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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel./ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2462/2021 R.G.
TRA
c.f. incorporante rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 CP_1 difesa dall'avv.to Fernando M. Gabetta, c.f. , e dall'avv.to Alfredo C.F._1
Grammatico, c.f. in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Benevento, alla via Erik Mutarelli n. 20, presso lo studio dell'avv.to Stefano Intorcia
APPELLANTE
E
, c.f. , Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento resa ai sensi dell'art. 702ter
c.p.c. nel procedimento n. 4996/2017 R.G., pubblicata il 30.04.2021, rep. n. 1132/2021.
Conclusioni per l'appellante: in riforma dell'ordinanza impugnata, rigettare la domanda proposta in primo grado da e condannare quest'ultimo alla restituzione di Controparte_2 quanto corrispostogli in esecuzione dell'ordinanza gravata
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 21 novembre 2017 dinanzi al Tribunale di
Benevento, dedusse che il 17.11.2009 gli era stato concesso dalla Controparte_2 CP_1 un prestito di euro 22.458,00, al tasso nominale annuo del 5,150%, da rimborsare
[...] mediante la cessione pro solvendo del quinto della sua pensione mensile, in 84 rate, con decorrenza dal 28.02.2010 fino al 31.01.2017; che dall'importo di euro 22.458,00 la CP_1 aveva trattenuto la somma complessiva di euro 8.871,77, di cui euro 728,24 per
[...]
“ , euro 1.018,25 per “Commissione intermediario Parte_2 incaricato/agente/mediatore”, euro 14,62 per “bollo”, euro 275,00 per “Oneri e spese istruttorie”, euro 6.835,66 per costi del contratto “Assicurazione rischio vita” stipulato con la avente come beneficiaria la che, pertanto, la Controparte_3 CP_1
1 somma effettivamente ricevuta in prestito ammontava ad euro 13.586,23 (euro 22.458,00 - euro
8.871,77 = 13.586,23); che il foglio informativo del finanziamento prevedeva che gli interessi di mora sarebbero stati applicati nella misura pari alla percentuale massima prevista dalla legge antiusura n. 108/96; che, nel corso del primo bimestre dell'anno 2013, constatata l'eccessiva onerosità del prestito, aveva estinto anticipatamente il rapporto di finanziamento.
Tanto premesso - sul rilievo che il tasso di interesse pattuito era usurario, atteso che era stato superato il tasso soglia antiusura vigente all'epoca del finanziamento, pari al 13,77% - il ricorrente concluse chiedendo, previa declaratoria di usurarietà delle condizioni economiche pattuite, l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., e la restituzione da parte della CP_1 ell'importo di euro 6.961,73, di cui euro 2.954,94 versati a titolo di interessi corrispettivi
[...] con il pagamento delle prime 38 rate, euro 460,63 corrisposti a titolo di commissione per intermediario, euro 3.092,32 corrisposti a titolo di costo di assicurazione sulla vita, euro 329,44 corrisposti a titolo di commissioni a favore della ed euro 124,40 a titolo di spese CP_1 istruttorie.
Si costituì la sostenendo che, trattandosi di contratto riconducibile alla categoria CP_1 dei “prestiti con cessione del quinto dello stipendio” oltre i 5.000,00 euro, operava il regime transitorio (1° luglio - 31 dicembre 2009) di cui al punto D1 lett. c) delle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2009, che rimandava alle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, e che, pertanto, le spese per assicurazioni e garanzia non dovevano essere comprese nel calcolo del TEG;
che, escludendo dal calcolo del TEG i costi di assicurazione (nel caso di specie obbligatoria per legge, stante il disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950), il tasso di interesse pattuito era inferiore al tasso soglia antiusura, con la precisazione che gli interessi moratori non dovevano essere cumulati con quelli corrispettivi ai fini del calcolo del TEG.
Il giudice di primo grado - espletata consulenza tecnica d'ufficio - accolse il ricorso e condannò la al pagamento della somma di euro 7.087,31 oltre interessi a favore di CP_1 CP_2
.
[...]
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i motivi che di seguito si sintetizzano.
1) Il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato che il contratto di finanziamento concluso in data 17.11.2009 da con la prevedeva un TEG pari al 24,41%, Controparte_2 CP_1 superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 13,77%. La verifica è stata effettuata includendo nel calcolo del TEG: a) commissioni di intermediario (euro 1.018,25); b) commissioni a favore della (euro 728,24); c) oneri e spese di istruttoria (euro CP_1
275,00); d) costo dell'assicurazione (euro 6.835,66); e) interessi (euro 4.338,36); il tutto per un importo complessivo di spese connesse all'erogazione del credito pari euro 13.195,51. Dal calcolo sono stati esclusi gli oneri erariali pari ad euro 14,62.
2) Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono condivisibili, avendo, peraltro, quest'ultimo risposto in maniera esaustiva ai rilievi formulati dalle parti. Essendo
2 risultata la pattuizione originaria di interessi usurari, nessun interesse è dovuto per tutta la durata del rapporto.
Considerato che
ha estinto anticipatamente il mutuo, la Controparte_2 CP_1
è tenuta a restituirgli la somma di euro 2.896,46, a titolo di interessi versati, oltre agli
[...] oneri connessi alla erogazione del prestito, come specificamente indicati dal CTU. La somma totale dovuta dalla resistente è pari ad euro 7.087,31. Il mutuatario ha diritto alla restituzione sia degli interessi usurari che degli altri oneri collegati al finanziamento, quali i premi assicurativi e le spese di istruzione della pratica. La sentenza della Corte di Cassazione del 5 aprile 2017 n.
8806 ha chiarito che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”. Pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all'inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo va espunto dalle somme dovute dal mutuatario, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.. In conclusione, la gratuità del finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., impone la restituzione al Cataudo di tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la incorporante la Parte_1 CP_1 ha proposto appello, notificato a mezzo pec il 28.05.2021 al difensore di in Controparte_2 primo grado, avv.to Iannotta.
non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§3. Con il gravame l'appellante si duole della mancata esclusione del costo dell'assicurazione dal calcolo del TEG, adducendo la necessità di confrontare valori omogenei e sostenendo che, poiché nel TEGM non viene considerato il costo assicurativo, di tale costo non si può tenere conto neanche nel calcolo del TEG. Reitera quanto dedotto in primo grado con riguardo all'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, le quali escludono dal conteggio del TEG i costi di assicurazione, e conclude rappresentando che non si deve tener conto del TEG così come indicato dal CTU nel giudizio di primo grado nella misura del 24,41%, ma del TEG pari all'8,35%, inferiore al tasso soglia antiusura del periodo di riferimento, pari al 13,77 %.
3 La difesa dell'appellante deduce, poi, che, ai fini del calcolo del TEG, non possono essere sommati interessi moratori e corrispettivi e che non deve essere inclusa la commissione di estinzione anticipata. Infine lamenta che, nel caso in cui gli interessi moratori superino il tasso soglia, la sanzione di nullità investe solo gli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi.
§ 3.1. Il gravame è infondato.
Va dato seguito al principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29501 del
24/10/2023, secondo cui “Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento
e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.”.
Si riporta la motivazione della sopra richiamata ordinanza nella parte in cui si legge: “ Con
l'unico motivo articolato, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 della legge n. 108/1996, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che il costo della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 dovesse includersi tra gli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario, con ciò negando, tra l'altro, efficacia, cogenza e vincolatività alle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, della Banca d'Italia. [ ] Pertanto, ad avviso della ricorrente, le Istruzioni di
Banca d'Italia sarebbero state necessarie per dare uniforme attuazione al disposto di cui all'art. 644, quarto comma, c.p., garantendo simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del TEG applicato nel rapporto e, dall'altro, del TEGM rilevante ai fini della definizione del tasso soglia, cui comparare il tasso applicato in concreto. [ ] Il motivo è infondato. Infatti, occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644, terzo comma, c.p. – secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari – dal “costo complessivo del credito”, invece, regolato dall'art. 644, quarto comma,
c.p., a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Solo il richiamato terzo comma costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del quarto comma descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato
e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art.
2 della legge n. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie,
4 che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). [].
Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice. Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque,
l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca
d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio”.
La fattispecie oggetto di causa è analoga a quella esaminata dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza, atteso che è incontestato che la polizza assicurativa sulla vita stipulata con la avente come beneficiario la - i cui costi sono Controparte_3 CP_1 posti a carico del mutuatario, - è collegata all'erogazione del prestito a favore Controparte_2 di quest'ultimo, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza nelle ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio (e, quindi, anche - per eadem ratio – nelle ipotesi di prestito di cessione del quinto della pensione, come nel caso di specie) ai sensi dell'art. 54 del dpr n.
180/1950, secondo cui “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite (a norma del titolo II e del presente titolo) devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione
o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
Ne consegue che, condivisibilmente, il primo giudice, nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura, ha tenuto conto del costo dell'assicurazione, pervenendo alla conclusione dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito.
5 Infondato, poi, è il profilo di doglianza dell'appellante secondo cui, ai fini del calcolo del TEG, non possono essere sommati interessi moratori e corrispettivi e non va inclusa la commissione di estinzione anticipata.
E invero dalla relazione del consulente tecnico di ufficio si evince univocamente che nel calcolo del TEG non si è tenuto conto né degli interessi moratori né della commissione di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
La circostanza che, per il calcolo del TEG, il primo giudice non ha considerato gli interessi moratori né ha ritenuto sussistente l'usurarietà degli stessi, rende inconferente, ai fini della decisione, ogni questione sollevata dall'appellante con riguardo al fatto che la sanzione di nullità debba investire solo gli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi.
Per quanto esposto l'appello va rigettato
Nulla va disposto sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), sussistono i presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 bis del citato art. 13.
§ 4. Con istanza depositata il 27.06.2024 il difensore dell'appellante ha chiesto di disporre la
“anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo della istante dall'emanando provvedimento” e che la “Cancelleria provveda ai sensi dell'art. 52 co. 3 D.
Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della istante”.
L'istanza va disattesa.
L'art. 54 del d.lgs. n. 196/2003 statuisce: “Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del
6 deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".
(sottolineatura aggiunta).
Nel caso di specie l'istante non allega specificamente quali siano i “motivi legittimi” della invocata anonimizzazione, limitandosi genericamente a dedurre che l' “emananda pronuncia” verte “su tematiche (i) di particolare delicatezza;
(ii) la cui disamina, anche in sede di informazione e ricerca giuridica, prescinde dalla indicazione dei dati identificativi delle parti;
(iii) oggetto di attenzione, non sempre adeguatamente approfondita, da parte dei media con una evidente tendenza a semplificare la portata della statuizione e l'iter logico argomentativo che
l'hanno determinata;
(iv) che comportano il trattamento di dati che, ove resi pubblici, potrebbero comportare, indipendentemente dall'esito del giudizio, anche una indiretta comunicazione di elementi informativi comunque tutelati in quanto tali dalla vigente legislazione in materia di privacy.”.
In particolare l'istante non rappresenta quali siano le ragioni che rendono la fattispecie dedotta in lite di “particolare delicatezza”. Del resto si tratta di vicenda relativa al prestito di somme di danaro, prestito che rappresenta l'attività espletata dall'istante, , in qualità Parte_1 di istituto di credito.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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