Sentenza 22 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/02/2022, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2022
N. 00307/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo B. De Laurentiis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN OM in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego -OMISSIS-, reso dal Dirigente dell’Area Funzionale 1 del Comune di Nardò, opposto avverso la domanda edilizia (pratica edilizia -OMISSIS-) relativa all’immobile sito in Nardò alla via -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto, ivi compresi la relazione istruttoria ed il parere negativo -OMISSIS-della Commissione locale paesaggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione intimata ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente per le opere abusive realizzate nell’immobile di sua proprietà sito in Nardò alla via -OMISSIS-, consistenti nella edificazione di un nuovo manufatto allo stato rustico al piano primo e nell’ampliamento del volume abitativo al piano terra, per come assentito con permesso di costruire n. -OMISSIS-.
1.1. La ricorrente ha pure impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti connessi e presupposti al prefato provvedimento, ed in particolare la relazione istruttoria ed il parere negativo della Commissione locale per il paesaggio.
1.2. I motivi di ricorso sono così rubricati: I) Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del diritto di partecipazione al procedimento – Difetto di istruttoria e di motivazione; II) Violazione e falsa applicazione art.34 DPR 380/01 e L.R. 26/85 – Travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione; III) Violazione e falsa applicazione art. 36 DPR 380/01 – Travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza; IV) Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 36 in relazione all ’ art.32 DPR 380/01 – Travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza; V) Travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza – Illegittimità derivata - Violazione e falsa applicazione art. 167 D. Lgs. 42/04.
1.3. Il Comune di Nardò si è costituito in giudizio con apposita memoria, depositando relazione istruttoria del dirigente dell’ufficio tecnico con annessa documentazione ed instando per il rigetto del ricorso.
2. All’udienza pubblica del 2 febbraio 2022 la causa è stata riservata in decisione, previo deposito di documenti e memorie ex art. 73 c.p.a. da parte della ricorrente.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Attraverso plurime censure, la ricorrente lamenta anzitutto l’insufficiente motivazione del provvedimento gravato in relazione al rigetto delle osservazioni presentate ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, ciò tanto più alla luce dell’asserita natura discrezionale del provvedimento adottato e della sua condizione di acquirente in buona fede dell’immobile di cui è chiesta la regolarizzazione.
3.2. Dipoi, la parte si duole che l’Amministrazione non abbia reso intelligibili le ragioni per cui le opere difformi siano eccedenti il limite percentuale stabilito dall’art. 2 della L.R. n. 26/1985, nell’ottica degli artt. 32 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 e della conseguente possibilità di fiscalizzare l’abuso; in particolare, nella prospettazione attorea l’abuso a piano terra – consistente nella adibizione a volume abitativo di un’area destinata in progetto a balcone coperto e nella chiusura mediante copertura di frangisole adiacenti il confine del lotto – interesserebbe una modesta percentuale della superficie coperta totale venutasi a determinare, in tal modo rientrando nei parametri numerici della predetta legge regionale.
3.3. Inoltre, la ricorrente censura le argomentazioni addotte dalla P.A. in ordine alla possibilità di demolire l’abuso senza pregiudizio della parte conforme, sostenendo che la demolizione potrebbe al contrario determinare il collasso dell’intero manufatto, trattandosi di un solaio latero-cementizio a travetti precompressi, composto da campata unica, privo di appoggi intermedi e non scaricabile su altri appoggi.
3.4. Con ulteriore doglianza, la Sig.ra -OMISSIS- stigmatizza la mancata regolarizzazione del manufatto abusivo ( avente consistenza di circa mq. 57,60 ed altezza interna di circa ml. 2,80 ) realizzato al primo piano dell’immobile per cui vi è causa, perché – pur potendosi convenire circa l’insussistenza del presupposto della c.d. “doppia conformità” ex art. 36 T.U. Edilizia – la P.A. avrebbe illegittimamente ritenuto l’eccedenza rispetto al suo scopo della proposta progettuale avanzata (ossia della trasformazione del vano in intercapedine destinata all’alloggiamento di un impianto fotovoltaico e dei suoi componenti).
3.5. La parte sostiene pure che la P.A. avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la prima parte del comma 3 dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, classificando le opere de quibus come “totale difformità” , mentre esse potrebbero al più rientrare nelle “variazioni essenziali” ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma, con conseguente inapplicabilità diretta dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 cit.
3.6. Infine, con l’ultima censura, si afferma che il parere negativo espresso dalla Commissione locale per il paesaggio sarebbe stato condizionato dall’errata qualificazione dal punto di vista edilizio degli interventi di che trattasi; se in sede istruttoria fosse stata accertata l’inconsistenza volumetrica ed abitativa del manufatto al primo piano (da adibirsi a struttura di servizio dell’impianto fotovoltaico) e l’irrilevanza quantitativa dell’aumento a piano terra fiscalizzabile ex art. 34, il parere di merito della Commissione avrebbe avuto diverso esito, in termini di astratta realizzabilità dell’intervento dal punto di vista paesaggistico.
4. Le censure di cui al ricorso, così compendiate e che possono essere trattate congiuntamente per la loro evidente connessione, non sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Il provvedimento qui impugnato è basato su plurime ragioni fondanti il diniego, ciascuna di esse autonoma dalle altre e, perciò, idonea a sorreggerne la legittimità, e cioè:
a ) la realizzazione dell’ampliamento abusivo a piano coperture in assenza dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D. Lgs. n. 41/2004 e dall’art. 90 delle N.T.A. del vigente P.P.T.R , posto che l’area ove ricade l’immobile è compresa tra i “beni paesaggistici” individuati dall’art. 134 del Codice dei Beni culturali, ricadendo “nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico come delimitate nel PPTR vigente nella sezione 6.3.1 ed ivi definite e disciplinate all ’ art. 75 e 79” ;
b ) la non conseguibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica a norma degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, in quanto trattasi di opere non annoverabili tra le categorie di interventi edilizi ammissibili a norma del comma 4 dell’art. 167 del Codice dei Beni Culturali, ovvero non ricomprese tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica a norma del regolamento emanato con d.P.R. n. 31/2017 (che ha abrogato il precedente di cui al d.P.R. n. 139/2010);
c ) il mancato riscontro della c.d. “doppia conformità” ex art. 36, co. 1, d.P.R. n. 380/2001, in quanto le opere «… non risultano conformi tanto alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione quanto a quella vigente al momento della presentazione dell ’ istanza ex art. 36 TUE. Specificatamente la nuova superficie coperta a piano terrazzo costituisce senza alcun dubbio una “nuova costruzione” a norma dell ’ art. 3 c. 1 lett. e.1, da comprendere nel computo della volumetria, a norma dell ’ art. 4.6 del REC ovvero non annoverabile, per le attuali caratteristiche dimensionali e costruttive che ne impediscono la qualificazione come volume tecnico, tra i casi di esclusione di detto computo volumetrico ».
4.2. Le doglianze proposte dalla ricorrente non scalfiscono tale impianto motivazionale, incentrato sulla caratterizzazione dell’area su cui insiste l’immobile de quo quale zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sulla insussistenza dei presupposti di legge per riconoscere la c.d. doppia conformità.
5. Osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza, l’art. 146, comma 4, l’art. 159, comma 5, e l’art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 42/2004 non consentono la sanatoria edilizia di interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, ammettendo il rilascio di un provvedimento di compatibilità soltanto nel caso di abusi minori (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472 e 30 maggio 2014, n. 2806).
5.1. In particolare, l’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori realizzati in assenza o difformità dall ’ autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati” (si veda, nel quadro del costante orientamento giurisprudenziale che ha escluso l’operatività dell’anzidetta disposizione, nel caso di creazione od aumento di superfici utili o di volumi, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014 n. 2806 e 20 giugno 2013, n. 3373).
5.2. È ben vero che l’istituto dell’accertamento di conformità (disciplinato dagli artt. 36 e 45 del T.U.E di cui al d.P.R. n. 380 del 2001), può eccezionalmente trovare applicazione anche in caso di opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, rimanendo, in tal caso, comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004.
5.3. Sennonché – visto che tale rilascio deve normalmente intervenire prima dell’inizio dei lavori (tanto che l’art. 146, comma 4, del D. Lgs. 42 del 2004 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica “non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” ) – la disposizione ha limitato la possibilità dell’acquisizione dell’autorizzazione “in sanatoria” alle sole ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 167, escludendo che ciò possa avvenire nel caso in cui, come in quello in esame, siano illegittimamente realizzati nuovi volumi.
5.4. Ciò è strettamente connesso con la particolare rilevanza costituzionale attribuita dal legislatore ai beni ambientali, in quanto la garanzia degli stessi non è solo fine a sé stessa, ma anche strumentale alla preservazione di beni fondamentali come la salute e la vita; in altre parole, nella ipotesi di opere che abbiano determinato la creazione o l’aumento di superfici utili o di volumi, le prescrizioni di legge non lasciano alcun margine di valutazione discrezionale all’Amministrazione, la quale è tenuta al rigetto della domanda postuma di accertamento di conformità, così come avvenuto nella specie.
5.5. Peraltro, la scelta del legislatore di consentire l’autorizzazione paesaggistica postuma esclusivamente per i c.d. “abusi minori” è in linea con i principi costituzionali della ragionevolezza e della parità di trattamento, oltre che con quelli dell’ordinamento comunitario, perché si muove su un piano di coerenza con l’accentuato profilo costituzionale dell’interesse pubblico alla preservazione del paesaggio; la necessità di difendere al massimo livello il paesaggio e l’ambiente impone una soluzione legislativa che, nei confronti degli interventi edilizi sine titulo , abbia carattere fortemente dissuasivo, se non punitivo-sanzionatorio (cfr., ex multis , la sentenza TAR Campania - Napoli 24 marzo 2015, n. 1718).
6. Dai principi sopra richiamati deriva quale naturale precipitato logico-giuridico che il Comune resistente ha correttamente escluso l’applicabilità alla fattispecie del beneficio della c.d. fiscalizzazione dell’illecito edilizio ex art. 34 T.U.E., proprio perché “l ’ area in esame è sottoposta a vincolo paesaggistico a norma dell ’ art. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004 nonché ricade nell ’ ambito 6.3.1 del PPTR approvato” , con la conseguenza che le variazioni del piano terra realizzate in difformità al titolo rilasciato costituiscono difformità totale, in quanto tali “non assoggettabili alla disciplina sanzionatoria in luogo di quella demolitoria di cui all ’ art. 34 TUE” .
6.1. Ed invero, osserva in proposito il Collegio che – trattandosi di interventi edilizi abusivi pacificamente eseguiti su fabbricato ricadente in zona vincolata – si è in presenza di un dirimente ostacolo all’applicazione dell’istituto della c.d. fiscalizzazione, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 gli interventi di cui al comma 1 della medesima disposizione ( cioè quelli che si configurano ordinariamente come variazioni essenziali ), se effettuati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ed ambientale, sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi degli artt. 31 e 44 del medesimo d.P.R., e, dunque, sottoposti sempre a demolizione totale; tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali e, quindi, ancora una volta passibili di demolizione totale ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5/1/2022, n.38).
6.2. A fronte delle sopra esposte dirimenti argomentazioni, appaiono invero sovrabbondanti - e comunque immuni dai vizi denunciati - le argomentazioni con cui la P.A. ha rimarcato, da una parte, che nella specie sussiste “in ogni caso” il superamento del limite specificatamente stabilito dall’art. 2 L.R. n. 26/1985, alla stregua del consistente aumento di cubatura e della superficie a solaio delle opere abusive riscontrate, in rapporto al progetto approvato; e, dall’altra, che la possibilità di ripristino dello stato di legittimità urbanistica del piano rialzato e delle opere assentite con l’originario permesso di costruire – da attuarsi mediante “accurato utilizzo di mezzi meccanici di demolizione e di taglio” – è stata « in concreto dimostrata ed attuata recentemente per l ’ unità immobiliare (di proprietà -OMISSIS-) speculare ed adiacente a quella in parola analogamente interessata dalle identiche difformità sostanziali ed ampliamento abusivo a piano primo » (cfr. provvedimento impugnato, pag. 3, ult. periodo).
7. Non risultano meritevoli di favorevole apprezzamento neppure le contestazioni circa l’asserita insufficienza delle motivazioni che hanno portato la P.A. a disattendere le controdeduzioni formulate dalla ricorrente ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990.
7.1. In disparte la considerazione che la P.A. nel corpo motivazionale dell’atto gravato ha dato conto delle ragioni sostanziali - di cui sopra si è detto - per cui non meritano accoglimento le osservazioni formulate dalla ricorrente, si deve in questa sede dar seguito all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il potere comunale correlato ad una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura vincolata, sicché – anche in applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della L. n. 241 del 1990 – non rilevano eventuali e comunque, per come detto, insussistenti deficit motivazionali, ove risulti, come appunto nella specie, che l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare un provvedimento diverso da quello in concreto adottato (cfr. , ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 1029).
7.2. In definitiva, il provvedimento per cui vi è causa – in aderenza al parere e alla relazione acquisiti in sede istruttoria – fonda il rigetto dell’istanza di sanatoria su solidi pilastri argomentativi, non intaccati dalle censure proposte con il presente gravame e, perciò, idonei a sorreggerne la legittimità.
8. Per tali motivi il ricorso va respinto, in quanto infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore del Comune di Nardò nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.