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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. COGGIATTI CLAUDIO ) , dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa
ATTRICE contro
), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 P.IVA_2
DELLA CROCE ROSSA, 50/B 67100 L'AQUILA con l'avv. CARNEVALE ANGELICA
), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di ottenere Controparte_2 la condanna al pagamento in suo favore dei crediti cedutigli da Telecom Italia S.p.A. ed Hera Comm S.p.A., dell'importo complessivo pari ad € 33.287,81, oltre interessi di mora pari ad € 728,05, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 per totali € 4.240,00.
In particolare chiedeva al Tribunale adito di voler così giudicare:
In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1 di € 33.287,81 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3; degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo;
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 3.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento delle n. 81 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, addebitati, nella n. 1 fattura (v. doc. n. 4) riepilogata nell'elenco che si produce (v. doc. n. 5), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 25 fatture indicate nei dettagli allegati alle fatture di cui al doc. n. 4 (v. doc. n. 6)].
In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per: Parte_1
sorte capitale,
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012
o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende.”.
3) Si costituiva in giudizio il contestando in toto le Controparte_2 avverse pretese chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la carenza di titolarità del diritto vantato dalla , per non aver l'Amministrazione Comunale aderito alla Parte_1 cessione di crediti per cui è causa;
2. in ogni caso, rigettare le richieste tutte avanzate dalla società attrice per tutte le motivazioni esposte in punto di diritto;
3. per l'effetto, condannare la al pagamento dei compensi e delle spese di CP_4 lite”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, si osserva quanto di seguito.
7) In primo luogo giova rammentare il principio generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore è tenuto a dimostrare solo la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte.
Il debitore convenuto, invece, sarà tenuto a dimostrare il fatto estintivo o impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 25584/2018).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
di credito ex art. 2697 c.c. e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui, mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
8) Ciò posto deve rilevarsi di come il credito vantato dall'attrice si fondi su cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di servizi di telefonia e di fornitura- somministrazione di energia elettrica.
Al riguardo l'attrice ha depositato l'elenco riepilogativo delle fatture insolute per sorte capitale, la fattura emessa a titolo di risarcimento forfettario del danno, il dettaglio delle Part fatture sottostanti le fatture emesse da a titolo di risarcimento forfettario del danno, i contratti di cessione dei crediti intervenuti con Telecom Italia S.p.A. ed Hera Comm S.p.A., la Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, le FAQs del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequo riscontro.
Tuttavia non sono stati depositati i titoli negoziali posti a fondamento della pretesa creditoria (al pari dei necessari impegni di spesa dell'Ente convenuto).
In sostanza non sono stati depositati i contratti posti a base del credito fatto valere idonei a provare la sussistenza delle obbligazioni di pagamento a carico del convenuto. CP_3
Sul tema, risulta noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue Amministrazioni, è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 6827/2010; Cass. Civ. n. 6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della p.a., né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass. Civ. n. 1452/2019 e n. 26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa. Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art. 17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma.
Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale” (cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti ed obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020, n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Risulta poi diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D. n. 383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012 e n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente locale (cfr. Cass. Civ. n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ. n. 1752/2007).
Alla luce dei su espressi principi, pertanto, in assenza dei contratti sottoscritti sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso va ritenuto non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
9) Parimenti deve essere rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento perché inammissibile, stante la mancanza dell'elemento di sussidiarietà, quale presupposto necessario per la proposizione di detta azione nei confronti dell'ente comunale.
10) Assorbita ogni ulteriore questione.
11) Stante la particolarità delle questioni trattate, si ritengono sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- ritiene assorbita ogni ulteriore questione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 26/08/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. COGGIATTI CLAUDIO ) , dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa
ATTRICE contro
), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_1 P.IVA_2
DELLA CROCE ROSSA, 50/B 67100 L'AQUILA con l'avv. CARNEVALE ANGELICA
), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
CONVENUTO
OGGETTO: richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi il Tribunale di Avezzano al fine di ottenere Controparte_2 la condanna al pagamento in suo favore dei crediti cedutigli da Telecom Italia S.p.A. ed Hera Comm S.p.A., dell'importo complessivo pari ad € 33.287,81, oltre interessi di mora pari ad € 728,05, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 per totali € 4.240,00.
In particolare chiedeva al Tribunale adito di voler così giudicare:
In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1 di € 33.287,81 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n. 3; degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo;
degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 3.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento delle n. 81 fatture costituenti quota parte della predetta sorte capitale;
€ 1.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, addebitati, nella n. 1 fattura (v. doc. n. 4) riepilogata nell'elenco che si produce (v. doc. n. 5), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 25 fatture indicate nei dettagli allegati alle fatture di cui al doc. n. 4 (v. doc. n. 6)].
In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_3 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per: Parte_1
sorte capitale,
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012
o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012,
o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1 ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende.”.
3) Si costituiva in giudizio il contestando in toto le Controparte_2 avverse pretese chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la carenza di titolarità del diritto vantato dalla , per non aver l'Amministrazione Comunale aderito alla Parte_1 cessione di crediti per cui è causa;
2. in ogni caso, rigettare le richieste tutte avanzate dalla società attrice per tutte le motivazioni esposte in punto di diritto;
3. per l'effetto, condannare la al pagamento dei compensi e delle spese di CP_4 lite”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, si osserva quanto di seguito.
7) In primo luogo giova rammentare il principio generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore è tenuto a dimostrare solo la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte.
Il debitore convenuto, invece, sarà tenuto a dimostrare il fatto estintivo o impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. n. 25584/2018).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
di credito ex art. 2697 c.c. e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui, mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
8) Ciò posto deve rilevarsi di come il credito vantato dall'attrice si fondi su cessioni di crediti pro soluto derivanti dal mancato pagamento di servizi di telefonia e di fornitura- somministrazione di energia elettrica.
Al riguardo l'attrice ha depositato l'elenco riepilogativo delle fatture insolute per sorte capitale, la fattura emessa a titolo di risarcimento forfettario del danno, il dettaglio delle Part fatture sottostanti le fatture emesse da a titolo di risarcimento forfettario del danno, i contratti di cessione dei crediti intervenuti con Telecom Italia S.p.A. ed Hera Comm S.p.A., la Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011, le FAQs del 16 febbraio 2011 relative a detta Direttiva con pedissequo riscontro.
Tuttavia non sono stati depositati i titoli negoziali posti a fondamento della pretesa creditoria (al pari dei necessari impegni di spesa dell'Ente convenuto).
In sostanza non sono stati depositati i contratti posti a base del credito fatto valere idonei a provare la sussistenza delle obbligazioni di pagamento a carico del convenuto. CP_3
Sul tema, risulta noto che per la contrattazione pubblica e quindi per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue Amministrazioni, è imposta la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, prevedendo la contestuale presenza e sottoscrizione di apposito documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 6827/2010; Cass. Civ. n. 6555/2014), con l'unica eccezione di quelli stipulati con ditte commerciali per i quali a norma dell'art. 17 del citato R.D., detto requisito può ritenersi soddisfatto anche in presenza di contratti conclusi a distanza (e quindi senza la contestuale presenza delle parti), purché, debitamente sottoscritti dalla parte privata e dalla parte pubblica, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della p.a., né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass. Civ. n. 1452/2019 e n. 26174/2009).
“Qualora il fatto costituivo del diritto azionato sia integrato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam - come nel caso di specie, trattandosi di contratti stipulati con un Ente Pubblico - “a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere è provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (cfr. App. L'Aquila n. 822/2023).
“I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta "ad substantiam", devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali.
L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione (e quindi anche degli enti locali) è assoggettata al rispetto del requisito ad substantiam della forma scritta. Il mancato rispetto del requisito di forma comporta un vizio genetico nella formazione del vincolo negoziale
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
che non può essere sanato aliunde neppure nell'eventualità in cui vi sia da parte del soggetto pubblico un riconoscimento del debito atteso che, a voler tutto concedere, tale riconoscimento può valere a supplire unicamente l'assenza del preventivo impegno di spesa. Per i contratti conclusi con imprese commerciali (ex art. 17 R.D. n. 2240 del 1923) è pertanto la legge stessa che autorizza la conclusione a distanza (ossia, senza la contestuale presenza, ovvero tra assenti) a mezzo di corrispondenza, di contratti fermo in ogni caso il requisito di forma.
Il requisito di forma può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923 laddove la manifestazione del consenso promani da soggetti espressamente abilitati ad esprimerla con efficacia quindi vincolante e produttiva di effetti giuridici e vi sia un'elaborazione comune del testo contrattuale” (cfr. App. L'Aquila n. 1214/2023).
La forma scritta ab substantiam è, pertanto, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti ed obblighi che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi di prova e, quindi, neanche dall'eventuale comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (cfr. Cass. Civ. n. 2103/2020, n. 20690/2016, n. 22537/2009, n. 1606/2007).
Risulta poi diritto vivente che le su indicate norme, nonostante sia venuto meno il richiamo ad esse operato per i Comuni e per le Province dagli artt. 87 e 140 del R.D. n. 383/1934, per effetto dell'abrogazione ad opera del D.Lgs n. 267/2000 (art. 274, lett. a), continuino ad applicarsi a detti Enti, non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 4570/2012 e n. 9340/2008), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente locale (cfr. Cass. Civ. n. 21477/2013, n. 1606/2007, n. 22537/2007) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. n. 9775/2022 e n. 20684/2018; Cass. Civ. n. 1752/2007).
Alla luce dei su espressi principi, pertanto, in assenza dei contratti sottoscritti sia dalla parte privata che della parte pubblica, il credito preteso va ritenuto non provato e la domanda di pagamento deve essere rigettata.
9) Parimenti deve essere rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento perché inammissibile, stante la mancanza dell'elemento di sussidiarietà, quale presupposto necessario per la proposizione di detta azione nei confronti dell'ente comunale.
10) Assorbita ogni ulteriore questione.
11) Stante la particolarità delle questioni trattate, si ritengono sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- ritiene assorbita ogni ulteriore questione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 26/08/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6