Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA STATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Presidente Dott.ssa Caterina Giovanetti
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Giudice rel.Dott. Francesco Ambrosio
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 127-1/2025 promosso da
Parte 1 (C.F.: P.IVA 1 ) con sede legale in Roma, via
Antoniotto Usodimare n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Lussana nei confronti di
CP 1 (C.F.: C.F. 1 ), in qualità di titolare dell'impresa individuale "SIMAT SERVICE DI DONINA IVANO", con sede legale in Usmate Velate (MB), via Cesare Battisti n. 6/A
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
con ricorso depositato in data 11.4.2025, la Parte 1 ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di CP 1
in qualità di titolare dell'impresa individuale “Simat Service di Donina Ivano”; dalla visura camerale risulta che l'impresa individuale è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 8.1.2025; il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati in data 30.4.2025, a cura dell'ufficio, mediante inserimento nell'area web del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero [...]
17884/2016);
il debitore non si è costituito, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparso, mentre il procuratore del creditore, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della impresa estratta dal Registro delle Imprese;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022, 2023;
- modello IVA per i periodi di imposta 2022, 2023 e 2024
- modello redditi PF per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- certificato dei carichi pendenti;
- visura protesti;
entro la data dell'udienza il debitore non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in
Usmate Velate (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio; sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma complessiva di € 39.673,65 in forza del decreto ingiuntivo n. 86/2024 emesso dal
Tribunale di Roma e dichiarato definitivamente esecutivo il 25.3.2024;
l'impresa debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di "agente di commercio, commercio prodotti per l'estetica e per l'igiene della persona all'ingrosso" e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d). In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha conseguentemente assolto all'onere della prova su di esso incombente.
ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il credito vantato dal ricorrente;
quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 1.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile: dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad €
39.673,65);
dall'esistenza, altresì, di debiti nei confronti dell'INPS per € 37.474,41 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per oltre € 100.000, come risulta dai certificati acquisiti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente;
CP 1Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, in qualità di titolare dell'impresa individuale "Simat Service Di Donina Ivano" versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Si osserva infine che la circostanza che l'impresa individuale sia stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 8.1.2025 non risulta ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale, considerato che ai sensi dell'art. 33 CCII la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività e che tale periodo non è ancora decorso;
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP 1 (C.F.:
), in qualità di titolare dell'impresa individuale "Simat C.F. 1
Service Di Donina Ivano" con sede in Usmate Velate (MB), via Cesare Battisti n.
6/A
dichiara la presente procedura “principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina C.F. 2il rag. Per 1 (C.F.: ) con studio in Seregno, piazza
Risorgimento n. 21, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025, alle ore 11.45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 21
maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti