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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 12435 / 2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LENTINI SERAFINA, C.F._1 giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO nato a CATANIA (CT) il 18/01/1980 C.F. CP_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la separazione dal marito con cui ha contratto matrimonio CP_1 in Catania in data 9.9.2010 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Catania nell'anno 2010, parte 1, numero 242).
1 Dall'unione sono nati due figli, (nato il [...]), maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), ancora Persona_2 minorenne.
La ricorrente chiedeva l'affidamento c.d. “superesclusivo” della figlia minore (anche in ragione dell'attuale stato di detenzione del coniuge), con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia. non si è costituito, sebbene ritualmente chiamato in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente.
All'udienza del 19 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, CP_1 regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto, denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Passando a esaminare le domande accessorie, il Collegio ritiene di poter confermare il provvedimento (già adottato in via provvisoria) di affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Parte_1
, secondo cui la figlia intrattiene con il padre rapporti significativi, nonostante
[...] lo stato detentivo del genitore (cfr. verbale dell'udienza del 16.5.2024: “…Ilary studia alla “De Felice”, corso di estetista;
mia figlia ogni tanto va a trovare il padre in carcere e fa le telefonate;
il rapporto della figlia con il padre è sereno;
[…].
Rinuncio a chiedere l'affido esclusivo della figlia minore”).
La minore va collocata in via prevalente presso la madre, con la quale ha continuato a convivere.
La casa familiare (condotta in locazione) va conseguentemente assegnata alla ricorrente.
2 Gli incontri del padre con la figlia vanno rimessi al gradimento di quest'ultima, in Per_ considerazione dell'età di (ormai prossima alla maggiore età) e dello stato di detenzione del resistente.
Deve porsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 minore, con un assegno determinato in euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale somma, stante la mancata costituzione del resistente e l'assenza di documentazione reddituale, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento della prole e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari (la ricorrente ha dichiarato che il coniuge svolge attività lavorativa in carcere, mentre lei svolge lavori saltuari come collaboratrice domestica, percependo 300/350 euro al mese;
in considerazione dei redditi del coniuge, di cui non conosce l'ammontare, avrebbe perso il diritto a percepire il reddito di cittadinanza).
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 12435
/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione presso la madre;
RIMETTE al gradimento della figlia gli incontri con il padre;
ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare;
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 minore , versando entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_2 alla moglie di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DICHIARA irripetibili le spese di giudizio;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5/09/2025.
- Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 12435 / 2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LENTINI SERAFINA, C.F._1 giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO nato a CATANIA (CT) il 18/01/1980 C.F. CP_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la separazione dal marito con cui ha contratto matrimonio CP_1 in Catania in data 9.9.2010 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Catania nell'anno 2010, parte 1, numero 242).
1 Dall'unione sono nati due figli, (nato il [...]), maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), ancora Persona_2 minorenne.
La ricorrente chiedeva l'affidamento c.d. “superesclusivo” della figlia minore (anche in ragione dell'attuale stato di detenzione del coniuge), con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia. non si è costituito, sebbene ritualmente chiamato in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente.
All'udienza del 19 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, CP_1 regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto, denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Passando a esaminare le domande accessorie, il Collegio ritiene di poter confermare il provvedimento (già adottato in via provvisoria) di affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Parte_1
, secondo cui la figlia intrattiene con il padre rapporti significativi, nonostante
[...] lo stato detentivo del genitore (cfr. verbale dell'udienza del 16.5.2024: “…Ilary studia alla “De Felice”, corso di estetista;
mia figlia ogni tanto va a trovare il padre in carcere e fa le telefonate;
il rapporto della figlia con il padre è sereno;
[…].
Rinuncio a chiedere l'affido esclusivo della figlia minore”).
La minore va collocata in via prevalente presso la madre, con la quale ha continuato a convivere.
La casa familiare (condotta in locazione) va conseguentemente assegnata alla ricorrente.
2 Gli incontri del padre con la figlia vanno rimessi al gradimento di quest'ultima, in Per_ considerazione dell'età di (ormai prossima alla maggiore età) e dello stato di detenzione del resistente.
Deve porsi a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 minore, con un assegno determinato in euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale somma, stante la mancata costituzione del resistente e l'assenza di documentazione reddituale, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento della prole e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari (la ricorrente ha dichiarato che il coniuge svolge attività lavorativa in carcere, mentre lei svolge lavori saltuari come collaboratrice domestica, percependo 300/350 euro al mese;
in considerazione dei redditi del coniuge, di cui non conosce l'ammontare, avrebbe perso il diritto a percepire il reddito di cittadinanza).
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 12435
/2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione presso la madre;
RIMETTE al gradimento della figlia gli incontri con il padre;
ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare;
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1 minore , versando entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_2 alla moglie di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DICHIARA irripetibili le spese di giudizio;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5/09/2025.
- Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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