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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4368/2024, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MARINO Parte_1 C.F._1
AURELIO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GARGANI _1 P.IVA_1
BENEDETTO ( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
I – con riguardo al c/c 1867929-01-96, accertata l'esistenza di una linea affidativa regolata in c/c organizzata sotto la forma tecnica dell'apertura di credito perdurata dall'impianto del conto sino alla sua estinzione – o, quanto meno, per l'intero periodo potenzialmente coperto da prescrizione – e mai inferiore al saldo storico tempo per tempo esposto dagli estratti del rapporto, accertato il saldo del c/c 1867929-01-96 dall'1/1/1996 al 31/5/2005 secondo le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.ro 1954 del 2020 non attinte dalla cassazione, ragionato il dare / avere senza porre quesiti sul tema della prescrizione ovvero, in subordine, ponderando la prescrizione considerando (i) che il periodo potenzialmente prescritto si arresta al 29/9/1998, (ii) che la banca ha riferito l'eccezione di prescrizione solo al diritto alla ripetizione delle somme addebitate per interessi ultralegali, (iii) che nella verifica della prescrizione deve procedersi in regime di saldo ricostruito applicando i criteri di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c. e (iv) che deve distinguersi tra rimesse solutorie e ripristinatorie e tra interessi maturati sull'intra-fido ed interessi maturati sull'extra-fido, potendosi ritenere potenzialmente prescritti solo questi ultimi:
-- accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione (30/5/2005), il c/c 1867929-01-96 avrebbe dovuto esporre saldo a credito per il correntista pari ad € 65.967,76 ovvero pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
-- condannare a pagare al Sig. la su indicata somma di € _1 Parte_1
65.967,76 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte avrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 9/10/2009 all'effettivo soddisfo;
II – condannare alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio di _1
primo grado R.G. 85589/2009, del giudizio di secondo grado R.G. 2641/2017, del giudizio di legittimità R.G. 19574/2020 e del giudizio di rinvio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione, perché antistatari, in favore dei sottoscritti difensori;
agli avv.ti Aurelio Marino, Giacomo Junior Mallardo e Marialuigia
Passariello andranno attribuite le spese e competenze del giudizio di rinvio;
al solo avv. Aurelio
Marino le spese ed i compensi di tutti gli altri gradi.
Conclusioni di parte appellata:
“Dichiarare inammissibili le nuove conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione avversario e considerare validamente proposte solo quelle dell'originario appello notificato dal sig.
[...]
; Pt_1
- rigettare il proposto appello, in quanto inammissibile ed infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in via gradata, in caso di accoglimento dell'appello e, quindi, di declaratoria di ammissibilità della domanda formulata in primo grado:
1) in rito, dichiarare nulla e inammissibile la proposta domanda giudiziale attrice, per i rilievi svolti;
2) nel merito, rigettare la stessa, in tutti i suoi capi, in quanto infondata in fatto e diritto, anche in dipendenza dell'eccepita prescrizione del diritto fatto valere, per i rilievi svolti;
- condannare la controparte alla refusione delle spese ed onorari dei giudizi di merito e di legittimità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore - Parte_1
la esponendo: 1) di essere stato titolare del conto corrente n. 1867929-01-64, _1
in essere presso la filiale della banca convenuta sita in Frattamaggiore, ed estinto in data 30.5.2005;
2) che tale rapporto aveva patito nel tempo una serie di addebiti illegittimi, derivanti dalla misura ultralegale degli interessi passivi, dalla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito, dalle commissioni di massimo scoperto mai validamente pattuite, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e da spese di gestione mai oggetto di effettiva negoziazione.
Sulla scorta di tale prospettazione, il chiedeva accertarsi la nullità totale, per difetto di Pt_1
forma scritta, dei rapporti di finanziamento per anticipazione, regolati sul medesimo conto corrente,
e rideterminarsi il saldo del rapporto, alla data del 30.5.2005, nella misura di € 50.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, con la condanna della banca alla restituzione del relativo importo, oltre agli interessi corrispettivi dal 30.5.2005 al 30.5.2008, agli interessi di mora da tale data al soddisfo, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a norma dell'art. 1283 c.c., a far data dalla notifica dell'atto introduttivo, con l'ulteriore riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale per l'azione di ripetizione e per l'azione di annullamento;
deduceva altresì che le condizioni del rapporto erano state tutte concordate tra le parti, che gli estratti conto non erano mai stati ritualmente contestati, ed eccepiva altresì la irripetibilità delle somme ex art. 2034 c.c.
Con sentenza n. 11940/2016 del 2.11.2016, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, rilevando che la parte attrice aveva omesso di specificare la decorrenza del conto, i saldi contabili su cui la convenuta aveva applicato i denunciati interessi anatocistici, i tassi applicati, le c.m.s. ed ogni altro elemento di fatto necessario per l'espletamento utile di una consulenza d'ufficio; per tali motivi il giudice di prime cure, ritenendo che la consulenza tecnica d'ufficio, comunque disposta dal precedente istruttore, avesse avuto funzione meramente esplorativa, riteneva che le gravi carenze probatorie rispetto all'azione proposta fossero di ostacolo all'accoglimento della domanda. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 164, 161 e 191 c.p.c.,
e lamentando che la propria domanda introduttiva era sufficientemente determinata, avendo egli specificato il numero del rapporto, i periodi in considerazione, la applicazione per tutta la durata del rapporto di interessi ultralegali capitalizzati, e di spese mai pattuite.
Con sentenza n. 1954/20 del 3.6.2020, la Corte adita accoglieva l'appello, ritenendo che le indicazioni fornite dall'attore in primo grado, a sostegno della domanda proposta, fossero state sufficienti a indicare il rapporto in contestazione, sorto in epoca antecedente al luglio 1989, e tutte le ragioni delle doglianze proposte (applicazione costante di interessi ultralegali, capitalizzati e di spese e commissioni mai pattuite tra le parti), con conseguente legittima richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma indebitamente percepita;
la Corte riteneva che, anche a seguito di quanto ben indicato dalla pronuncia della Suprema Corte a SSUU n. 15895/2019,
l'onere di allegazione da parte dell'attore fosse stato pienamente soddisfatto.
Nel merito della domanda, la Corte rilevava - quanto alla eccezione di prescrizione proposta dalla banca - che l'attore aveva sempre dedotto che il rapporto fosse assistito da una apertura di credito,
e che tale circostanza non era stata contestata dalla banca, che aveva infatti sostenuto la legittimità della applicazione della c.m.s., quale corrispettivo autonomo dagli interessi, con funzione remunerativa del suo obbligo di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo;
ciò posto, la Corte riteneva che gli importi versati dal correntista avessero avuto tutti natura ripristinatoria della provvista, e non solutoria, e che pertanto non potendo essere qualificati come pagamenti, il termine prescrizionale per la ripetizione di quanto indebitamente pagato andava a decorrere dalla chiusura del conto corrente, e dunque a far data dal
30.5.2005.
La Corte evidenziava che, essendo stato aperto il conto in epoca antecedente al luglio del 1989, la pattuizione degli interessi ultralegali ex art. 1284 u.c. c.c. dovesse avere forma scritta, così come tutte le clausole contrattuali che prevedevano applicazione di spese e commissioni di qualsiasi genere;
sulla base di quanto osservava, la Corte dunque riteneva di dover applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 TUB, con esclusione di qualsiasi capitalizzazione nonché di qualsiasi applicazione di commissioni e spese non pattuite per iscritto. Ritenuta altresì sufficiente e condivisibile l'indagine peritale compiuta in primo grado, ed operata la ricostruzione mediante saldi di ricongiunzione per i periodi in cui era risultata carente la documentazione bancaria, la Corte accertava definitivamente che il saldo alla data di chiusura del rapporto era pari ad € 65.967,76, somma sulla quale si sarebbero dovuti poi calcolare, ai fini della restituzione in favore del correntista, gli interessi in misura del tasso legale, dalla data della domanda sino al soddisfo.
La Corte dunque accoglieva l'appello, e in riforma integrale della pronuncia di primo grado, accertava il saldo finale del rapporto nella misura di € 65.967,76 e condannava la alla CP_2
restituzione di tale somma in favore del correntista, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo.
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
La proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte _1
d'Appello deducendo: a) la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2934, 2035, 2938 e 2967 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione proposta, sul mero rilievo della sussistenza di una apertura di credito, dedotta in giudizio dall'attore e mai contestata dalla banca, in ragione della quale si era affermata la natura ripristinatoria delle rimesse oggetto di causa, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale solo a far data dalla chiusura del rapporto;
b) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., non avendo la
Corte d'appello specificato per quale motivo le scritture di raccordo fossero pienamente suppletive della incompletezza della documentazione esibita;
c) la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., atteso che , a suo dire, gravava sul cliente l'onere di provare l' esistenza delle convenzioni contrattuali considerate nulle e che a tale obbligo non fosse invece tenuta la banca.
Con ordinanza del 20.3.2024, la Corte, ritenuti infondati i motivi sub b) e c), cassava la sentenza impugnata in relazione alla fondatezza del primo motivo di censura, e rimetteva il giudizio dinanzi a questa corte, in diversa composizione.
Nel merito, la Corte rilevava come il carattere solutorio dei versamenti discende dall'essere gli stessi effettuati su un conto scoperto, oltre che passivo, e che ciò può avvenire sia in assenza di un affidamento, sia in presenza di un affidamento allorché il limite dello stesso sia stato superato;
nelle altre ipotesi – rapporto affidato e mancato superamento del limite del fido - le rimesse hanno invece natura ripristinatoria e non hanno dunque natura di pagamento in senso proprio. Ciò posto, per potersi rigettare l'eccezione di prescrizione, deve essere chiaro che ogni rimessa abbia natura ripristinatoria, e ciò non può automaticamente discendere dall'accertamento dell'esistenza di un generico affidamento, privo di indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e non già solutori;
da ciò deriva, a dire della Corte, che al correntista – su cui incombe la prova del carattere ripristinatorio delle provviste (Cass. 27704/2018, 2660/2019) – non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, per verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse.
L'ordinanza di rimessione delegava pertanto alla Corte territoriale il concreto accertamento della natura dei versamenti effettuati sul rapporto affidato, al fine di chiarire il termine prescrizionale su cui valutare la tempestività o meno dell'azione di ripetizione.
Il giudizio di riassunzione dinanzi a questa Corte.
Con atto di citazione in riassunzione, ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte, dichiarando di avere interesse alla pronuncia definitiva di accertamento del saldo alla data del 30.5.2005, con contestuale condanna alla restituzione in suo favore di quanto ritenuto indebito, e ciò al netto dell'ulteriore accertamento sulla effettività della prescrizione secondo quanto indicato dalla ordinanza di rimessione emessa dalla Suprema Corte.
L'attore in riassunzione ha evidenziato alcuni dei punti fermi, ormai coperti da giudicato, da cui partire per gli ulteriori e limitati accertamenti da compiere in questa sede, e segnatamente: a) che il conto corrente in esame era nato prima del 1989, così come anche l'apertura di credito in esso regolata;
b) che il conto era cessato in data 30.5.2005; c) che il saldo finale del rapporto andava determinato secondo i criteri ormai recepiti dalla pronuncia della Corte d'Appello n. 1954/2020; d) che il periodo potenzialmente prescritto si arrestava al 29.9.1998, atteso che, in data 30.9.1998,
riceveva una missiva idonea ad interrompere la prescrizione;
e) che la banca aveva _1
eccepito la prescrizione solo in relazione alla somme addebitate per interessi ultralegali, secondo quanto indicato nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado, e non anche rispetto agli interessi a credito della correntista e rispetto alle rimesse per spese, c.m.s., capitalizzazione trimestrale e valute;
e) che, secondo giurisprudenza costante, nella verifica della prescrizione dovrà procedersi in regime di saldo ricostruito, altresì applicando i criteri di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., atteso che “il dies a quo della prescrizione non può iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria – finanche dinanzi ad un conto non affidato – sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo” (Cass. 5064/2024).
L'attore ha, altresì, dedotto che, dalle allegazioni delle parti, risultava ben chiaro il limite dell'apertura di credito e che il saldo del rapporto era rimasto costantemente nella cornice dell'affidamento, ragion per cui tutte le rimesse avevano dunque natura ripristinatoria e mai solutoria, tanto che la aliquota della c.m.s. era stata sempre unica, non essendosi mai verificata una esposizione extrafido, come ben desumibile dalla CTU;
l'attore ha specificato infatti che l'apertura ebbe base fissa di £ 50.000.000, importo poi aumentato nel corso del rapporto, tanto che la c.m.s. applicata fu sempre e soltanto unica, e cioè intrafido.
Costituitasi, la banca convenuta in riassunzione ha negato di aver sollevato l'eccezione di prescrizione solo per alcune delle somme versate, atteso quanto ben espresso nei precedenti scritti dei giudizi passati, ed ha contestato che l'attore non aveva, invece, dato prova alcuna del limite effettivo dell'affidamento, al fine di contestare l'eccezione di prescrizione sollevata, non potendosi dedurre l'esistenza di un mero fido di fatto, invero collegato alla sola e mera tolleranza dell'istituto e non alla certa indicazione di un tetto massimo concesso pattuito per l'affidamento.
Nel merito della vicenda di cui è giudizio, la Corte osserva quanto segue.
Vanno preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord.,
20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022,
n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887;
Sez. V, 16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458). Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse,
e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023,
n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord.,
31/05/2021, n. 15143). In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360
c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio
(cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
"sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n.
3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
Ciò posto, lo stretto ambito di accertamento demandato dall'ordinanza di rinvio in questa sede attiene soltanto alla verifica in concreto della natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse effettuate dal correntista , essendo in ogni caso dato certo e non più discutibile quello per Pt_1
cui il conto corrente in questione fosse affidato. La necessità ravvisata dalla Corte rispetto all'accertamento demandato in questa sede, attiene nello specifico alla possibilità di individuare se, nell'ambito del rapporto affidato, le rimesse operate dal correntista fossero avvenute sempre entro il limite dell'affidamento (e dunque tutte e sempre con natura ripristinatoria), o se talvolta oltre tale limite (e dunque talune con natura solutoria); appare ben chiara la rilevanza di tale accertamento in relazione al regime prescrizionale da applicare per le suddette rimesse, decorrente nel primo caso dalla chiusura del conto, e nel secondo dalla singola rimessa.
Il tema di indagine è dunque quello della prova della natura ripristinatoria delle rimesse, e del relativo onere probatorio, poiché dalla accertata natura in tal senso di ogni singola rimessa potrà ritenersi che il termine prescrizionale per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte (con tale funzione) decorra dalla chiusura del rapporto.
Sullo specifico tema d'indagine, così individuato, valgono le considerazioni che seguono.
In linea generale va rilevato che, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è generalmente onerato il correntista (come i suoi aventi causa) può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando
- pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma - il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997; cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che - non essendo la banca convenuta in ripetizione di indebito legittimata a far valere la nullità dei contratti di apertura di credito, per mancanza di forma scritta, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso - non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (cass. civ.,
29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) - non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d.
“staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.
L'esistenza del contratto di affidamento, collegato al conto corrente ordinario, può correttamente desumersi, come già ritenuto nel precedente giudizio di appello, dagli elementi espressamente indicati nella sentenza impugnata: saldi costantemente passivi, per ammontare rilevanti, senza che la banca abbia mai richiesto il rientro o che la correntista si sia mai impegnata a rientrare integralmente dall'esposizione debitoria;
applicazione della commissione di massimo scoperto;
dichiarazioni della medesima banca che mai nulla ha contestato sul punto, come ben chiarito anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
Tali principi generali – attinenti alla esistenza dell'affidamento, circostanza in questa sede data per acclarata - risultano avere valenza argomentativa anche in relazione alla questione del
“quantum” dell'affidamento concesso, e dunque del suo concreto limite.
Ed infatti, quanto allo specifico tema della dimostrazione del limite concreto dell'affidamento, necessario al fine di comprendere la natura delle rimesse nel corso del tempo (se intrafido o extrafido), deve rilevarsi in primo luogo, ed in linea generale, che è principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione quello per cui, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992 e al regime delle nullità di protezione, poiché la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo di affidamento della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (Cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione;
cass. civ., 17.7.2023,
n. 24055, con riferimento ai contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore del
TUB, per i quali, quindi, non vi è obbligo di forma scritta;
cass. civ., 23.4.1996, n. 3842).
Orbene, ferme le considerazioni sin qui esposte, deve però osservarsi che l'esame compiuto del tema d'indagine delegato non può tuttavia non prendere le mosse dalle questioni relative al regime probatorio, chiarendo in primo luogo, secondo la dinamica processuale che ha caratterizzato il rapporto tra le domande e le eccezioni proposte in giudizio, su quale parte gravasse effettivamente l'onere di specificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Ciò posto, la Corte osserva che tale tema è oggetto di un articolato e contraddittorio dibattito giurisprudenziale, che ha registrato nel tempo diverse opzioni interpretative: una prima e più risalente soluzione (citata dalla difesa del ) ha ritenuto che, quanto all'onere della prova di Pt_1 cui all'art. 2697 c.c., acclarata l'esistenza dell'affidamento, e dunque paralizzata l'eccezione di prescrizione della banca (cfr. Cass. 5364/2024, che qualifica l'apertura di credito come una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione che eccepisca la prescrizione), da tanto consegue che è onere della banca dare la prova dell'eventuale natura solutoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto;
ed invero, la natura ripristinatoria delle rimesse, stante l'esistenza dell'affidamento, si considera come presunta e spetta dunque alla banca, che eccepisca la prescrizione, l'onere di allegare e di provare se sussistano e quali siano le singole rimesse che hanno invece natura solutoria, con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tale onere, individuando d'ufficio i versamenti solutori, e tanto in ossequio ad un granitico orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 24.5.2018, n. 12977; Cass. civ., 7.9.2017, n. 20933; Cass. civ., 26.2.2014, n. 4518).
Secondo altro e più redente orientamento (come ben sintetizzato nella recente pronuncia n.
26897/2024, e conseguente anche alla nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
15895/2019), è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
“allegare” i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un
“pagamento” e alla natura “indebita” dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato;
mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l'onere di “allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023), poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti;
né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l'allegazione con l'indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.).
Ciò detto, pur volendo considerare simultaneamente entrambe le opzioni argomentative, può comunque darsi risposta in questa sede alla domanda del correntista, in senso favorevole all'accoglimento integrale della azione di ripetizione, dovendosi ritenere tutte le rimesse effettuate sul rapporto in questione, a natura esclusivamente ripristinatoria.
Ed infatti, applicando il primo orientamento giurisprudenziale indicato, e verificato il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della banca circa la natura solutoria, anziché ripristinatoria, di singole rimesse effettuate nel corso del rapporto affidato ed intestato al correntista, attesa la certa ed indiscutibile natura affidata del rapporto di conto corrente, può darsi risposta al quesito demandato dalla Suprema Corte nel senso che, in mancanza di elementi che depongano in senso diverso, deve ritenersi che il limite del contratto di affidamento sia coinciso costantemente con la somma massima dello scoperto di volta in volta verificatosi, con conseguente accertata natura ripristinatoria, e mai solutoria, di tutte le rimesse effettuate dal correntista.
Volendo, invece, fare corretta applicazione della seconda opzione interpretativa – a cui questa
Corte ritiene di aderire - deve rilevarsi che nella medesima pronuncia richiamata (Cass.
26897/2024), si afferma testualmente che “fermo quanto precede a proposito dell'”onere di allegazione” – distinto concettualmente dall' “onere della prova” attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione – “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'”onere della prova” della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista stesso;
ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme Cass. n. 20455/2023;
Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti”; e soprattutto – quanto all'esame del compendio istruttorio in relazione agli oneri di allegazione e di prova – che “a fronte dell'eccezione della banca che “alleghi” la natura di tali rimesse onde fondare l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esercitata, il giudice può accertare la sussistenza dell'apertura di credito nell'ambito dei suoi poteri officiosi, poiché trattasi di fatto impediente il decorso della prescrizione che attiene ad un'eccezione in senso lato, ed, infine, concludere sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie – che il conto in questione era “affidato”, e che non era individuabile un limite alla possibilità del cliente di generare un saldo “passivo”, onde non era ravvisabile alcuna rimessa “solutoria”, ma unicamente rimesse ripristinatorie;
con la conseguenza che l'unico pagamento ripetibile era costituito da quello effettuato (circostanza pacifica in atti) alla chiusura del conto per effetto di un saldo negativo alimentato da appostazioni indebite in quanto illegittime, rispetto al quale l'azione di ripetizione – esercitata nel decennio della chiusura del conto non poteva ritenersi prescritta”.
Ed allora, volendo dare pieno valore alle risultanze della CTU ed all'esame della copiosa documentazione bancaria in atti, prodotta ritualmente in giudizio, deve darsi riscontro positivo alle considerazioni e deduzioni effettuate dall'attore in riassunzione, in questa sede, riguardanti non tanto il tema del regime probatorio sin qui affrontato, bensì le effettive dinamiche del conto affidato, da cui poter dare risposta al tema d'indagine delegato.
La difesa del ha infatti ricordato come, sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel Pt_1
giudizio di primo grado, la banca stessa avesse ben chiarito, nelle sue difese, che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per tutta la durata del rapporto (e dunque sin dal 1989) era da considerarsi legittima atteso che essa “costituiva un corrispettivo autonomo dagli interessi, avendo una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo “ e ciò in piena aderenza al disposto codicistico dell'art. 1842 c.c., allorquando definisce l'apertura di credito nei medesimi termini letterali;
da ciò consegue, come correttamente rilevato dalla difesa del , Pt_1
che dalla combinazione di tale affermazione e dei numerosi estratti conto presenti in atti ed esaminati dal CTU, si ha la prova che il conto non ha mai avuto condizioni di scopertura, poiché il saldo debitore variabile nel tempo a seconda dell'andamento del rapporto, venne costantemente ricompreso dalla banca nella cornice dell'apertura di credito concesso e concretamente operativa, che aveva dunque soglia massima variabile e connessa all'esposizione debitoria volta per volta raggiunta dal correntista con l'applicazione costante di una unica c.m.s. evidentemente prevista per l'esposizione massima “intrafido” (ipotesi contemplata nella nota pronuncia Cass.
34997/2023, secondo cui “ lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere una apertura di credito per somma pari a tale valore monetario”); le commissioni di massimo scoperto risultano dunque addebitate in ciascun trimestre del rapporto, sempre e soltanto secondo una aliquota unica, sulla massima esposizione del trimestre, e ciò non può che far discendere la considerazione per cui fosse la banca stessa a considerare le esposizioni debitorie maturate dal correntista sempre nell'ambito dell'affidamento concesso, con conseguente natura ripristinatoria dei versamenti effettuati. Tali aspetti sono dirimenti rispetto all'indagine delegata dalla Suprema Corte, e concorrono ad evaderla in concreto, e sotto diversa prospettiva, nei termini indicati.
Di rilievo marginale, infine, appare la considerazione per cui in taluni estratti, viene riportato l'importo di £ 50.000.000 come base di calcolo per l'affidamento, atteso che, anche per gli sconfinamenti in conto superiori a tale importo, l'aliquota della commissione di massimo scoperto non è variata, e ciò a riprova che tali sconfinamenti oltre l'importo di £ 50.000.000 si ritenevano comunque avvenuti all'interno del fido. Di tale circostanza si ha piena prova dalla semplice lettura della documentazione bancaria indicata, ed oggetto di specifica annotazione proprio dalla difesa del . Pt_1
In conclusione, deve dunque ritenersi provata l'esistenza di una apertura di credito mai inferiore nel massimo alla esposizione debitoria del periodo, con conseguente natura ripristinatoria e mai solutoria di tutte le rimesse operate dal correntista a far data dalla apertura del rapporto, e dunque dal luglio 1989 sino alla sua chiusura (30.5.2005).
Il saldo finale del rapporto alla data di chiusura, al netto della rideterminazione conseguente allo scorporo degli addebiti illegittimi, ammonta ad € 65.967,76., come già accertato in precedenza sulla scorta delle incontestate risultanze della CTU, e tale è la somma oggetto dell'obbligo di restituzione da parte della banca ed in favore dl correntista, in accoglimento della sua domanda principale che in questa sede è nuovamente vagliata.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (9.10.2009) al soddisfo.
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord.,
12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo
(che ha visto il riconoscimento delle doglianze della parte attrice in primo grado e la notevole rideterminazione del suo saldo bancario, con accoglimento dell'azione di ripetizione) piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353;
Sez. Unite, Ord., 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), la banca originaria convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio in favore del
. Pt_1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del valore della controversia, determinato sulla base del quantum accertato come indebito, pari ad € 65.967,76.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4368/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n.
15228/2024, pubblicata il 30.05.2024, della sentenza n.1954/2020 emessa da questa Corte
d'Appello, pubblicata il 14.9.2020, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta in primo grado da , e per l'effetto ridetermina, Parte_1
alla data del 30.05.2005, il saldo del c.c. n. 1867929-01-64 ad esso intestato ed in essere presso la nella misura di € 65.967,76. Controparte_3
2. Condanna la alla restituzione dell'importo di € 65.967,76 in favore di _1
, oltre interessi legali dal 9.10.2009 al soddisfo. Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Aurelio Marino, _1
procuratore antistatario di , delle spese del primo grado, liquidate Parte_1
complessivamente in euro 14.103,00, di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 14.317,00, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 7.655,00, ed in favore degli avv.ti Aurelio Marino, Giacomo Junior
Mallardo e Marialuigia Passariello, nella qualità di antistatari dell'attore in riassunzione, di quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 8,450,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di
_1
Napoli, 21.5.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4368/2024, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MARINO Parte_1 C.F._1
AURELIO ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GARGANI _1 P.IVA_1
BENEDETTO ( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellata
Conclusioni di parte appellante:
I – con riguardo al c/c 1867929-01-96, accertata l'esistenza di una linea affidativa regolata in c/c organizzata sotto la forma tecnica dell'apertura di credito perdurata dall'impianto del conto sino alla sua estinzione – o, quanto meno, per l'intero periodo potenzialmente coperto da prescrizione – e mai inferiore al saldo storico tempo per tempo esposto dagli estratti del rapporto, accertato il saldo del c/c 1867929-01-96 dall'1/1/1996 al 31/5/2005 secondo le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.ro 1954 del 2020 non attinte dalla cassazione, ragionato il dare / avere senza porre quesiti sul tema della prescrizione ovvero, in subordine, ponderando la prescrizione considerando (i) che il periodo potenzialmente prescritto si arresta al 29/9/1998, (ii) che la banca ha riferito l'eccezione di prescrizione solo al diritto alla ripetizione delle somme addebitate per interessi ultralegali, (iii) che nella verifica della prescrizione deve procedersi in regime di saldo ricostruito applicando i criteri di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c. e (iv) che deve distinguersi tra rimesse solutorie e ripristinatorie e tra interessi maturati sull'intra-fido ed interessi maturati sull'extra-fido, potendosi ritenere potenzialmente prescritti solo questi ultimi:
-- accertare e dichiarare che, al dì dell'estinzione (30/5/2005), il c/c 1867929-01-96 avrebbe dovuto esporre saldo a credito per il correntista pari ad € 65.967,76 ovvero pari a quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
-- condannare a pagare al Sig. la su indicata somma di € _1 Parte_1
65.967,76 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte avrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal 9/10/2009 all'effettivo soddisfo;
II – condannare alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio di _1
primo grado R.G. 85589/2009, del giudizio di secondo grado R.G. 2641/2017, del giudizio di legittimità R.G. 19574/2020 e del giudizio di rinvio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione, perché antistatari, in favore dei sottoscritti difensori;
agli avv.ti Aurelio Marino, Giacomo Junior Mallardo e Marialuigia
Passariello andranno attribuite le spese e competenze del giudizio di rinvio;
al solo avv. Aurelio
Marino le spese ed i compensi di tutti gli altri gradi.
Conclusioni di parte appellata:
“Dichiarare inammissibili le nuove conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione avversario e considerare validamente proposte solo quelle dell'originario appello notificato dal sig.
[...]
; Pt_1
- rigettare il proposto appello, in quanto inammissibile ed infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in via gradata, in caso di accoglimento dell'appello e, quindi, di declaratoria di ammissibilità della domanda formulata in primo grado:
1) in rito, dichiarare nulla e inammissibile la proposta domanda giudiziale attrice, per i rilievi svolti;
2) nel merito, rigettare la stessa, in tutti i suoi capi, in quanto infondata in fatto e diritto, anche in dipendenza dell'eccepita prescrizione del diritto fatto valere, per i rilievi svolti;
- condannare la controparte alla refusione delle spese ed onorari dei giudizi di merito e di legittimità”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Frattamaggiore - Parte_1
la esponendo: 1) di essere stato titolare del conto corrente n. 1867929-01-64, _1
in essere presso la filiale della banca convenuta sita in Frattamaggiore, ed estinto in data 30.5.2005;
2) che tale rapporto aveva patito nel tempo una serie di addebiti illegittimi, derivanti dalla misura ultralegale degli interessi passivi, dalla misura inferiore a quella legale degli interessi a credito, dalle commissioni di massimo scoperto mai validamente pattuite, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e da spese di gestione mai oggetto di effettiva negoziazione.
Sulla scorta di tale prospettazione, il chiedeva accertarsi la nullità totale, per difetto di Pt_1
forma scritta, dei rapporti di finanziamento per anticipazione, regolati sul medesimo conto corrente,
e rideterminarsi il saldo del rapporto, alla data del 30.5.2005, nella misura di € 50.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, con la condanna della banca alla restituzione del relativo importo, oltre agli interessi corrispettivi dal 30.5.2005 al 30.5.2008, agli interessi di mora da tale data al soddisfo, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a norma dell'art. 1283 c.c., a far data dalla notifica dell'atto introduttivo, con l'ulteriore riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c.
Costituitasi, la banca convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale per l'azione di ripetizione e per l'azione di annullamento;
deduceva altresì che le condizioni del rapporto erano state tutte concordate tra le parti, che gli estratti conto non erano mai stati ritualmente contestati, ed eccepiva altresì la irripetibilità delle somme ex art. 2034 c.c.
Con sentenza n. 11940/2016 del 2.11.2016, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, rilevando che la parte attrice aveva omesso di specificare la decorrenza del conto, i saldi contabili su cui la convenuta aveva applicato i denunciati interessi anatocistici, i tassi applicati, le c.m.s. ed ogni altro elemento di fatto necessario per l'espletamento utile di una consulenza d'ufficio; per tali motivi il giudice di prime cure, ritenendo che la consulenza tecnica d'ufficio, comunque disposta dal precedente istruttore, avesse avuto funzione meramente esplorativa, riteneva che le gravi carenze probatorie rispetto all'azione proposta fossero di ostacolo all'accoglimento della domanda. Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 164, 161 e 191 c.p.c.,
e lamentando che la propria domanda introduttiva era sufficientemente determinata, avendo egli specificato il numero del rapporto, i periodi in considerazione, la applicazione per tutta la durata del rapporto di interessi ultralegali capitalizzati, e di spese mai pattuite.
Con sentenza n. 1954/20 del 3.6.2020, la Corte adita accoglieva l'appello, ritenendo che le indicazioni fornite dall'attore in primo grado, a sostegno della domanda proposta, fossero state sufficienti a indicare il rapporto in contestazione, sorto in epoca antecedente al luglio 1989, e tutte le ragioni delle doglianze proposte (applicazione costante di interessi ultralegali, capitalizzati e di spese e commissioni mai pattuite tra le parti), con conseguente legittima richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma indebitamente percepita;
la Corte riteneva che, anche a seguito di quanto ben indicato dalla pronuncia della Suprema Corte a SSUU n. 15895/2019,
l'onere di allegazione da parte dell'attore fosse stato pienamente soddisfatto.
Nel merito della domanda, la Corte rilevava - quanto alla eccezione di prescrizione proposta dalla banca - che l'attore aveva sempre dedotto che il rapporto fosse assistito da una apertura di credito,
e che tale circostanza non era stata contestata dalla banca, che aveva infatti sostenuto la legittimità della applicazione della c.m.s., quale corrispettivo autonomo dagli interessi, con funzione remunerativa del suo obbligo di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo;
ciò posto, la Corte riteneva che gli importi versati dal correntista avessero avuto tutti natura ripristinatoria della provvista, e non solutoria, e che pertanto non potendo essere qualificati come pagamenti, il termine prescrizionale per la ripetizione di quanto indebitamente pagato andava a decorrere dalla chiusura del conto corrente, e dunque a far data dal
30.5.2005.
La Corte evidenziava che, essendo stato aperto il conto in epoca antecedente al luglio del 1989, la pattuizione degli interessi ultralegali ex art. 1284 u.c. c.c. dovesse avere forma scritta, così come tutte le clausole contrattuali che prevedevano applicazione di spese e commissioni di qualsiasi genere;
sulla base di quanto osservava, la Corte dunque riteneva di dover applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 TUB, con esclusione di qualsiasi capitalizzazione nonché di qualsiasi applicazione di commissioni e spese non pattuite per iscritto. Ritenuta altresì sufficiente e condivisibile l'indagine peritale compiuta in primo grado, ed operata la ricostruzione mediante saldi di ricongiunzione per i periodi in cui era risultata carente la documentazione bancaria, la Corte accertava definitivamente che il saldo alla data di chiusura del rapporto era pari ad € 65.967,76, somma sulla quale si sarebbero dovuti poi calcolare, ai fini della restituzione in favore del correntista, gli interessi in misura del tasso legale, dalla data della domanda sino al soddisfo.
La Corte dunque accoglieva l'appello, e in riforma integrale della pronuncia di primo grado, accertava il saldo finale del rapporto nella misura di € 65.967,76 e condannava la alla CP_2
restituzione di tale somma in favore del correntista, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo.
Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
La proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte _1
d'Appello deducendo: a) la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2934, 2035, 2938 e 2967 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione proposta, sul mero rilievo della sussistenza di una apertura di credito, dedotta in giudizio dall'attore e mai contestata dalla banca, in ragione della quale si era affermata la natura ripristinatoria delle rimesse oggetto di causa, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale solo a far data dalla chiusura del rapporto;
b) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., non avendo la
Corte d'appello specificato per quale motivo le scritture di raccordo fossero pienamente suppletive della incompletezza della documentazione esibita;
c) la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., atteso che , a suo dire, gravava sul cliente l'onere di provare l' esistenza delle convenzioni contrattuali considerate nulle e che a tale obbligo non fosse invece tenuta la banca.
Con ordinanza del 20.3.2024, la Corte, ritenuti infondati i motivi sub b) e c), cassava la sentenza impugnata in relazione alla fondatezza del primo motivo di censura, e rimetteva il giudizio dinanzi a questa corte, in diversa composizione.
Nel merito, la Corte rilevava come il carattere solutorio dei versamenti discende dall'essere gli stessi effettuati su un conto scoperto, oltre che passivo, e che ciò può avvenire sia in assenza di un affidamento, sia in presenza di un affidamento allorché il limite dello stesso sia stato superato;
nelle altre ipotesi – rapporto affidato e mancato superamento del limite del fido - le rimesse hanno invece natura ripristinatoria e non hanno dunque natura di pagamento in senso proprio. Ciò posto, per potersi rigettare l'eccezione di prescrizione, deve essere chiaro che ogni rimessa abbia natura ripristinatoria, e ciò non può automaticamente discendere dall'accertamento dell'esistenza di un generico affidamento, privo di indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e non già solutori;
da ciò deriva, a dire della Corte, che al correntista – su cui incombe la prova del carattere ripristinatorio delle provviste (Cass. 27704/2018, 2660/2019) – non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, per verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse.
L'ordinanza di rimessione delegava pertanto alla Corte territoriale il concreto accertamento della natura dei versamenti effettuati sul rapporto affidato, al fine di chiarire il termine prescrizionale su cui valutare la tempestività o meno dell'azione di ripetizione.
Il giudizio di riassunzione dinanzi a questa Corte.
Con atto di citazione in riassunzione, ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte, dichiarando di avere interesse alla pronuncia definitiva di accertamento del saldo alla data del 30.5.2005, con contestuale condanna alla restituzione in suo favore di quanto ritenuto indebito, e ciò al netto dell'ulteriore accertamento sulla effettività della prescrizione secondo quanto indicato dalla ordinanza di rimessione emessa dalla Suprema Corte.
L'attore in riassunzione ha evidenziato alcuni dei punti fermi, ormai coperti da giudicato, da cui partire per gli ulteriori e limitati accertamenti da compiere in questa sede, e segnatamente: a) che il conto corrente in esame era nato prima del 1989, così come anche l'apertura di credito in esso regolata;
b) che il conto era cessato in data 30.5.2005; c) che il saldo finale del rapporto andava determinato secondo i criteri ormai recepiti dalla pronuncia della Corte d'Appello n. 1954/2020; d) che il periodo potenzialmente prescritto si arrestava al 29.9.1998, atteso che, in data 30.9.1998,
riceveva una missiva idonea ad interrompere la prescrizione;
e) che la banca aveva _1
eccepito la prescrizione solo in relazione alla somme addebitate per interessi ultralegali, secondo quanto indicato nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado, e non anche rispetto agli interessi a credito della correntista e rispetto alle rimesse per spese, c.m.s., capitalizzazione trimestrale e valute;
e) che, secondo giurisprudenza costante, nella verifica della prescrizione dovrà procedersi in regime di saldo ricostruito, altresì applicando i criteri di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., atteso che “il dies a quo della prescrizione non può iniziare a decorrere se non per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria – finanche dinanzi ad un conto non affidato – sia in effetti individuabile dopo la rettifica del saldo” (Cass. 5064/2024).
L'attore ha, altresì, dedotto che, dalle allegazioni delle parti, risultava ben chiaro il limite dell'apertura di credito e che il saldo del rapporto era rimasto costantemente nella cornice dell'affidamento, ragion per cui tutte le rimesse avevano dunque natura ripristinatoria e mai solutoria, tanto che la aliquota della c.m.s. era stata sempre unica, non essendosi mai verificata una esposizione extrafido, come ben desumibile dalla CTU;
l'attore ha specificato infatti che l'apertura ebbe base fissa di £ 50.000.000, importo poi aumentato nel corso del rapporto, tanto che la c.m.s. applicata fu sempre e soltanto unica, e cioè intrafido.
Costituitasi, la banca convenuta in riassunzione ha negato di aver sollevato l'eccezione di prescrizione solo per alcune delle somme versate, atteso quanto ben espresso nei precedenti scritti dei giudizi passati, ed ha contestato che l'attore non aveva, invece, dato prova alcuna del limite effettivo dell'affidamento, al fine di contestare l'eccezione di prescrizione sollevata, non potendosi dedurre l'esistenza di un mero fido di fatto, invero collegato alla sola e mera tolleranza dell'istituto e non alla certa indicazione di un tetto massimo concesso pattuito per l'affidamento.
Nel merito della vicenda di cui è giudizio, la Corte osserva quanto segue.
Vanno preliminarmente richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord.,
20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord., 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico- giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022,
n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n. 7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887;
Sez. V, 16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità
(cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021, n. 33458). Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse,
e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (cfr. Cass. civ., Sez. V, 01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732; Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023,
n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord., 02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord.,
31/05/2021, n. 15143). In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360
c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio
(cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere
"sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n.
3165; Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
Ciò posto, lo stretto ambito di accertamento demandato dall'ordinanza di rinvio in questa sede attiene soltanto alla verifica in concreto della natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse effettuate dal correntista , essendo in ogni caso dato certo e non più discutibile quello per Pt_1
cui il conto corrente in questione fosse affidato. La necessità ravvisata dalla Corte rispetto all'accertamento demandato in questa sede, attiene nello specifico alla possibilità di individuare se, nell'ambito del rapporto affidato, le rimesse operate dal correntista fossero avvenute sempre entro il limite dell'affidamento (e dunque tutte e sempre con natura ripristinatoria), o se talvolta oltre tale limite (e dunque talune con natura solutoria); appare ben chiara la rilevanza di tale accertamento in relazione al regime prescrizionale da applicare per le suddette rimesse, decorrente nel primo caso dalla chiusura del conto, e nel secondo dalla singola rimessa.
Il tema di indagine è dunque quello della prova della natura ripristinatoria delle rimesse, e del relativo onere probatorio, poiché dalla accertata natura in tal senso di ogni singola rimessa potrà ritenersi che il termine prescrizionale per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte (con tale funzione) decorra dalla chiusura del rapporto.
Sullo specifico tema d'indagine, così individuato, valgono le considerazioni che seguono.
In linea generale va rilevato che, in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è generalmente onerato il correntista (come i suoi aventi causa) può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando
- pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma - il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (cass. civ., 14.12.2023, n. 34997; cass. civ., 29.2.2024, n. 5387, anche in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione).
Ne deriva che - non essendo la banca convenuta in ripetizione di indebito legittimata a far valere la nullità dei contratti di apertura di credito, per mancanza di forma scritta, o a sollecitare un rilievo ufficioso in tal senso - non può ritenersi precluso al correntista di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dal deposito del relativo contratto, quali ad esempio gli estratti conto, che, però – come più volte precisato dalla Corte di Cassazione (cass. civ.,
29.2.2024, n. 5387, in motivazione;
cass. civ., 29.2.2024, n. 5336, anche in motivazione;
cass. civ., 17.1.2024, n. 1763; cass. civ., 18.4.2023, n. 10293) - non costituiscono l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni del rapporto bancario, potendosi avvalere di altri strumenti rappresentativi delle predette movimentazioni, come, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari (o c.d.
“staffe”), o attribuendo rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ex art. 116 c.p.c.
L'esistenza del contratto di affidamento, collegato al conto corrente ordinario, può correttamente desumersi, come già ritenuto nel precedente giudizio di appello, dagli elementi espressamente indicati nella sentenza impugnata: saldi costantemente passivi, per ammontare rilevanti, senza che la banca abbia mai richiesto il rientro o che la correntista si sia mai impegnata a rientrare integralmente dall'esposizione debitoria;
applicazione della commissione di massimo scoperto;
dichiarazioni della medesima banca che mai nulla ha contestato sul punto, come ben chiarito anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
Tali principi generali – attinenti alla esistenza dell'affidamento, circostanza in questa sede data per acclarata - risultano avere valenza argomentativa anche in relazione alla questione del
“quantum” dell'affidamento concesso, e dunque del suo concreto limite.
Ed infatti, quanto allo specifico tema della dimostrazione del limite concreto dell'affidamento, necessario al fine di comprendere la natura delle rimesse nel corso del tempo (se intrafido o extrafido), deve rilevarsi in primo luogo, ed in linea generale, che è principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione quello per cui, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992 e al regime delle nullità di protezione, poiché la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancarie passive può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo di affidamento della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (Cass. civ., 14.12.2023, n. 34997, in motivazione;
cass. civ., 17.7.2023,
n. 24055, con riferimento ai contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore del
TUB, per i quali, quindi, non vi è obbligo di forma scritta;
cass. civ., 23.4.1996, n. 3842).
Orbene, ferme le considerazioni sin qui esposte, deve però osservarsi che l'esame compiuto del tema d'indagine delegato non può tuttavia non prendere le mosse dalle questioni relative al regime probatorio, chiarendo in primo luogo, secondo la dinamica processuale che ha caratterizzato il rapporto tra le domande e le eccezioni proposte in giudizio, su quale parte gravasse effettivamente l'onere di specificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Ciò posto, la Corte osserva che tale tema è oggetto di un articolato e contraddittorio dibattito giurisprudenziale, che ha registrato nel tempo diverse opzioni interpretative: una prima e più risalente soluzione (citata dalla difesa del ) ha ritenuto che, quanto all'onere della prova di Pt_1 cui all'art. 2697 c.c., acclarata l'esistenza dell'affidamento, e dunque paralizzata l'eccezione di prescrizione della banca (cfr. Cass. 5364/2024, che qualifica l'apertura di credito come una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione che eccepisca la prescrizione), da tanto consegue che è onere della banca dare la prova dell'eventuale natura solutoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto;
ed invero, la natura ripristinatoria delle rimesse, stante l'esistenza dell'affidamento, si considera come presunta e spetta dunque alla banca, che eccepisca la prescrizione, l'onere di allegare e di provare se sussistano e quali siano le singole rimesse che hanno invece natura solutoria, con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tale onere, individuando d'ufficio i versamenti solutori, e tanto in ossequio ad un granitico orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., 24.5.2018, n. 12977; Cass. civ., 7.9.2017, n. 20933; Cass. civ., 26.2.2014, n. 4518).
Secondo altro e più redente orientamento (come ben sintetizzato nella recente pronuncia n.
26897/2024, e conseguente anche alla nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
15895/2019), è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
“allegare” i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un
“pagamento” e alla natura “indebita” dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato;
mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l'onere di “allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023), poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti;
né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l'allegazione con l'indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.).
Ciò detto, pur volendo considerare simultaneamente entrambe le opzioni argomentative, può comunque darsi risposta in questa sede alla domanda del correntista, in senso favorevole all'accoglimento integrale della azione di ripetizione, dovendosi ritenere tutte le rimesse effettuate sul rapporto in questione, a natura esclusivamente ripristinatoria.
Ed infatti, applicando il primo orientamento giurisprudenziale indicato, e verificato il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della banca circa la natura solutoria, anziché ripristinatoria, di singole rimesse effettuate nel corso del rapporto affidato ed intestato al correntista, attesa la certa ed indiscutibile natura affidata del rapporto di conto corrente, può darsi risposta al quesito demandato dalla Suprema Corte nel senso che, in mancanza di elementi che depongano in senso diverso, deve ritenersi che il limite del contratto di affidamento sia coinciso costantemente con la somma massima dello scoperto di volta in volta verificatosi, con conseguente accertata natura ripristinatoria, e mai solutoria, di tutte le rimesse effettuate dal correntista.
Volendo, invece, fare corretta applicazione della seconda opzione interpretativa – a cui questa
Corte ritiene di aderire - deve rilevarsi che nella medesima pronuncia richiamata (Cass.
26897/2024), si afferma testualmente che “fermo quanto precede a proposito dell'”onere di allegazione” – distinto concettualmente dall' “onere della prova” attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione – “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'”onere della prova” della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista stesso;
ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, “il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme Cass. n. 20455/2023;
Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti”; e soprattutto – quanto all'esame del compendio istruttorio in relazione agli oneri di allegazione e di prova – che “a fronte dell'eccezione della banca che “alleghi” la natura di tali rimesse onde fondare l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione ex adverso esercitata, il giudice può accertare la sussistenza dell'apertura di credito nell'ambito dei suoi poteri officiosi, poiché trattasi di fatto impediente il decorso della prescrizione che attiene ad un'eccezione in senso lato, ed, infine, concludere sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie – che il conto in questione era “affidato”, e che non era individuabile un limite alla possibilità del cliente di generare un saldo “passivo”, onde non era ravvisabile alcuna rimessa “solutoria”, ma unicamente rimesse ripristinatorie;
con la conseguenza che l'unico pagamento ripetibile era costituito da quello effettuato (circostanza pacifica in atti) alla chiusura del conto per effetto di un saldo negativo alimentato da appostazioni indebite in quanto illegittime, rispetto al quale l'azione di ripetizione – esercitata nel decennio della chiusura del conto non poteva ritenersi prescritta”.
Ed allora, volendo dare pieno valore alle risultanze della CTU ed all'esame della copiosa documentazione bancaria in atti, prodotta ritualmente in giudizio, deve darsi riscontro positivo alle considerazioni e deduzioni effettuate dall'attore in riassunzione, in questa sede, riguardanti non tanto il tema del regime probatorio sin qui affrontato, bensì le effettive dinamiche del conto affidato, da cui poter dare risposta al tema d'indagine delegato.
La difesa del ha infatti ricordato come, sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel Pt_1
giudizio di primo grado, la banca stessa avesse ben chiarito, nelle sue difese, che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per tutta la durata del rapporto (e dunque sin dal 1989) era da considerarsi legittima atteso che essa “costituiva un corrispettivo autonomo dagli interessi, avendo una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo “ e ciò in piena aderenza al disposto codicistico dell'art. 1842 c.c., allorquando definisce l'apertura di credito nei medesimi termini letterali;
da ciò consegue, come correttamente rilevato dalla difesa del , Pt_1
che dalla combinazione di tale affermazione e dei numerosi estratti conto presenti in atti ed esaminati dal CTU, si ha la prova che il conto non ha mai avuto condizioni di scopertura, poiché il saldo debitore variabile nel tempo a seconda dell'andamento del rapporto, venne costantemente ricompreso dalla banca nella cornice dell'apertura di credito concesso e concretamente operativa, che aveva dunque soglia massima variabile e connessa all'esposizione debitoria volta per volta raggiunta dal correntista con l'applicazione costante di una unica c.m.s. evidentemente prevista per l'esposizione massima “intrafido” (ipotesi contemplata nella nota pronuncia Cass.
34997/2023, secondo cui “ lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere una apertura di credito per somma pari a tale valore monetario”); le commissioni di massimo scoperto risultano dunque addebitate in ciascun trimestre del rapporto, sempre e soltanto secondo una aliquota unica, sulla massima esposizione del trimestre, e ciò non può che far discendere la considerazione per cui fosse la banca stessa a considerare le esposizioni debitorie maturate dal correntista sempre nell'ambito dell'affidamento concesso, con conseguente natura ripristinatoria dei versamenti effettuati. Tali aspetti sono dirimenti rispetto all'indagine delegata dalla Suprema Corte, e concorrono ad evaderla in concreto, e sotto diversa prospettiva, nei termini indicati.
Di rilievo marginale, infine, appare la considerazione per cui in taluni estratti, viene riportato l'importo di £ 50.000.000 come base di calcolo per l'affidamento, atteso che, anche per gli sconfinamenti in conto superiori a tale importo, l'aliquota della commissione di massimo scoperto non è variata, e ciò a riprova che tali sconfinamenti oltre l'importo di £ 50.000.000 si ritenevano comunque avvenuti all'interno del fido. Di tale circostanza si ha piena prova dalla semplice lettura della documentazione bancaria indicata, ed oggetto di specifica annotazione proprio dalla difesa del . Pt_1
In conclusione, deve dunque ritenersi provata l'esistenza di una apertura di credito mai inferiore nel massimo alla esposizione debitoria del periodo, con conseguente natura ripristinatoria e mai solutoria di tutte le rimesse operate dal correntista a far data dalla apertura del rapporto, e dunque dal luglio 1989 sino alla sua chiusura (30.5.2005).
Il saldo finale del rapporto alla data di chiusura, al netto della rideterminazione conseguente allo scorporo degli addebiti illegittimi, ammonta ad € 65.967,76., come già accertato in precedenza sulla scorta delle incontestate risultanze della CTU, e tale è la somma oggetto dell'obbligo di restituzione da parte della banca ed in favore dl correntista, in accoglimento della sua domanda principale che in questa sede è nuovamente vagliata.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data della domanda (9.10.2009) al soddisfo.
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord.,
12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo
(che ha visto il riconoscimento delle doglianze della parte attrice in primo grado e la notevole rideterminazione del suo saldo bancario, con accoglimento dell'azione di ripetizione) piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353;
Sez. Unite, Ord., 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), la banca originaria convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio in favore del
. Pt_1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del valore della controversia, determinato sulla base del quantum accertato come indebito, pari ad € 65.967,76.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4368/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n.
15228/2024, pubblicata il 30.05.2024, della sentenza n.1954/2020 emessa da questa Corte
d'Appello, pubblicata il 14.9.2020, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta in primo grado da , e per l'effetto ridetermina, Parte_1
alla data del 30.05.2005, il saldo del c.c. n. 1867929-01-64 ad esso intestato ed in essere presso la nella misura di € 65.967,76. Controparte_3
2. Condanna la alla restituzione dell'importo di € 65.967,76 in favore di _1
, oltre interessi legali dal 9.10.2009 al soddisfo. Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Aurelio Marino, _1
procuratore antistatario di , delle spese del primo grado, liquidate Parte_1
complessivamente in euro 14.103,00, di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 14.317,00, nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 7.655,00, ed in favore degli avv.ti Aurelio Marino, Giacomo Junior
Mallardo e Marialuigia Passariello, nella qualità di antistatari dell'attore in riassunzione, di quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 8,450,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di
_1
Napoli, 21.5.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi