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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 09 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 136/25 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta in Mazara del Vallo (Tp), Via Ferrovia, n. 4 rappr. e dif. dall'Avv.to Antonietta Marcella Grosso giusta procura in atti APPELLANTE E
CP_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberta Del Sordo e Antonella Trovati giusta procura generale alle liti APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 13.11.2024.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell' CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.05.2025, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 13.11.2024, depositata in pari data e non notificata,
1 con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso ex art. 445 bis C.P.C. proposto dalla parte attrice, volto ad ottenere l'accertamento del suo stato di invalidità totale.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso sull'erroneo presupposto che l'atto fosse diretto ad ottenere la pensione di inabilità civile, laddove, in realtà, era “volto all'accertamento e riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità”.
Si costituiva in giudizio l il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello, CP_1 ai sensi dell'art. 445 bis ultimo comma C.P.C..
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è inammissibile per difetto d'interesse all'impugnazione.
ha agito in giudizio con ricorso ex art. 445 bis C.P.C. al Parte_1
Tribunale di Pescara depositato in data 17.05.2024 esponendo che in data 23.10.2023 la ricorrente aveva presentato domanda amministrativa “al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971”; che la domanda era stata respinta dall per difetto del requisito sanitario, essendo stato accertato, a CP_1 seguito di visita medica del 20.11.2023, un grado di invalidità del 74%, con riconoscimento dello stato “di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92”; che il rigetto della domanda era ingiusto, essendo la ricorrente affetta da un complesso di patologie di gravità tale da renderla invalida al 100%; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale, “a seguito dell'espletata consulenza”, di “dichiarare lo stato di invalidità totale 100% della ricorrente, con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa”.
Nel costituirsi in giudizio, l preliminarmente ha eccepito la nullità del CP_1 ricorso e la decadenza dall'azione ex art. 42 L. n. 326/2003; nel merito, ha ribadito l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione richiesta.
Il Tribunale, revocata l'ordinanza con la quale era stato inizialmente disposto l'espletamento di C.T.U. medico-legale; rilevato che la ricorrente, “dipendente del
con contratto a tempo indeterminato”, era Controparte_2
“titolare di un reddito di gran lunga superiore a quello dalla legge previsto per l'erogazione del beneficio domandato”; ritenuta, di conseguenza, inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire, dovendo escludersi, “dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (…) l'ammissibilità dell'azione di mero 2 accertamento dello stato di invalidità civile”; ritenuto, altresì, che l'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie introdotto dal legislatore “con la novella del 2011” è “sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso”; ritenuto che, nel caso di specie, “la Giunta giammai [avrebbe potuto] conseguire il risultato utile cui anela[va] indipendentemente dall'accertamento del proprio stato di invalidità”; tanto premesso, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto Parte_1 inammissibile il ricorso sull'erroneo presupposto che l'atto sia diretto ad ottenere la pensione di inabilità civile, laddove, in realtà, è “volto all'accertamento e riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità”.
L'appello è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Invero, come correttamente sostenuto dalla difesa dell una volta esaurito il CP_1 procedimento di cui all'art. 445 bis I CO. C.P.C., anche nel caso in cui lo stesso si concluda senza l'accertamento tecnico richiesto dal ricorrente, si realizza la condizione di procedibilità prevista dal secondo comma della disposizione, ragion per cui l'interessato può proporre ricorso ex art. 442 C.P.C. per ottenere l'erogazione della prestazione richiesta (o comunque l'accertamento del proprio stato di invalidità); pertanto, potendo l'interessato proporre un ordinario giudizio di primo grado (e non avendo, pertanto, la pronuncia alcun effetto preclusivo), manca l'interesse ad impugnare il provvedimento.
In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (Cass. Lav., ord. 31.05.2025, n. 14684, relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis C.P.C. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa;
nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., ord. 04.04.2022, n. 10753, secondo la quale “in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al 3 sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto”).
In ogni caso, l'appello è infondato, in quanto la tesi dell'appellante, secondo la quale il ricorso era “volto all'accertamento e riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità” (cfr. pag. 4) dell'atto di appello) è smentita dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove si afferma che la ricorrente “in data 23 ottobre 2023 [aveva] presentato domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71” e che a seguito di visita del 20.11.2023 era stata riconosciuta “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88, con la percentuale del 74%, a decorrere dal 23/10/2023, nonché portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92”.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse all'impugnazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da separato dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1983,00;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
4 L'Aquila, 09 ottobre 2025
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Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)