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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3759 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione in data 03/10/2024, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a con l'avv. BARUFFINI GARDINI ANDREINA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. ZANETTI MASSIMO Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
e con l'intervento della Curatrice Speciale nominata avv. Mara Del Bianco
* * *
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito, in via principale:
a. addebitare la responsabilità della separazione al marito;
1 b. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie e PE Per_2 Per_3
alla madre, con residenza presso la stessa, autorizzandola ad assumere unilateralmente, senza necessità di alcun preventivo accordo con il padre, tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse delle minori, a titolo esemplificativo medico-sanitario-terapeutico, scolastico, extrascolastico, educativo, religioso;
c. confermare l'affidamento di al Comune di Mariano del Friuli, con Per_4
collocamento abitativo dello stesso presso il padre;
d. confermare l'attivazione o prosecuzione del servizio educativo domiciliare in favore di tutti i minori, da organizzarsi da parte dei Servizi Sociali di Udine quanto alle figlie e e da parte dei Servizi Sociali di Mariano del Friuli PE Per_2 Per_3
per il minore;
Per_4
e. assegnare in godimento alla ricorrente la casa familiare sita in via
Campoformido n. 143/B/4 a Udine, con gli arredi ivi contenuti;
f. disporre che il calendario delle eventuali visite paterne delle figlie minori sia organizzato dai Servizi sociali competenti territorialmente;
g. disporre che le viste materne di siano organizzate dai Servizio Sociale Per_4
affidatario;
h. disporre che l'assegno unico universale per le tre figlie minori sia riconosciuto interamente alla madre;
i. ordinare al sig. di corrispondere entro il 5 di ogni mese un assegno CP_1
alla ricorrente, per la contribuzione del mantenimento delle tre figlie minori, nella misura complessiva di € 360,00 (€ 120,00 ciascuna), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da aumentarsi a € 750,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) non appena il resistente avrà ripreso un'attività lavorativa;
j. ordinare altresì al sig. di farsi carico delle spese straordinarie relative CP_1 ai minori nella misura dell'100%, così come individuate nel Regolamento dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia dd. 28.08.15 – sezione territoriale di
Udine, fintanto che la signora non avrà reperito un'occupazione lavorativa Pt_1
e potrà farsi carico del 20% delle spese straordinarie per i figli;
k. ordinare al sig. di versare in favore della signora un CP_1 Pt_1 contributo di € 300,00 mensili nel suo mantenimento;
l. rigettarsi siccome inammissibile e infondata ogni altra domanda del convenuto;
m. con vittoria di spese di causa. 2 In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze così come formulate nelle memorie istruttorie di data 4.10.2023 e 24.10.2023 e non ammesse.”
Per parte resistente:
“Rigettare la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente delle figlie
e alla madre e del figlio al padre;
le figlie staranno col Persona_5 Per_3 CP_2
padre almeno un giorno a settimana, oltre ai fine settimana alternati, e trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali alternativamente tra genitori;
disporsi l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; i genitori Parte_1
provvederanno al mantenimento diretto dei figli e conseguentemente disporre la ripartizione dell'assegno unico nella misura del 75% alla sig.ra e Parte_1
al 25% al sig. ; disporre che le spese straordinarie per i figli Controparte_1
siano sostenute nella misura del 50% come da Protocollo;
nulla per i coniugi economicamente indipendenti;
spese di lite compensate.”
Per la Curatrice:
“- confermare l'affidamento del minore al Comune di Mariano del Friuli CP_2
(GO), con collocamento abitativo presso la residenza del padre;
- confermare l'affidamento esclusivo c.d. super-rafforzato delle minori PE
e alla madre autorizzando la stessa ad assumere unilateralmente Per_2 Per_3
senza necessità di alcun preventivo accordo con il padre tutte le decisioni anche di maggiore rilevanza nell'interesse delle minori a titolo esemplificativo in ambito medico-sanitario-terapeutico, scolastico, extrascolastiche, educativo e religioso;
- assegnare la casa familiare sita in Udine, Via Campoformido n. 143/B/4 alla sig.ra per ivi continuare a vivere unitamente alle figlie;
Parte_1
- confermare la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Udine e di Mariano del Friuli (GO) per monitoraggio, supporto e controllo della situazione, proseguendo anche nell'attuale attività di coordinamento ed aggiornamento tra gli stessi;
- confermare quanto disposto dal Giudice con provvedimento di data 10.06.24 circa la necessità di una valutazione neuropsichiatrica nell'interesse del minore CP_2
sulla scorta della quale attuare ogni conseguente attività ritenuta utile nell'interesse del minore;
3 - confermare la prosecuzione del servizio educativo domiciliare in favore di tutti i minori da organizzarsi da parte dei Servizi Sociali di Udine quanto alle figlie
, e e da parte dei Servizi Sociali di Mariano del Friuli per il Per_2 Per_6 PE
minore ; CP_2
- confermare la prosecuzione dell'attività di monitoraggio coordinata tra i Servizi
Sociali di Udine e quelli di Mariano del Friuli della situazione familiare e nel particolare degli incontri tra le minori ed con il padre e tra con Per_2 Per_6 CP_2
la madre, intervenendo anche in funzione agevolatrice mediante la presenza di un educatore;
- disporre che il calendario delle eventuali visite paterne delle tre figlie venga ad essere organizzato dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- disporsi che le visite materne di siano organizzate dal Servizio Sociale Per_4
affidatario.
In relazione ad ogni altra questione, ci si rimette alle statuizioni che verranno assunte dal Giudice.”
Conclusioni del P.M.:
“pronunciarsi addebito per la separazione al resistente per le condotte CP_1
violente (si allega sentenza ex art. 444 c.p.p. nel procedimento penale); affidamento condiviso e collocamento prevalente delle due figlie minori alla madre;
assegni di mantenimento per la ricorrente e i figli nella misura ritenuta congrua;
con rinuncia ai termini.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso, depositato in data 10.11.2022 e regolarmente notificato, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio il 25.08.2004 con il Parte_1 sig. e che dall'unione erano nati quattro figli, (il Controparte_1 PE
15.01.2007), (il 06.06.2009), (il 11.12.2011) e (il 10.07.2013), Per_4 Per_2 Per_3
tutti ancora minorenni, ha adito il Tribunale di Udine esponendo che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile a causa dei maltrattamenti verbali e fisici perpetrati dal marito in suo danno, e chiedendo, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale, con addebito della crisi familiare al resistente. Ha domandato, altresì: di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con residenza e collocamento prevalente presso la stessa;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
la presa in 4 carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio;
la previsione, a carico del padre, dell'obbligo di versare, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile non inferiore ad euro 500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie;
la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, per euro 300,00 mensili;
e, infine, il riconoscimento integrale dell'assegno unico.
Si è costituito regolarmente il sig. , che si è dichiarato Controparte_1
remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto: di rigettare la domanda di addebito della separazione a suo carico;
di prevedere il diritto di visita dei figli, fermo l'affidamento condiviso degli stessi e il collocamento presso la madre (con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare); nulla a titolo di mantenimento per la moglie e per i figli, essendo egli disoccupato;
la suddivisione al 50% dell'assegno unico e dell'onere delle spese straordinarie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art
708 c.p.c. (dd. 09.02.2023): ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affidamento condiviso dei figli, collocandoli presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare, con diritto di visita paterno e monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali;
ha posto, a carico del padre, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, versando la somma di euro 480,00 mensili (euro
120,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie;
ha posto, sempre a carico del marito, l'obbligo di versare alla moglie un assegno di mantenimento mensile di euro 150,00. Infine, con la medesima ordinanza, il Presidente ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore designato.
Con memoria integrativa, depositata in data 01.03.2023, la ricorrente ha proposto istanza affinché il G.I. ordinasse all' il pagamento in suo favore di una somma CP_3 pari a euro 630,00, corrispondente all'importo del mantenimento dovuto e non pagato dal resistente, da detrarsi dall'indennità NASPI percepita da quest'ultimo.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, che il G.I. ordinasse all' l'attribuzione in suo CP_3 favore del 100% dell'assegno unico. Il resistente si è opposto alle istanze di parte avversa e ne ha chiesto il rigetto. Il G.I., sentite le parti, ha rigettato l'istanza di parte ricorrente tesa alla percezione integrale dell'assegno unico, ma ha ordinato all' il versamento diretto in favore della sig.ra della sig.ra della somma CP_3 Pt_1
mensile pari a euro 630,00 (importo dato dalla somma di tutti gli assegni di
5 mantenimento previsti per la moglie ed i figli) mediante prelievo dall'indennità di disoccupazione di titolarità del sig. CP_1
All'udienza del 13.06.2023, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale, mentre parte resistente si è rimessa e ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 621/2023, il Tribunale di Udine ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha rimesso la causa al ruolo per la prosecuzione.
Con ordinanza dd. 20.06.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. e il G.I. ha invitato i Servizi Sociali: ad attivare un percorso di supporto alla bigenitorialità in favore delle parti, da articolarsi inizialmente in formato individuale e successivamente congiunto;
a continuare a monitorare l'andamento della situazione familiare anche tramite l'attivazione di interventi educativi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori;
a supportare la sig.ra Pt_1
nel processo di costruzione di una vita autonoma, anche economicamente.
Con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dd. 04.09.2023, la sig.ra ha Pt_1
espresso le proprie difficoltà nel contenere i comportamenti del figlio , il quale Per_4
era stato, nel frattempo, attenzionato dalle Forze dell'Ordine. Stante la mancata collaborazione da parte del sig. la ricorrente ha chiesto che, in favore CP_1 del figlio , venisse nominato un tutore autorizzato ad assumere, nell'interesse Per_4
superiore del ragazzo, tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Con ordinanza dd. 27.10.2023, il G.I., rilevata la persistenza di gravi criticità nell'esercizio della bigenitorialità a scapito dei minori, ha disposto l'affidamento dei figli al Comune di Udine, in modo tale da permettere all'Ente di assumere tutte le decisioni inerenti agli interessi della prole, previo confronto con i Servizi Sociali
e con la Curatrice dei minori, individuata nell'avv. Mara Del Bianco;
ha invitato i
Servizi Sociali ad estendere il servizio educativo domiciliare, già avviato in favore del minore , anche alle sorelle più piccole;
ha invitato i Servizi Sociali ad Per_4
organizzare visite padre-figli più regolari e costanti. Con la medesima ordinanza, il
G.I. ha ammesso parzialmente le richieste istruttorie di parte ricorrente, mentre ha rigettato le richieste di parte resistente, ad eccezione dell'escussione dei testi indicati a controprova per i capitoli di parte ricorrente ammessi;
ha, poi, ordinato alla difesa del resistente di produrre in giudizio copia degli estratti conto di tutti i rapporti bancari/finanziari di propria titolarità, in ragione della sospettata attività 6 lavorativa svolta dal sig. infine, ha invitato i procuratori a depositare CP_1
copia del verbale di incidente probatorio in cui erano stati sentiti i minori e PE
, svoltosi nel procedimento penale n. 4785/2022 R.G.N.R. a carico del sig. Per_4
CP_1
Con memoria dd. 17.10.2023, l'avv. Mara Del Bianco si è costituita in giudizio quale Curatrice Speciale dei minori.
All'udienza del 18.01.2024, sono stati sentiti i testimoni ammessi.
In seguito, il giudice istruttore, lette le relazioni dei Servizi Sociali, le note della
Curatrice dei minori e sentite le parti, preso atto delle rilevanti criticità che riguardavano il minore (rifiuto di riprendere gli studi dopo l'espulsione da Per_4
scuola; pendenza a suo carico di due procedimenti presso la Procura del Tribunale per i minorenni di Trieste), dopo aver prospettato alle parti l'ipotesi di un collocamento extrafamiliare del ragazzo ed aver acquisito la disponibilità del padre a prendersene carico, con ordinanza dd. 15.03.2024: ha disposto il trasferimento immediato del collocamento di presso la nuova abitazione del padre in Per_4
Mariano del Friuli (GO); ha confermato l'affidamento del minore al Comune Per_4
di Udine e, successivamente al trasferimento di residenza, al Comune di Mariano del Friuli;
ha disposto il divieto di espatrio per il minore e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per l'ambito territoriale del
Comune di Mariano del Friuli, invitando gli stessi a coordinarsi con i Servizi Sociali di Udine, già a conoscenza delle problematiche del nucleo familiare. Infine, tenuto conto del grave disinteresse del sig. nei confronti delle figlie, è stato CP_1 disposto l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori e alla Per_3 Per_2 PE
sig.ra Pt_1
In ottemperanza all'ordinanza appena citata, il minore è stato collocato Per_4 presso l'abitazione del padre a far data dal 17.04.2024.
Con ordinanza dd. 10.06.2024, è stato attribuito interamente alla sig.ra Pt_1
l'assegno unico universale per tutti i figli minori, anche in considerazione del fatto che il sig. non aveva mai provveduto a rimborsare le spese straordinarie CP_1
sostenute dalla ricorrente per i figli e che, da diversi mesi, egli non versava più nemmeno l'assegno di mantenimento ordinario;
inoltre, i Servizi Sociali competenti territorialmente per il Comune di Mariano del Friuli sono stati invitati ad attivare, con la massima urgenza, una valutazione neuropsichiatrica nei confronti del minore e a ricercare un istituto scolastico adatto alle sue esigenze. Per_4
7 All'udienza del 03.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e il G.I. ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo, all'esito, la causa al Collegio per la decisione. In data 14.10.2024 sono pervenute anche le conclusioni del P.M.
Sulla domanda di addebito promossa dalla sig.ra nei riguardi del Pt_1
marito.
Anzitutto, giova rammentare, in tema di addebito della separazione, come costituisca principio consolidato quello secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse
(solo ex multis, Cass. 7388/2017).
Nel presente giudizio, è emerso che, fin dagli inizi della convivenza dei coniugi in
Italia (precisamente dal 2006), il sig. era solito assumere comportamenti CP_1
violenti, aggressivi e maltrattanti nei confronti della sig.ra insultandola e Pt_1
offendendola anche alla presenza dei figli minori.
In particolare, la minore sentita dal GIP di Udine in sede di incidente PE
probatorio in data 26.05.2023 (doc. 37 ric.), ha narrato gli episodi di violenza perpetrati dal padre in danno della madre e ai quali la stessa ha, suo malgrado, spesso assistito: “Mio padre è sempre stato tanto aggressivo. Picchiava sempre mia madre, il motivo non lo so neanch'io…cioè litigava così con mia madre…Una volta avevano iniziato a litigare e la picchiava, tipo la strangolava e tutto…(piange)…e io, mio fratello e le mie sorelle, cominciavamo a urlare, (inc.), ma lui continuava…Mi ricordo che una volta l'ha picchiata perché mia madre aveva tipo aperto un canale YouTube per fare ricette di cucina e tutto, e lui boh…aveva detto:
“Okay, va bene”, però dopo non so perché ha cominciato ad odiare questa cosa e ha cominciato anche ad odiare questa cosa, che non doveva studiare
l'italiano. E mi sa che è per questo che l'ha picchiata, perché lei voleva uscire, andare ad imparare, ma lui non la lasciava. E ha iniziato sempre a picchiarla per questa cosa…E tipo mi obbligava anche a mettere il velo, anche se non volevo. Mi ha obbligato tipo in quarta e quinta elementare e non mi è mai piaciuto e ho cominciato a togliermelo di nascosto e una volta mi hanno scoperto e ritornata a 8 casa stavo andando in camera mia per cambiarmi, finché è venuto lui con un bastone…cioè mi picchiava perché mi toglievo il velo (piange)…Tipo un giorno quando ero in terza media, erano i primi giorni di scuola e volevo uscire con i miei compagni di scuola e non mi ha lasciato. Ho detto: “Mamma, per favore, puoi chiedergli di farmi uscire?” e lui è venuto con questo bastone, era ancora un po' grosso, e mi ha picchiato qua, picchiato lì e mi è venuto un livido…GIUDICE: Tu hai detto che PA era aggressivo, che appunto si arrabbiava…questi momenti di aggressività, che spaccava il piatto, spaccava lo specchio, spaccava tutto, ti dava con il bastone eccetera, erano verso di te e verso la mamma o anche verso i tuoi fratelli più piccoli qualche volta? TESTIMONE : Con il Testimone_1 bastone verso di me;
alcune volte…ah sì, mio fratello l'anno scorso, tipo in seconda media, prendeva delle note e un giorno la prof chiama mio padre e gli dice:
“Guardi che suo figlio ha tantissime note”. Mio padre gli dice: “Ci vediamo a casa
e ti dico…”. Mio fratello sa che mio padre lo picchia…e quel giorno si è messo tanti vestiti addosso perché sapeva che lui lo picchiava. Tipo lo rinchiudeva in stanza e con la cintura che lo picchiava”.
La minore ha anche riferito al Gip che il padre aveva picchiato una sorella ed il fratello;
che insultava la madre con epiteti quali “stronza, stupida”; che, Per_4
infine, una volta aveva anche minacciato la moglie con un coltello.
Il sig. per le condotte ritenute dal PM integranti il reato di CP_1
maltrattamenti in famiglia, ha patteggiato, in data 2.10.2024, la pena di anni 1 e mesi 6: la sentenza è stata allegata dal PM alle sue conclusioni ed è anche stata depositata dalla difesa attorea sub doc. 42.
Inoltre, è risultata significativa anche la testimonianza assunta dal giudice relatore nel corso del presente giudizio: l'amica della ricorrente, , ha Testimone_2
confermato che, quando era incinta della figlia la sig.ra dopo essere Per_2 Pt_1 stata percossa dal marito, aveva trovato rifugio presso di lei e la cognata l'aveva anche portata in pronto soccorso (la teste ha confermato di aver visto personalmente le botte sul braccio della ricorrente); la stessa testimone ha confermato che, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, il sig. aveva minacciato la sig.ra CP_1 Pt_1 con un coltello (il resistente aveva chiamato l'amica della moglie, dicendole: “se non vieni troverai la tua amica morta” e la testimone, una volta giunta presso l'abitazione dei coniugi, aveva visto nel letto un coltello); la teste, infine, ha
9 confermato che il sig. – secondo i riferiti della ricorrente – non voleva CP_1
che lei frequentasse la moglie.
Infine, si consideri che, ai fini della pronuncia di addebito, rileva anche l'allontanamento (recte, abbandono del tetto coniugale) del sig. dalla CP_1
casa familiare avvenuto nel settembre 2022: il resistente se ne è andato di casa, disinteressandosi completamente delle esigenze di accudimento dei quattro figli minori e delle necessità economiche della moglie (disoccupata) e della numerosa prole.
Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene, dunque, che la separazione dei coniugi non possa che essere addebitata al marito, odierno resistente, a fronte delle gravi condotte, aggressive, controllanti, umilianti e violente dallo stesso assunte in danno alla moglie (e anche dei figli stessi), fin dall'inizio della convivenza in Italia (nel 2006), nonché tenuto conto dell'allontanamento del sig. dalla casa familiare e della violazione dei doveri di assistenza morale e CP_1
materiale nei riguardi dei propri familiari.
Sull'affidamento e sul collocamento della prole minorenne.
In punto affidamento e collocamento dei quattro figli minori delle parti, questo
Collegio reputa opportuno confermare integralmente le misure già disposte dal giudice istruttore con ordinanza dd. 15.03.2024.
Quanto a , vi sono plurimi elementi per confermarne l'affidamento all'Ente Per_4
di residenza, il Comune di Mariano del Friuli (GO), ove egli vive ormai stabilmente col padre, disponendo che sia tale Ente ad assumere le decisioni di maggiore rilievo nell'interesse del minore, previo confronto con le figure genitoriali.
Tale statuizione appare, allo stato, necessaria, tenuto conto:
-dei comportamenti aggressivi assunti dal padre anche in danno del figlio, durante la vita familiare (riportati dalla figlia in sede di incidente probatorio) e più PE
in generale del modello genitoriale fuorviante offerto dal sig. al figlio, CP_1
tanto da averne talvolta condizionato i comportamenti nei riguardi della madre e delle sorelle (come si vedrà subito infra, nel corso del procedimento, più volte la sig.ra a riportato al giudice istruttore le difficoltà di gestire , riferendo Pt_1 Per_4
come egli avesse mutuato dal padre alcuni comportamenti aggressivi nei suoi confronti e gravemente oppositivi);
10 -delle rilevanti criticità comunicative e relazionali ancora sussistenti tra i genitori in ordine ad un funzionale esercizio della bigenitorialità: si ricordi, a titolo esemplificativo, la mancata collaborazione del padre rispetto all'intervento chirurgico che avrebbe dovuto eseguire al piede, come più volte segnalato Per_4
dalla difesa attorea nel corso del giudizio;
-dei comportamenti oppositivi ed anche aggressivi assunti da nei riguardi Per_4 della madre e delle sorelle successivamente all'allontanamento del padre dalla casa familiare: più volte evidenziati, con preoccupazione, dalla sig.ra nel corso Pt_1
del giudizio e anche dalla Curatrice;
-del coinvolgimento del minore in episodi di rilevanza penale: in particolare, nel luglio 2023 è stato indagato per danneggiamento e furto in danno di un Per_4
Istituto scolastico a San Giovanni al Natisone (docc. 22-23 ric.);
-dello scarso impegno scolastico dimostrato da : il ragazzo è stato espulso, Per_4 nell'anno scolastico 2023-2024, dall'istituto scolastico frequentato a Pasian di Prato
e, nonostante una nuova iscrizione presso un istituto tecnico di Gorizia, anche di recente, secondo quanto riportato dalla Curatrice nella comparsa conclusionale, egli sarebbe stato attinto da un provvedimento disciplinare di sospensione scolastica per essere venuto alle mani con un compagno;
-della complessiva mancata adesione alle misure di supporto e recupero che pure sono state messe a disposizione del ragazzo nel corso del giudizio da parte degli operatori sociali: anche nell'ultima relazione pervenuta da parte dei Servizi Sociali di Gorizia, si evince un preoccupante atteggiamento di chiusura, negatività ed isolamento sociale riscontrato nel minore durante il servizio educativo domiciliare.
Anche il collocamento del minore andrà confermato presso il sig. come CP_1
richiesto da entrambe le parti e anche dalla Curatrice speciale.
Nondimeno, dovrà permanere, fino al raggiungimento della maggiore età del ragazzo, un forte e costante controllo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti sulle condizioni complessive di dal punto di vista emotivo, Per_4
psicologico, scolastico, sociale e relazionale.
In particolare, desta preoccupazione il fatto che il ragazzo continui, a quanto consta,
a rifiutare le visite materne, risalendo l'ultima di queste al 06.09.2024, e a mantenere un atteggiamento sfidante nei riguardi delle autorità scolastiche.
Dovrà dunque proseguire il servizio educativo domiciliare presso l'abitazione del padre. Inoltre, si reputa necessario invitare i Servizi Sociali ed il Consultorio 11 Familiare a valutare l'opportunità di garantire a uno spazio di ascolto e di Per_4
supporto psicologico, anche (ma non solo) diretto alla ripresa di un rapporto sereno e maggiormente funzionale con la genitrice e con le sorelle. Previa preparazione del minore, dovranno, a tal fine, essere organizzate delle visite tra e la madre e, Per_4
ove possibile, anche le sorelline, supportate ed agevolate, quantomeno in una fase iniziale, dalla figura di un educatore/un'educatrice, al fine di un più proficuo svolgimento delle stesse.
Si rinnova, infine, come da richiesta della Curatrice, l'invito all'Ente affidatario di sottoporre a tutti gli approfondimenti neuropsichiatrici (che risultano, invero, Per_4
già stati avviati) per la messa in campo di tutti gli strumenti di supporto eventualmente necessari alle esigenze del minore.
Quanto, invece, alle altre figlie della coppia, (prossima al compimento della PE
maggiore età), e le stesse dovranno rimanere affidate in via esclusiva Per_2 Per_3
c.d. rafforzata alla sig.ra e collocate presso di lei, con conseguente conferma Pt_1
anche del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
A differenza della figura genitoriale paterna, mai non sono emersi, nel corso del procedimento, elementi di inidoneità genitoriale a carico della sig.ra la Pt_1 quale è da sempre l'unico genitore di riferimento per le minori;
anche di recente,
l'assistente sociale dott.ssa ha escluso qualsiasi fattore di preoccupazione, Per_7
“in quanto la figura materna si dimostra pronta e attenta a rispondere ai bisogni evolutivi delle figlie”.
Di contro, l'affido esclusivo rafforzato delle minori alla madre si rende necessario a fronte del grave disinteresse che il padre ha continuato, per tutto il procedimento,
a manifestare rispetto alle esigenze, morali e materiali, delle ragazze: il sig.
nonostante i plurimi supporti, anche di ordine pratico-organizzativo, più CP_1
volte messi a sua disposizione dai Servizi Sociali in tutti questi anni, non è mai riuscito a garantire alcun concreto ed effettivo aiuto alla sig.ra nella gestione Pt_1
quotidiana delle minori, che incombe, interamente da sempre, esclusivamente sulla madre.
Il sig. nel corso del giudizio ha, vieppiù, manifestato una certa CP_1
insofferenza rispetto alle varie sollecitazioni (del Tribunale e dei Servizi Sociali) tese a far sì che egli assumesse un ruolo genitoriale più presente e attivo verso i figli avuti dalla sig.ra dichiarando apertamente di essere divenuto di nuovo padre Pt_1
e di avere una nuova famiglia a cui badare. 12 Il resistente non ha saputo offrire alcun valido supporto alla ricorrente neppure in occasione dei ricoveri ospedalieri cui la sig.ra i è dovuta sottoporre, essendo Pt_1
ella affetta da una grave patologia tumorale (la ricorrente ha dovuto fare riferimento alla sua rete amicale per la gestione dei figli nei giorni di sua assenza); addirittura, egli non ha nemmeno ritenuto di avvisare la moglie della propria prolungata assenza dal territorio italiano, come è stato riportato nella relazione dei Servizi Sociali dd.
29.1.2024.
Ancora oggi, nonostante i tentativi di ampliamento della durata e della frequenza delle visite, il sig. si limita ad incontrare le figlie e CP_1 Per_2 Per_3
(rifiutando, invece, la figlia i contatti con il padre) una sola volta a settimana PE
(nemmeno tutte le settimane), dopo aver più volte violato le giornate di visita pur, faticosamente, calendarizzate dai Servizi in base alle sue esigenze, così frustrando le aspettative di incontro spesso manifestate delle figlie più piccole (specie . Per_3
Il sig. inoltre, non ha mai rimborsato le spese straordinarie anticipate CP_1
dalla ricorrente e, da maggio 2024, non versa gli assegni di mantenimento stabiliti a suo carico dall'ordinanza presidenziale per le figlie e la moglie (ciò avviene, nello specifico, da quando il resistente non percepisce più l'indennità Naspi, con conseguente caducazione del versamento diretto a carico dell' che era stato CP_3
disposto giudizialmente a fronte del perdurante inadempimento del resistente alle misure economiche impartite a suo carico).
Ed infine, secondo quanto riportato dalla difesa attorea e non contestato da controparte, anche di recente il sig. ha omesso di attivarsi per la CP_1 sottoscrizione della documentazione necessaria all'apertura del libretto postale finalizzato all'accredito dell'assegno di frequenza scolastica relativo alla minore affetta da disabilità, e ha ostacolato il rinnovo dei documenti marocchini Per_2
delle figlie (solo a fronte delle sollecitazioni della legale e del giudice relatore il resistente ha consegnato il libretto di famiglia alla moglie: tuttavia, si apprende nella comparsa conclusionale che ad oggi il sig. non ha ancora consentito alla CP_1 firma dei moduli necessari al rinnovo dei documenti d'identità delle figlie, costringendo la sig.ra a promuovere un ricorso in Marocco). Pt_1
A fronte della rilevanti criticità che connotano la figura genitoriale paterna, quantomeno con riferimento alle figlie minori e il Collegio PE Per_2 Per_3 reputa quindi di dover confermare l'autorizzazione già concessa alla sig.ra Pt_1
ad assumere unilateralmente, senza necessità di alcun preventivo accordo
[...]
13 con il padre, tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse delle minori (a titolo esemplificativo, in ambito medico-sanitario-terapeutico, scolastico, extrascolastico, educativo, religioso, etc.).
Il resistente, infine, potrà vedere le figlie e solo previa determinazione Per_2 Per_3
di un calendario che dovrà essere stilato e costantemente monitorato da parte dei
Servizi Sociali di Udine, previo confronto con entrambi i genitori, nel rispetto delle condizioni emotive e morali delle minori, nonché degli impegni scolastici delle stesse e delle loro esigenze di svago e riposo.
Anche per le minori e pare opportuno confermare la PE Per_2 Per_3
prosecuzione del servizio educativo domiciliare, a supporto delle stesse ma anche della stessa sig.ra la quale, come detto, si ritrova ancora sola nella gestione Pt_1
di tutte le esigenze delle tre figlie: si chiede, a tal fine, ai Servizi Sociali di continuare a supportare la ricorrente nella faticosa costruzione di una vita autonoma ed indipendente, anche dal punto di vista economico.
Sul regime di mantenimento della moglie e della prole.
Entrambe le parti si dichiarano, da anni, disoccupate.
Nondimeno, mentre la situazione della sig.ra risulta chiara, quella del sig. Pt_1
appare, invece, ambigua se non, addirittura, inverosimile. CP_1
La sig.ra arrivata in Italia dal 2006, non ha mai svolto alcuna attività Pt_1
lavorativa; come già anticipato, la figlia ha riferito al Gip di Udine in sede PE
di incidente probatorio che il padre non accettava che la madre studiasse l'italiano.
Questa circostanza, più volte riportata negli atti difensivi della ricorrente, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, mai è stata specificamente contestata dal resistente e va, dunque, ritenuta pacifica.
La ricorrente, nondimeno, negli ultimi anni si è diligentemente attivata per migliorare la propria condizione economica ed emanciparsi: attualmente sta frequentando la classe 3-4 dell'istituto professionale statale Giacomo Ceconi di
Udine, con indirizzo Servizi Socio Sanitari e concluderà il percorso a giugno 2025, con conseguente possibilità di entrare più proficuamente nel mondo del lavoro.
Nondimeno, occorre considerare che un'eventuale occupazione lavorativa dovrà tenere conto degli impegni legati alla gestione delle figlie (affetta da Per_2
disabilità) e Per_3
14 Attualmente, la sig.ra percepisce l'assegno di inclusione pari ad euro 900,00 Pt_1 mensili circa, oltre all'intero assegno unico universale.
Tuttavia, l'ammontare di tale ultimo contributo risulta al momento incerto, in quanto l'erogazione era stata sospesa per i mesi di agosto e settembre 2024, a seguito della fuoriuscita di dal nucleo familiare della sig.ra e la difesa Per_4 Pt_1
attorea non ha specificato l'importo ricevuto per il mese di ottobre 2024. Inoltre, si dovrà tener conto di un'ulteriore riduzione dell'assegno successivamente al raggiungimento, ormai prossimo, della maggiore età da parte della figlia (15 PE
gennaio 205).
Infine, la sig.ra risulta onerata del versamento di un canone di locazione Pt_1 mensile, per l'alloggio ATER, pari ad euro 233,28 (doc. 4).
Il sig. invece, si dichiara disoccupato dall'inizio del procedimento: tale CP_1
condizione appare, tuttavia, inverosimile, tenuto conto del fatto che egli, come più volte ha ripetuto nel corso del procedimento, ha anche una nuova famiglia cui provvedere (è divenuto padre per la quinta volta) e deve far fronte ad un canone di locazione mensile di 400-450,00 euro (pur non avendo mai prodotto in giudizio il relativo contratto).
Inoltre, nonostante il resistente non abbia mai in alcun modo dimostrato di essersi attivato per la ricerca di un impiego, egli è solito effettuare numerosi e periodici versamenti in contanti sul conto postepay a lui intestato, con una media di poco inferiore ad euro 800,00 mensili (su nove mesi di calcolo nel 2023), di cui sono ignote causali e provenienze (docc.
7-8 res.).
Pertanto, tenuto conto:
- del fatto che il comportamento assunto dal sig. in danno della moglie CP_1
durante gli anni di matrimonio ha inciso negativamente nelle possibilità per la sig.ra di costruire una propria autonomia economico-reddituale, rendendo più Pt_1
difficile, sotto più punti di vista (linguistico, morale, psicologico), il suo percorso di emancipazione;
- del fatto che, nondimeno, la ricorrente ha dimostrato di avere delle risorse positive e può oggi contare su una prospettiva formativa e professionale più solida: ella sta proseguendo proficuamente un percorso che la porterà, tra qualche mese, ad ottenere un titolo spendibile nel settore delle prestazioni sanitarie e di assistenza alla persona, pur con le limitazioni che inevitabilmente le deriveranno dall'impegno di accudimento delle figlie più piccole e Per_2 Per_8
15 - del fatto che oggi la ricorrente percepisce mensilmente l'assegno di inclusione e l'assegno unico per le figlie, ancorché in misura ridotta ed allo stato incerta, oltre ad essere gravata da un canone di locazione;
- del fatto che attualmente il resistente provvede autonomamente e in via esclusiva al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio , senza richiedere nulla Per_4
alla ricorrente;
- del fatto che, d'altra parte, tuttavia, il padre è completamente assente nella vita delle figlie, non collaborando nella gestione delle loro esigenze quotidiane e non garantendo alcuna effettiva forma di contribuzione diretta al loro mantenimento, oltre ad essere del tutto inadempiente, da molto tempo, all'obbligo di versamento degli assegni stabili dal Tribunale;
tutto ciò considerato, questo Collegio ritiene, anzitutto, di dover confermare tutte le misure in essere quanto ad assegni di mantenimento a carico del sig. CP_1
1) in favore delle figlie e per la somma complessiva di euro PE Per_2 Per_3
360,00 mensili (euro 120,00 per ciascuna figlia), oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
2) in favore della moglie, per la somma complessiva di euro 150,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La sig.ra inoltre, continuerà a percepire per l'intero l'assegno unico Pt_1
universale riferito alle figlie con lei conviventi.
Quanto, invece, al figlio minore , il padre dovrà continuare a provvedere Per_4
integralmente al suo mantenimento, ordinario e straordinario;
egli potrà percepire l'assegno unico universale riferito a tale minore.
Le spese straordinarie per le minori e dovranno essere ripartite PE Per_2 Per_6
diversamente, in considerazione del pieno accollo da parte del sig. del CP_1
mantenimento di , e, nello specifico: 60% a carico del padre e 40% a carico Per_4
della madre.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio, della delicatezza delle varie tematiche affrontate nel corso del procedimento, e del fatto che esso ha avuto principalmente quale scopo l'individuazione del miglior regime di affidamento e collocamento dei figli minori delle parti, si ritiene opportuno compensare interamente le spese di lite.
16
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) addebita la separazione personale dei coniugi al marito, sig. CP_1
;
[...]
2) affida il minore al Comune di Mariano del Friuli (GO), quale luogo di Per_4
residenza dello stesso;
3) dispone il collocamento del minore presso la residenza del padre sig. Per_4
; Controparte_1
4) dispone l'affidamento esclusivo c.d. super-rafforzato delle minori PE
e alla madre, sig.ra autorizzando la stessa ad Per_2 Per_3 Parte_1
assumere unilateralmente, senza necessità di alcun preventivo accordo con il padre, tutte le decisioni, anche quelle di maggiore rilevanza, nell'interesse delle minori, a titolo meramente esemplificativo in ambito medico-sanitario- terapeutico, scolastico, extrascolastiche, educativo e religioso;
5) assegna la casa familiare sita in Udine, Via Campoformido n. 143/B/4, alla sig.ra per ivi continuare a vivere unitamente alle figlie Parte_1 PE
e che rimarranno, dunque, collocate presso la stessa;
Per_2 Per_3
6) conferma la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali di Udine e di Mariano del Friuli (GO), in collaborazione e coordinazione tra loro, per monitoraggio, supporto e controllo della situazione familiare;
7) rinnova l'invito ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di
Mariano (GO) a proseguire tutti i necessari approfondimenti neuropsichiatrici nell'interesse del minore , sulla scorta dei quali attuare ogni conseguente Per_4 attività di supporto ritenuta utile nell'interesse del minore;
invita, altresì, i
Servizi Sociali-Consultorio Familiare di Mariano a valutare l'opportunità di attivare, in favore di , a fronte delle importanti fragilità emerse anche nella Per_4
relazione dd. 24.09.2024, uno spazio di ascolto e di supporto psicologico;
8) conferma la prosecuzione del servizio educativo domiciliare in favore di tutti i minori da organizzarsi da parte dei Servizi Sociali di Udine quanto alle figlie e e da parte dei Servizi Sociali di Mariano del Friuli per il Per_2 Per_6 PE
minore ; Per_4
17 9) conferma l'incarico di collaborazione coordinata tra i Servizi Sociali di Udine
e quelli di Mariano del Friuli anche per l'organizzazione di incontri tra le minori ed ed il padre, da un lato, e tra e la madre nonché, ove Per_2 Per_6 Per_4 possibile, le sorelle, dall'altro, intervenendo anche, quantomeno in una fase iniziale, in funzione agevolatrice mediante la presenza di un educatore/un'educatrice;
10) dispone che il resistente sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento
[...]
ordinario delle figlie e la somma mensile complessiva di PE Per_2 Per_3
euro 360,00 (120,00 per ciascuna figlia), oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
11) dispone che l'assegno unico universale sia assegnato alla e percepito dalla sig.ra per l'intero, relativamente alle figlie e Parte_1 Per_2 PE
Per_3
12) dispone che le spese straordinarie, nell'interesse delle figlie e Per_2 PE
siano disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Per_3
Udine e siano rimborsate dal sig. alla sig.ra nei limiti del CP_1 Pt_1
60%, rimanendo il restante 40% a carico della madre;
13) dispone che il resistente sig. provveda per l'intero al mantenimento CP_1
ordinario e straordinario del minore;
Per_4
14) dispone che l'assegno unico universale riferito al minore venga Per_4
assegnato al sig. e sia quindi dallo stesso percepito;
Controparte_1
15) dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni CP_1 Pt_1
mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
16) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 09.01.2025
Si comunichi ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare competenti per
l'Ambito Territoriale del Comune di Udine e di Mariano del Friuli (GO).
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
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