TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 4252/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 e pendente
TRA
(p. IVA ), con sede in Cava de' Tirreni, al Corso Mazzini n. 211, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'atto di costituzione del 3 marzo
2025, dall'avvocato Andrea Iorio (C.F. ), presso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, al Viale G. Marconi n. 51
-attrice-
E
(p. IVA ), con sede in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, costituitasi in persona del dott. , procuratore ad negotia giusto CP_2
l'atto per notar el 3 giugno 2014, rep. n. 77057/6731, rappresentata e difesa, per Per_1
procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Biagio D'Addeo
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._2
Lungomare Marconi n. 41
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Con citazione notificata il 28 aprile 2017, , quale procuratore Parte_2
speciale della proprietaria dell'autovettura Citroen C6 targata DN676CS Parte_1
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale la che la Controparte_1
garantiva per il rischio di furto, incendio e rapina giusta la polizza n. 1.71493/30/136244893,
affinché detta società fosse condannata al pagamento della somma di € 11.550,00, pari all'indennizzo per la sottrazione del veicolo, in data 19 luglio 2016, ad opera di ignoti. L'attore lamentò che, pur avendo sporto denuncia di furto presso la Legione dei Carabinieri della
Stazione di Vietri sul Mare e pur avendo inviato alla compagnia assicuratrice tutta la documentazione necessaria, le sue richieste di pagamento dell'indennizzo erano state disattese, sicché chiese: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, per la
vicenda in esame, di b) condannare, pertanto, Controparte_3 [...]
in persona e domicilio come sopra, al pagamento della somma di € CP_3
11.550,00, così precisata: € 10.000,00 pari al valore commerciale dell'auto al momento del
furto ed € 850,00 per costo di immatricolazione di auto similare, € 600,00 per il FRAM, €
100,00per la spesa della formalità di radiazione della targa del P.R.A., o di quell'importo,
maggiore e minore che risulterà a seguito di istruttoria da espletarsi, oltre gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del furto dell'autovettura della
[...]
c) condannare al pagamento delle spese, dei diritti Pt_1 Controparte_4
e degli onorari di causa oltre i.v.a., rimborso forfettario e c.p.a. da attribuirsi all'avv. Pt_2
anticipante”.
[...]
L' costituendosi il 4 ottobre 2017, eccepì Controparte_1
l'improcedibilità della avversa domanda, per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., e contestò
la verità del fatto per come descritto nella denuncia di furto, in particolare evidenziando che:
“dagli accertamenti investigativi espletati ex lege è emerso che il sig. , Persona_2
Parte nella qualità di amm.re della ditta in data 25.03.2016 ha sporto presso la Tenenza dei
Carabinieri di Cava Dei Tirreni denuncia di smarrimento della carta di circolazione e chiavi dell'auto Citroen “C6” tg. DN676CS, dichiarando a verbale che il predetto veicolo era
intestato alla società da lui amministrata. Invero dalla disamina dell'archivio PRA, tale
asserzione non risulta essere veritiera in quanto all'epoca della denuncia di smarrimento la
predetta vettura era intestata a tale , nato a [...] il Persona_3
22.03.1971 ed ivi residente a[...] (Vedi Certificato Cronologico PRA
allegato, pag. 4). Ma vi è di più: appare alquanto “singolare” la circostanza che la vettura
Parte garantita sia stata acquistata dalla ditta per € 10.000,00 quando, invece, il prezzo delle
precedenti compravendite, fin da quella del 12.06.2013 ovvero dalla terza alla sesta (ben
quattro trasferimenti!!!) si è aggirato sempre tra i 5/600 euro!!! (vedi Certificato Cronologico
PRA allegato, pag. 4 e 5). Altrettanto “singolare” è altresì la circostanza che il furto si sia
consumato dopo appena undici giorni dall'acquisto della vettura da parte della Vi Pt_1
è poi da segnalare che sull'auto in questione risulta presente dispositivo satellitare
denominato NPAC FULL gestito dalla soc. AlfaEvolution Technology con centrale operativa
Octo Telematics. Ebbene, oltre ad evidenziare che la Centrale non ha avuto alcuna
segnalazione di evento Furto (ovvero non c'è stato alcuno anomalo spostamento dell'auto
ad es. su carro attrezzi o con traino), il diario di viaggio registrato la sera del presunto evento
contraddice quanto asserito nella denuncia di furto! Infatti, la sera del 18.7.2016 l'auto è
stata regolarmente marciante in Vietri S/M fino alle 23,10 allorché si è avuto lo spegnimento
in Via C. Colombo (v. certificazione AlfaEvolution Technology)” (così la comparsa di costituzione e risposta, a pagina 2 e 3). Contestata anche la misura del richiesto indennizzo,
la compagnia chiese il rigetto dell'avversa pretesa, con la vittoria delle spese.
Fallito il tentativo di mediazione, ordinato dal giudice all'esito dell'udienza del 4
ottobre 2017, la causa fu istruita con l'escussione di testimoni e, dopo diversi rinvii per motivi d'ufficio, fu riassegnata a questo giudice che, all'udienza del 5 maggio 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha raccolto le conclusioni delle parti, così rassegnate:
- l'attore: “Perché il Giudice adìto, rigettata ogni avversa eccezione e difesa, perché
priva dei presupposti sia di diritto che di fatto, che possano giustificare il mancato pagamento, dichiari l'inadempimento contrattuale della condanni la CP_1
stessa in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore, in virtù del contratto di polizza n.
1/71493/30/136244893, allegato agli atti al pagamento della somma di
€11.800,00 in favore della pari al valore mercuriale dell'auto al Parte_1
momento del furto, o a quella differente somma che il Magistrato riterrà opportuno
liquidare sulla scorta della documentazione in atti;
condanni, inoltre, la convenuta
al pagamento dei relativi interessi e rivalutazione monetaria, in favore della
[...]
condanni, ancora, la convenuta al pagamento delle spese e Pt_1 CP_1
funzioni di giudizio da attribuirsi all'avv. Andrea Iorio, ex art. 93 c.p.c., anche per
l'attività professionale svolta dall'avv. ”; Parte_2
- la convenuta: “1) rigettare la domanda perché nel merito infondata sia in fatto che
in diritto e non provata né in ordine all'an né in ordine al quantum debeatur nonché
priva di nesso causale;
2) condannare l'attore avv. al pagamento di Parte_2
spese e onorario del presente giudizio in favore della
[...]
. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con Controparte_1
concessione dei termini per il deposito di note conclusive”.
Su tali conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
26 maggio 2025.
2.- Parte attrice ha reclamato il pagamento dell'indennizzo assicurativo deducendo
“che il giorno 19 luglio 2016, in Vietri sul Mare (SA), la corrente a Cava Controparte_5
dei Tirreni (SA) al corso Mazzini n. 211, codice fiscale n. , subiva il furto ad P.IVA_1
opera di ignoti, dell'auto Citroen C6 TDUHZJ targata DN 676 CS, di proprietà della ditta
istante, garantita contro tale evento, da polizza n. 1.71493/30/136244893, per la somma di
€. 11.800,00, dall' (così l'atto di citazione, a pagina 1). Di contro, Controparte_3
la convenuta compagnia ha contestato specificamente la veridicità del furto, allegando le ragioni a sostegno del rifiuto di pagamento dell'indennizzo.
La domanda attorea non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1882 c.c., col contratto di assicurazione l'assicuratore si obbliga,
verso pagamento di un premio, a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Si tratta quindi di un contratto tipicamente aleatorio, la cui funzione principale consiste nel trasferire il rischio dall'assicurato all'assicuratore, a fronte del pagamento di una somma di denaro.
In tema di onere della prova nel giudizio civile relativo all'indennizzo assicurativo per furto di veicolo, il fatto costitutivo della pretesa è l'avvenuto furto del bene, la cui prova dev'essere offerta dall'attore. La mera produzione della denuncia-querela presentata alle forze dell'ordine, pur introducendo un elemento indiziario, in quanto la simulazione di reato integrerebbe il delitto ex art. 367 c.p., è di per sé priva di valenza probatoria sufficiente a dimostrare il fatto.
Nel caso di specie, la prova del furto è affidata da parte attrice alla denuncia presentata da ai Carabinieri di Vietri sul Mare alle ore 8:15 del 19 luglio Persona_2
2016 (in prod. att.) e alla testimonianza di , il quale, tuttavia, ha solo Testimone_1
confermato che l'auto era stata parcheggiata dallo stesso lungo la via Persona_2
Colombo di Vietri sul Mare, la sera del 18 luglio 2016, verso le ore 20/21, e tanto ha potuto affermare in quanto i due si erano recati insieme in quella località per un aperitivo, per poi separarsi (in particolare, ha così dichiarato all'udienza del 21 giugno 2022: “Conosco il
perché imbianchino e allo stesso avevo richiesto un preventivo … Il mi Per_2 Per_2
invitò a prendere un aperitivo a V. S. Mare … Sono andato con il sig. e si trattava Per_2
di un'auto C6 Citroen … Successivamente il rimase a Vietri S. Mare e io trovai un Per_2
passaggio e tornai a Salerno … Per quanto ricordo l'auto era di colore grigio scuro … L'auto
fu parcheggiata nei pressi dello stabilimento sulla sinistra della strada, adiacente CP_6
al margine. Null'altro so”): il teste, invece, non ha riferito della sottrazione dell'autovettura, evento che non ha constato il giorno successivo al suo incontro con , precisando Per_2
di null'altro sapere oltre quanto riferito.
Plurimi elementi indiziari, poi, confutano la pretesa dell'attrice.
Pur confermando la neutralità, ai fini processuali delle circostanze che l'annotazione al PRA dell'acquisto dell'autovettura da parte della risale ad appena 11 giorni Parte_1
prima del denunciato furto e che dalla certificazione della AlfaEvolution Tecnology, società
che aveva in gestione il dispositivo satellitare di cui era dotata la Citroen C6 al momento del furto, l'autovettura risulta essersi spostata, il 18 luglio 2016, da Cava de' Tirreni per giungere a Vietri sul Mare alle ore 22:19:18, laddove il motore risulta essere spento alle 23:10, deve rilevarsi che la polizza assicurativa invocata dalla risulta accesa 14 marzo Parte_1
2016, cui fece seguito, il 25 marzo 2016, la denuncia di alla Legione dei Persona_2
Carabinieri della Tenenza di Cava de' Tirreni, di smarrimento della carta di circolazione e delle chiavi della Citroen C6, indicata di proprietà della società: tuttavia, dal certificato cronologico del P.R.A. (prodotto da entrambe le parti) risulta che dal 20 novembre 2014 e sino al 7 luglio 2016 proprietario dell'auto fosse tal , che avrebbe venduto Persona_3
l'automobile alla al prezzo di € 10.000,00, con “scrittura privata” solo il 7 luglio Parte_1
2016.
Se, poi, detta scrittura di vendita non è prodotta in atti dall'attrice, rileva che R_
, escusso a testimonianza, ha dichiarato di non aver mai acquistato l'auto oggetto
[...]
di furto dalla D.L. Auto S.r.l. né, conseguentemente, di averla potuta rivendere alla M.A.P.
S.r.l. (si trascrive, per quel che interessa, il testo della verbalizzazione della sua deposizione,
resa all'udienza del 2 ottobre 2024: “Avevo un tempo un furgone, assicurato con CP_3
presso l'Agenzia di Battipaglia, che poi ho demolito … nulla so dell'intestazione al PRA
Parte dell'indicata autovettura alla mia persona, né conosco la società … non conosco la DL
Auto S.r.l., che non ho mai frequentato a Castellamare né altrove, e non ho mai acquistato
da quella società autovetture, tantomeno la Citroen C6 di cui è processo”).
In definitiva, le prove acquisite alla decisione non dimostrano la verità del denunciato furto, che non può dirsi effettivamente avvenuto, il che impone il rigetto della domanda attorea.
3.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice in ragione Parte_1
della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 1.200,00 per la fase conclusionale, considerando la natura e il valore della causa,
parametrata al petitum, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta la domanda dell'attrice Parte_1
2) condanna l'attrice a pagare alla le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 4 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 4252/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 e pendente
TRA
(p. IVA ), con sede in Cava de' Tirreni, al Corso Mazzini n. 211, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata all'atto di costituzione del 3 marzo
2025, dall'avvocato Andrea Iorio (C.F. ), presso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, al Viale G. Marconi n. 51
-attrice-
E
(p. IVA ), con sede in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, costituitasi in persona del dott. , procuratore ad negotia giusto CP_2
l'atto per notar el 3 giugno 2014, rep. n. 77057/6731, rappresentata e difesa, per Per_1
procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Biagio D'Addeo
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._2
Lungomare Marconi n. 41
-convenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.- Con citazione notificata il 28 aprile 2017, , quale procuratore Parte_2
speciale della proprietaria dell'autovettura Citroen C6 targata DN676CS Parte_1
evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale la che la Controparte_1
garantiva per il rischio di furto, incendio e rapina giusta la polizza n. 1.71493/30/136244893,
affinché detta società fosse condannata al pagamento della somma di € 11.550,00, pari all'indennizzo per la sottrazione del veicolo, in data 19 luglio 2016, ad opera di ignoti. L'attore lamentò che, pur avendo sporto denuncia di furto presso la Legione dei Carabinieri della
Stazione di Vietri sul Mare e pur avendo inviato alla compagnia assicuratrice tutta la documentazione necessaria, le sue richieste di pagamento dell'indennizzo erano state disattese, sicché chiese: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale, per la
vicenda in esame, di b) condannare, pertanto, Controparte_3 [...]
in persona e domicilio come sopra, al pagamento della somma di € CP_3
11.550,00, così precisata: € 10.000,00 pari al valore commerciale dell'auto al momento del
furto ed € 850,00 per costo di immatricolazione di auto similare, € 600,00 per il FRAM, €
100,00per la spesa della formalità di radiazione della targa del P.R.A., o di quell'importo,
maggiore e minore che risulterà a seguito di istruttoria da espletarsi, oltre gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del furto dell'autovettura della
[...]
c) condannare al pagamento delle spese, dei diritti Pt_1 Controparte_4
e degli onorari di causa oltre i.v.a., rimborso forfettario e c.p.a. da attribuirsi all'avv. Pt_2
anticipante”.
[...]
L' costituendosi il 4 ottobre 2017, eccepì Controparte_1
l'improcedibilità della avversa domanda, per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., e contestò
la verità del fatto per come descritto nella denuncia di furto, in particolare evidenziando che:
“dagli accertamenti investigativi espletati ex lege è emerso che il sig. , Persona_2
Parte nella qualità di amm.re della ditta in data 25.03.2016 ha sporto presso la Tenenza dei
Carabinieri di Cava Dei Tirreni denuncia di smarrimento della carta di circolazione e chiavi dell'auto Citroen “C6” tg. DN676CS, dichiarando a verbale che il predetto veicolo era
intestato alla società da lui amministrata. Invero dalla disamina dell'archivio PRA, tale
asserzione non risulta essere veritiera in quanto all'epoca della denuncia di smarrimento la
predetta vettura era intestata a tale , nato a [...] il Persona_3
22.03.1971 ed ivi residente a[...] (Vedi Certificato Cronologico PRA
allegato, pag. 4). Ma vi è di più: appare alquanto “singolare” la circostanza che la vettura
Parte garantita sia stata acquistata dalla ditta per € 10.000,00 quando, invece, il prezzo delle
precedenti compravendite, fin da quella del 12.06.2013 ovvero dalla terza alla sesta (ben
quattro trasferimenti!!!) si è aggirato sempre tra i 5/600 euro!!! (vedi Certificato Cronologico
PRA allegato, pag. 4 e 5). Altrettanto “singolare” è altresì la circostanza che il furto si sia
consumato dopo appena undici giorni dall'acquisto della vettura da parte della Vi Pt_1
è poi da segnalare che sull'auto in questione risulta presente dispositivo satellitare
denominato NPAC FULL gestito dalla soc. AlfaEvolution Technology con centrale operativa
Octo Telematics. Ebbene, oltre ad evidenziare che la Centrale non ha avuto alcuna
segnalazione di evento Furto (ovvero non c'è stato alcuno anomalo spostamento dell'auto
ad es. su carro attrezzi o con traino), il diario di viaggio registrato la sera del presunto evento
contraddice quanto asserito nella denuncia di furto! Infatti, la sera del 18.7.2016 l'auto è
stata regolarmente marciante in Vietri S/M fino alle 23,10 allorché si è avuto lo spegnimento
in Via C. Colombo (v. certificazione AlfaEvolution Technology)” (così la comparsa di costituzione e risposta, a pagina 2 e 3). Contestata anche la misura del richiesto indennizzo,
la compagnia chiese il rigetto dell'avversa pretesa, con la vittoria delle spese.
Fallito il tentativo di mediazione, ordinato dal giudice all'esito dell'udienza del 4
ottobre 2017, la causa fu istruita con l'escussione di testimoni e, dopo diversi rinvii per motivi d'ufficio, fu riassegnata a questo giudice che, all'udienza del 5 maggio 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha raccolto le conclusioni delle parti, così rassegnate:
- l'attore: “Perché il Giudice adìto, rigettata ogni avversa eccezione e difesa, perché
priva dei presupposti sia di diritto che di fatto, che possano giustificare il mancato pagamento, dichiari l'inadempimento contrattuale della condanni la CP_1
stessa in persona del suo legale Parte_3
rappresentante pro-tempore, in virtù del contratto di polizza n.
1/71493/30/136244893, allegato agli atti al pagamento della somma di
€11.800,00 in favore della pari al valore mercuriale dell'auto al Parte_1
momento del furto, o a quella differente somma che il Magistrato riterrà opportuno
liquidare sulla scorta della documentazione in atti;
condanni, inoltre, la convenuta
al pagamento dei relativi interessi e rivalutazione monetaria, in favore della
[...]
condanni, ancora, la convenuta al pagamento delle spese e Pt_1 CP_1
funzioni di giudizio da attribuirsi all'avv. Andrea Iorio, ex art. 93 c.p.c., anche per
l'attività professionale svolta dall'avv. ”; Parte_2
- la convenuta: “1) rigettare la domanda perché nel merito infondata sia in fatto che
in diritto e non provata né in ordine all'an né in ordine al quantum debeatur nonché
priva di nesso causale;
2) condannare l'attore avv. al pagamento di Parte_2
spese e onorario del presente giudizio in favore della
[...]
. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con Controparte_1
concessione dei termini per il deposito di note conclusive”.
Su tali conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
26 maggio 2025.
2.- Parte attrice ha reclamato il pagamento dell'indennizzo assicurativo deducendo
“che il giorno 19 luglio 2016, in Vietri sul Mare (SA), la corrente a Cava Controparte_5
dei Tirreni (SA) al corso Mazzini n. 211, codice fiscale n. , subiva il furto ad P.IVA_1
opera di ignoti, dell'auto Citroen C6 TDUHZJ targata DN 676 CS, di proprietà della ditta
istante, garantita contro tale evento, da polizza n. 1.71493/30/136244893, per la somma di
€. 11.800,00, dall' (così l'atto di citazione, a pagina 1). Di contro, Controparte_3
la convenuta compagnia ha contestato specificamente la veridicità del furto, allegando le ragioni a sostegno del rifiuto di pagamento dell'indennizzo.
La domanda attorea non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1882 c.c., col contratto di assicurazione l'assicuratore si obbliga,
verso pagamento di un premio, a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Si tratta quindi di un contratto tipicamente aleatorio, la cui funzione principale consiste nel trasferire il rischio dall'assicurato all'assicuratore, a fronte del pagamento di una somma di denaro.
In tema di onere della prova nel giudizio civile relativo all'indennizzo assicurativo per furto di veicolo, il fatto costitutivo della pretesa è l'avvenuto furto del bene, la cui prova dev'essere offerta dall'attore. La mera produzione della denuncia-querela presentata alle forze dell'ordine, pur introducendo un elemento indiziario, in quanto la simulazione di reato integrerebbe il delitto ex art. 367 c.p., è di per sé priva di valenza probatoria sufficiente a dimostrare il fatto.
Nel caso di specie, la prova del furto è affidata da parte attrice alla denuncia presentata da ai Carabinieri di Vietri sul Mare alle ore 8:15 del 19 luglio Persona_2
2016 (in prod. att.) e alla testimonianza di , il quale, tuttavia, ha solo Testimone_1
confermato che l'auto era stata parcheggiata dallo stesso lungo la via Persona_2
Colombo di Vietri sul Mare, la sera del 18 luglio 2016, verso le ore 20/21, e tanto ha potuto affermare in quanto i due si erano recati insieme in quella località per un aperitivo, per poi separarsi (in particolare, ha così dichiarato all'udienza del 21 giugno 2022: “Conosco il
perché imbianchino e allo stesso avevo richiesto un preventivo … Il mi Per_2 Per_2
invitò a prendere un aperitivo a V. S. Mare … Sono andato con il sig. e si trattava Per_2
di un'auto C6 Citroen … Successivamente il rimase a Vietri S. Mare e io trovai un Per_2
passaggio e tornai a Salerno … Per quanto ricordo l'auto era di colore grigio scuro … L'auto
fu parcheggiata nei pressi dello stabilimento sulla sinistra della strada, adiacente CP_6
al margine. Null'altro so”): il teste, invece, non ha riferito della sottrazione dell'autovettura, evento che non ha constato il giorno successivo al suo incontro con , precisando Per_2
di null'altro sapere oltre quanto riferito.
Plurimi elementi indiziari, poi, confutano la pretesa dell'attrice.
Pur confermando la neutralità, ai fini processuali delle circostanze che l'annotazione al PRA dell'acquisto dell'autovettura da parte della risale ad appena 11 giorni Parte_1
prima del denunciato furto e che dalla certificazione della AlfaEvolution Tecnology, società
che aveva in gestione il dispositivo satellitare di cui era dotata la Citroen C6 al momento del furto, l'autovettura risulta essersi spostata, il 18 luglio 2016, da Cava de' Tirreni per giungere a Vietri sul Mare alle ore 22:19:18, laddove il motore risulta essere spento alle 23:10, deve rilevarsi che la polizza assicurativa invocata dalla risulta accesa 14 marzo Parte_1
2016, cui fece seguito, il 25 marzo 2016, la denuncia di alla Legione dei Persona_2
Carabinieri della Tenenza di Cava de' Tirreni, di smarrimento della carta di circolazione e delle chiavi della Citroen C6, indicata di proprietà della società: tuttavia, dal certificato cronologico del P.R.A. (prodotto da entrambe le parti) risulta che dal 20 novembre 2014 e sino al 7 luglio 2016 proprietario dell'auto fosse tal , che avrebbe venduto Persona_3
l'automobile alla al prezzo di € 10.000,00, con “scrittura privata” solo il 7 luglio Parte_1
2016.
Se, poi, detta scrittura di vendita non è prodotta in atti dall'attrice, rileva che R_
, escusso a testimonianza, ha dichiarato di non aver mai acquistato l'auto oggetto
[...]
di furto dalla D.L. Auto S.r.l. né, conseguentemente, di averla potuta rivendere alla M.A.P.
S.r.l. (si trascrive, per quel che interessa, il testo della verbalizzazione della sua deposizione,
resa all'udienza del 2 ottobre 2024: “Avevo un tempo un furgone, assicurato con CP_3
presso l'Agenzia di Battipaglia, che poi ho demolito … nulla so dell'intestazione al PRA
Parte dell'indicata autovettura alla mia persona, né conosco la società … non conosco la DL
Auto S.r.l., che non ho mai frequentato a Castellamare né altrove, e non ho mai acquistato
da quella società autovetture, tantomeno la Citroen C6 di cui è processo”).
In definitiva, le prove acquisite alla decisione non dimostrano la verità del denunciato furto, che non può dirsi effettivamente avvenuto, il che impone il rigetto della domanda attorea.
3.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice in ragione Parte_1
della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 1.200,00 per la fase conclusionale, considerando la natura e il valore della causa,
parametrata al petitum, l'attività professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) rigetta la domanda dell'attrice Parte_1
2) condanna l'attrice a pagare alla le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 4 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce