ritenersi pacifico, che il prezzo di acquisto del fabbricato era passato da 1.850.000 ad 1.450.000, d iminuzione di prezzo alla quale non aveva offerto alcuna Parte_1 spiegazione alternativa alla “esclusione dalla compra vendita dell'appartamento di quest'ultimo e assunzione, da parte della
AV, dell'obbligo di provvedere alla relativa ristruttur azione”;
11 - nel fatto che il contratto di appalto sottoscritto tra e Pt_1 presentasse varie anomalie in quanto rinvia ad una Parte_2 planimetria ed a un capitolato non esattamente identificabili e quindi privo di indicazione delle opere da realizzare, nonché del relativo prezzo (contratto che, secondo il rimo giudice, anche un profano non avrebbe mai sottoscritto se non in un'ottica simulatoria e cioè quella di giustificare di fronte alla P.A. lo svolgimento dei lavori da parte dell'impresa);
- nel fatto che, a fronte di un appalto a corpo l'attrice ha prodotto un computo metrico in cui quantifica il corrispettivo a misura e che non vi era alcuna spiegazione né in base alla quale l'importo di 133.371 risultante dal computo metrico sarebbe stato ridotto a 124.000 Euro, né per comprendere come mai la quale la non avesse chiesto il saldo dal 2011 fino al Parte_1 momento del sequestro.
I lavori in questione, quindi, secondo il Tribunale, rientravano in realtà del complessivo accordo di cessione de l fabbricato alla AV SR.
Quanto alla domanda con la quale la aveva chiesto CP_4
l'annullamento del contratto con il quale aveva acquistato l'immobile del datato 15/6/2012, questa era da Parte_2 ritenersi proposta tardivamente.
Le spese di lite venivano poste a carico della Parte_1
e della nei confronti del e della sola CP_4 Parte_2 [...] nei confronti della Parte_1 CP_4
-
Con l'odierno appello, la società ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal
Tribunale di Lucca.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito Parte_2 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per
12 difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, in diversa composizione, ha emesso a favore provvedimento dell'appellante – depos. 26.11.2019 - di autorizzazione al sequestro conservativo “di tutti i crediti e i beni mobili e immobili di proprietà di a garanzia del Parte_2 credito oggetto di causa di fino a concorrenza Parte_1 della somma di euro 200.000,00”, sulla base delle seguenti considerazioni:”rilevato che l'appellante ha Parte_1 chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili
e crediti di proprietà di , a garanzia del diritto Parte_2 al pagamento delle opere edilizie realizzate nell'immobile di proprietà di quest'ultimo (il cui prezzo sarebbe pari alla somma convenuta di euro 124.000, ovvero alla somma di euro 99.706,15 ricavabile dalla CTU svolta in primo grado); rilevato che all'odierna udienza si è costituito nel sub-procedimento Parte_2 cautelare, che ha chiesto il rigetto dell'istanza; ritenuto sussistere il fumus boni iuris a fondamento della misura cautelare invocata, in quanto il Tribunale ha accolto l'eccezione del di Parte_2 simulazione del contratto di appalto da lui sottoscritto in data
19.3.08, che tuttavia, secondo la sua stessa prospettazione, non poteva che essere una simulazione relativa, come tale non comportante la radicale nullità del contratto, come viceversa ritenuto dal Tribunale: infatti è pacifico sia che Parte_1 abbia eseguito le opere edilizie di ristrutturazione dell'immobile
[...] del indicate nel contratto, sia che quest'ultimo abbia Parte_2 indicato come ditta esecutrice nella Parte_1 comunicazione di inizio lavori depositata al Comune di Camaiore il
10.4.09, nonché nella richiesta di attestazione di conformità in sanatoria da lui presentata in data 27/11/10 ed infine nella domanda il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica;
sicchè si deve escludere, anche secondo la versione dei fatti del
13 che le parti avessero firmato il contratto scritto Parte_2 prodotto in causa pur non avendo voluto in realtà pattuire alcun appalto, ma si deve invece ritenere che avessero voluto concludere quel contratto con la particolarità che il prezzo – secondo un ulteriore accordo non scritto – sarebbe stato pagato da un soggetto terzo (AV SR) anziché dal Parte_2 conseguentemente, anche a prescindere dalla problematica della tardività dell'eccezione di simulazione, perché contenuta nella comparsa di risposta depositata solo alla prima udienza di comparizione, si osserva che non è stata fornita dal Parte_2 alcuna prova scritta che dimostri che AV Srl si sarebbe accollata il costo della ristrutturazione di casa sua, con pattuizione vincolante anche nei confronti dell'appaltatore Parte_1
ritenuto sussistere anche il requisito del periculum in mora,
[...] costituito dal timore di perdere le garanzie patrimoniali durante il periodo di tempo necessario per far valere in giudizio il diritto di credito, considerato il consistente valore delle opere edilizie realizzate da e tenuto conto del fatto che Parte_1 non possiede alcun bene immobile, avendo venduto Parte_2 quello oggetto di causa a in data 15 giugno 2012; Controparte_4 avendo inoltre parte ricorrente dimostrato che è stato impossibile recuperare coattivamente dal anche un credito del Parte_2 valore di poco superiore a 5.000 € (il credito di Parte_1 per le spese legali della procedura di esecuzione del sequestro conservativo concesso ante causam, poi dichiarato inefficace con la sentenza appellata), in quanto tutte le dichiarazioni dei vari soggetti terzi pignorati rese ex art. 547 cpc sono state negative;
… “
La Corte, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della AV s.r.l. (a seguito dell'adempimento degli incombenti, si sono costituiti in giudizio i soci della predetta s.r.l., in quanto cancellata dal Registro 14 Imprese), all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Prima di passare al merito dell'appello, la Corte ritiene di statuire in merito ad alcune questioni/eccezioni preliminari/pregiudiziali.
Quanto alla richiesta del convenuto di estendere il contraddittorio nei confronti della società AV s.r.l., la Corte ne ha disposto la chiamata in causa cui, a seguito della notifica, si sono costituiti in giudizio e (soci CP_2 Controparte_3 unitamente all'appellante della predetta AV cancell atasi dal registro delle imprese in data 03/02/2021, a seguito d'approvazione del bilancio finale di liquidazione, senza distribuzione tra i soci di alcuna somma, non residuando alcuna attività).
Si rileva, peraltro, come la predetta società costituitasi nel primo grado di giudizio dopo che il giudice ne aveva disposto la chiamata in causa, si era dichiarata “estranea” alla vicenda dedotta in giudizio, né le parti risulta abbiano poi avanzato specifiche domande nei suoi confronti.
Attese le questioni poste in causa e che oggi devono essere risolte dalla presente decisione, meglio r ivalutata la posizione della predetta società, la Corte ritiene che non vi fosse (né v sia) alcun contraddittorio tra le parti e la AV s.r.l. che dovesse ritenersi necessariamente da integrare.
La AV è del tutto estranea al rapporto contrattuale tra e relativo ai lavori riguardanti a Parte_1 Parte_2 porzione immobiliare di esclusiva proprietà di quest'ultimo, così come è del tutto estranea alla pretesa inefficacia ex art. 2901
15 c.c. dell'atto di compravendita del predetto immobile poi successivamente stipulato tra e Parte_2 CP_4
Incomprensibile, infine, l'eccezione riguardante una pretesa, ma insussistente, mutatio libelli riguardante le domande dell'appellante che sono rimaste sostanzialmente identiche a quelle introdotte ab origine nel giudizio e relative all'accertamento del diritto di credito dell'appaltatrice
[...] avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo Parte_1 delle opere eseguite a favore del (eventualmente Parte_2 anche ai sensi degli artt. 936 e 2041 c.c.) su ll'immobile di sua esclusiva proprietà, poi compravenduto con atto oggetto della distinta domanda revocatoria.
Inammissibile e comunque irrilevante, il documento offerto dal convenuto all'atto della costituzione nl presente Parte_2 giudizio di appello. Trattasi infatti di un atto (una dichiarazione attribuita all'Arch. e rilasciata in data 15.9.2021) prodotto Tes_1 oltre il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione, che non vi è alcuna ragione per ritenere non potesse essere depositato prima e che in ogni caso è il surrogato di una deposizione testimoniale (di cui aveva l'onere Parte_2 di chiederne ritualmente e nei termini l'ammissione) che riguarderebbe un fatto di pertinenza esclusiva della sfera giuridica del medesimo profe ssionista.
Simulazione e nullità del contratto di appalto.
L'appello esordisce affermando che nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe recepito la tesi del Parte_2 pur non essendo emerso in causa alcun elemento di prova che la suffragasse.
E ciò in quanto la sentenza appellata avrebbe ravvisato la simulazione assoluta dell'appalto nonostante in causa, non solo il
16 convenuto aveva sostenuto che il contratto esistesse (il aveva solo affermato che il corrispettivo non fosse Parte_2 dovuto come da accordi presi nell'ambito di altra contrattazione), esistessero anche prove documentali che ne attestavano la sua avvenuta esecuzione (di cui lo stesso convenuto ne aveva eccepito l'inesattezza).
Il convenuto, in realtà, costituendosi nel giudizio di primo grado aveva sollevato un'eccezione secondo la quale il contratto era da ritenersi relativamente simulato, assumendo che le parti
“si accordarono” perché l'onere di pagare il corrispettivo degli interventi di ristrutturazione edilizia all'immobile del Parte_2 aveva trovato la sua regolamentazione contrattuale in altro accordo più ampio.
Quindi il convenuto, attraverso un uso disinvolto dell'istituto della simulazione (che andrebbe maneggiato con una certa maggior cautela), aveva soltanto inteso affermar e che la domanda di pagamento avanzata dalla andava respinta perché l'opera Pt_1 era già stata pagata attraverso la decurtazione del prezzo di una vendita di un diverso immobile.
Tale prezzo di vendita era quello pattuito nell'altro contratto stipulato tra l'acquirente AV s.r.l. (nella cui compagne sociale vi ea la e i venditori, cioè i comproprietari Parte_1 Per_2
e Verosimilmente è a questo contratto che Per_3 Parte_2 il si riferiva quando ha adoperato il concetto della Parte_2 simulazione, intendendo che il prezzo di vendita del diverso immobile era simulatamente stato dichiarato come consistente in un importo non vero, in quanto ricomprendente diverso accordo per regolare il corrispettivo dell'appalto dei lavori che avevano interessato l'altro immobile.
17 Nemmeno il convenuto aveva sostenuto che non vi fosse stato un accordo e che quindi il contratto fosse assolutamente simulato ed è inutile a questo punto rammentare che l'esito dell'istruttoria svolta in primo grado aveva offerto ulteriori e ben consistenti conferme alla tesi della comunque al Parte_1 fatto che i lavori di ristrutturazione vennero commissionati dal ed eseguiti, quali le deposizioni dei testimoni Parte_2
e Chiara e le risultanze della CTU. Tes_2
Il Tribunale valorizzando una serie di elementi indiziari, ad avviso della Corte, di poco conto, ha affermato che l'appalto fosse simulato non solo non tenendo conto di quanto dedotto dal convenuto, ma anche dell'avvenuto deposito presso il Comune della comunicazione inizio lavori, delle domande di attestazione di conformità in sanatoria e di accertamento conformità paesaggistica, delle missive datate 24 marzo e 13 ottobre 2011 con le quali il convenuto aveva sollevato contestazioni all'esecuzione di talune opere edili da parte della Pt_1
A fronte di tale quadro di partenza, devono essere ritenute privi di particolare efficacia dimostrativa della pretesa simulazione assolute, gli elementi indiziari su cui è basata parte della motivazione della sentenza appellata e cioè: il mero fatto che l'attrice fosse socia della AV al 40% (che Parte_1 chiamata in causa, per quel che rileva, si è dichiarata estranea alla presente lite e non ha ammesso di essersi accollata il costo della ristrutturazione dell'immobile del senza offrire Parte_2 elementi a conferma della tesi secondo la quale la regolamentazione del prezzo dell'appalto avvenne nell'ambito degli accordi che portarono alla vendita dell'altro immobile dei comproprietari e Per_2 Per_3 Parte_2
18 Non assume poi particolare e decisivo rilievo per affermare la sussistenza di un negozio simulato, anche il fatto che il contratto di appalto dedotto in causa non contemplasse un prezzo, stante anche il disposto di cui all'art. 1657 c.c. che rende del tutto inconferente il fatto che la ebbe a presentare un Parte_1 conteggio a misura del corrispettivo preteso. Tale fatto, a ben vedere, è peraltro coerente con la previsione contenuta in contratto secondo la quale l parti avrebbero determinato quel corrispettivo accordandosi sul valore dei lavori una volta ultimati.
Nemmeno particolarmente significative della simulazione sono le circostanze in base alle quali la ebbe ad agire in Pt_1 giudizio 4 anni dopo che i lavori erano stati ultimati da tempo
(peraltro il contesto in cui è stata proposta la presente azione giudiziaria deve tener conto della condotta del che Parte_2 ebbe a spogliarsi, vendendolo alla propria convivente, dell'unico immobile rimasto in sua proprietà), né il fatto che la abbia Pt_1 sostenuto che la somma pretesa fosse stata determinata dopo aver concesso uno sconto al (da 133.371 a 120.000 euro). Parte_2
Ben altri argomenti avrebbero dovuto indurre a negare consistenza alla tesi del Parte_2
Ad esempio: secondo la compravendita del Parte_2 compendio avrebbe visto il prezzo di Euro 1.850.000 originariamente oggetto delle trattative, scendere a 1.450.000 euro, ma tale fatto è rimasto privo di ogni sia pur minimo riscontro
(al di là del fatto che è contrastato dai due atti scritti, preliminare e vendita).
Il “complessivo accordo” dedotto in causa dal è Parte_2 rimasto pertanto una generica affermazione priva di contenuti precisi, oltre che del tutto sfornito di prova.
19 E ancora, quel che è veramente inspiegabile, stando agli atti di causa, è per quale ragione le altre due comproprietarie venditrici ( avrebbero dovuto accollarsi il costo Per_2 Per_3 dei lavori all'immobile del Parte_2
Scorrendo la breve motivazione della sentenza appellata, nel respingere la domanda dell'appaltatrice, il primo giudice, pur avendo preliminarmente affermato di aver rilevato d'ufficio la simulazione del contratto di appalto dedotto in causa, sembra poi aver fatto più direttamente riferimento a un'ipotesi di nullità del contratto per indeterminatezza dell'ogge tto.
La ha sostenuto, fondatamente ad avviso della Corte, Pt_1 che l'oggetto era il “capitolato”, senza specificare che era “da redigere”, quindi un documento “da allegare”, già compilato al momento della sottoscrizione.
Resta applicabile comunque l'art. 1367 c.c., per il quale “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Ma anche se la decisione appellata vada ritenuta basata su tale statuizione di nullità, questa è, ad avviso della Corte, certo superabile.
Anche ammesso che il contratto scritto sia nullo per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c. (sul punto si veda la giurisprudenza che, con riferimento al cont ratto di appalto a corpo, nel quale la descrizione delle opere sia talmente lacunosa da non consentire la determinazione dell'effettivo contenuto dei lavori e delle opere in concreto da eseguirsi, le opere di ristrutturazione dell'immobile del
20 verificate dal CTU e documentate agli atti, sono certo Parte_2 state eseguite (come, si ripete, lo stesso ammette). Parte_2
E quindi necessariamente tale attività svolta deve avere trovato la propria fonte in un accordo che, se non è quello scritto dedotto specificamente nell'originario atto di citazione, va ravvisato nella condotta delle parti contestuale. Come è notorio, per concludere un contratto di appalto non è necessario adottare particolari vincoli di forma né ad substantiam e neppure ad probationem, potendo il medesimo essere validamente concluso verbalmente, anche per facta concludentia.
E pertanto l'eventuale mancata validità del documento contrattuale, non ha certo impedito il perfezionamento del vincolo negoziale, quando sia provata per altra vi a la volontà delle parti di concludere il contratto.
L'avvenuta esecuzione delle opere da parte di
[...]
(che il pretende soltanto che siano da Parte_1 Parte_2 considerarsi già pagate attraverso il meccanismo pattuito della riduzione del prezzo della vendita di altro compendio immobiliare) fa desumere legittimamente ed inequivocabilmente, non essendovi alcuna spiegazione alternativa, l'esistenza di un accordo contrattuale e cioè quello dedotto ritualmente davanti al primo giudice da parte dell'attrice a seguito delle difese Parte_1 svolte a fronte delle difese ed eccezioni sollevate da parte dei convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
-
Superate le questioni attinenti la simulazione e la nullità del contratto, una volta accertata l'avvenuta conclusione del contratto di appalto fra e ed una volta inquadrata l'azione Pt_1 Parte_2 proposta dall'appaltatrice come diretta a ottenere la condanna al pagamento del corrispettivo per l'inadempimento della committenza, trovano applicazione le regole ordinarie sulla responsabilità contrattuale e sul riparto dell'onere della prova
21 (quella di aver subito eventuale danno dalla cattiva esecuzione dell'opera è a carico del committente che ne chieda il risarcimento).
Nella fattispecie deve ritenersi che l'appaltatrice abbia dato prova del titolo da cui promana il proprio credito azionato in giudizio, spettando quindi alla committenza provare di aver adempiuto.
Tale prova è, palesemente, del tutto mancata, non essendo emerso alcun elemento che possa far ritenere che la ebbe a Pt_1 ricevere il corrispettivo oggi preteso attraverso il prospettato sconto sul prezzo della diversa vendita, fatto questo decisamente contrastato dalla piena corrispondenza del prezzo contenuto nel preliminare con quello di vendita e dall'assenza di atti che confermino che le trattative si svolsero su un prezzo superiore che contemplava anche la vendita dell'immobile del da Parte_2 ristrutturare.
E così anche se fosse nullo (invalido/inefficace) l'appalto sottoscritto il 19 marzo 2008, alla spetta il corrispettivo di Pt_1 altro accordo, concluso per comportamenti concludenti, avente a oggetto le opere di cui al capitolato, il cui importo va determinato ex art. 1657 c.c. (per tacere del fatto che in causa e in sentenza, non si è fatto minimamente accenno al fatto che all'appellante
[...] che ha eseguito i lavori, spetterebbe l'indennità di cui Parte_1 all'art. 936 c.c. ovvero quella di cui all'art. 2041 c.c.)
La sentenza di primo grado va totalmente riforma ta, risultando provato il diritto della a vedersi pagato Parte_1 il corrispettivo dei lavori commissionati dal sulla base Parte_2 di un accordo raggiunto dalle parti al quale è stata comunque data esecuzione.
Sul quantum.
Vero che il non ha formulato specifiche e precise Parte_2 contestazioni sul quantum come determinato e richiesto dalla Pt_1
22 nella domanda originaria, tuttavia la causa ha accertato – attraverso la CTU – che il valore delle opere eseguite dall'appaltatrice ammonta a 92.106,15 euro.
L'appellante nel proprio atto di impugnazione ha contesta to quella valutazione, ritenendo dovuto quantomeno l'importo di
99.706,15 euro, oltre IVA.
La tesi si basa sull'assunto secondo il quale le parti si accordarono perché fossero corrisposti 124mila euro, come da sconto concesso dall'appaltatrice, circostanza che però la stessa appellante pare di capire ritenga non sia stata supportata da una prova (la prova orale sul punto non era stata svolta) ma solo da una pretesa “non contestazione” del che è però Parte_2 insussistente avendo il convenuto anche contes tato il corrispettivo dovuto per gli allegati gravi vizi/difetti dell'opera.
La Corte non potendo valere sul punto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., non ricorrendone i presupposti, farà quindi riferimento in ossequio al dettato dell'art. 1657 c.c., alla stima effettuata in causa dal Ctu rimasta (salvo quanto ora si dirà) sostanzialmente incontestata e comunque ampiamente attendibile e basata su considerazioni e valutazioni che possono condividersi.
La stima in questione conduce all'importo di Euro 92 .106,15, al netto dei costi per l'eliminazione di alcuni difetti/vizi (v. pagg. da 61 a 63 della perizia), oggettivamente di modesta entità e tali da non giustificare eccezioni di inadempimento da parte della committenza.
Non è ben comprensibile a quali in adempimenti configurabili a carico della si riferiscano le difese convenute Parte_1
(in particolare quella della che ha sollevato una questione CP_4 di nullità dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria) per aver dedotto che l'immobile sarebbe affetto da “difformità … insanabili…” che ne pregiudicherebbero la commerciabilità, pur essendo poi stato oggetto del rogito.
23 L'appellante sostiene che taluni vizi rilevati dal CTU, indicati a pag. 27 e 28 dell'atto di appello, siano stati o addebit ati ingiustificatamente alla o eccessivamente Parte_1 quantificati, con argomentazioni che sono dalla sua difesa ritenute
“seriamente fondate”, ma che – anche per la loro genericità – non consentono di ritenere superate le conclusioni cui era giun to il CTU che aveva sul punto risposto alle relative osservazioni e il fatto che la aveva le competenze quantomeno per Parte_1 segnalare i difetti di progettazione per poi seguire le opere quale soggetto privo di autonomia e semplice esecutore di un comando altrui al pari di un nudus minister.
Fanno però eccezione i rilevi che si riferiscono:
1- Al solaio di legno interpiano. In atti è emerso che le opere realizzate “a variante” da non Parte_1 corrispondono con quanto rilevato alla data del sopralluogo dallo stesso CTU (vedi la foto denominata A)
e quindi non vi è prova che in costo di ripristino di quelle condizioni del solaio di cui parla il perito debbano essere imputate a titolo di responsabilità per vizi alla società appellante E pertanto il costo di ripristino, stimato in euro 3.000,00, va aggiunto al valore come determinato dal CTU.
2- Al costo di euro 1.800,00 per una pretesa eliminazione del vizio riguardante la larghezza del corridoio disimpegno, di misura rilevata come inferiore alle previsioni del Regolamento Edilizio del Comune di
Camaiore, nonostante il CTU abbia affermato che gli
“interventi eseguiti risultano conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti sia al momento della realizzazione delle opere sia al momento della presentazione della domanda”, per cui non pare debba
24 procedersi ad alcuna sanatoria sopportandone i relativi costi (nemmeno provati dal convenuto).
Sulla base delle suesposte considerazioni il Parte_2 andrà condannato al pagamento in favore dell'appel lante della somma pari ad euro 96.906,15, somma che andrà maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda.
La domanda revocatoria.
Venendo infine all'esame delle risultanze di causa riguardanti la domanda revocatoria proposta dall'appellante, l a
Corte preliminarmente ritiene di evidenziare come debbano ritenersi sussistenti, in quanto accertati, i seguenti fatti.
Il ha venduto alla l'unico immobile Parte_2 CP_4 rimasto in sua proprietà.
La era (ed è) sua convivente. CP_4
Il non risulta percepire redditi tali da garantire Parte_2 il credito dell'appaltatrice di importo oggettivamente elevato.
Il prezzo dichiarato è certamente inferiore al reale valore del bene.
Nel contratto rogato, il ha venduto senza Parte_2 riscuotere gran parte del prezzo, rinunciando per di più all'ipoteca legale (nel rogito notarile si è dato atto del pagamento solo di un acconto di euro 100.000,00, con indicazione che il residuo di
350.000,00, avrebbe dovuto essere saldato entro il 31.12.2015).
Non risulta documentato il versamento del predetto saldo
(che peraltro nemmeno risulta essere stato richiesto) e pertanto, nel caso in esame, la vendita dell'unico cespite immobiliare del debitore è stata effettuata a fronte di un prezzo il cui pagamento
è avvenuto con modalità peculiari e tali che non hanno consentito quindi un effettivo ingresso di nuova liquidità nel patrimonio del convenuto.
Va altresì valutato, con particolare riguardo alla posizione della che costei (che si è difesa non credibilmente CP_4
25 affermando di aver iniziato la convivenza col solo in Parte_2 epoca successiva e di aver appreso dei fatti di causa successivamente) ha sostenuto del tutto genericamente di aver pagato un ulteriore acconto di euro 77.500,00.
Significativa anche la vicenda emersa, a seguito della notificazione di atto di precetto, dal procedimento di esecuzione del sequestro ottenuto dalla contro il (v. gli Pt_1 Parte_2 avvenuti trasferimenti di residenza rimasti sostanzialmente ingiustificati;
le dichiarazioni negative dei terzi pignorati, a dimostrazione dell'incapacità patrimoniale a far fronte anche a un debito esiguo quale quello relativo alle sole spese del giudizio).
E pertanto tutte le risultanze di causa portano a ritenere che la già convivente del (come anche suffragato CP_4 Parte_2 da alcuni elementi emersi dalla prova orale svoltasi in primo grado), ha comprato l'unico immobile che il convenuto possedeva, con la sussistenza di sufficienti indizi (tutti gravi e convergenti) che inducono a ritenere che sussistesse la piena consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie sottraendo quell'unico bene alla garanzia dei creditori.
L'atto di compravendita del 15.6.2012 col quale Parte_2 ha venduto l'immobile (l'abitazione) di sua esclusiva proprietà alla con la quale intratteneva una relazione more uxorio, al CP_4 prezzo di 450mila euro è certo revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché pregiudizievole alle ragioni del creditore, sussistendo "eventus damni" anche nel caso in cui ricorra – come è pacifico nella fattispecie - una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
In tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito – v. Cassazione n. 5594\2020 – “… una
26 volta dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore) è invece onere del debitore, che voglia sottrar si agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (conf. Cass. n.
1902/2015; Cass. n. 11471/2003).”
L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni
(Cass. 3/2/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767).
Era comunque onere dei convenuti quello di dimostrare non solo di essere titolari di altri immobili, ma anche che il loro patrimonio residuo fosse di entità tale da risultare sufficiente a garantire i creditori (in materia vedi Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 1902 del 3/2/2015 – “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo),
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni.")
L'appellante ha provato anche la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto e, cioè, la scientia damni in capo sia al debitore che al terzo.
27 Quanto alla consapevolezza del debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, questa deve ritenersi provata in via presuntiva, alla luce dell'oggetto dell'atto di dismissione dell'unico bene immobile compiuto dal convenuto in assenza di ulteriori disponibilità, oltre che per le già evidenziate modalità anomale di pagamento del prezzo, nonché alla contiguità temporale tra l'assunzione del debito e la vendita (fatto che fa escludere che il debitore non po tesse prevedere il pregiudizio che l'appaltatrice avrebbe patito in conseguenza dell'atto, non essendo richiesta la prova dell'esistenza di un dolo intenzionale e specifico, la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie - Cass. n. 5812/2023).
Quanto, invece, alla consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente (Pastori) devono essere ricordate le risultanze di causa che conducono a ritenere che, al tempo dei fatti di causa, i convenuti convivessero e che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - la vicinanza determinata dalla convivenza tra il disponente e l'acquirente sia elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della
“participatio fraudis”, laddove “tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 5359/2009; n.
1286/2019; n. 1098/2020).
E quindi va ritenuto, anche in via presuntiva, che la CP_4 fosse ben a conoscenza dei lavori di ristrutturazione s volti e quindi dell'avvenuta assunzione dei relativi obblighi discendenti dal contratto a carico del presunzione che trova il Parte_2 proprio fondamento nella comunione di vita e della condivisione tra conviventi di informazioni circa le proprie iniz iative, anche economiche, e le modalità di utilizzo delle proprie sostanze, anche nell'ottica di determinazione delle risorse disponibili per far fronte alle spese della vita comune.
28 La domanda di nullità proposta dalla convenuta.
La domanda (riconvenzionale) di nullità del contratto in oggetto, di cui al rogito del 15.6.2012, con il quale la CP_4 acquistò l'appartamento del convivente oltre che Parte_2 essere stata tardivamente proposta in causa oltre i termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. – come eccepito dalla difesa della soc. – non risulta fondata su alcun elemento oggettivamente Pt_1 riscontrabile.
Le lamentate “generiche difformità dell'opera non ne hanno compromesso la commerciabilità e alcun rilievo possono avere in merito (v. relazione CTU) sia il fatto che il progetto strutturale sia stato depositato al Genico Civile successivamente alla DIA, sia l'eventuale violazione di distanze e sia l'esistenza di originare irregolarità oggetto di sanatoria.
Ricorrono, all'evidenza, tutti presupposti per confermare il sequestro conservativo emesso in corso di causa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400\2018) e quindi la Corte, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene ch e queste debbano esser poste a carico di e che Parte_2 Controparte_4 saranno così condannati, in solido tra di loro, a rimborsarle alla soc. appellante. Nei rapporti interni, in base al maggior grado di soccombenza, le spese di giudizio e quelle di CTU, graveranno sul nella misura di 3 \4ti e per la rimanente quota di 1 \4to Parte_2 sulla CP_4
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento
29 agli importi vicini ai medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di euro da 52.000 a 26.000 (poco oltre i 90.000 euro, applicando criterio che fa riferimento al decisum) oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
Nulla per spese relative al rapporto processuale con i socie della AV s.r.l., estranei al merito della lite e nei confronti della quale (e dei quali) le parti non avevano formulato domande.
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PQM
in riforma della sentenza impugnata, n. 800\19 emessa inter partes dal Tribunale di Lucca, pubbl. il g. 17.5.2019:
- Dichiara sussistente a favore di per le Parte_1 causali di cui in parte motiva, il diritto di credito al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti sull'immobile all'epoca di proprietà esclusiva di (oggetto della domanda Parte_2 revocatoria ex art. 2901 c.c.) e per l'effetto condanna il convenuto a pagare alla predetta soc. appaltatrice la somma Parte_1 di 96.906,15, somma che andrà maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla domanda.
- RESPINGE le domande ed eccezioni come in atti proposte da e;
Parte_2 Controparte_4
- Dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della l'atto di compravendita del 15 giugno Parte_1
2012, Rogato dal Notaio in Lucca, Rep. 140.171 Raccolta Per_1
18.758, con il quale nato a [...] il 8 Parte_2 settembre 1949, c.f. , ha venduto a CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4 [...]
[...]
[...] , l'immobile a uso abitativo posto in Lido di Camaiore, C.F._3 viale Pistelli 33, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore al Foglio 45, mappale 28 sub 19.
- Conferma il sequestro conservativo emesso in corso di causa da questa Corte, datato 19.11.2019.
- CONDANNA gli appellanti a rimborsare al convenuto i 2\3zi delle spese del giudizio, frazione che liquida:
- quanto al primo grado che liquida in complessivi Euro
12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al presente grado di appello, che liquida in complessivi
Euro 9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
nei rapporti interni tali spese graveranno a carico di Parte_2
e rispettivamente nella misura di 3\4 e
[...] Controparte_4
1\4.
- PONE definitivamente le spese di CTU, che restano solidalmente a carico di entrambe le parti, nei rapporti interni a carico di e rispettivamente Parte_2 Controparte_4 nella misura di 3\4 e 1\4.
Nulla con riferimento alle altre spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di com petenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
31 privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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