Articolo 1 della Legge 5 novembre 1962, n. 1597
Versione
13 dicembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

La facolta', di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1, lettera b) , della legge 25 novembre 1957, n. 1139 , e' revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell' articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 .

Entrata in vigore il 13 dicembre 1962