Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3643/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 24.10.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 26/07/1968 ed ivi residente al Corso Alcide de Gasperi n. 208, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Duomo n. 202, presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Cesarano, unitamente all'Avv. Salvatore Caligiuri del Foro di Torre Annunziata (NA),
C.F. , P. IVA con studio in Castellammare di C.F._2 P.IVA_1
Stabia (NA) alla Via Virgilio Publio Marone n. 3/B, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
R.G. n° 3643/2022
- 1 -
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(NA) il 26/01/1974, residente a [...], elettivamente domiciliato in Marano di Napoli (NA) al Corso Europa, n. 278, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Chianese, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1524/2022, pubblicata il 22.06.2022 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 7622/2018, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulla domanda, avente ad oggetto la querela di falso del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Castellammare di Stabia, in data 8.9.2004, per falsità della sottoscrizione, proposta da , la dichiarava inammissibile;
rigettava la Parte_2
domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannando lo stesso alla refusione delle spese processuali, in favore del convenuto,
liquidate in euro 4.835,00 per competenze, oltre rimborso spese Parte_1
generali, IVA e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Caligiuri.
L'attore aveva evocato in giudizio chiedendo la declaratoria di falsità Parte_1
materiale del contratto di locazione, registrato, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Castellammare di Stabia, in data 08.09.2004 al n. 100667, nella parte relativa alla sottoscrizione a suo nome;
la declaratoria di nullità del contratto di locazione, per la mancanza del consenso delle parti, ex art. 1418, 2° co., c.c. e l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e consequenziale alla proposta querela di falso, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione e la carenza di interesse ad agire, non avendo l'attore contestato di avere sottoscritto il contratto di locazione nel diverso giudizio da lui instaurato, quale conduttore, per la restituzione delle somme indebitamente percepite dal locatore e deducendo che la questione sulla falsità del contratto era coperta da giudicato, formatosi sulla domanda di finita locazione proposta dall'attore contro di lui, definita con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ex Sezione
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Distaccata di Castellammare di Stabia, n. 2803/2014, confermata dalla sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 2456/2015, passata in giudicato, che aveva sancito la cessazione del contratto di locazione alla data del 06.09.2012.
In corso di causa, aveva dedotto che, con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
5935/2019, passata in giudicato, era stato definito anche il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1188/2018, con il riconoscimento di somme maggiori in suo favore.
A dire del convenuto, pertanto, l'attore era privo di interesse ad agire, in ragione del giudicato formatosi nei due anzidetti giudizi, le cui domande si fondavano sulla validità del contratto. Nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda, chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Il Tribunale evidenziava che l'attore aveva indicato gli elementi e le prove della falsità, impugnando la firma apposta al predetto contratto di locazione ed indicando i mezzi di prova offerti a sostegno, ossia documenti e scritture di comparazione, prova testimoniale e
C.T.U., e che il contratto impugnato di falso, per falsa sottoscrizione, era una scrittura privata, trattandosi di un contratto di locazione, contenente dichiarazioni di volontà e scienza, aventi rilevanza giuridica.
Inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per genericità, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., riteneva altresì infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per effetto dei precedenti giudicati, aderendo alla tesi, espressa dalla
Suprema Corte con l'ordinanza n. 2212 del 2020, che reputa ammissibile la querela di falso anche qualora il documento oggetto di impugnazione sia stato oggetto di un decreto ingiuntivo definitivo o comunque di un giudizio concluso con sentenza definitiva, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale e potendo la stessa essere proposta, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, essendo irrilevante che il querelante abbia espressamente o tacitamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità.
Dichiarava nondimeno inammissibile la domanda, osservando che l'interesse ad agire posto a fondamento dell'azione era volto all'accertamento della mancanza del consenso e alla declaratoria di nullità del contratto di locazione;
ciò al fine di agire poi, ex art. 395, n. 2,
c.p.c., in revocazione straordinaria avverso la sentenza n. 2456/2015 della Corte d'Appello
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di Napoli, le cui statuizioni erano fondate sulla esistenza e validità del contratto di locazione.
Evidenziava che, sul presupposto della validità di tale contratto, il convenuto aveva agito per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte al locatore, in eccedenza rispetto a quelle stabilite nel contratto, e che la domanda era stata accolta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1188/2019 e confermata, con aumento dell'importo dovuto, dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5935/2019.
Sulla scorta di tale premessa, il Tribunale reputava che, poiché nel giudizio di licenza per finita locazione, proposto dall'attore - conclusosi con la declaratoria di cessazione del contratto, di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2803/2014, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2456/2015 – costui aveva agito utilizzando il contratto oggetto del giudizio di falso, l'implicita accettazione dello stesso, derivante dalla sua produzione, escludeva l'interesse ad agire;
ciò in virtù del costante insegnamento della
Corte di legittimità secondo cui, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ab substantiam, la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona ex nunc il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà necessarie.
Pertanto, avendo accettato il contratto di locazione producendolo, la Parte_2
domanda era da reputarsi inammissibile per la carenza di interesse ad agire, e ciò anche nell'ipotesi in cui la sottoscrizione a suo nome fosse stata apocrifa.
Rigettava, infine, la domanda del convenuto di condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria, rilevando che, senza elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, non avendo il convenuto allegato nulla al riguardo, nulla poteva essere liquidato a tale titolo, postulando la relativa liquidazione del danno la prova, incombente sulla parte che ha chiesto il risarcimento, dell'an e del quantum o, almeno, la concreta desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello deducendo a Parte_1
sostegno due motivi.
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° co., c.p.c., nonché, in via cumulativa e/o alternativa, ex art. 96, 3° co., c.p.c., quantificati nella complessiva somma di euro 20.000,00, o nella
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diversa somma ritenuta di giustizia, e/o in via equitativa, tenuto conto della propria dichiarazione di valore della controversia;
nonché la condanna integrativa dell'attore al pagamento della somma di euro 146,64, a titolo di rimborso delle spese borsuali documentate, di cui alla nota spese allegata alla comparsa conclusionale di primo grado, da liquidare in proprio favore, con distrazione;
con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione.
3. L'atto di appello veniva affidato in data 01.09.2022 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica a , presso il suo difensore di primo grado, avv. Raffele Chianese, Parte_2
e notificato, mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico con raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 149 c.p.c., in data 05.09.2022, a mani del destinatario, avv. Raffaele Chianese;
nonché alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli, con sede in Napoli alla Piazza Cenni n. 1, nella qualità di litisconsorte ex lege, alla quale veniva notificato in data 02.09.2022 a mani dell'addetto alla Cancelleria.
L'appellato era convenuto per il giorno 15.12.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 05.09.2022.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, depositata in data
30.11.2022, si costituiva in giudizio , che resisteva al gravame, Parte_2
concludendo per il rigetto dell'appello principale, per la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza;
per la conferma della sentenza impugnata nella parte interessata dall'appello principale e per la riforma della sentenza gravata nella parte interessata dai motivi del proprio appello incidentale;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna dell'appellante principale, in solido con l'attributario avv.
Salvatore Caligiuri, alla restituzione, in suo favore, delle somme loro corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Spiegando appello incidentale ha chiesto, previa istruttoria e svolgimento delle formalità previste dagli artt. 221 e ss. c.p.c., l'accertamento e la declaratoria di falsità materiale del contratto di locazione, oggetto di causa, nella parte relativa alla sottoscrizione a suo nome, per non essere stata da lui tale sottoscrizione apposta;
la declaratoria di nullità del contratto di locazione, oggetto di causa, per la mancanza del consenso di una delle parti, ex art. 1418,
2° co., c.c., e di non riferibilità a lui degli effetti di tale contratto;
nonché l'adozione di ogni altro provvedimento necessario e consequenziale alla proposta querela di falso.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione affidato in data 01.09.2022
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all'Ufficiale Giudiziario e notificato il 05.09.2022 all'appellato, risultando rispettato, considerata altresì l'applicabilità al suddetto termine dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 22.06.2022, previsto dall'art. 327
c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018.
5. E', invece, inammissibile l'appello incidentale proposto da , con Parte_2
comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 30.11.2022, in violazione del termine di decadenza di venti giorni prima dell'udienza del 15.12.2022, fissata in citazione, di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. Opera al riguardo, infatti, il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. 3,
Sentenza n. 1127 del 22/01/2015), il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. – come nel caso di specie disposto dal 15.12.2022 al
21.12.2022 - non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore.
5. Tanto debitamente premesso, l'appello principale è solo in minima parte fondato, apparendo meritevole di accoglimento esclusivamente il secondo motivo di gravame, teso a censurare il mancato riconoscimento delle spese vive.
5.1 E' infatti infondato il primo motivo di impugnazione, con cui l'appellante principale ha censurato la sentenza gravata assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria, sul presupposto che non sarebbe stata fornita una prova al riguardo e che mancherebbero elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno.
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Ha denunciato che la motivazione della sentenza non sarebbe idonea a giustificare tale rigetto e che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla possibilità di pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c., adottabile anche d'ufficio.
Ha dedotto che il Tribunale, esaminando la sola fattispecie di cui all'art. 96, 1° co., c.p.c., aveva erroneamente ritenuto non raggiunta la prova del danno, non avendo considerato il materiale probatorio da lui prodotto a sostegno della domanda, ossia la richiesta di registrazione del contratto di locazione, presentata proprio da , ed il Parte_2 documento, firmato dal Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, attestante la regolarità dei pagamenti delle imposte dovute fino al 06.09.2012 per il contratto di locazione, oggetto di causa.
Ha protestato che tali attività sarebbero incompatibili con il disconoscimento della sottoscrizione e che dimostrerebbero la sussistenza della malafede o colpa grave, avendo il proposto azione per la declaratoria di cessazione del contratto di locazione per Parte_2
poi affermare, nel presente giudizio, di non averlo firmato, proponendo la querela di falso, per far dichiarare la falsità del contratto di locazione, la cui autenticità, dopo una registrazione e due giudicati, era incontestabile ed il cui contenuto era stato accettato.
Ha lamentato che il Tribunale non avrebbe considerato la più recente giurisprudenza per la quale la liquidazione del danno da responsabilità aggravata non necessiterebbe di una prova specifica del danno patito e della sua misura.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi.
Merita infatti condivisione la sentenza impugnata laddove, a fronte della domanda proposta dalla parte odierna appellante, volta ad ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata - ritenuta la stessa, all'esito dell'attività qualificatoria spettante al giudice della cognizione, riconducibile al disposto dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. – ha escluso la fondatezza della stessa, negando che la parte convenuta avesse offerto la prova di danni derivanti dalla proposizione del presente giudizio.
Appare evidente, infatti, che, nell'invocare il risarcimento del danno, la parte convenuta nel giudizio di prime cure avesse inteso riferirsi all'ipotesi normativamente disciplinata dal primo comma dell'art. 96 c.p.c.
Invero, la responsabilità aggravata trova il suo fondamento nell'art. 96 c.p.c., che delinea diverse ipotesi integranti il particolare tipo di illecito definito processuale. Si tratta di una disciplina speciale, esaustiva, che preclude l'applicabilità diretta della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., oltre che delle regole ordinarie in tema di competenza per la cognizione:
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devoluta in via esclusiva, funzionale, sia nell'an che nel quantum, al giudice cui spetta la decisione della causa di merito (Cass. 6 maggio 2010, n. 10. 960; Cass., sez. 1^, 23 marzo
2004, n. 5734; Cass., sez. 3, 24 maggio 2003, n. 8239). Presupposti indefettibili dell'accertamento positivo del diritto al risarcimento del danno, di cui al primo e al secondo comma della norma, sono la soccombenza totale nell'azione o nella resistenza in giudizio
(Cass., sez. 3, 6 giugno 2003 n. 9060; Cass., sez. 3, 7 agosto 2002 n. 11917), la produzione di un pregiudizio alla controparte, come effetto diretto ed immediato, e la sussistenza dell'elemento psicologico (a differenza che per la condanna alle spese ex art. 91 cod. proc. civ.), diversificato nelle ipotesi previste nei due commi: dolo o colpa grave nel giudizio di cognizione, colpa lieve nei processi esecutivi e cautelari all'esito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto vantato.
Come poi chiarito dalla Suprema Corte, la facoltà concessa dalla norma di cui al primo comma di liquidare d'ufficio il danno non trasforma quest'ultimo in una pena pecuniaria;
né, tanto meno, in un danno punitivo, disancorato da qualsiasi esigenza probatoria.
Fuori dei casi, infatti, di parametri legali predeterminati, il risarcimento ha sempre natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto, e non sanzionatoria o afflittiva. La liquidazione d'ufficio può essere, quindi - e normalmente è - equitativa, data la difficoltà di provare l'esatto ammontare del danno;
ma ciò non è altro che l'applicazione di un criterio generale (artt. 1226 e 2056 cod. civ.) e pertanto non comporta alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività (Cass., sez. unite, 20 aprile 2004 n. 7538). Interpretazione questa, che riceve, conforto, a contrario, come pure precisato dalla Corte di legittimità, dalla novellazione della norma, mediante l'inserimento del comma 3 ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12: che, fermi i presupposti oggettivi e soggettivi sopra esaminati, ha invece introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte (richiesta, invece, nelle originarie fattispecie, per giurisprudenza costante), sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario. (cfr., in termini;
Cass. sez. 1, sentenza n. 17902 del
2010).
Nel caso di specie, le circostanze addotte dall'appellante principale, anche nel presente grado – quali la richiesta di registrazione del contratto che sarebbe stata sottoscritta proprio dal richiedente , nonché il regolare pagamento delle imposte relative al Parte_2
medesimo contratto di locazione - appaiono al più volte a suffragare la ricorrenza
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dell'elemento soggettivo, ma si rivelano del tutto inidonee a comprovare un pregiudizio effettivamente patito dall'appellante principale.
Ritenuta, pertanto, la correttezza dell'iter logico seguito dal Giudice di prime cure, nel disattendere la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art.96, 1° comma, c.p.c., neppure appaiono ravvisabili, nella fattispecie in esame, i presupposti per una condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., fattispecie normativa che, a dire dell'impugnante, il
Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione ex officio, una volta esclusa la prova del danno.
Ritiene infatti questa Corte distrettuale di aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale, espresso dal Corte di Cassazione anche in sede nomofilattica, alla cui stregua la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (
Cass. Sez. U, sentenza n. 9912 del 20/04/2018; Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654 Cass. 30 novembre 2012 n. 21570 Cass. 19 aprile 2016 n.
7726; Cass. Ric. 2016 n. 27262 sez. SU - ud. 10-10-2017 -13- 22 febbraio 2016 n. 3376;
Cass. 18 novembre 2014 n. 24546; Cass. 26 marzo 2013 n. 7620). Va pertanto ribadito che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost ( Cass. sez. 3, ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
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Nel caso di specie, le tesi difensive dell'appellato, pur essendosi rivelate infondate, non appaiono in alcun modo temerarie, ove solo si consideri l'ampia motivazione spesa sul punto dal Giudice di prime cure, richiamata nella narrativa che precede e suffragata da svariati richiami alla giurisprudenza di legittimità, laddove ha escluso che la proponibilità della querela di falso fosse preclusa dai precedenti giudicati, non avendo i precedenti giudizi avuto ad oggetto la verifica positiva dell'autenticità della sottoscrizione del in Parte_2
calce al contratto di locazione e non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela di falso in via incidentale.
Del resto, neppure può sottacersi che, avendo il Tribunale parificato la produzione nel giudizio risolutorio del contratto di locazione alla sua accettazione ad opera del locatore, pervenendo per tale via ad una statuizione di inammissibilità della domanda, ogni accertamento sull'effettiva autenticità della sottoscrizione si è rivelato superfluo, non essendosi dato corso all'accertamento tecnico calligrafico volto ad una tale verifica, che pure originariamente era stato disposto.
Da ciò l'infondatezza del primo motivo di gravame, con cui si prende di sanzionare il locatore soccombente condannandolo, in difetto di una condotta processuale effettivamente temeraria, oltre che alla refusione delle spese di lite, al pagamento in favore del conduttore dell'ulteriore importo di € 20.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
5.2 Appare per converso meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame – riconducibile alla denuncia di un errore materiale ex art. 287 c.p.c. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 14006 del 22/05/2023) - con cui l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente omesso di riconoscere anche il rimborso delle spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972, pari ad euro 146,64 e documentate in atti, liquidando solo il compenso professionale.
Ha denunciato l'assenza di una motivazione idonea a giustificare il mancato riconoscimento del rimborso di tali spese;
nonché la violazione dell'art. 91, 1° co., c.p.c. in tema di rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa.
Effettivamente, il Giudice di prime cure, pur dichiarando di liquidare le spese di lite, sulla scorta della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., depositata in atti dal convenuto, non ha poi provveduto a riconoscere l'importo di € 146,64, indicato nella predetta nota a titolo di spese vive, e relativo: 1) agli esborsi documentati per l'accesso agli atti dell'Agenzia delle Entrate al fine di acquisire copia della richiesta di registrazione ( di cui € 12,40 per
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diritti, € 16,00 per bollo apposto sull'istanza di accesso, € 32,00 per rilascio di copie conformi degli atti acquisiti); 2) agli esborsi per rilascio di certificazioni comprovanti il passaggio in giudicato delle sentenze della Corte d'appello versate in atti, per € 71,74; 3) agli esborsi per la notifica dell'istanza di revoca dell'ordinanza del 22.2.2021, con cui era stata disposta consulenza tecnica calligrafica, per € 14,50.
Trattandosi di esborsi documentati, correlati alla difesa in giudizio di , il Parte_1 relativo importo va senz'altro riconosciuto a carico della parte soccombente Parte_2
, odierno appellato.
[...]
6. Essendo stata l'impugnazione principale accolta in minima parte e l'impugnazione incidentale dichiarata inammissibile, si giustifica un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
7. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1524/2022, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'impugnazione principale, e ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, condanna l'appellato alla refusione Parte_2 in favore dell'appellante principale dell'ulteriore importo, Parte_1 rispetto a quello di cui al capo C) del dispositivo della sentenza impugnata, di €
146,64, a titolo di esborsi, da attribuirsi all'avv. Salvatore Caligiuri dichiaratosi anticipatario;
2) Dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale;
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
R.G. n° 3643/2022
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2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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