Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.381 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 381 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il SI. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cerignone (PU) alla Via Marzolino n. 1,
E
la SI.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]
Lunano (PU) Via Camino n. 20,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Asole Salvatore e Mango
Laura.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 29/07/2024, i ricorrenti, esponevano:
che, il relativo atto veniva trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Lunano, nell'anno
2021 al n. 3, parte II Serie A Ufficio 1 (doc. 1). che, il regime patrimoniale scelto dai coniugi era quello della comunione dei beni;
che, dalla loro unione, nascevano i figli: nato a [...] il [...], di anni Per_1
quattro e nato a [...] il [...], di anni due (doc. 2);”. Per_2
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi intendono addivenire alla separazione …”
Tanto premesso domandavano all'adito Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà della famiglia paterna del SI. , sita in Monte Cerignone (PU) Parte_1
alla via Marzolino n. 1, continuerà ad essere abitata dal SI. , poiché per Parte_1
libera scelta, la SI.ra ha preferito trasferire la residenza unitamente ai Parte_2
figli minori presso l'immobile detenuto in locazione in Lunano (PU) alla via Camino n. 20, versando un canone di locazione pari ad € 400,00 mensili (doc. 3).
3. Il SI. si impegna a contribuire nella misura di € 100,00 mensili per il Parte_1
canone di locazione richiesto alla SI.ra per l'intera permanenza nel Parte_2
suddetto immobile della medesima unitamente ai figli minori.
4. I minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Persona_3
con collocazione presso la madre: saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi minori.
6. Modalità di visita e frequentazione dei minori ed Il SI. , Per_1 Per_2 Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli e tutte le volte che vorrà e comunque due Per_1 Per_2
volte a settimana il lunedì e il giovedì ovvero il martedì e il giovedì e tre giorni a settimana quando non trascorre il weekend con i figli dall'uscita di scuola e fino alle ore 17.00, ovvero nei periodi non scolastici dalle ore 9.30 alle ore 17.00 ovvero entro le ore 22.00 quando i bambini cenano con il padre;
comunque compatibilmente con le condizioni di salute, abitudini ed impegni scolastici, ludici, sportivi etc. dei minori, secondo la frequentazione attuale, il tutto compatibilmente con le eSIenze dei bambini stante la tenera età, nonché tenuto conto delle eSIenze lavorative degli stessi genitori.
7. Per quanto riguarda le Festività Natalizie Pasquali e vacanze scolastiche, ed Per_1 Per_2
ad anni alterni, festeggeranno la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, parimenti il Capodanno, il Primo dell'Anno, l'Epifania, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Stessa alternanza riguarderà le altre feste comandate (1° Maggio etc.).
8. Durante le vacanze estive i minori, ogni anno, potranno trascorrere anche non consecutivamente, 15 gg. con ciascun genitore. Tale periodo andrà concordato possibilmente entro fine giugno e comunque entro trenta giorni dall'inizio della vacanza. È inteso che il luogo e ogni necessario recapito ove il genitore intende recarsi con i minori in vacanza deve essere comunicato all'altro genitore.
9. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di contributo nel mantenimento;
10. Il SI. corrisponderà a titolo di mantenimento per i figli minori la Parte_1
complessiva somma di € 600,00 (così suddivisa € 300,00 per il figlio ed € 300,00 per Per_1
il figlio rivalutabile ex lege, entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico Per_2
alle seguenti coordinate IBAN: [...] - c/c intestato alla SI.ra
, oltre al versamento di € 100,00 quale contributo per il canone di Parte_2
locazione indicato al sopradetto punto3), così per complessivi euro 700,00 mensili.
Riguardo all'Assegno Unico elargito dall'INPS in favore dei figli minori lo stesso sarà percepito per intero dalla SI.ra . Parte_2
10. Le spese straordinarie relative ai figli minori ed per tali intendendo quelle Per_1 Per_2
non aventi carattere di periodicità e non predeterminabili, ma sopravvenienti nel corso del tempo saranno, previo accordo, sostenute da ciascun genitore in ragione della metà cadauno, previa esibizione del documento di spesa all'altro genitore. Nelle stesse sono incluse le: spese mediche, nessuna esclusa e previo accordo ad eccezione di quelle coperte dal servizio sanitario nazionale;
scolastiche, nessuna esclusa;
ricreative e sportive, etc. Tali spese andranno rimborsate al coniuge che le avrà anticipate e/o richieste entro 7 giorni, salvo ragionevoli imprevisti e sin d'ora i genitori in ordine ad una più precisa e puntuale individuazione delle spese si riportano al protocollo emanato dal Tribunale Civile di
Ancona.
11. Con le presenti condizioni i coniugi dichiarano di aver definito qualsiasi loro rapporto anche di natura economica e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo non vantando reciprocamente alcuna pretesa economica di alcun genere.
12. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio, per uso personale da parte dell'Autorità competente.
13. Spese interamente compensate tra le parti.”.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 19 novembre 2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli minori e Per_1 Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi nato a [...]
SS (PU) il 18/0/1992 e nata a [...] il Parte_2
23/08/1997, alle condizioni di cui al ricorso congiunto per separazione del 29.07.2024, riportate in parte motiva, e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lunano (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, in data 11.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone