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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 3.6.2025 N. 529/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 529/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 20/2024 emesso dal Tribunale di Mantova il 09.01.2024 promosso da
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Bruna Parte_1 C.F._1
Bongiovanni
PEC: Email_1
-Attore opponente-
Contro
(C.F. , con l'avv. Antonella Controparte_1 P.IVA_1
Cosimelli
PEC: Email_2
-Convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni avversa domanda ed eccezione reietta, così giudicare: in via preliminare: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 648 c.p.c., con il presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. chiede sin d'ora che il Giudice nominato non conceda Parte_1 l'esecuzione provvisoria dell'impugnato decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione de qua fondata su prova scritta e documentazione proveniente dal stesso creditore. in via principale
- Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito vantato da parte opposta, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 20/2024 del 09/01/2024 emesso dal Tribunale di Mantova e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese di lite. Controparte_2 In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione, dirsi non tenuto il sig. al pagamento di alcuna somma non essendo stato assolto dall'opposta l'onere Parte_1 probatoria di cui all'art. 2697 c.c., sia in ordine alle asserite cessioni del credito sia in ordine alla fondatezza della dichiarata decadenza del beneficio del termine. In ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertata e dichiarata l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine di cui alla lettera del 13/11/2008, dirsi il sig. non tenuto al pagamento di somma alcuna o dirsi il medesimo tenuto al pagamento di una Parte_1 somma minore che verrà accertata in corso di causa.”.
****** I.
2. Conclusioni rassegnate dalla parte opposta:
“"Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito, a. in via principale, respingere l'opposizione e confermare il decreto opposto, condannando l'attore opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio;
ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; b. in via subordinata, e per la denegata eventualità in cui non ritenga di confermare il decreto opposto, condannare il Sig. al pagamento dell'importo di € 16.596,05, o di quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
con le spese del procedimento monitorio;
e con quelle del presente giudizio ordinario”.
*****
II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. A sostegno dell'opposizione, parte opponente espone che il sig. risulta Pt_1 garante delle obbligazioni contratte in virtù del contratto allegato al ricorso per ingiunzione, garanzia prestata a favore del fratello, obbligato principale per effetto di Persona_1 un contratto di finanziamento stipulato con AL spa.
II..2. Eccepisce che la documentazione allegata al fascicolo del procedimento monitorio al fine di documentare le varie cessioni del credito originato dal medesimo contratto non dimostrerebbe la corretta notifica e accettazione delle stesse da parte sia del debitore principale che dell'opponente.
II.
3. Il credito azionato in via monitoria sarebbe inoltre prescritto ex art. 2946 c.c., posto che l'intimazione di pagamento inviata all'opponente dalla Controparte_1
pag. 2/7 sarebbe pervenuta a quest'ultimo a distanza di 15 anni dalla stipula del contratto di cui si discute e di tredici anni dalla scadenza del piano di pagamenti stabilito.
II.
4. In ogni caso, la società convenuta dovrebbe dimostrare la regolare ed intervenuta decadenza dal beneficio del termine e, parimenti, la convenuta non avrebbe dimostrato la correttezza della successione delle varie cessioni al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, legittimazione considerata, allo stato, “carente".
*******
II.
5. Costituitasi in giudizio, chiede il rigetto Controparte_1 dell'opposizione osservando quanto segue.
II.
6. In primo luogo, il titolo azionato in sede monitoria, ossia l'obbligazione gravante sull'attore in virtù della garanzia prestata con riferimento all'obbligo di restituzione delle somme prese a prestito dal fratello, non è contestato. Così come non è contestato l'accredito a favore del fratello dell'attore stesso delle somme oggetto del finanziamento, né
è messo in discussione l'inadempimento dell'obbligo restitutorio dallo stesso assunto in forza di quel rapporto.
II.
7. La decadenza da beneficio del termine era giustificata dal protratto inadempimento del debitore principale, dimostrato dai RID insoluti.
II.
6. E' infondata l'eccezione di prescrizione, posto che il decorso del termine di prescrizione, di durata decennale e con decorrenza dal 2010, è stato validamente interrotto dalla raccomandata AR inviata dalla CA FI al Sig. in data 9.6.15 presso Pt_1
l'indirizzo di via Pangona n. 1, Viandana MN, dove lo stesso - per sua stessa ammissione - era residente a [...].
3.18 all'obbligato principale e da questi non ritirata, atto che spiega i propri effetti anche nei confronti del Sig.
ai sensi dell'art. 1310 c.c. in quanto coobbligato solidale. Parte_1
II.
8. La legittimazione attiva di è dimostrata Controparte_1 dalla documentazione in atti e la c.d. accettazione debitore ceduto non è necessaria ai fini del perfezionamento delle cessioni, l'ultima delle quali a favore dell'opposta.
******
II.
9. All'udienza di comparizione parti, queste ultime si riportavano ai propri atti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle proprie domande.
pag. 3/7 II.
7. Il giudice, preso atto delle richieste delle parti e del carattere documentale dell'istruttoria, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, ritenendo la causa matura per la decisione, e rinviava il giudizio all'udienza del 3.6.2025, tenutasi con le forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
II.
8. All'esito dell'udienza il giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
III. Ragioni della decisione
L'opposizione proposta da è infondata e deve pertanto essere Parte_1 respinta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte opponente nei confronti di Controparte_1
III.
2. Detto che tale eccezione non tocca il tema della legittimazione attiva in senso tecnico, da stabilirsi come noto in astratto, sulla base della domanda giudiziale, e in particolare della situazione affermata dall'attore, bensì quello, attinente al merito, della titolarità sostanziale del rapporto giuridico controverso in capo a chi ha proposto l'azione, la convenuta opposta ha ampiamente dato prova di essere cessionaria del credito relativo al contratto di finanziamento per cui è causa e quindi legittima titolare del diritto azionato in sede monitoria.
III.
3. La documentazione dalla stessa versata in atti è infatti idonea a comprovare la ininterrotta sequenza di cessioni a seguito delle quali la società convenuta ha acquistato la titolarità del credito:
- Vi è dapprima la cessione intercorsa tra AL e è comprovata dal Controparte_3 doc. 13 di parte convenuta, nel quale si legge che hanno costituito oggetto di cessione - tra gli altri - i crediti esistenti alla data del 30.4.12 "(iii) derivanti da finanziamenti erogati da AL S.p.a. in forza delle seguenti forme contrattuali: (a) contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate, moto e veicoli commerciali)" . Il credito vantato da AL nei confronti del Sig. e per il quale il medesimo ha prestato una Parte_1 garanzia personale, era originato da un contratto di finanziamento stipulato in data pag. 4/7 28.06.07 per l'acquisto di un autoveicolo;
ed era quindi ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
- Vi è poi prova della cessione del medesimo credito a favore di CA FI (docc. 14,
18 e 19 – parte opposta)
- il trasferimento del ramo di azienda avente ad oggetto i crediti "deteriorati" da
CA FI a è comprovato dal doc. 24 di parte convenuta;
CP_4
- la cessione dello stesso credito intercorsa tra e è CP_4 Controparte_5 documentata dai docc. 15, 26 e 26 bis di parte opposta;
- infine l'intervenuta cessione a favore della è documentata Controparte_1 dai docc. 16 e 17 di parte convenuta.
III.
4. Nessuno dei citati documenti è contestato da parte opponente.
III.
5. Sul punto va precisato che la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui
“in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv.
666807 - 02).
III.
6. La sequenza ininterrotta di cessioni del credito, dall'originario finanziatore alla cessionaria, ricorrente nella fase monitoria, è dunque da ritenersi provata nel corso di questo giudizio.
******
III.
7. Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, posto che il termine di prescrizione del credito è decennale, ed esso è stato interrotto sia dalla raccomandata AR del 9.6.15 (doc. 11 – convenuta) che da quella dell'1.3.18 (doc. 12 – convenuta).
III.
8. Effetto interruttivo utilmente prodottosi, nel caso di specie, sia che si faccia coincidere la decorrenza del termine prescrizionale con il mese di giugno 2010, come vuole pag. 5/7 l'opposta, ovvero 36 mesi dopo la stipulazione del contratto di finanziamento, sia nell'ipotesi in cui si ritenesse tale decorrenza coincidente con la decadenza dal beneficio del termine prodottasi in data 12.11.2008, come argomenta parte attrice: in entrambe le ipotesi, infatti, il termine decennale suddetto non era ancora decorso al tempo in cui si è perfezionata la diffida inviata all'opponente e prodotta in atti sub doc. 11 di parte opposta.
*****
III.
9. Da ultimo, di nessun pregio sono le doglianze di parte opponente in merito alla presunta mancata accettazione della cessione da parte del debitore ceduto e all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine: è noto che, sotto il primo profilo, per le cessioni in blocco di cui all'art. 58 T.U.B. la notifica si considera avvenuta con la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, cosa nel caso di specie avvenuta;
quanto al secondo, la contestazione dell'attore è del tutto generica e priva di rilevanza al fine di sottrarsi all'impegno di pagamento dallo stesso assunto in qualità di garante.
*****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'opposizione proposta da parte ricorrente deve essere respinta per i motivi sopra illustrati, con conferma del provvedimento impugnato.
IV.
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte opposta, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
IV.
3. Non si ritengono ravvisabili i profili della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'attore, non avendo parte convenuta nemmeno allegato i pregiudizi alla stessa arrecati dall'azione avversaria.
*****
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 20/2024 emesso dal Tribunale di Mantova in data 09.01.2024; conferma il suddetto decreto ingiuntivo;
pag. 6/7 condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore della convenuta opposta in complessivi euro 2.550,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
Mantova 4.6.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 529/2024 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 20/2024 emesso dal Tribunale di Mantova il 09.01.2024 promosso da
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Bruna Parte_1 C.F._1
Bongiovanni
PEC: Email_1
-Attore opponente-
Contro
(C.F. , con l'avv. Antonella Controparte_1 P.IVA_1
Cosimelli
PEC: Email_2
-Convenuta opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni avversa domanda ed eccezione reietta, così giudicare: in via preliminare: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 648 c.p.c., con il presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. chiede sin d'ora che il Giudice nominato non conceda Parte_1 l'esecuzione provvisoria dell'impugnato decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione de qua fondata su prova scritta e documentazione proveniente dal stesso creditore. in via principale
- Accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito vantato da parte opposta, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 20/2024 del 09/01/2024 emesso dal Tribunale di Mantova e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese di lite. Controparte_2 In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione, dirsi non tenuto il sig. al pagamento di alcuna somma non essendo stato assolto dall'opposta l'onere Parte_1 probatoria di cui all'art. 2697 c.c., sia in ordine alle asserite cessioni del credito sia in ordine alla fondatezza della dichiarata decadenza del beneficio del termine. In ulteriore subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, accertata e dichiarata l'illegittimità della decadenza del beneficio del termine di cui alla lettera del 13/11/2008, dirsi il sig. non tenuto al pagamento di somma alcuna o dirsi il medesimo tenuto al pagamento di una Parte_1 somma minore che verrà accertata in corso di causa.”.
****** I.
2. Conclusioni rassegnate dalla parte opposta:
“"Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito, a. in via principale, respingere l'opposizione e confermare il decreto opposto, condannando l'attore opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio;
ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; b. in via subordinata, e per la denegata eventualità in cui non ritenga di confermare il decreto opposto, condannare il Sig. al pagamento dell'importo di € 16.596,05, o di quella diversa Parte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
con le spese del procedimento monitorio;
e con quelle del presente giudizio ordinario”.
*****
II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. A sostegno dell'opposizione, parte opponente espone che il sig. risulta Pt_1 garante delle obbligazioni contratte in virtù del contratto allegato al ricorso per ingiunzione, garanzia prestata a favore del fratello, obbligato principale per effetto di Persona_1 un contratto di finanziamento stipulato con AL spa.
II..2. Eccepisce che la documentazione allegata al fascicolo del procedimento monitorio al fine di documentare le varie cessioni del credito originato dal medesimo contratto non dimostrerebbe la corretta notifica e accettazione delle stesse da parte sia del debitore principale che dell'opponente.
II.
3. Il credito azionato in via monitoria sarebbe inoltre prescritto ex art. 2946 c.c., posto che l'intimazione di pagamento inviata all'opponente dalla Controparte_1
pag. 2/7 sarebbe pervenuta a quest'ultimo a distanza di 15 anni dalla stipula del contratto di cui si discute e di tredici anni dalla scadenza del piano di pagamenti stabilito.
II.
4. In ogni caso, la società convenuta dovrebbe dimostrare la regolare ed intervenuta decadenza dal beneficio del termine e, parimenti, la convenuta non avrebbe dimostrato la correttezza della successione delle varie cessioni al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, legittimazione considerata, allo stato, “carente".
*******
II.
5. Costituitasi in giudizio, chiede il rigetto Controparte_1 dell'opposizione osservando quanto segue.
II.
6. In primo luogo, il titolo azionato in sede monitoria, ossia l'obbligazione gravante sull'attore in virtù della garanzia prestata con riferimento all'obbligo di restituzione delle somme prese a prestito dal fratello, non è contestato. Così come non è contestato l'accredito a favore del fratello dell'attore stesso delle somme oggetto del finanziamento, né
è messo in discussione l'inadempimento dell'obbligo restitutorio dallo stesso assunto in forza di quel rapporto.
II.
7. La decadenza da beneficio del termine era giustificata dal protratto inadempimento del debitore principale, dimostrato dai RID insoluti.
II.
6. E' infondata l'eccezione di prescrizione, posto che il decorso del termine di prescrizione, di durata decennale e con decorrenza dal 2010, è stato validamente interrotto dalla raccomandata AR inviata dalla CA FI al Sig. in data 9.6.15 presso Pt_1
l'indirizzo di via Pangona n. 1, Viandana MN, dove lo stesso - per sua stessa ammissione - era residente a [...].
3.18 all'obbligato principale e da questi non ritirata, atto che spiega i propri effetti anche nei confronti del Sig.
ai sensi dell'art. 1310 c.c. in quanto coobbligato solidale. Parte_1
II.
8. La legittimazione attiva di è dimostrata Controparte_1 dalla documentazione in atti e la c.d. accettazione debitore ceduto non è necessaria ai fini del perfezionamento delle cessioni, l'ultima delle quali a favore dell'opposta.
******
II.
9. All'udienza di comparizione parti, queste ultime si riportavano ai propri atti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle proprie domande.
pag. 3/7 II.
7. Il giudice, preso atto delle richieste delle parti e del carattere documentale dell'istruttoria, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e, ritenendo la causa matura per la decisione, e rinviava il giudizio all'udienza del 3.6.2025, tenutasi con le forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
II.
8. All'esito dell'udienza il giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
III. Ragioni della decisione
L'opposizione proposta da è infondata e deve pertanto essere Parte_1 respinta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte opponente nei confronti di Controparte_1
III.
2. Detto che tale eccezione non tocca il tema della legittimazione attiva in senso tecnico, da stabilirsi come noto in astratto, sulla base della domanda giudiziale, e in particolare della situazione affermata dall'attore, bensì quello, attinente al merito, della titolarità sostanziale del rapporto giuridico controverso in capo a chi ha proposto l'azione, la convenuta opposta ha ampiamente dato prova di essere cessionaria del credito relativo al contratto di finanziamento per cui è causa e quindi legittima titolare del diritto azionato in sede monitoria.
III.
3. La documentazione dalla stessa versata in atti è infatti idonea a comprovare la ininterrotta sequenza di cessioni a seguito delle quali la società convenuta ha acquistato la titolarità del credito:
- Vi è dapprima la cessione intercorsa tra AL e è comprovata dal Controparte_3 doc. 13 di parte convenuta, nel quale si legge che hanno costituito oggetto di cessione - tra gli altri - i crediti esistenti alla data del 30.4.12 "(iii) derivanti da finanziamenti erogati da AL S.p.a. in forza delle seguenti forme contrattuali: (a) contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate, moto e veicoli commerciali)" . Il credito vantato da AL nei confronti del Sig. e per il quale il medesimo ha prestato una Parte_1 garanzia personale, era originato da un contratto di finanziamento stipulato in data pag. 4/7 28.06.07 per l'acquisto di un autoveicolo;
ed era quindi ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
- Vi è poi prova della cessione del medesimo credito a favore di CA FI (docc. 14,
18 e 19 – parte opposta)
- il trasferimento del ramo di azienda avente ad oggetto i crediti "deteriorati" da
CA FI a è comprovato dal doc. 24 di parte convenuta;
CP_4
- la cessione dello stesso credito intercorsa tra e è CP_4 Controparte_5 documentata dai docc. 15, 26 e 26 bis di parte opposta;
- infine l'intervenuta cessione a favore della è documentata Controparte_1 dai docc. 16 e 17 di parte convenuta.
III.
4. Nessuno dei citati documenti è contestato da parte opponente.
III.
5. Sul punto va precisato che la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui
“in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv.
666807 - 02).
III.
6. La sequenza ininterrotta di cessioni del credito, dall'originario finanziatore alla cessionaria, ricorrente nella fase monitoria, è dunque da ritenersi provata nel corso di questo giudizio.
******
III.
7. Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, posto che il termine di prescrizione del credito è decennale, ed esso è stato interrotto sia dalla raccomandata AR del 9.6.15 (doc. 11 – convenuta) che da quella dell'1.3.18 (doc. 12 – convenuta).
III.
8. Effetto interruttivo utilmente prodottosi, nel caso di specie, sia che si faccia coincidere la decorrenza del termine prescrizionale con il mese di giugno 2010, come vuole pag. 5/7 l'opposta, ovvero 36 mesi dopo la stipulazione del contratto di finanziamento, sia nell'ipotesi in cui si ritenesse tale decorrenza coincidente con la decadenza dal beneficio del termine prodottasi in data 12.11.2008, come argomenta parte attrice: in entrambe le ipotesi, infatti, il termine decennale suddetto non era ancora decorso al tempo in cui si è perfezionata la diffida inviata all'opponente e prodotta in atti sub doc. 11 di parte opposta.
*****
III.
9. Da ultimo, di nessun pregio sono le doglianze di parte opponente in merito alla presunta mancata accettazione della cessione da parte del debitore ceduto e all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine: è noto che, sotto il primo profilo, per le cessioni in blocco di cui all'art. 58 T.U.B. la notifica si considera avvenuta con la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, cosa nel caso di specie avvenuta;
quanto al secondo, la contestazione dell'attore è del tutto generica e priva di rilevanza al fine di sottrarsi all'impegno di pagamento dallo stesso assunto in qualità di garante.
*****
IV. Conclusioni
IV.
1. L'opposizione proposta da parte ricorrente deve essere respinta per i motivi sopra illustrati, con conferma del provvedimento impugnato.
IV.
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle stesse a favore di parte opposta, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
IV.
3. Non si ritengono ravvisabili i profili della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'attore, non avendo parte convenuta nemmeno allegato i pregiudizi alla stessa arrecati dall'azione avversaria.
*****
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 20/2024 emesso dal Tribunale di Mantova in data 09.01.2024; conferma il suddetto decreto ingiuntivo;
pag. 6/7 condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano a favore della convenuta opposta in complessivi euro 2.550,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
Mantova 4.6.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 7/7