Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2614/2023 RGAC
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice relatore ed estensore
Ha emesso sentenza sul ricorso contestuale per separazione giudiziale e successiva pronunzia di scioglimento del vincolo, proposto da
, nata a [...] il [...], C.F. cittadina RT C.F._1 italiana, titolo di studio: diploma scuola superiore ragioneria;
professione: lavapiatti, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Pinca del foro di Asti (C.F.
PEC ), con elezione di domicilio presso lo studio di C.F._2 Email_1 quest'ultimo in Asti, Piazza Statuto n° 1, giusta delega
Avverso
(C.F: – cittadino italiano - nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliato in Asti (AT), Via Palazzo di Città
n. 14 presso lo studio dell'Avv. Enrica Cerrato (C.F: ) che lo rappresenta, assiste e C.F._4 difende giusta procura speciale
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, provvedere a:
i) l'assegnazione alla madre del 100% dell'assegno unico, come stabilito nell'ordinanza del 11.09.24, con accredito sul conto corrente di quest'ultima iban [...];
ii) il versamento a carico del padre della somma di € 400,00, entro il 15 del mese di riferimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per le spese ordinarie di mantenimento della LI
; Per_1
iii) il versamento, per i motivi di cui sopra, di un contributo di mantenimento a favore della signora ed a carico del signor per un importo pari ad € 150,00 mensili, entro il 15 del mese di RT CP_1 riferimento, da aumentarsi ad €. 350,00 per il caso di mancato pagamento da parte resistente della quota di mutuo della esponente;
d'Intesa fra Magistrati ed avvocati in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 cc.
Tribunale di Asti del 07.07.2017 e al quale si fa rinvio generalizzato, il padre concorrerà nella misura del
50%.
v) per il caso di conforme conclusione delle parti in merito disporre intestazione a PRA alla favore della ricorrente della vettura Renault Captur tg FZ014TD, già in suo utilizzo esclusivo.
vi) Riguardo alla casa coniugale, attualmente abitata dalla signora e dalla LI minorenne RT
, la ricorrente ne richiede l'assegnazione quale residenza familiare, con addebito al signor Per_1 CP_1 dei costi del mutuo al 100%, delle spese condominiali di proprietà al 50% e delle imposte di proprietà (IMU,
TARI, ecc.) al 100%, rendendosi la ricorrente disponibile a sostenere invece i costi di gestione della stessa
(luce, gas, acqua);
vii) In merito alla gestione della LI , si chiede di confermare le modalità di affidamento stabilite Per_1 nell'ordinanza notificata il 11.09.24; con obbligo reciproco di immediata comunicazione di eventuali mutamenti di residenza, fino alla maggiore età della LI,
viii) dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendone la trascrizione amministrativa al Comune di Asti (AT) – anno 2016 parte I atto n. 48 “
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge,
Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 RT disponendone la trascrizione sull'atto di matrimonio n.48 parte I dell'11.06.2016 ad opera dello Stato Civile del Comune di Asti, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale
3) Affidare la LI minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso la madre nell'abitazione famigliare sita in Asti, Via Alexander Fleming n.5, che sarà ad esse assegnata.
4) Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la LI, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso seguendo quanto indicato all'interno del piano genitoriale allegato al presente atto di costituzione in giudizio.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana Per_1 dall'uscita da scuola alla sera dopo cena alle ore 21, a settimane alterne dal venerdì pomeriggio prima di cena alla domenica sera dopo cena alle ore 21 con accompagnamento presso l'abitazione della madre.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e Pasquali ad anni alterni.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore per 15 gg anche non consecutivi nel corso del mese di agosto, periodo da concordare entro fine maggio. 6) Il padre verserà alla madre quale contributo al mantenimento della minore la somma di Euro 200,00, entro il 17 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017.
7) L'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitore collocatario, oggi la somma ammonta ad euro 221,00.
8) A nessuna delle due parti verrà versato alcun assegno di mantenimento né alimenti essendo entrambe le parti occupate in attività lavorativa
9) Darsi atto che le utenze domestiche tutte dovranno essere volturate in capo alla sig.ra in RT quanto assegnataria dell'abitazione famigliare
10) Darsi atto che l' corrisponderà, in quanto comproprietario al 50% dell'abitazione famigliare CP_1 assegnata a parte ricorrente, la sua quota di spese condominiali straordinarie e quelle relative alla conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 cc, la sua quota relativa alla rata del mutuo e all'assicurazione ad esso collegata, la sua quota relativa a tasse ed imposte relative alla proprietà se dovute
(es. IMU). Per quanto riguarda la TARI sarà invece l'utilizzatore/assegnatario del bene che dovrà corrispondere la tassa.
11) Dare atto che l'autoveicolo Renault Capture Tg. FE014TD utilizzato dalla sarà volturato in RT capo a quest'ultima con spese in capo alla medesima
12) Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri accessori come per legge.”
OSSERVATO
Parte ricorrente propone domanda contestuale per separazione giudiziale, e successivo scioglimento del vincolo.
Deduceva nel ricorso introduttivo:
Che I IGnori ed hanno contratto matrimonio con rito civile in Asti (AT) in data RT CP_1
11.06.2016 (registri dello stato civile del Comune di Asti - atto n. 48 - Parte I – Serie - Anno 2016);
Che dall'unione coniugale è nata il [...] ad [...] la LI;
Per_1
Che la famiglia vive dal 2017 presso l'abitazione famigliare in Asti, 14100, Via Fleming n. 5 (doc. n° 2 attoreo);
Che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Chiedeva pronunziarsi innanzitutto sentenza di separazione;
con affido congiunto della LI , e collocazione presso la madre - cui di conseguenza assegnanda la Per_1 casa familiare – con previsione di calendario incontri tra ed il padre, e statuizione di un assegno di Per_1 mantenimento, per la prole, pari ad € 350,00 [oltre alla allocazione, per il 100%, in favore della ricorrente, degli assegni familiari].
Si costituiva in giudizio il resistente, nella sostanza aderendo alle richieste della coniuge, quanto al regime di affido, individuando tuttavia in € 200,00 la corretta misura dell'emolumento dovuto per . Per_1
Nulla quaestio sulla separazione, essendo palese, dal contegno delle parti, e dalle difese qui assunte, non essere ragionevolmente ipotizzabile la ricomposizione della frattura nella vita coniugale. Quanto all'affido di , vi è concordia in ordine alla previsione di un affidamento congiunto, con Per_1 collocazione presso la madre, e assegnazione di conseguenza della casa coniugale.
Peraltro, , sentita in udienza dal giudice istruttore, si è mostrata piuttosto consapevole e matura, Per_1
e data l'età (anni sedici già compiuti) pare potersi rimettere al libero accordo tra la ragazza ed il padre la individuazione degli spazi, tempi, e modi di frequentazione.
Per ciò che attiene alla misura del contributo a carico del genitore non collocatario [vi è peraltro concordia, circa la percezione, dalla ricorrente, degli assegni familiari, nella loro totalità],
il convenuto espone e documenta mercé la produzione in atti un reddito mensile da lavoro dipendente di poco superiore ad € 1.500,00 mensili.
La madre lavora a chiamata, presso locale ad uso ristorante, con un reddito esposto oscillante tra € 300 e
400 al mese (ma devesi su punto tenere conto delle deduzioni attoree, di cui in ricorso, su cui si dirà meglio infra quanto alla domanda della coniuge per assegno in proprio favore, che lasciano intendere un capacità reddituale superiore).
Godrà, la stessa, per l'intero, dei sussidi per la prole.
Inoltre, risulta che, sino ancora a giudizio pendente, il convenuto abbia assolto per l'intero (pur essendo tenuto solo nella quota del 50%) al pagamento delle rate di mutuo, allo stato ammontanti ad € 414,14, gravanti sulla abitazione familiare.
Sul punto si osserva che, quand'anche in futuro il padre decidesse (la questione esula comunque tra i temi rituali del giudizio presente) di effettuare il pagamento solo pro quota, si tratterebbe comunque di una ulteriore contribuzione, per almeno 207 euro, gravante sul convenuto - trattandosi di affrontare spese legate ad un immobile, di fatto goduto dalla controparte – dovendo anche rilevarsi esser il resistente ragionevolmente nella condizione di dovere affrontare, per il futuro, la ricerca di una collocazione abitativa.
Alla luce di tutto quanto sopra, pare congruo un assegno, a carico del convenuto, viste le esigenze normalmente ricollegabili a LI adolescente, per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie
(su tale ultimo punto vi è accordo inter partes).
Infine, per ciò che attiene alla domanda attorea, concernente la richiesta di assegno in proprio favore, la stessa è irrituale, oltre ad apparire anche infondata.
Parte attrice, expressis verbis, deduceva in ricorso:
“nessun contributo viene invece richiesto per la IG.ra , in quanto ella è nelle condizioni di poter RT effettuare ore di pulizie retribuite, e rendersi quindi autosufficiente ed in grado di sostenere la sua parte di spese straordinarie per la LI…”
Con il che, lasciando intendere la stessa attrice di avere la concreta possibilità, in aggiunta al lavoro svolto presso il ristorante, di reperire altre occupazioni, ad integrazione del reddito esposto (e dunque di avere una maggiore capacità lavorativa) di modo da esser pienamente indipendente sotto il profilo economico.
In ogni caso,
la detta domanda è stata introdotta in giudizio solo con memoria 22.2.2024, a fronte di prima udienza, calendarizzata alla data del 27.2.2024.
Orbene, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 473-bis n. 17 cpc, l'azione avrebbe dovuto esser proposta almeno venti giorni prima della udienza in questione. Di talché l'azione va ritenuta, in radice, come tardiva.
Irrituali sono poi le domande a carattere economico, non direttamente collegate alla pronunzia di separazione, quali le azioni, afferenti alla ripartizione, nei rapporti interni, degli oneri gravanti sulla casa coniugale, ovvero all'utilizzo delle vetture familiari.
Spese al definitivo.
PQM
Il tribunale,
sulla domanda per separazione giudiziale in epigrafe,
pronunzia la separazione tra le parti sopra generalizzate, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di fare luogo alle annotazioni di legge;
dispone l'affido congiunto della LI , che avrà collocazione e residenza anagrafica presso la Per_1 madre;
la casa coniugale è affidata alla ricorrente;
concorderà liberamente con il padre la frequentazione con questi, dandone sempre avviso alla Per_1 madre;
il padre verserà mensilmente € 300,00, alla ricorrente, per il mantenimento di , somma Per_1 rivalutanda annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, afferenti alla prole, secondo il protocollo del Tribunale di Asti;
la ricorrente percepirà il 100% degli emolumenti, legati alla prole;
Dichiara tardiva la domanda per assegno di separazione in proprio favore come svolta dalla ricorrente;
Fissa nuova udienza al 10.2.2026 h 11.00,
dinanzi al GI dott. Perfetti, per la prosecuzione del giudizio in punto divorzio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Asti, 21.5.2025
Il relatore estensore dott. Pasquale Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli