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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 8.1.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°20850/2024
VERTENTE TRA
, c.f. rappresentata e difesa, giusto Parte_1 C.F._1 mandato allegato, dall'Avv. Barbara Francescangeli presso il cui studio in Roma Via
Crescenzio n.20, ha eletto domicilio;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruvo Gaerano; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30.5.2024, ritualmente notificato, l'istante indicata in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, non solo lo stato di handicap grave ma altresì quello di invalidità e condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio dell' . Deduceva in particolare che il Controparte_2 complessivo quadro anamnestico configurava sicuramente il diritto anche a tale provvidenza. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u. in relazione a nuova documentazione medica che veniva prodotta onde dimostrare aggravamento (vedi certificato 2.5.2024), all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 6.5.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6.
Il ricorso appare parzialmente fondato per l'accertata sussistenza anche dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80 seppur da epoca successiva alla fase di ATP. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al parziale accoglimento del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da comportare l'impossibilità allo svolgimento in modo autonomo degli atti di vita quotidiana per peggioramento delle condizioni di salute solo dalla visita peritale operata in data 8.10.2024. L'istante ha inoltre provato, attraverso idonea documentazione, di non essere stata ricoverata in istituti a lungo degenza con retta a carico dello Stato e di non godere di analoghe indennità a causa di guerra, lavoro o servizio. L' va quindi condannato all'erogazione del beneficio, con la decorrenza indicata in CP_1 dispositivo ed alla corresponsione dei ratei arretrati. L' va inoltre condanno al pagamento degli interessi al tasso legale dalla maturazione CP_1 del diritto sino al soddisfo ex art.16 L.412/91 essendo il credito sorto in data successiva al 31.12.91 e non avendo il ricorrente dato prova di aver subito un danno maggiore al tasso legale di interessi in vigore.
I compensi di lite (fase di ATP e presente) vengono compensati per 1/3 (atteso da un lato l'accoglimento della domanda riferita allo status di handicap grave dalla domanda amministrativa e, dall'altro, di riconoscimento del diritto ad indennità di accompagno da data successiva alla proposizione del presente giudizio) mentre la restante parte, liquidata in complessivi €2.700,00 viene posta a carico dell' su cui graveranno anche le spese di CP_1 entrambe le CTU espletate separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara parte ricorrente avente diritto al riconoscimento dello status di handicap grave dal
6.7.2022 ed al beneficio dell'accompagno di cui all'art.1 L.18/80 in misura di legge, con decorrenza dall'8.10.2024 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1 dei ratei maturati e maturandi di quest'ultima prestazione oltre accessori sui ratei scaduti come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna l' alla refusione della restante parte, CP_1 liquidata in complessivi €2.700,00, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, il 8.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 8.1.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°20850/2024
VERTENTE TRA
, c.f. rappresentata e difesa, giusto Parte_1 C.F._1 mandato allegato, dall'Avv. Barbara Francescangeli presso il cui studio in Roma Via
Crescenzio n.20, ha eletto domicilio;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ruvo Gaerano; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30.5.2024, ritualmente notificato, l'istante indicata in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, non solo lo stato di handicap grave ma altresì quello di invalidità e condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio dell' . Deduceva in particolare che il Controparte_2 complessivo quadro anamnestico configurava sicuramente il diritto anche a tale provvidenza. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u. in relazione a nuova documentazione medica che veniva prodotta onde dimostrare aggravamento (vedi certificato 2.5.2024), all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 6.5.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6.
Il ricorso appare parzialmente fondato per l'accertata sussistenza anche dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80 seppur da epoca successiva alla fase di ATP. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al parziale accoglimento del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da comportare l'impossibilità allo svolgimento in modo autonomo degli atti di vita quotidiana per peggioramento delle condizioni di salute solo dalla visita peritale operata in data 8.10.2024. L'istante ha inoltre provato, attraverso idonea documentazione, di non essere stata ricoverata in istituti a lungo degenza con retta a carico dello Stato e di non godere di analoghe indennità a causa di guerra, lavoro o servizio. L' va quindi condannato all'erogazione del beneficio, con la decorrenza indicata in CP_1 dispositivo ed alla corresponsione dei ratei arretrati. L' va inoltre condanno al pagamento degli interessi al tasso legale dalla maturazione CP_1 del diritto sino al soddisfo ex art.16 L.412/91 essendo il credito sorto in data successiva al 31.12.91 e non avendo il ricorrente dato prova di aver subito un danno maggiore al tasso legale di interessi in vigore.
I compensi di lite (fase di ATP e presente) vengono compensati per 1/3 (atteso da un lato l'accoglimento della domanda riferita allo status di handicap grave dalla domanda amministrativa e, dall'altro, di riconoscimento del diritto ad indennità di accompagno da data successiva alla proposizione del presente giudizio) mentre la restante parte, liquidata in complessivi €2.700,00 viene posta a carico dell' su cui graveranno anche le spese di CP_1 entrambe le CTU espletate separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara parte ricorrente avente diritto al riconoscimento dello status di handicap grave dal
6.7.2022 ed al beneficio dell'accompagno di cui all'art.1 L.18/80 in misura di legge, con decorrenza dall'8.10.2024 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1 dei ratei maturati e maturandi di quest'ultima prestazione oltre accessori sui ratei scaduti come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 1/3 i compensi di lite e condanna l' alla refusione della restante parte, CP_1 liquidata in complessivi €2.700,00, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, il 8.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari