Articolo 23 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 22Articolo 24
Versione
8 agosto 1991
Art. 23. 1. Per la prima attuazione della presente legge, le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si svolgeranno, contestualmente a quelle del Consiglio nazionale del notariato, alla data che sara' fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa.
2. I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991