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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
( CF ) e ( CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali eredi di rapp.ti e difesi dagli C.F._2 Persona_1
avv.ti Claudio Mignelli, Stefania Gilda Di Pasquale, Rosa Badillo, giusta procura in atti
PARTI ATTRICI
CONTRO
[...]
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO : Usucapione
1 Con atto di citazione del 30.03.2022 i signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , gli eredi di e gli eredi di _1 _1
avanti al Tribunale di Rieti per sentir accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_2
“
1- Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'appartamento sito
a AG NA (RI) Localita' Pratarioni, Via Giuseppe Saragat snc, posto al piano 2, int. 42,
composto da vani 2,5, confinante con int. 41 di proprieta' e Controparte_3 Persona_2
e con l'int. 43 di proprieta' e censito al Catasto Urbano, Fabbricati Persona_3 Per_4
Comune di AG NA (RI) al F. 14, (gia' 10) P. 393, Sub. 45, Rend. € 52,94 in favore di
e per averlo posseduto da oltre un ventennio, per tutti i motivi sopra Parte_1 Parte_2
esposti ai quali ci si riporta integralmente;
2- Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari del Comune di AG NA (RI) (oggi Agenzia del Territorio) di trascrivere la
emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità ed al competente ufficio catastale di
provvedere alla voltura.
3 - Condannare parte convenuta al rimborso delle spese processuali da
liquidare in favore dei sottoscritti difensori antistatari nella misura che il Giudice determinerà ex
D.M. 10-03-14 n° 55. 13.”
Riferivano gli attori che ed i suoi figli e possedevano Persona_1 Parte_1 Pt_2
dal 1982 ininterrottamente, pacificamente e manifestamente uti domini l'appartamento sito a AG NA (RI) Localita' Pratarioni, Via Giuseppe Saragat snc, posto al piano 2,
int. 42, composto da vani 2,5, censito al Catasto Urbano, Fabbricati Comune di AG
NA (RI) al F. 14, (gia' 10) P. 393, Sub. 45, Rend. € 52,94. Riferivano gli attori che la famiglia aveva abitato e continuano ad abitare detto immobile. In seguito al Pt_1
decesso di in data 10.10.2019 i figli e Persona_1 Parte_1 Pt_2
prendevano atto che l'immobile risultava intestato a e che il bene Controparte_4
risultava facente parte del compendio immobiliare Villaggio La Riserva, Terreno
edificabile censito al Foglio 10, Particelle nn . 301, 302, 303 , di are 49,80 sul quale veniva costruito un fabbricato. Veniva quindi esperito nei confronti della società il tentativo di mediazione necessario per la introduzione del giudizio di acquisto del bene per usucapione. Prima della data fissata per l'incontro, gli attori apprendevano che la società
era stata dichiarata fallita, che il fallimento era stato anche chiuso in data 07.06.2019 e che
2 il bene de quo non era stato inserito nel compendio del fallimento. Il Curatore richiedeva al Tribunale di Roma la riapertura del fallimento, ma con provvedimento del 28.07.2021 il
Presidente della sezione fallimentare non riapriva il fallimento di non Controparte_4
ritenendo sussistere i presupposti di legge.
Gli odierni attori provvedevano quindi a chiamare in mediazione i soci della soc. Ville
BI srl individuati in , gli eredi del defunto e gli eredi di _1 _1
, coniuge di anche essa deceduta. Persona_5 _1
Incardinato il giudizio alla udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e concessi i termini cui all'art. 183 6^ c. c.p.c.
Il Giudice, ammessi i mezzi di prova articolati nelle memorie, procedeva alla escussione dei testimoni e . Testimone_1 Testimone_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione con termini di legge per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
3 È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice.
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che e e prima di loro il Parte_1 Parte_2
genitore, hanno posseduto in modo continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché
pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione delle parti convenute giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e e per l'effetto dichiara in Parte_1 Parte_2
loro favore, pro indiviso, l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158
c.c. del diritto di proprietà esclusiva dell'appartamento sito a AG NA (RI)
Localita' Pratarioni, Via Giuseppe Saragat snc, posto al piano 2, int. 42, composto da vani
2,5, confinante con int. 41 di proprietà e e con l'int. Controparte_3 Persona_2
4 43 di proprietà e e al Catasto Urbano Fabbricati del Persona_3 Per_4 CP_5
Comune di AG NA (RI) al Foglio 14, (gia' 10) Particella n. 393, Sub. 45, Rend. €
52,94
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 04.07.2025 .
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 524 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
( CF ) e ( CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali eredi di rapp.ti e difesi dagli C.F._2 Persona_1
avv.ti Claudio Mignelli, Stefania Gilda Di Pasquale, Rosa Badillo, giusta procura in atti
PARTI ATTRICI
CONTRO
[...]
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO : Usucapione
1 Con atto di citazione del 30.03.2022 i signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , gli eredi di e gli eredi di _1 _1
avanti al Tribunale di Rieti per sentir accogliere le seguenti conclusioni : Controparte_2
“
1- Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'appartamento sito
a AG NA (RI) Localita' Pratarioni, Via Giuseppe Saragat snc, posto al piano 2, int. 42,
composto da vani 2,5, confinante con int. 41 di proprieta' e Controparte_3 Persona_2
e con l'int. 43 di proprieta' e censito al Catasto Urbano, Fabbricati Persona_3 Per_4
Comune di AG NA (RI) al F. 14, (gia' 10) P. 393, Sub. 45, Rend. € 52,94 in favore di
e per averlo posseduto da oltre un ventennio, per tutti i motivi sopra Parte_1 Parte_2
esposti ai quali ci si riporta integralmente;
2- Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari del Comune di AG NA (RI) (oggi Agenzia del Territorio) di trascrivere la
emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità ed al competente ufficio catastale di
provvedere alla voltura.
3 - Condannare parte convenuta al rimborso delle spese processuali da
liquidare in favore dei sottoscritti difensori antistatari nella misura che il Giudice determinerà ex
D.M. 10-03-14 n° 55. 13.”
Riferivano gli attori che ed i suoi figli e possedevano Persona_1 Parte_1 Pt_2
dal 1982 ininterrottamente, pacificamente e manifestamente uti domini l'appartamento sito a AG NA (RI) Localita' Pratarioni, Via Giuseppe Saragat snc, posto al piano 2,
int. 42, composto da vani 2,5, censito al Catasto Urbano, Fabbricati Comune di AG
NA (RI) al F. 14, (gia' 10) P. 393, Sub. 45, Rend. € 52,94. Riferivano gli attori che la famiglia aveva abitato e continuano ad abitare detto immobile. In seguito al Pt_1
decesso di in data 10.10.2019 i figli e Persona_1 Parte_1 Pt_2
prendevano atto che l'immobile risultava intestato a e che il bene Controparte_4
risultava facente parte del compendio immobiliare Villaggio La Riserva, Terreno
edificabile censito al Foglio 10, Particelle nn . 301, 302, 303 , di are 49,80 sul quale veniva costruito un fabbricato. Veniva quindi esperito nei confronti della società il tentativo di mediazione necessario per la introduzione del giudizio di acquisto del bene per usucapione. Prima della data fissata per l'incontro, gli attori apprendevano che la società
era stata dichiarata fallita, che il fallimento era stato anche chiuso in data 07.06.2019 e che
2 il bene de quo non era stato inserito nel compendio del fallimento. Il Curatore richiedeva al Tribunale di Roma la riapertura del fallimento, ma con provvedimento del 28.07.2021 il
Presidente della sezione fallimentare non riapriva il fallimento di non Controparte_4
ritenendo sussistere i presupposti di legge.
Gli odierni attori provvedevano quindi a chiamare in mediazione i soci della soc. Ville
BI srl individuati in , gli eredi del defunto e gli eredi di _1 _1
, coniuge di anche essa deceduta. Persona_5 _1
Incardinato il giudizio alla udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e concessi i termini cui all'art. 183 6^ c. c.p.c.
Il Giudice, ammessi i mezzi di prova articolati nelle memorie, procedeva alla escussione dei testimoni e . Testimone_1 Testimone_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione con termini di legge per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
3 È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Per giurisprudenza occorre, che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). Un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di Appello di
Napoli 04.06.2018 n. 2663). Il disinteresse “formale”, in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse “sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice.
La documentazione allegata all'atto di citazione e le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno dimostrato che e e prima di loro il Parte_1 Parte_2
genitore, hanno posseduto in modo continuato da oltre venti anni, mai interrotto, nonché
pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione delle parti convenute giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e e per l'effetto dichiara in Parte_1 Parte_2
loro favore, pro indiviso, l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158
c.c. del diritto di proprietà esclusiva dell'appartamento sito a AG NA (RI)
Localita' Pratarioni, Via Giuseppe Saragat snc, posto al piano 2, int. 42, composto da vani
2,5, confinante con int. 41 di proprietà e e con l'int. Controparte_3 Persona_2
4 43 di proprietà e e al Catasto Urbano Fabbricati del Persona_3 Per_4 CP_5
Comune di AG NA (RI) al Foglio 14, (gia' 10) Particella n. 393, Sub. 45, Rend. €
52,94
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 04.07.2025 .
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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