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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41116/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERINO MARCO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA OASI SACRO CUORE, 80 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA presso il difensore avv. SERINO MARCO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FERRONI FRANCESCO e dell'avv. FERRONI LORENZO ( ) VIA DURINI 25 C.F._1
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI 24 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così statuire:
1. Revocare il decreto ingiuntivo recante n. 13287/2024 del 26/09/2024 RG n. 26265/2024 emesso dal Tribunale di Milano, Dott. Parte_2
per le ragioni di cui in narrativa;
2. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga fornita prova
[...] della sussistenza del rapporto obbligatorio di cui si invoca il soddisfacimento, rideterminare l'importo preteso dall'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura che sarà accertata in corso di causa mediante espletanda C.T.U. In via istruttoria: • Si allega:
1. Ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo notificato via pec in data 03/10/2024. • Si chiede: Nella denegata ipotesi in cui controparte fornisse in giudizio la prova dell'esistenza del rapporto di credito sotteso al preteso pagamento e il giudice adìto ritenga l'eventuale documentazione prodotta da controparte idonea a fondare la pretesa avanzata, si chiede, in ogni caso, che venga disposta idonea C.T.U. diretta a rideterminare l'esatto importo dovuto dalla società opponente, con specificazione delle modalità di calcolo del debito residuo. Con più ampia riserva di meglio argomentare e dedurre, nonché eccepire, articolare mezzi istruttori ed indicare testi, se necessario, anche in relazione alle deduzioni di controparte. Per Controparte_1
- in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione notificato, vista la tardività della notifica;
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 13287/2024 emesso dall'intestato Tribunale;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la a pagare in favore di Parte_1
pagina 1 di 2 la somma di € 45.963,35 ovvero quella somma che sarà accertata in corso di causa oltre Controparte_1 interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 decorrenti dal 27.3.2024 al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cpa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13287/2024 emesso da questo tribunale a favore di
[...]
la quale ha agito a titolo di regresso nei confronti della società Controparte_1 Parte_1 garantita dal rilascio, a opera della ricorrente in via monitoria, di polizza fideiussoria. L'opposizione è infondata. La società debitrice opponente allega che “in data 03/10/2024, la Controparte_1 notificava, a mezzo pec, alla società il decreto ingiuntivo n. 13287/2024 del Parte_1
26/09/2024 RG n. 26265/2024”. La causa risulta iscritta a ruolo il 15.11.2024 a fronte di una notifica dell'atto di citazione via pec avvenuta il 13.11.2024, dunque il 41° giorno dopo la notifica del decreto (pur senza considerare il giorno della notifica, dies a quo). L'opposizione è quindi tardiva e pertanto inammissibile. Spese pari a € 7000,00 oltre spese generali 15% c.p.a e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13287/2024 emesso da questo tribunale e per l'effetto ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA al pagamento in favore di di € 7.000,00 oltre spese generali Parte_1 Controparte_1
15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 27 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41116/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERINO MARCO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA OASI SACRO CUORE, 80 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA presso il difensore avv. SERINO MARCO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FERRONI FRANCESCO e dell'avv. FERRONI LORENZO ( ) VIA DURINI 25 C.F._1
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI 24 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così statuire:
1. Revocare il decreto ingiuntivo recante n. 13287/2024 del 26/09/2024 RG n. 26265/2024 emesso dal Tribunale di Milano, Dott. Parte_2
per le ragioni di cui in narrativa;
2. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga fornita prova
[...] della sussistenza del rapporto obbligatorio di cui si invoca il soddisfacimento, rideterminare l'importo preteso dall'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura che sarà accertata in corso di causa mediante espletanda C.T.U. In via istruttoria: • Si allega:
1. Ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo notificato via pec in data 03/10/2024. • Si chiede: Nella denegata ipotesi in cui controparte fornisse in giudizio la prova dell'esistenza del rapporto di credito sotteso al preteso pagamento e il giudice adìto ritenga l'eventuale documentazione prodotta da controparte idonea a fondare la pretesa avanzata, si chiede, in ogni caso, che venga disposta idonea C.T.U. diretta a rideterminare l'esatto importo dovuto dalla società opponente, con specificazione delle modalità di calcolo del debito residuo. Con più ampia riserva di meglio argomentare e dedurre, nonché eccepire, articolare mezzi istruttori ed indicare testi, se necessario, anche in relazione alle deduzioni di controparte. Per Controparte_1
- in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione notificato, vista la tardività della notifica;
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 13287/2024 emesso dall'intestato Tribunale;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la a pagare in favore di Parte_1
pagina 1 di 2 la somma di € 45.963,35 ovvero quella somma che sarà accertata in corso di causa oltre Controparte_1 interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 decorrenti dal 27.3.2024 al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cpa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13287/2024 emesso da questo tribunale a favore di
[...]
la quale ha agito a titolo di regresso nei confronti della società Controparte_1 Parte_1 garantita dal rilascio, a opera della ricorrente in via monitoria, di polizza fideiussoria. L'opposizione è infondata. La società debitrice opponente allega che “in data 03/10/2024, la Controparte_1 notificava, a mezzo pec, alla società il decreto ingiuntivo n. 13287/2024 del Parte_1
26/09/2024 RG n. 26265/2024”. La causa risulta iscritta a ruolo il 15.11.2024 a fronte di una notifica dell'atto di citazione via pec avvenuta il 13.11.2024, dunque il 41° giorno dopo la notifica del decreto (pur senza considerare il giorno della notifica, dies a quo). L'opposizione è quindi tardiva e pertanto inammissibile. Spese pari a € 7000,00 oltre spese generali 15% c.p.a e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13287/2024 emesso da questo tribunale e per l'effetto ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA al pagamento in favore di di € 7.000,00 oltre spese generali Parte_1 Controparte_1
15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 27 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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