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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MALANDRINO NADIA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il predetto Parte_2 difensore
OPPOSTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso per l'accoglimento della domanda e per la revoca del decreto opposto, nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese del giudizio.
pagina 1 di 15 Parte opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 12/1/2010 e regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 354/2009, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania il
4/11/2009 e notificatogli il 20/11/2009, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.312,00 in favore dell'ingegnere
[...]
CP_1
La richiesta di pagamento, articolata con ricorso monitorio da CP_1
si fondava su una parcella, approvata dal Consiglio dell'ordine degli
[...] ingegneri di appartenenza, relativa alla redazione del progetto dei lavori ed alla direzione degli stessi, eseguiti nell'interesse di a Parte_1 fronte dei quali non aveva ricevuto alcun pagamento del compenso spettantegli.
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione, Parte_1 contestando l'an ed il quantum della domanda di pagamento. In primo luogo, rilevava che nulla era dovuto, in quanto, nonostante non vi fosse un contratto stipulato per iscritto, le parti si erano accordate per il pagamento di una parte dei lavori da realizzare, mentre la restante parte del compenso doveva essere compensata con il controcredito vantato dallo stesso opponente per i lavori da quest'ultimo realizzati in favore dei genitori dell'opposto. Difatti, l'attore evidenziava di aver proceduto al pagamento della prestazione eseguita, con l'emissione di due assegni, per un valore pagina 2 di 15 complessivo di € 1.500,00, che corrispondevano al pagamento della prestazione eseguita sino alla data del recesso operato dall'opposto, somma che, peraltro, neppure era stata decurtata dal quantum asseritamente dovuto, oggetto di monitorio. In secondo luogo, eccepiva che l'importo richiesto non corrispondeva alla prestazione effettivamente eseguita, in quanto l'ingegnere, in qualità di direttore dei lavori commissionati, aveva provveduto solo alla realizzazione della struttura dei garage da realizzare, senza, però, ultimarla. Infine, alla luce del suddetto recesso dal contratto, da parte dell'opposto, articolava, altresì, domanda Parte_1 riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento professionale di chiedendone, per l'effetto, la condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni quantificati in € 10.000,00.
In particolare, l'opponente deduceva che: in data 19/2/2009, CP_1 depositava presso il Comune di Perdifumo, la comunicazione delle
[...] proprie dimissioni come direttore dei lavori, senza fornire alcuna giustificazione;
tale documento era datato al 13/1/2009, e non gliene veniva data comunicazione, con la conseguenza che egli ne avrebbe avuta cognizione solo in un momento successivo;
che, in quanto libero professionista, l'opposto era, invece, obbligato a comunicare con congruo preavviso le proprie dimissioni;
che il recesso ad nutum ingiustificato gli aveva comportato il patimento di rilevanti danni, in quanto l'opera non veniva ultimata e, durante l'esecuzione dei lavori, egli aveva provveduto ad intavolare ben due trattative per la vendita dei garage in corso di realizzazione;
che, inoltre, stante l'incompletezza dell'opera, gli agenti atmosferici avevano danneggiato anche la struttura realizzata e non ultimata.
Concludeva, dunque, l'opponente affinché il Tribunale adito volesse accogliere le domande principale e riconvenzionale e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 354/2010 emesso dal Tribunale di Vallo della
Lucania ed accertare l'inadempimento dell'opposto agli obblighi discendenti dalla propria qualifica professionale, con conseguente condanna al pagina 3 di 15 risarcimento dei danni subiti pari ad € 10.000,00; con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa dell'1/7/2010, si costituiva il quale Controparte_1 eccepiva, innanzitutto, l'infondatezza della spiegata opposizione, evidenziando, in primo luogo, che l'opponente non aveva mai contestato la regolare esecuzione dell'opera realizzata, per cui l'ammontare indicato nella parcella su cui fondava il proprio credito, calcolata secondo i parametri parcellari del genio civile ed approvata dal consiglio dell'ordine di appartenenza, era congruo e dovuto;
deduceva, inoltre, che l'eccezione di compensazione, il cui onere della relativa prova gravava, comunque, sull'opponente, era del tutto infondata e tanto era dimostrato dalla richiesta di pagamento, comunicata all'opponente a mezzo raccomandata del
18/2/2009, alla quale non aveva ricevuto alcun riscontro. Con riguardo, poi, agli assegni con i quali l'opponente sosteneva di aver pagato l'opposto per la prestazione svolta, rilevava che, in realtà, tali assegni erano da imputare al pagamento di altri lavori, svolti a favore della moglie di Parte_1 presso l'Azienda Agrituristica “Il Vecchio Casale”.
Contestava, altresì, la fondatezza della domanda riconvenzionale, chiarendo che il recesso era stato determinato dalla scadenza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Perdifumo in data 14/2/2004, di durata triennale, che era, comunque, onere dell'opponente rinnovare, e che aveva regolarmente provveduto a comunicare all'opponente le proprie dimissioni, prima ancora di formalizzarle. Infine, chiedeva la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, l'opposto affinché il Tribunale, in via preliminare, volesse disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, volesse rigettare le domande spiegate dall'opponente, e, per l'effetto confermare, il decreto ingiuntivo n. 345/2009, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, nonché condannare l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, con vittoria delle spese di lite. pagina 4 di 15 Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa solo documentalmente, dopo una serie di rinvii, mutato il magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto del professionista al pagamento del compenso spettantegli a seguito delle prestazioni svolte, in qualità di ingegnere, di redazione del progetto di massima, redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione, commissionata dall'odierno opponente, di sei garage.
Il contratto, dunque, posto alla base del monitorio opposto, deve qualificarsi come contratto d'opera professionale, che, nel caso di specie, non ha rivestito forma scritta, ma la cui effettiva sussistenza non è stata contestata dall'opponente, il quale, invece, ha contestato l'an dell'inadempimento – deducendo di aver correttamente adempiuto, in parte per compensazione con altri lavori da lui stesso svolti in favore dell'opposto,
e in parte con la emissione di due assegni dei quali depositava le matrici, per un importo pari ad € 1.500,00 – ed il quantum preteso, evidenziando che l'opera non era stata ultimata per essere l'opposto unilateralmente ed ingiustificatamente receduto dall'accordo.
Ebbene, in punto di diritto, deve preliminarmente evidenziarsi che in materia di prestazioni d'opera intellettuale, il professionista è obbligato personalmente, salvo che sia consentito dal contratto avvalersi di sostituti o ausiliari, all'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio, a regola d'arte e, in ogni caso, in conformità a quanto richiesto dal cliente/committente. Più in dettaglio, con riferimento al caso del direttore dei lavori, questi presta, per conto del committente, un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ma, poiché è chiamato a svolgere la propria attività sul presupposto di apportare valutazioni tecniche che richiedono altrettante competenze, egli devi utilizzare le pagina 5 di 15 proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – proponente si aspetta di perseguire;
ragion per cui, il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.
Rientrano, quindi, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità di esecuzione, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti alla realizzazione dell'opera (cfr. Cass., n.
2913/2020; Cass., n. 10728/2008).
Al contempo, il professionista, per lo svolgimento dell'attività tecnica svolta, ha diritto al compenso, ai sensi dell'art. 2233 c.c., il cui ammontare può essere convenuto dalle parti o può essere determinato secondo le tariffe professionali o secondo gli usi, in caso contrario dovrà essere determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (cfr. Cass., n. 14293/2018).
In pendenza di contratto, poi, il professionista ha facoltà di recedere dal contratto al ricorrere di giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 c.c. In questo caso, egli manterrà comunque il diritto al compenso per l'opera eseguita - almeno sino al momento del recesso -, nonché al rimborso delle spese sopportate. Peraltro, il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale non richiede una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non sarà condotta a termine
(cfr. Cass., n. 4459/2016).
Dunque, nel caso di specie, sulla scorta della parcella Controparte_1 approvata dal consiglio dell'ordine di appartenenza, il cui ammontare era stato calcolato secondo le tariffe vigenti al momento della relativa emissione, aveva agito in giudizio, attraverso l'attivazione del procedimento monitorio, al fine di ottenere il pagamento del compenso per l'opera svolta fino al momento in cui aveva presentato le dimissioni, depositate in data
9/2/2009 presso il registro ufficiale del Comune di Perdifumo.
pagina 6 di 15 A tal proposito, deve evidenziarsi che la giurisprudenza ammette l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista intellettuale, sulla scorta della parcella professionale recante il parere favorevole del consiglio dell'ordine di appartenenza, ma, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, incombe sul professionista medesimo l'onere di dimostrare la spettanza e la congruità di ciascuna voce pretesa, non ritenendosi più sufficiente la produzione della sola parcella e del parere di congruità del Consiglio dell'ordine di appartenenza (cfr. Cass., Sez. II, ord.
n. 209/2025).
Nell'ambito del giudizio a cognizione piena della fase di opposizione, dunque, l'onere della prova ricade in capo al professionista, creditore del pagamento del compenso per l'opera prestata, in ordine alla dimostrazione sia dell'an che del quantum della pretesa azionata, spettando al professionista, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, al fine di consentire al giudice l'accertamento delle prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e con gli importi indicati nella parcella. Giova precisare, infine, che il parere del consiglio di appartenenza sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate (Cass., n. 26065/2016).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che abbia Controparte_1 correttamente adempiuto all'onere probatorio che su di lui gravava.
In particolare, deve rilevarsi che non vi è stata contestazione sul conferimento dell'incarico, né sulla effettiva esecuzione dei lavori svolti e, tuttavia, non ultimati.
Dunque, tanto considerato ed alla luce della documentazione versata in atti, deve rilevarsi che si era certamente occupato della Controparte_1 redazione della “Relazione tecnica”, al fine del rilascio del permesso di costruire, aveva realizzato il progetto esecutivo dei lavori a farsi e aveva assolto la funzione di direttore dei lavori, almeno sino alla data delle dimissioni del 9/2/2009, depositate presso il Comune di Perdifumo, per la pagina 7 di 15 realizzazione di una volumetria interrata da destinare a n. 6 locali, di piccola dimensione, destinati ad uso garage, presso un terreno sito in
Vatolla, località Giardino, del Comune di Perdifumo (SA), identificato al catasto al foglio n. 8, particella n. 192 (cfr. permesso di costruire n. 34/04 rilasciato dal Comune di Perdifumo, di cui all'albo pretorio n. 4526 del
14/12/2004, allegato al fascicolo di parte opposta).
Vero è che, con riguardo allo stato dell'opera eseguita sino al momento in cui erano state presentate le dimissioni, l'opponente ha allegato apposita documentazione fotografica da cui è possibile evincere la realizzazione della sola parte strutturale dell'opera, non ultimata. Tuttavia, è altrettanto innegabile, oltre che non contestato, che il professionista abbia adempiuto ai propri obblighi di redazione della relazione tecnica e del progetto esecutivo (tra l'altro versate in atti), ed abbia rivestito l'incarico di direttore dei lavori a partire dalla data del rilascio del permesso di costruire (14/12/2004), sino alla data delle dimissioni (9/2/2009), per un periodo di tempo di oltre quattro anni.
Sul punto, val la pena evidenziare che parte opponente non ha inteso paralizzare la pretesa creditoria sollevando eccezione di inadempimento per essere il professionista receduto dall'accordo, ma ha valorizzato la circostanza del recesso, dall'opponente stesso qualificato ad nutum, al duplice fine della contestazione del quantum del pagamento richiesto e dell'articolazione della domanda riconvenzionale di risarcimento, di cui si dirà in seguito.
Tuttavia, proprio con riferimento alla quantificazione del compenso, fermo restando quanto innanzi evidenziato circa l'effettiva redazione della relazione tecnica e del progetto esecutivo (provata e, comunque, non contestata), l'unica contestazione è relativa al periodo in cui CP_1 ha ricoperto la carica di direttore dei lavori, poiché tali lavori non
[...] sono stati ultimati. Senonché, proprio con riguardo a tale ultimo profilo, deve rilevarsi che dalla parcella in atti, è dato evincersi che il compenso richiesto dall'opposto per la direzione dei lavori era pari ad € 1.422,65, oltre rimborso spese ed assistenza ex art. 17 delle tabelle sugli onorari pagina 8 di 15 professionali, con l'ulteriore specificazione che, nell'ambito della parte prima della parcella, era puntualmente specificato che le voci prese in considerazione per il calcolo del compenso erano riferibili a “costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili (…)” (per la categoria l/a), ed a “strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico (…)” (per la categoria l/g). Ma se così è, è evidente che il compenso richiesto, conforme alle tariffe professionali, come da approvazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, sia del tutto compatibile e conforme con quanto effettivamente realizzato, come dimostrato dalla documentazione fotografica in atti, laddove è raffigurata una semplice struttura, certamente non rifinita, che però appare del tutto coerente con le categorie per cui il compenso è stato richiesto. A tanto deve aggiungersi, poi, il lungo lasso temporale, di oltre quattro anni, durante il quale l'opposto ha assunto la carica di direttore dei lavori, e l'ulteriore considerazione che, a ben vedere, la mancata ultimazione dei lavori non è dipesa da volontà unilaterale dell'opposto, ma è stata conseguenza, a prescindere dalle intenzioni di quest'ultimo, del mancato rinnovo del permesso di costruire, come meglio in seguito si dirà.
Ritiene, dunque, il Tribunale che l'opposto abbia, alla luce delle difese spiegate da parte opponente e della documentazione esibita, correttamente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante e che, di conseguenza, sia stata raggiunta prova rassicurante dell'an e del quantum della pretesa creditoria azionata in monitorio.
Venendo, dunque, alle eccezioni dell'opponente, deve precisarsi quanto segue.
L'opponente, infatti, ha inteso paralizzare la pretesa creditoria, deducendo di aver adempiuto alla controprestazione dovuta, in parte mediante compensazione del controcredito vantato nei confronti di Controparte_1
e, in parte, con l'emissione di due assegni per un valore complessivo di €
1.500,00. pagina 9 di 15 Le eccezioni sono prive di pregio.
Ed infatti, in primo luogo, l'opponente ha dedotto la sussistenza di un apposito accordo, seppur non stipulato per iscritto, in base al quale le parti concordavano di compensare il credito dovuto a per la Controparte_1 realizzazione delle opere per cui è causa con il diverso compenso di cui era creditore l'opponente, per avere egli eseguito determinati Parte_1 lavori a favore di alcuni familiari dell'opposto.
L'assunto è rimasto, tuttavia, del tutto sfornito di prova. Invero, come evidenziato dallo stesso opponente, tale accordo compensativo, non essendo intervenuto per iscritto, non avrebbe potuto essere provato documentalmente e, ciò nonostante, nessun altro supporto probatorio è stato fornito per corroborare la fondatezza dell'eccezione, che, pertanto, non può che essere rigettata.
D'altro canto, poi, l'opponente ha sostenuto di aver provveduto, per la restante parte non coperta da compensazione, al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento della presentazione delle dimissioni, attraverso l'emissione di 2 assegni bancari, per un ammontare di €
1.500,00, documentato attraverso l'allegazione della matrice dei suddetti assegni. Tuttavia, la documentazione concernente le matrici degli assegni può costituire, al più, un mero indizio, ma non costituisce, di per sé sola, valido elemento di prova.
Sul punto, deve ribadirsi che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte ( Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522). Qualora, però, il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea, in tutto o in parte, all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegarne e provarne l'esistenza, nonché dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, n.2276). pagina 10 di 15 E però detta regola iuris trova eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr. Cass. 28.2.2012, n. 3008; conf. Cass.
18.2.2016, n. 3194; Cass. 6.11.2017, n. 26275). Non è, tuttavia, sufficiente, per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell'assegno, ma è necessaria anche la prova dell'incasso da parte del creditore.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" ( Cassazione civile sez. II, 05/06/2018, n.14372). Ed allora, la matrice di un assegno costituisce, a fortiori, una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
A tal proposito, il debitore – opponente – oltre ad aver allegato le matrici degli assegni, delle quali, peraltro, una è finanche priva di data, null'altro ha dimostrato, con conseguente mancata prova della parziale estinzione del debito anche sotto questo profilo.
Per tali motivazioni, il credito oggetto del monitorio, così come provato nel suo ammontare dal creditore opposto, deve essere confermato nella sua interezza.
Deve, dunque, procedersi al vaglio della domanda riconvenzionale articolata dall'opponente, avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito a seguito del recesso da parte dell'opposto.
Deve, dunque, nuovamente ribadirsi, in punto di diritto, che l'art. 2237, comma 3, c.c. ammette la possibilità per il professionista intellettuale di pagina 11 di 15 recedere dal contratto, qualora ricorra una giusta causa, fermo restando il proprio diritto al compenso e al rimborso delle spese, con la precisazione che, invece, qualora non sussista una giusta causa, il professionista è tenuto a risarcire il danno dal cliente eventualmente patito.
Pertanto, nell'esercizio del diritto di recesso, il prestatore d'opera è comunque tenuto ad evitare che il cliente possa subire un danno dall'improvvisa rottura del rapporto, consentendo a quest'ultimo il tempo necessario per provvedere diversamente agli interessi per i quali è stato stipulato il contratto, in conformità al principio di buona fede oggettiva sancita dal terzo comma dell'art. 2237 c.c. (Cass., Sez. II, sent. n.
9220/2014). È, poi, appena il caso di sottolineare che in caso di esercizio del diritto di recesso per giusta causa, al professionista spetta comunque il diritto al compenso, a condizione che provi l'esistenza del credito, nonché il risultato utile derivato al cliente per la sua opera. Qualora, invece, abbia esercitato il recesso dal contratto, senza il ricorrere di una giusta causa, il prestatore d'opera è tenuto al risarcimento del danno subito dal cliente
(Cass., Sez. II, n. 6170/2011).
Dunque, nel caso di specie, è vero che le dimissioni presentate dall'ing.
in qualità di direttore dei lavori, sono state determinate, come CP_1 da comunicazione inviata all'opponente, da “sopravvenute difficoltà nei rapporti con la committenza”, ma deve evidenziarsi che, in ogni caso, il permesso di costruire n. 34/04 rilasciato dal Comune di Perdifumo era ormai scaduto alla data di presentazione delle dimissioni, ed il committente, portatore dell'interesse all'ultimazione dell'opera, non aveva presentato alcuna proroga, per cui, a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di giusta causa, dalla scadenza del permesso sarebbe, comunque, derivata l'impossibilità di proseguire i lavori per cui è causa.
Il rilievo è, dunque, assorbente rispetto a quanto dedotto dall'opponente.
Ad abundantiam, deve, comunque, evidenziarsi che il diritto al risarcimento del danno derivante dal recesso senza giusta causa o senza preavviso, sussiste nel caso in cui il cliente, a fronte di tali sopravvenienze, non sia in grado di poter provvedere diversamente ai suoi interessi;
da ciò, deriva pagina 12 di 15 l'onere di dimostrare la sussistenza dei danni lamentati a seguito di un presunto inadempimento del rapporto obbligatorio da parte del professionista. Deve, dunque, considerarsi, nel caso di specie, che l'opponente, attore in riconvenzionale, non ha, comunque, correttamente adempiuto all'onere della prova dei danni di cui si duole.
Anzi, come anticipato, la circostanza che, come è dato evincersi dal permesso di costruire n. 34/04 in atti, i lavori avrebbero dovuto avere una durata di 36 mesi, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e che, in caso di mancata ultimazione degli stessi, decorso il suddetto termine, anteriormente alla scadenza, l'interessato avrebbe dovuto proporre istanza di proroga del termine, per consentirne la conclusione, adempimento che non risulta essere stato effettuato da parte di Parte_1 beneficiario del permesso di costruire per cui è causa, comporta la dimostrazione di una mancanza di interesse da parte di quest'ultimo alla conclusione dei lavori, che è, a ben vedere, del tutto incompatibile con il lamentato danno che egli avrebbe patito per il recesso dell'opposto.
In altri termini, se, da un lato, risulta la comunicazione di recesso giustificata da sopravvenute difficoltà nei rapporti con la committenza, e, comunque, anche a prescindere dalla valutazione di tale motivazione come giusta causa idonea, la oggettiva circostanza della scadenza del permesso di costruire, in ogni caso, rappresenta una causa esterna assolutamente idonea a giustificarne le dimissioni, dall'altro, comunque, proprio la mancata richiesta di proroga del permesso da parte dell'opponente è dimostrativa di un sostanziale disinteresse alla prosecuzione dei lavori, del tutto incompatibile con i danni da quest'ultimo lamentati, che sarebbero originati dal recesso ad nutum dell'opposto.
Per le ragioni esposte, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 354/2009 emesso dal
Tribunale di Vallo della Lucania, e, allo stesso modo, deve essere parimenti rigettata la spiegata domanda riconvenzionale.
pagina 13 di 15 Va poi rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte opposta per assunta ricorrenza di un'ipotesi di lite temeraria, ex art. 96
c.p.c. L'affermazione di responsabilità processuale aggravata (art. 96, comma 1, c.p.c.) richiede, infatti, la sussistenza di tre presupposti: 1) il carattere totale e non parziale della soccombenza;
2) l'elemento soggettivo, consistente nell'avere il convenuto resistito con mala fede (dolo) o colpa grave (cioè nella consapevolezza, o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio); 3) l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., invece, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda o difesa, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cassazione civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912). Ebbene, nel caso di specie, non paiono ricorrere né l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa, in capo alla parte attrice, né l'elemento oggettivo della prova del danno in capo alle parti convenute, che avrebbero dovuto, invece, allegarne la sussistenza e provarne la consistenza. pagina 14 di 15 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa difficoltà delle questioni trattate, della scarna attività istruttoria posta in essere e dei contributi offerti dalle rispettive difese, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022 e con la precisazione che il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non comporta reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
354/2009 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania.
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Condanna a corrispondere in favore di Parte_1 [...] le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per CP_1 compensi, nonché € 93,00 per il contributo unificato e la marca da bollo, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. per dichiarato anticipo. Parte_2
Vallo della Lucania, 28/3/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MALANDRINO NADIA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il predetto Parte_2 difensore
OPPOSTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso per l'accoglimento della domanda e per la revoca del decreto opposto, nonché per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese del giudizio.
pagina 1 di 15 Parte opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto, vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 12/1/2010 e regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 354/2009, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania il
4/11/2009 e notificatogli il 20/11/2009, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.312,00 in favore dell'ingegnere
[...]
CP_1
La richiesta di pagamento, articolata con ricorso monitorio da CP_1
si fondava su una parcella, approvata dal Consiglio dell'ordine degli
[...] ingegneri di appartenenza, relativa alla redazione del progetto dei lavori ed alla direzione degli stessi, eseguiti nell'interesse di a Parte_1 fronte dei quali non aveva ricevuto alcun pagamento del compenso spettantegli.
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione, Parte_1 contestando l'an ed il quantum della domanda di pagamento. In primo luogo, rilevava che nulla era dovuto, in quanto, nonostante non vi fosse un contratto stipulato per iscritto, le parti si erano accordate per il pagamento di una parte dei lavori da realizzare, mentre la restante parte del compenso doveva essere compensata con il controcredito vantato dallo stesso opponente per i lavori da quest'ultimo realizzati in favore dei genitori dell'opposto. Difatti, l'attore evidenziava di aver proceduto al pagamento della prestazione eseguita, con l'emissione di due assegni, per un valore pagina 2 di 15 complessivo di € 1.500,00, che corrispondevano al pagamento della prestazione eseguita sino alla data del recesso operato dall'opposto, somma che, peraltro, neppure era stata decurtata dal quantum asseritamente dovuto, oggetto di monitorio. In secondo luogo, eccepiva che l'importo richiesto non corrispondeva alla prestazione effettivamente eseguita, in quanto l'ingegnere, in qualità di direttore dei lavori commissionati, aveva provveduto solo alla realizzazione della struttura dei garage da realizzare, senza, però, ultimarla. Infine, alla luce del suddetto recesso dal contratto, da parte dell'opposto, articolava, altresì, domanda Parte_1 riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento professionale di chiedendone, per l'effetto, la condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni quantificati in € 10.000,00.
In particolare, l'opponente deduceva che: in data 19/2/2009, CP_1 depositava presso il Comune di Perdifumo, la comunicazione delle
[...] proprie dimissioni come direttore dei lavori, senza fornire alcuna giustificazione;
tale documento era datato al 13/1/2009, e non gliene veniva data comunicazione, con la conseguenza che egli ne avrebbe avuta cognizione solo in un momento successivo;
che, in quanto libero professionista, l'opposto era, invece, obbligato a comunicare con congruo preavviso le proprie dimissioni;
che il recesso ad nutum ingiustificato gli aveva comportato il patimento di rilevanti danni, in quanto l'opera non veniva ultimata e, durante l'esecuzione dei lavori, egli aveva provveduto ad intavolare ben due trattative per la vendita dei garage in corso di realizzazione;
che, inoltre, stante l'incompletezza dell'opera, gli agenti atmosferici avevano danneggiato anche la struttura realizzata e non ultimata.
Concludeva, dunque, l'opponente affinché il Tribunale adito volesse accogliere le domande principale e riconvenzionale e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 354/2010 emesso dal Tribunale di Vallo della
Lucania ed accertare l'inadempimento dell'opposto agli obblighi discendenti dalla propria qualifica professionale, con conseguente condanna al pagina 3 di 15 risarcimento dei danni subiti pari ad € 10.000,00; con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa dell'1/7/2010, si costituiva il quale Controparte_1 eccepiva, innanzitutto, l'infondatezza della spiegata opposizione, evidenziando, in primo luogo, che l'opponente non aveva mai contestato la regolare esecuzione dell'opera realizzata, per cui l'ammontare indicato nella parcella su cui fondava il proprio credito, calcolata secondo i parametri parcellari del genio civile ed approvata dal consiglio dell'ordine di appartenenza, era congruo e dovuto;
deduceva, inoltre, che l'eccezione di compensazione, il cui onere della relativa prova gravava, comunque, sull'opponente, era del tutto infondata e tanto era dimostrato dalla richiesta di pagamento, comunicata all'opponente a mezzo raccomandata del
18/2/2009, alla quale non aveva ricevuto alcun riscontro. Con riguardo, poi, agli assegni con i quali l'opponente sosteneva di aver pagato l'opposto per la prestazione svolta, rilevava che, in realtà, tali assegni erano da imputare al pagamento di altri lavori, svolti a favore della moglie di Parte_1 presso l'Azienda Agrituristica “Il Vecchio Casale”.
Contestava, altresì, la fondatezza della domanda riconvenzionale, chiarendo che il recesso era stato determinato dalla scadenza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Perdifumo in data 14/2/2004, di durata triennale, che era, comunque, onere dell'opponente rinnovare, e che aveva regolarmente provveduto a comunicare all'opponente le proprie dimissioni, prima ancora di formalizzarle. Infine, chiedeva la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, l'opposto affinché il Tribunale, in via preliminare, volesse disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, volesse rigettare le domande spiegate dall'opponente, e, per l'effetto confermare, il decreto ingiuntivo n. 345/2009, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, nonché condannare l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria, con vittoria delle spese di lite. pagina 4 di 15 Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa solo documentalmente, dopo una serie di rinvii, mutato il magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto del professionista al pagamento del compenso spettantegli a seguito delle prestazioni svolte, in qualità di ingegnere, di redazione del progetto di massima, redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione, commissionata dall'odierno opponente, di sei garage.
Il contratto, dunque, posto alla base del monitorio opposto, deve qualificarsi come contratto d'opera professionale, che, nel caso di specie, non ha rivestito forma scritta, ma la cui effettiva sussistenza non è stata contestata dall'opponente, il quale, invece, ha contestato l'an dell'inadempimento – deducendo di aver correttamente adempiuto, in parte per compensazione con altri lavori da lui stesso svolti in favore dell'opposto,
e in parte con la emissione di due assegni dei quali depositava le matrici, per un importo pari ad € 1.500,00 – ed il quantum preteso, evidenziando che l'opera non era stata ultimata per essere l'opposto unilateralmente ed ingiustificatamente receduto dall'accordo.
Ebbene, in punto di diritto, deve preliminarmente evidenziarsi che in materia di prestazioni d'opera intellettuale, il professionista è obbligato personalmente, salvo che sia consentito dal contratto avvalersi di sostituti o ausiliari, all'esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, consistente nella realizzazione di un'opera o di un servizio, a regola d'arte e, in ogni caso, in conformità a quanto richiesto dal cliente/committente. Più in dettaglio, con riferimento al caso del direttore dei lavori, questi presta, per conto del committente, un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ma, poiché è chiamato a svolgere la propria attività sul presupposto di apportare valutazioni tecniche che richiedono altrettante competenze, egli devi utilizzare le pagina 5 di 15 proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – proponente si aspetta di perseguire;
ragion per cui, il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.
Rientrano, quindi, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità di esecuzione, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti alla realizzazione dell'opera (cfr. Cass., n.
2913/2020; Cass., n. 10728/2008).
Al contempo, il professionista, per lo svolgimento dell'attività tecnica svolta, ha diritto al compenso, ai sensi dell'art. 2233 c.c., il cui ammontare può essere convenuto dalle parti o può essere determinato secondo le tariffe professionali o secondo gli usi, in caso contrario dovrà essere determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (cfr. Cass., n. 14293/2018).
In pendenza di contratto, poi, il professionista ha facoltà di recedere dal contratto al ricorrere di giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 c.c. In questo caso, egli manterrà comunque il diritto al compenso per l'opera eseguita - almeno sino al momento del recesso -, nonché al rimborso delle spese sopportate. Peraltro, il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale non richiede una specifica manifestazione di volontà in tal senso, essendo sufficiente un comportamento chiaramente indicativo della determinazione che l'opera del professionista non sarà condotta a termine
(cfr. Cass., n. 4459/2016).
Dunque, nel caso di specie, sulla scorta della parcella Controparte_1 approvata dal consiglio dell'ordine di appartenenza, il cui ammontare era stato calcolato secondo le tariffe vigenti al momento della relativa emissione, aveva agito in giudizio, attraverso l'attivazione del procedimento monitorio, al fine di ottenere il pagamento del compenso per l'opera svolta fino al momento in cui aveva presentato le dimissioni, depositate in data
9/2/2009 presso il registro ufficiale del Comune di Perdifumo.
pagina 6 di 15 A tal proposito, deve evidenziarsi che la giurisprudenza ammette l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista intellettuale, sulla scorta della parcella professionale recante il parere favorevole del consiglio dell'ordine di appartenenza, ma, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, incombe sul professionista medesimo l'onere di dimostrare la spettanza e la congruità di ciascuna voce pretesa, non ritenendosi più sufficiente la produzione della sola parcella e del parere di congruità del Consiglio dell'ordine di appartenenza (cfr. Cass., Sez. II, ord.
n. 209/2025).
Nell'ambito del giudizio a cognizione piena della fase di opposizione, dunque, l'onere della prova ricade in capo al professionista, creditore del pagamento del compenso per l'opera prestata, in ordine alla dimostrazione sia dell'an che del quantum della pretesa azionata, spettando al professionista, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, al fine di consentire al giudice l'accertamento delle prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e con gli importi indicati nella parcella. Giova precisare, infine, che il parere del consiglio di appartenenza sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate (Cass., n. 26065/2016).
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che abbia Controparte_1 correttamente adempiuto all'onere probatorio che su di lui gravava.
In particolare, deve rilevarsi che non vi è stata contestazione sul conferimento dell'incarico, né sulla effettiva esecuzione dei lavori svolti e, tuttavia, non ultimati.
Dunque, tanto considerato ed alla luce della documentazione versata in atti, deve rilevarsi che si era certamente occupato della Controparte_1 redazione della “Relazione tecnica”, al fine del rilascio del permesso di costruire, aveva realizzato il progetto esecutivo dei lavori a farsi e aveva assolto la funzione di direttore dei lavori, almeno sino alla data delle dimissioni del 9/2/2009, depositate presso il Comune di Perdifumo, per la pagina 7 di 15 realizzazione di una volumetria interrata da destinare a n. 6 locali, di piccola dimensione, destinati ad uso garage, presso un terreno sito in
Vatolla, località Giardino, del Comune di Perdifumo (SA), identificato al catasto al foglio n. 8, particella n. 192 (cfr. permesso di costruire n. 34/04 rilasciato dal Comune di Perdifumo, di cui all'albo pretorio n. 4526 del
14/12/2004, allegato al fascicolo di parte opposta).
Vero è che, con riguardo allo stato dell'opera eseguita sino al momento in cui erano state presentate le dimissioni, l'opponente ha allegato apposita documentazione fotografica da cui è possibile evincere la realizzazione della sola parte strutturale dell'opera, non ultimata. Tuttavia, è altrettanto innegabile, oltre che non contestato, che il professionista abbia adempiuto ai propri obblighi di redazione della relazione tecnica e del progetto esecutivo (tra l'altro versate in atti), ed abbia rivestito l'incarico di direttore dei lavori a partire dalla data del rilascio del permesso di costruire (14/12/2004), sino alla data delle dimissioni (9/2/2009), per un periodo di tempo di oltre quattro anni.
Sul punto, val la pena evidenziare che parte opponente non ha inteso paralizzare la pretesa creditoria sollevando eccezione di inadempimento per essere il professionista receduto dall'accordo, ma ha valorizzato la circostanza del recesso, dall'opponente stesso qualificato ad nutum, al duplice fine della contestazione del quantum del pagamento richiesto e dell'articolazione della domanda riconvenzionale di risarcimento, di cui si dirà in seguito.
Tuttavia, proprio con riferimento alla quantificazione del compenso, fermo restando quanto innanzi evidenziato circa l'effettiva redazione della relazione tecnica e del progetto esecutivo (provata e, comunque, non contestata), l'unica contestazione è relativa al periodo in cui CP_1 ha ricoperto la carica di direttore dei lavori, poiché tali lavori non
[...] sono stati ultimati. Senonché, proprio con riguardo a tale ultimo profilo, deve rilevarsi che dalla parcella in atti, è dato evincersi che il compenso richiesto dall'opposto per la direzione dei lavori era pari ad € 1.422,65, oltre rimborso spese ed assistenza ex art. 17 delle tabelle sugli onorari pagina 8 di 15 professionali, con l'ulteriore specificazione che, nell'ambito della parte prima della parcella, era puntualmente specificato che le voci prese in considerazione per il calcolo del compenso erano riferibili a “costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili (…)” (per la categoria l/a), ed a “strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico (…)” (per la categoria l/g). Ma se così è, è evidente che il compenso richiesto, conforme alle tariffe professionali, come da approvazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, sia del tutto compatibile e conforme con quanto effettivamente realizzato, come dimostrato dalla documentazione fotografica in atti, laddove è raffigurata una semplice struttura, certamente non rifinita, che però appare del tutto coerente con le categorie per cui il compenso è stato richiesto. A tanto deve aggiungersi, poi, il lungo lasso temporale, di oltre quattro anni, durante il quale l'opposto ha assunto la carica di direttore dei lavori, e l'ulteriore considerazione che, a ben vedere, la mancata ultimazione dei lavori non è dipesa da volontà unilaterale dell'opposto, ma è stata conseguenza, a prescindere dalle intenzioni di quest'ultimo, del mancato rinnovo del permesso di costruire, come meglio in seguito si dirà.
Ritiene, dunque, il Tribunale che l'opposto abbia, alla luce delle difese spiegate da parte opponente e della documentazione esibita, correttamente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante e che, di conseguenza, sia stata raggiunta prova rassicurante dell'an e del quantum della pretesa creditoria azionata in monitorio.
Venendo, dunque, alle eccezioni dell'opponente, deve precisarsi quanto segue.
L'opponente, infatti, ha inteso paralizzare la pretesa creditoria, deducendo di aver adempiuto alla controprestazione dovuta, in parte mediante compensazione del controcredito vantato nei confronti di Controparte_1
e, in parte, con l'emissione di due assegni per un valore complessivo di €
1.500,00. pagina 9 di 15 Le eccezioni sono prive di pregio.
Ed infatti, in primo luogo, l'opponente ha dedotto la sussistenza di un apposito accordo, seppur non stipulato per iscritto, in base al quale le parti concordavano di compensare il credito dovuto a per la Controparte_1 realizzazione delle opere per cui è causa con il diverso compenso di cui era creditore l'opponente, per avere egli eseguito determinati Parte_1 lavori a favore di alcuni familiari dell'opposto.
L'assunto è rimasto, tuttavia, del tutto sfornito di prova. Invero, come evidenziato dallo stesso opponente, tale accordo compensativo, non essendo intervenuto per iscritto, non avrebbe potuto essere provato documentalmente e, ciò nonostante, nessun altro supporto probatorio è stato fornito per corroborare la fondatezza dell'eccezione, che, pertanto, non può che essere rigettata.
D'altro canto, poi, l'opponente ha sostenuto di aver provveduto, per la restante parte non coperta da compensazione, al pagamento delle prestazioni eseguite sino al momento della presentazione delle dimissioni, attraverso l'emissione di 2 assegni bancari, per un ammontare di €
1.500,00, documentato attraverso l'allegazione della matrice dei suddetti assegni. Tuttavia, la documentazione concernente le matrici degli assegni può costituire, al più, un mero indizio, ma non costituisce, di per sé sola, valido elemento di prova.
Sul punto, deve ribadirsi che, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte ( Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522). Qualora, però, il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea, in tutto o in parte, all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegarne e provarne l'esistenza, nonché dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, n.2276). pagina 10 di 15 E però detta regola iuris trova eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr. Cass. 28.2.2012, n. 3008; conf. Cass.
18.2.2016, n. 3194; Cass. 6.11.2017, n. 26275). Non è, tuttavia, sufficiente, per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell'assegno, ma è necessaria anche la prova dell'incasso da parte del creditore.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" ( Cassazione civile sez. II, 05/06/2018, n.14372). Ed allora, la matrice di un assegno costituisce, a fortiori, una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
A tal proposito, il debitore – opponente – oltre ad aver allegato le matrici degli assegni, delle quali, peraltro, una è finanche priva di data, null'altro ha dimostrato, con conseguente mancata prova della parziale estinzione del debito anche sotto questo profilo.
Per tali motivazioni, il credito oggetto del monitorio, così come provato nel suo ammontare dal creditore opposto, deve essere confermato nella sua interezza.
Deve, dunque, procedersi al vaglio della domanda riconvenzionale articolata dall'opponente, avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente patito a seguito del recesso da parte dell'opposto.
Deve, dunque, nuovamente ribadirsi, in punto di diritto, che l'art. 2237, comma 3, c.c. ammette la possibilità per il professionista intellettuale di pagina 11 di 15 recedere dal contratto, qualora ricorra una giusta causa, fermo restando il proprio diritto al compenso e al rimborso delle spese, con la precisazione che, invece, qualora non sussista una giusta causa, il professionista è tenuto a risarcire il danno dal cliente eventualmente patito.
Pertanto, nell'esercizio del diritto di recesso, il prestatore d'opera è comunque tenuto ad evitare che il cliente possa subire un danno dall'improvvisa rottura del rapporto, consentendo a quest'ultimo il tempo necessario per provvedere diversamente agli interessi per i quali è stato stipulato il contratto, in conformità al principio di buona fede oggettiva sancita dal terzo comma dell'art. 2237 c.c. (Cass., Sez. II, sent. n.
9220/2014). È, poi, appena il caso di sottolineare che in caso di esercizio del diritto di recesso per giusta causa, al professionista spetta comunque il diritto al compenso, a condizione che provi l'esistenza del credito, nonché il risultato utile derivato al cliente per la sua opera. Qualora, invece, abbia esercitato il recesso dal contratto, senza il ricorrere di una giusta causa, il prestatore d'opera è tenuto al risarcimento del danno subito dal cliente
(Cass., Sez. II, n. 6170/2011).
Dunque, nel caso di specie, è vero che le dimissioni presentate dall'ing.
in qualità di direttore dei lavori, sono state determinate, come CP_1 da comunicazione inviata all'opponente, da “sopravvenute difficoltà nei rapporti con la committenza”, ma deve evidenziarsi che, in ogni caso, il permesso di costruire n. 34/04 rilasciato dal Comune di Perdifumo era ormai scaduto alla data di presentazione delle dimissioni, ed il committente, portatore dell'interesse all'ultimazione dell'opera, non aveva presentato alcuna proroga, per cui, a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di giusta causa, dalla scadenza del permesso sarebbe, comunque, derivata l'impossibilità di proseguire i lavori per cui è causa.
Il rilievo è, dunque, assorbente rispetto a quanto dedotto dall'opponente.
Ad abundantiam, deve, comunque, evidenziarsi che il diritto al risarcimento del danno derivante dal recesso senza giusta causa o senza preavviso, sussiste nel caso in cui il cliente, a fronte di tali sopravvenienze, non sia in grado di poter provvedere diversamente ai suoi interessi;
da ciò, deriva pagina 12 di 15 l'onere di dimostrare la sussistenza dei danni lamentati a seguito di un presunto inadempimento del rapporto obbligatorio da parte del professionista. Deve, dunque, considerarsi, nel caso di specie, che l'opponente, attore in riconvenzionale, non ha, comunque, correttamente adempiuto all'onere della prova dei danni di cui si duole.
Anzi, come anticipato, la circostanza che, come è dato evincersi dal permesso di costruire n. 34/04 in atti, i lavori avrebbero dovuto avere una durata di 36 mesi, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e che, in caso di mancata ultimazione degli stessi, decorso il suddetto termine, anteriormente alla scadenza, l'interessato avrebbe dovuto proporre istanza di proroga del termine, per consentirne la conclusione, adempimento che non risulta essere stato effettuato da parte di Parte_1 beneficiario del permesso di costruire per cui è causa, comporta la dimostrazione di una mancanza di interesse da parte di quest'ultimo alla conclusione dei lavori, che è, a ben vedere, del tutto incompatibile con il lamentato danno che egli avrebbe patito per il recesso dell'opposto.
In altri termini, se, da un lato, risulta la comunicazione di recesso giustificata da sopravvenute difficoltà nei rapporti con la committenza, e, comunque, anche a prescindere dalla valutazione di tale motivazione come giusta causa idonea, la oggettiva circostanza della scadenza del permesso di costruire, in ogni caso, rappresenta una causa esterna assolutamente idonea a giustificarne le dimissioni, dall'altro, comunque, proprio la mancata richiesta di proroga del permesso da parte dell'opponente è dimostrativa di un sostanziale disinteresse alla prosecuzione dei lavori, del tutto incompatibile con i danni da quest'ultimo lamentati, che sarebbero originati dal recesso ad nutum dell'opposto.
Per le ragioni esposte, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 354/2009 emesso dal
Tribunale di Vallo della Lucania, e, allo stesso modo, deve essere parimenti rigettata la spiegata domanda riconvenzionale.
pagina 13 di 15 Va poi rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte opposta per assunta ricorrenza di un'ipotesi di lite temeraria, ex art. 96
c.p.c. L'affermazione di responsabilità processuale aggravata (art. 96, comma 1, c.p.c.) richiede, infatti, la sussistenza di tre presupposti: 1) il carattere totale e non parziale della soccombenza;
2) l'elemento soggettivo, consistente nell'avere il convenuto resistito con mala fede (dolo) o colpa grave (cioè nella consapevolezza, o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio); 3) l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., invece, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda o difesa, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cassazione civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912). Ebbene, nel caso di specie, non paiono ricorrere né l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa, in capo alla parte attrice, né l'elemento oggettivo della prova del danno in capo alle parti convenute, che avrebbero dovuto, invece, allegarne la sussistenza e provarne la consistenza. pagina 14 di 15 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa difficoltà delle questioni trattate, della scarna attività istruttoria posta in essere e dei contributi offerti dalle rispettive difese, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022 e con la precisazione che il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non comporta reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
354/2009 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania.
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Condanna a corrispondere in favore di Parte_1 [...] le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, per CP_1 compensi, nonché € 93,00 per il contributo unificato e la marca da bollo, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. per dichiarato anticipo. Parte_2
Vallo della Lucania, 28/3/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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