Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2310 del R.G. per l'anno 2024, promossa da
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, difesa dall'avv. Antonio Gullì; C.F._1 ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia CP_1
Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva accertarsi il suo status di invalidità, ai sensi dell'art. 1 L. n. 222/84, ritenuto insussistente dalle competenti commissioni sanitarie.
Veniva disposta CTU medico-legale che riteneva insussistente detto stato di invalidità.
L'interessata eccepisce l'erroneità dell'elaborato peritale, reputando non condivisibili le conclusioni ivi contenute, sicché, dopo aver depositato tempestivo dissenso, ha proposto il presente giudizio di opposizione nel quale lamenta che il C.T.U. avrebbe sottovalutato le patologie da essa denunciate che sono tali da permettere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
1
222/84, per come attestato anche dalla recente documentazione sanitaria allegata al ricorso che confermava le sue precarie condizioni fisiche, essendo il punto critico della consulenza il mancato riconoscimento delle limitate funzionalità e della sua autonomia, nonché la valutazione del rischio di caduta.
Per tali motivi, chiede, previo rinnovo della consulenza, il riconoscimento dello stato di invalida civile in misura tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità nella Gestione Lavoratori
Dipendenti e nel fondo FPLD, ai sensi dell'art. 1 L. 1984, n. 222.
Si è costituito l , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del CP_1 ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Verificata la tempestività dell'opposizione (essendo la dichiarazione di dissenso intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi 30 giorni), deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda opposta dall , ai sensi CP_1 dell'art. 445 bis, comma 6° c.p.c., atteso che il ricorso introduttivo del giudizio non specifica, a pena di inammissibilità sancita dalla norma, i motivi della contestazione avverso la consulenza redatta dal consulente tecnico di ufficio nella fase sommaria.
Infatti, come l fondatamente eccepisce, parte ricorrente non ha allegato la CP_1 benché minima ragione per cui la consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo sarebbe erronea sotto il profilo medico-legale.
Sul punto, si rileva che le affermazioni contenute nel ricorso sono apodittiche e non contengono alcuna critica all'elaborato peritale che abbia una qualche valenza sotto il profilo scientifico. I motivi di contestazione appaiono infatti generici e non evidenziano un errore tecnico commesso dal consulente, né lacune dell'elaborato peritale, sostanziandosi in un mero dissenso diagnostico non incidente sulla correttezza del percorso logico seguito dal medesimo.
Anche la deduzione attorea, secondo cui la documentazione sanitaria depositata unitamente all'odierno ricorso confermerebbe le sue patologie, pecca di genericità poiché non chiarisce in che modo siffatta documentazione, peraltro rilasciata in epoca anteriore alla visita peritale (eseguita dal CTU il 14.04.2024),
2 comprovi il lamentato mancato riconoscimento delle sue limitate funzionalità e della sua autonomia, nonché il rischio di una sua possibile caduta.
Pertanto, mancando radicalmente i motivi di contestazione, il ricorso proposto si palesa inammissibile.
In ordine alle spese di lite, va disposta la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica espletata nella fase di A.T.P. vanno invece poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. espletata nel CP_1 procedimento per A.T.P.
Catanzaro, lì 15.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
3