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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2025 tra
Parte_1 ATTORE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 Settembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Donata Romano, è comparso l'Avv. Sessa per la parte opposta il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e nota difensiva .
Insiste per le conclusioni ivi rassegnate (inammissibilità dell'opposizione)
Nessuno è comparso per la parte opponente
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio dà atto che nessuno è presente e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1 CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che ha chiesto ed ottenuto l'emissione del d.i. Controparte_1 immediatamente esecutivo del 21/11/2024 del Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità r.g. 3377/2024, con condanna di al pagamento della somma di € 2.928,00 Parte_1 oltre ad interessi e spese di lite;
- rilevato che il detto decreto ingiuntivo è stato notificato dal creditore a parte opponente il 28/11/2024 via pec.;
-rilevato che parte opponente ha proposto opposizione al decreto, con atto di citazione notificato il 7/1/2025 e depositato il 10/1/2025 mediante l'iscrizione a ruolo della presente causa;
- rilevato che l'opposizione è stata tardivamente proposta e il che il convenuto opposto ha tempestivamente e fondatamente eccepito l'inammissibilità (vedi Cass. 24858/2011 e Cass. SSUU del 13/1/2022 n. 927) e che quindi la causa è stata rinviata, dopo la conversione del rito, per la decisione.
Ritenuto che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un credito relativo a un rapporto di locazione di immobile si configura quale controversia rientrante fra quelle soggette al rito locatizio, sicché essa va proposta pagina 2 di 4 con ricorso ex art. 414 c.p.c. da depositarsi entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (ancorché il decreto non contenga alcuna indicazione sulla specialità del rito).
Qualora sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'opposizione può considerarsi tempestiva oltre che ammissibile, per idoneità al raggiungimento dello scopo, se la citazione medesima sia stata depositata nella
Cancelleria del giudice dell'opposizione prima della scadenza del sopra detto termine ex art. 641 c.p.c.. non essendo sufficiente che sia la notifica della citazione in opposizione ed essere effettuata entro i quaranta giorni di cui al citato articolo.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 7/1/2025 mentre il deposito in cancelleria dell'atto di opposizione, per l'iscrizione a ruolo della causa, è avvenuto il 10/1/2025, ovvero oltre il
40° giorno dalla notifica del ricorso (28/12/2024).
La giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 02.04.2009, n. 8014; Cass. Civ. 25-3-2013 n.7450) ha, infatti, evidenziato che:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo concessa in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso, e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità vedi anche Cass. 17945 del
24/7/2013 e Cass. n. 60 del 7/1/2016, orientamento cui si è conformato ormai da tempo anche questo
Tribunale. Orientamento definitivamente acquisito dalla Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite del 13/1/2022 n. 927.
Nel caso che ci occupa l'inammissibilità dell'opposizione dovrà essere pronunciata per intempestività e non per la scelta del rito ordinario (atto di citazione) con cui è stata presentata. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti derivanti da contratti di locazione, che per legge devono essere trattati nel merito con il rito speciale ex art. 447 bis c.p.c., del lavoro, se introdotta con rito ordinario, atto di citazione, in ragione del fatto che il decreto opposto non reca alcun riferimento al tipo di credito e del rito speciale, sarà ammissibile purché tempestiva, come sopra già esposto ossia depositata entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto. A ben vedere quindi non è applicabile, come vorrebbe parte opponente, la disciplina sul mutamento del rito ex art. 4 D.lgs n. 150/2011 in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo è regolato dall'art. 447 bis c.p.c. relativo ai crediti in materia di locazione. In quest'ultimo caso è l'art. 156 III comma c.p.c. a essere applicato e ciò comporta, come detto, che la tempestiva instaurazione del giudizio di opposizione vada accertata con riferimento al verificarsi del medesimo effetto prodotto ex post dall'atto difforme rispetto al modello legale (citazione anziché ricorso)
Per quanto sopra, l'opposizione va dichiarata inammissibile, con piena conferma dell'opposto decreto. pagina 3 di 4 Le spese del giudizio d'opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiara inammissibile l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, 4 Settembre 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2025 tra
Parte_1 ATTORE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 4 Settembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Donata Romano, è comparso l'Avv. Sessa per la parte opposta il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e nota difensiva .
Insiste per le conclusioni ivi rassegnate (inammissibilità dell'opposizione)
Nessuno è comparso per la parte opponente
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio dà atto che nessuno è presente e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
Parte_1 ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1 CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che ha chiesto ed ottenuto l'emissione del d.i. Controparte_1 immediatamente esecutivo del 21/11/2024 del Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità r.g. 3377/2024, con condanna di al pagamento della somma di € 2.928,00 Parte_1 oltre ad interessi e spese di lite;
- rilevato che il detto decreto ingiuntivo è stato notificato dal creditore a parte opponente il 28/11/2024 via pec.;
-rilevato che parte opponente ha proposto opposizione al decreto, con atto di citazione notificato il 7/1/2025 e depositato il 10/1/2025 mediante l'iscrizione a ruolo della presente causa;
- rilevato che l'opposizione è stata tardivamente proposta e il che il convenuto opposto ha tempestivamente e fondatamente eccepito l'inammissibilità (vedi Cass. 24858/2011 e Cass. SSUU del 13/1/2022 n. 927) e che quindi la causa è stata rinviata, dopo la conversione del rito, per la decisione.
Ritenuto che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un credito relativo a un rapporto di locazione di immobile si configura quale controversia rientrante fra quelle soggette al rito locatizio, sicché essa va proposta pagina 2 di 4 con ricorso ex art. 414 c.p.c. da depositarsi entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (ancorché il decreto non contenga alcuna indicazione sulla specialità del rito).
Qualora sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'opposizione può considerarsi tempestiva oltre che ammissibile, per idoneità al raggiungimento dello scopo, se la citazione medesima sia stata depositata nella
Cancelleria del giudice dell'opposizione prima della scadenza del sopra detto termine ex art. 641 c.p.c.. non essendo sufficiente che sia la notifica della citazione in opposizione ed essere effettuata entro i quaranta giorni di cui al citato articolo.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 7/1/2025 mentre il deposito in cancelleria dell'atto di opposizione, per l'iscrizione a ruolo della causa, è avvenuto il 10/1/2025, ovvero oltre il
40° giorno dalla notifica del ricorso (28/12/2024).
La giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 02.04.2009, n. 8014; Cass. Civ. 25-3-2013 n.7450) ha, infatti, evidenziato che:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo concessa in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso, e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità vedi anche Cass. 17945 del
24/7/2013 e Cass. n. 60 del 7/1/2016, orientamento cui si è conformato ormai da tempo anche questo
Tribunale. Orientamento definitivamente acquisito dalla Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite del 13/1/2022 n. 927.
Nel caso che ci occupa l'inammissibilità dell'opposizione dovrà essere pronunciata per intempestività e non per la scelta del rito ordinario (atto di citazione) con cui è stata presentata. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti derivanti da contratti di locazione, che per legge devono essere trattati nel merito con il rito speciale ex art. 447 bis c.p.c., del lavoro, se introdotta con rito ordinario, atto di citazione, in ragione del fatto che il decreto opposto non reca alcun riferimento al tipo di credito e del rito speciale, sarà ammissibile purché tempestiva, come sopra già esposto ossia depositata entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto. A ben vedere quindi non è applicabile, come vorrebbe parte opponente, la disciplina sul mutamento del rito ex art. 4 D.lgs n. 150/2011 in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo è regolato dall'art. 447 bis c.p.c. relativo ai crediti in materia di locazione. In quest'ultimo caso è l'art. 156 III comma c.p.c. a essere applicato e ciò comporta, come detto, che la tempestiva instaurazione del giudizio di opposizione vada accertata con riferimento al verificarsi del medesimo effetto prodotto ex post dall'atto difforme rispetto al modello legale (citazione anziché ricorso)
Per quanto sopra, l'opposizione va dichiarata inammissibile, con piena conferma dell'opposto decreto. pagina 3 di 4 Le spese del giudizio d'opposizione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiara inammissibile l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, 4 Settembre 2025
Il Giudice dott. Donata Romano
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