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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2943/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria de Ruggiero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2943/2020 –a cui è riunita la n. 2017/2021
- promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 1 FAENZA presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMUCCI CP P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA G. REGNOLI N. 78 FORLI' presso il difensore pagina 1 di 14 CONVENUTO/OPPOSTO
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
DONATI STEFANO elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 1 FAENZA
presso il difensore
INTERVENUTO
(C.F ) e Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
NICOLA PETTA elettivamente domiciliati in GALLERIA MAZZINI N.2 FORLI'
presso il difensore
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note conclusive depositate nel processo telematico.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, - in via principale,
nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo dichiarare nullo/illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 1083/2020 con conseguente revoca dello stesso;
- accertata la nullità, annullabilità, inefficacia della disdetta al contratto di locazione in quanto atto di gestione assunto dall in posizione di CP_5 CP
conflitto di interessi con la società stessa ed esorbitante comunque i suoi poteri gestori in violazione della riserva di competenza ex art. 2749, comma 2, n. 5 c.c., rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione;
- dichiarare inammissibili e/o pagina 2 di 14 comunque rigettare tutte le domande formulate da per infondatezza sia in CP
punto di fatto che di diritto;
- In via riconvenzionale, accertata la simulazione assoluta del contratto di locazione del 29/10/2009 tra e dichiararne CP Parte_1
l'inefficacia e la conseguente cessazione della materia del contendere e/o respingere le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto. - in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da si Parte_1
chiede che il Giudice voglia disporre l'espletamento di una CTU contabile al fine di stabilire l'esatto importo a debito sulla base della documentazione versata in atti - In
ogni caso con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge di entrambi i giudizi riuniti.”
Parte convenuta: “Si chiede all'ill. mo Tribunale di Forlì di volere accogliere le seguenti conclusioni: - convalidare ex artt. 663 e 657 c.p.c. la licenza per finita locazione intimata dalla in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, alla CP
in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, tramite Parte_1
l'intimazione di licenza per finita locazione, con contestuale citazione per la convalida,
introduttiva del presente procedimento;
- respingere e disattendere in toto l'opposizione proposta dall'opponente, avverso il Decreto ingiuntivo opposto - n. Parte_1
1083/2020 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale di Forlì, nel procedimento monitorio inter partes n. 2329/2020 R.G., depositato in cancelleria il 19 agosto 2020 e notificato a mezzo p.e.c. all'opponente il 28 agosto 2020 - nonché le domande, principali e riconvenzionali, avanzate dall'opponente medesima nel ricorso in opposizione, poiché
pagina 3 di 14 del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente detto provvedimento monitorio e dichiararne la sua efficacia esecutiva, a norma dell'art. 653,
1° comma c.p.c.; - comunque, accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 28 L.
392/1978 del contratto di locazione a uso commerciale stipulato fra le parti del 29
ottobre 2009 per cui è causa, per scadenza di tale contratto alla data del 1 ottobre 2021,
a seguito di rituale disdetta fornita dal Sig. , nella sua qualità di Controparte_3
amministratore unico e di legale rappresentante pro – tempore della locatrice, CP
tramite messaggio di p.e.c. e tramite datate 3 agosto 2020 e, per
[...] Parte_2
l'effetto: - ordinare all'intimata – opponente, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, di rilasciare all'intimante – opposta, CP
in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, libera da cose e persone,
l'unità immobiliare consistente in un capannone ad uso industriale sito in Forlì, Via
Golfarelli, 88/D, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 183, part. 1053,
cat D7, oggetto del sopra indicato contratto di locazione a uso commerciale, alla predetta scadenza contrattuale del 1 ottobre 2021 o, comunque, fissare ex art. 56, 1°
comma L. 392/1978 il termine per il rilascio di tale immobile entro il termine di mesi 6
(sei) da detta scadenza contrattuale;
- in ogni caso, respingere e disattendere in toto l'opposizione, nonché tutte le domande avanzate dall'intimata – opponente, Parte_1
e dall'interveniente volontario ad adiuvandum, Sig. , nel presente
[...] CP_2
giudizio, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto;
specificamente, respingere e disattendere in toto la domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione pagina 4 di 14 assoluta del sopra indicato contratto di locazione a uso commerciale stipulato fra le parti, avanzata dall'intimata – opponente, e dall'interveniente Parte_1
volontario ad adiuvandum, Sig. , nel presente giudizio, poiché del tutto CP_2
infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e di compensi relativi al presente giudizio di opposizione, determinati a norma del D.M. n 55 del 10 marzo 2014 e ss.
modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012
e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge”
Parte intervenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, CP_2
- in via principale, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo dichiarare nullo/illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 1083/2020 con conseguente revoca dello stesso;
- accertata la nullità, annullabilità, inefficacia della disdetta al contratto di locazione in quanto atto di gestione assunto dall CP_5
in posizione di conflitto di interessi con la società stessa ed esorbitante CP
comunque i suoi poteri gestori in violazione della riserva di competenza ex art. 2749,
comma 2, n. 5 c.c., rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione;
-
dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande formulate da CP
per infondatezza sia in punto di fatto che di diritto;
- In via riconvenzionale,
[...]
accertata la simulazione assoluta del contratto di locazione del 29/10/2009 tra CP
e dichiararne l'inefficacia e la conseguente cessazione della
[...] Parte_1
materia del contendere e/o respingere le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto. - in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione a decreto pagina 5 di 14 ingiuntivo promossa da si chiede che il Giudice voglia disporre Parte_1
l'espletamento di una CTU contabile al fine di stabilire l'esatto importo a debito sulla base della documentazione versata in atti - In ogni caso con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge di entrambi i giudizi riuniti.”
Per l'intervenuta : “codesto giudice voglia, al più presto, fissare Controparte_4
udienza di discussione concedendo termini per memorie e repliche fino a prima dell'udienza essendo la causa documentale e matura per la decisione. In subordine, ove l'udienza non possa essere essere fissata entro i prossimi tre mesi, si chiede che vengano nel frattempo accolte le istanze ex art.183 ter e quater cpc e/o di sequestro avanzate da le quali per loro natura presuppongono che su di esse il Giudice CP
si pronunci con celerità, la qual cosa appare incomprensibile come non sia ancora avvenuta. Nel merito chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP
[...]
Per l'intervenuto : “codesto giudice voglia, al più presto, fissare Controparte_3
udienza di discussione concedendo termini per memorie e repliche fino a prima dell'udienza essendo la causa documentale e matura per la decisione. In subordine, ove l'udienza non possa essere essere fissata entro i prossimi tre mesi, si chiede che vengano nel frattempo accolte le istanze ex art.183 ter e quater cpc e/o di sequestro avanzate da le quali per loro natura presuppongono che su di esse il Giudice CP
si pronunci con celerità, la qual cosa appare incomprensibile come non sia ancora pagina 6 di 14 avvenuta. Nel merito chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'articolo 132 c.p.c. (introdotta dall'articolo 45, 12° comma, legge numero 69/09 ed immediatamente applicabile ai giudizi di primo grado pendenti al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge stessa, in forza del suo articolo 58, 2 comma).
Brevemente. Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1083/20 con il quale il
Tribunale di Forlì ha ingiunto a di pagare a la somma di Euro Parte_1 CP
558.750,00 per mensilità scadute e non pagate relativamente ad un contratto di locazione inter-partes. Parte opponente ha contestato l'inesattezza del credito a fronte di un credito complessivo di euro 1.456.600,00 ed un pagamento parziale di euro 897.850,00. Ha
eccepito l'efficacia della locazione, in quanto risultato di una simulazione sulla scorta della volontà delle parti di mantenere in bonis in termini di liquidità. Ha CP
contestato la condotta monitoria dell'opposta, sulla presunta rivendicazione di un licenziamento di un socio dipendente di CP Parte_1
Alla causa è stata riunita la procedura n. 2017/2021 r.g. con la quale ha Parte_3
formulato opposizione alla licenza per finita locazione.
Nella causa n. 2943/20 sono intervenuti ad adiuvandum di il signor Parte_3
e ad adiuvandum di i signori e CP_2 CP Controparte_3 CP_4
.
[...]
pagina 7 di 14 Le parti, su ordine del Giudice, hanno provveduto alla mediazione obbligatoria con esito negativo.
In corso di causa, l'opponente ha prodotto documenti e parte opposta ha fatto istanza affinché il Giudice, che di prima cura non aveva concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, emettesse provvedimento esecutivo su minor importo, perché
risultava riconosciuto dall'opponente; pendente pure istanza di sequestro conservativo. Il
Giudice, a seguito della riserva assunta all'udienza del 24 giugno 2022 ha osservato che
“A seguito dell'ampia discussione odierna e per il necessario esame dei documenti da ultimo prodotti e delle reciproche e contrapposte istanze, occorre rimettere in istruttoria della causa per esplicare gli opportuni provvedimenti. Sulle istanze dell'opponente depositata il 28 marzo 2022 La memoria depositata dall'opponente in data 28 marzo
2022 rappresenta, invero, una memoria difensiva non autorizzata. La richiesta rimessione in termini sulla base di presupposti documenti sopravvenuti appare al più
una difesa tesa ad argomentare la domanda introduttiva di cui all'opposizione al decreto ingiuntivo. Peraltro, a ben vedere, i documenti allegati sono di formazione anteriore alla causa ed il socio ne avrebbe potuto avere contezza o Persona_1
comunque procurarseli tempestivamente secondo il rito del procedimento, perché
facente parte della compagine sociale di entrambe le società oggi in lite. Quanto sopra assurge per l'inammissibilità della produzione documentale perché intempestiva. Sull
'istanza dell'opposta depositata il 9 settembre 2021 Relativamente alle richieste ex art.
pagina 8 di 14 esaminanda lite è quello locatizio per cui valgono le norme di cui agli artt. 413 e seguenti ed in particolare l'art. 447 bis cpc. Alla lettera di quest'ultima norma non appare compatibile l'istanza formulata ex artt. 186 bis, ter e quater cpc. Ad ogni buon conto non è neppure ammissibile e quindi è irrituale l'ordinanza ex art. 186 ter cpc nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene su importo inferiore a quello del decreto e perché incontestato, perché ciò importerebbe una modifica del provvedimento opposto.
In questa misura le istanze dell'opposto non appaiono pregevoli di accoglimento.
Relativamente all'istanza di sequestro conservativo. Giova ricordare che il provvedimento cautelare richiesto abbisogna della contestuale e simultaneità dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. Relativamente al primo, la causa è di prossima sentenza e non è opportuno illustrare argomenti anticipatori. Sul
periculum, l'istanza non è ammissibile e non può trovare accoglimento. Infatti, parte istante, sebbene formuli l'istanza nell'ambito di una più ampia memoria e non ritualmente secondo ricorso, nulla ostando la forma ad un provvedimento di questo giudice anche in via cautelare, non allega attività del presunto debitore dirette al depauperamento del proprio patrimonio. L'incidenza del credito, la somma ingiunta,
non di per loro valgono a presupporre un periculum in mora, soprattutto laddove viene alla radice contestato il credito da parte dell'opponente. L'istanza va pertanto disattesa per carenza del presupposto specifico. * * * Allo stato degli atti e documenti allegati alla data del 24 febbraio 2022, la causa è esaustivamente istruita e matura per essere pagina 9 di 14 decisa.
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza di rimessione in termini di cui all'istanza di parte opponente del 28 marzo 2022 ed a tal fine DISPONE l'espunzione della memoria e dei documenti depositati dalla difesa dell'opponente in via telematica il 28 marzo 2022
MANDA alla cancelleria per provvedere nei termini di cui sopra RIGETTA l'istanza di emissione di provvedimenti ex art. 186 bis, ter e quater cpc e di provvisoria esecutorietà
di somme inferiori rispetto al decreto ingiuntivo opposto di cui all'istanza dell'opposto depositata il 9 settembre 202 RIGETTA l'istanza di sequestro conservativo a carico di parte opponente.”
Il Giudice ha, quindi, fissato per la discussione a seguito della quale ha deciso.
Giova preliminarmente prendere posizione sull'argomentata simulazione del rapporto contrattuale inter-partes.
In questo senso, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata e non merita accoglimento.
Per principio generale la simulazione può essere provata senza limiti – e, perciò, anche per testimoni e per presunzioni - se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della
contro
-dichiarazione attestante la simulazione assoluta o la simulazione relativa.
Non sussiste, quindi, la simulazione assoluta se non vi sono elementi probatori, precisi e concordanti, sull'assenza di volontà delle parti di stipulare il contratto, non pagina 10 di 14 costituendo indici della simulazione assoluta l'esposizione debitoria della società, i rapporti di parentela tra le parti ovvero qualsivoglia collegamento fra le stesse.
La normativa codicistica disciplina inequivocabilmente il tema della simulazione e al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (
contro
-dichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale.
Veniamo, così, a provvedere sull'esposizione debitoria dell'ingiunto e se ed in quanto tale sussista.
Visti gli atti e documenti di causa, l'opposizione è parzialmente fondata e va in questo senso riformulato il diritto di credito a favore dell'opposto.
Dalla documentazione contabile versata in atti appare l'evidenza di un errore di calcolo sul credito che pretende vantato. CP
Il rapporto dare/avere va sintetizzato in questo modo.
Fino alla notifica del decreto ingiuntivo, il rapporto di locazione – così come documentato – ha maturato canoni complessivi per Euro 1.423.200,00; sono provati versamenti ammontanti ad Euro 871.450,00. Il credito per mensilità non versate è la differenza sui precedenti importi e che ammonta ad Euro 551.750,00. Minor somma che comunque è dovuta al creditore opposto e che determina l'inadempimento del conduttore.
Infatti, parte opposta-locatrice ha documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il pagamento dei canoni pagina 11 di 14 scaduti ed inevasi e la risoluzione. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato,
dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n.
3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446), provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti,
dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata dal creditore opposto.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora pagina 12 di 14 venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799). Nell'ampia prospettiva della giurisprudenza va a trovare posizione anche l'ipotesi di simulazione della locazione che giammai, prima del giudizio, sembra aver trovato eccezione giudiziale da parte del conduttore.
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento dell'ingente somma di oltre mezzo milione di euro.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus”.
Gli interventi sono ad adiuvandum e non hanno arricchito di alcunché le domande delle parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate con la riduzione massima, stante il parziale accoglimento dell'opposizione. Si ritiene congruo compensare le spese di lite nei rapporti con gli intervenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 13 di 14 assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto
- REVOCA il decreto ingiuntivo n.1083/2020 RG 2329/2020 del Tribunale di Forlì
2) ACCERTA e DICHIARA il grave inadempimento del conduttore, cosicché:
- CONDANNA al pagamento della somma di euro 551.750,00 oltre Parte_1
interessi moratori ex Decreto legislativo 231/2002 dalle singole scadenze dei canoni al salso effettivo il tutto a favore di CP
- DICHIARA risolto il contratto di locazione ad uso commerciale inter partes stipulato il 1° ottobre 2009, registrato il successivo 29 ottobre 2009 a Forlì numero 4328
Serie 3
Di conseguenza
- ORDINA a parte opponente conduttrice di rilasciare l'immobile concessole in locazione libero da cose e persone e fissa termine per il rilascio alla data del 31 dicembre
2022
3) CONDANNA infine a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 CP
si liquidano in complessivi euro 16.906,50 di cui euro 406,50 per spese, ed euro
16.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4) COMPENSA le spese di lite nei rapporti con gli intervenuti
Forlì, 22 dicembre 2024 Il Giudice Onorario dott. Maria de Ruggiero
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
186 bis, ter e quater cpc. Giova preliminarmente ricordare che il rito insistente nella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria de Ruggiero
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2943/2020 –a cui è riunita la n. 2017/2021
- promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 1 FAENZA presso il difensore
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMUCCI CP P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA G. REGNOLI N. 78 FORLI' presso il difensore pagina 1 di 14 CONVENUTO/OPPOSTO
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
DONATI STEFANO elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 1 FAENZA
presso il difensore
INTERVENUTO
(C.F ) e Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
NICOLA PETTA elettivamente domiciliati in GALLERIA MAZZINI N.2 FORLI'
presso il difensore
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note conclusive depositate nel processo telematico.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, - in via principale,
nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo dichiarare nullo/illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 1083/2020 con conseguente revoca dello stesso;
- accertata la nullità, annullabilità, inefficacia della disdetta al contratto di locazione in quanto atto di gestione assunto dall in posizione di CP_5 CP
conflitto di interessi con la società stessa ed esorbitante comunque i suoi poteri gestori in violazione della riserva di competenza ex art. 2749, comma 2, n. 5 c.c., rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione;
- dichiarare inammissibili e/o pagina 2 di 14 comunque rigettare tutte le domande formulate da per infondatezza sia in CP
punto di fatto che di diritto;
- In via riconvenzionale, accertata la simulazione assoluta del contratto di locazione del 29/10/2009 tra e dichiararne CP Parte_1
l'inefficacia e la conseguente cessazione della materia del contendere e/o respingere le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto. - in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da si Parte_1
chiede che il Giudice voglia disporre l'espletamento di una CTU contabile al fine di stabilire l'esatto importo a debito sulla base della documentazione versata in atti - In
ogni caso con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge di entrambi i giudizi riuniti.”
Parte convenuta: “Si chiede all'ill. mo Tribunale di Forlì di volere accogliere le seguenti conclusioni: - convalidare ex artt. 663 e 657 c.p.c. la licenza per finita locazione intimata dalla in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, alla CP
in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, tramite Parte_1
l'intimazione di licenza per finita locazione, con contestuale citazione per la convalida,
introduttiva del presente procedimento;
- respingere e disattendere in toto l'opposizione proposta dall'opponente, avverso il Decreto ingiuntivo opposto - n. Parte_1
1083/2020 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale di Forlì, nel procedimento monitorio inter partes n. 2329/2020 R.G., depositato in cancelleria il 19 agosto 2020 e notificato a mezzo p.e.c. all'opponente il 28 agosto 2020 - nonché le domande, principali e riconvenzionali, avanzate dall'opponente medesima nel ricorso in opposizione, poiché
pagina 3 di 14 del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente detto provvedimento monitorio e dichiararne la sua efficacia esecutiva, a norma dell'art. 653,
1° comma c.p.c.; - comunque, accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 28 L.
392/1978 del contratto di locazione a uso commerciale stipulato fra le parti del 29
ottobre 2009 per cui è causa, per scadenza di tale contratto alla data del 1 ottobre 2021,
a seguito di rituale disdetta fornita dal Sig. , nella sua qualità di Controparte_3
amministratore unico e di legale rappresentante pro – tempore della locatrice, CP
tramite messaggio di p.e.c. e tramite datate 3 agosto 2020 e, per
[...] Parte_2
l'effetto: - ordinare all'intimata – opponente, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro – tempore, di rilasciare all'intimante – opposta, CP
in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, libera da cose e persone,
l'unità immobiliare consistente in un capannone ad uso industriale sito in Forlì, Via
Golfarelli, 88/D, distinto al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 183, part. 1053,
cat D7, oggetto del sopra indicato contratto di locazione a uso commerciale, alla predetta scadenza contrattuale del 1 ottobre 2021 o, comunque, fissare ex art. 56, 1°
comma L. 392/1978 il termine per il rilascio di tale immobile entro il termine di mesi 6
(sei) da detta scadenza contrattuale;
- in ogni caso, respingere e disattendere in toto l'opposizione, nonché tutte le domande avanzate dall'intimata – opponente, Parte_1
e dall'interveniente volontario ad adiuvandum, Sig. , nel presente
[...] CP_2
giudizio, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto;
specificamente, respingere e disattendere in toto la domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione pagina 4 di 14 assoluta del sopra indicato contratto di locazione a uso commerciale stipulato fra le parti, avanzata dall'intimata – opponente, e dall'interveniente Parte_1
volontario ad adiuvandum, Sig. , nel presente giudizio, poiché del tutto CP_2
infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e di compensi relativi al presente giudizio di opposizione, determinati a norma del D.M. n 55 del 10 marzo 2014 e ss.
modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012
e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge”
Parte intervenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, CP_2
- in via principale, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo dichiarare nullo/illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 1083/2020 con conseguente revoca dello stesso;
- accertata la nullità, annullabilità, inefficacia della disdetta al contratto di locazione in quanto atto di gestione assunto dall CP_5
in posizione di conflitto di interessi con la società stessa ed esorbitante CP
comunque i suoi poteri gestori in violazione della riserva di competenza ex art. 2749,
comma 2, n. 5 c.c., rigettare la richiesta di convalida della licenza per finita locazione;
-
dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande formulate da CP
per infondatezza sia in punto di fatto che di diritto;
- In via riconvenzionale,
[...]
accertata la simulazione assoluta del contratto di locazione del 29/10/2009 tra CP
e dichiararne l'inefficacia e la conseguente cessazione della
[...] Parte_1
materia del contendere e/o respingere le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto. - in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione a decreto pagina 5 di 14 ingiuntivo promossa da si chiede che il Giudice voglia disporre Parte_1
l'espletamento di una CTU contabile al fine di stabilire l'esatto importo a debito sulla base della documentazione versata in atti - In ogni caso con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge di entrambi i giudizi riuniti.”
Per l'intervenuta : “codesto giudice voglia, al più presto, fissare Controparte_4
udienza di discussione concedendo termini per memorie e repliche fino a prima dell'udienza essendo la causa documentale e matura per la decisione. In subordine, ove l'udienza non possa essere essere fissata entro i prossimi tre mesi, si chiede che vengano nel frattempo accolte le istanze ex art.183 ter e quater cpc e/o di sequestro avanzate da le quali per loro natura presuppongono che su di esse il Giudice CP
si pronunci con celerità, la qual cosa appare incomprensibile come non sia ancora avvenuta. Nel merito chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP
[...]
Per l'intervenuto : “codesto giudice voglia, al più presto, fissare Controparte_3
udienza di discussione concedendo termini per memorie e repliche fino a prima dell'udienza essendo la causa documentale e matura per la decisione. In subordine, ove l'udienza non possa essere essere fissata entro i prossimi tre mesi, si chiede che vengano nel frattempo accolte le istanze ex art.183 ter e quater cpc e/o di sequestro avanzate da le quali per loro natura presuppongono che su di esse il Giudice CP
si pronunci con celerità, la qual cosa appare incomprensibile come non sia ancora pagina 6 di 14 avvenuta. Nel merito chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'articolo 132 c.p.c. (introdotta dall'articolo 45, 12° comma, legge numero 69/09 ed immediatamente applicabile ai giudizi di primo grado pendenti al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge stessa, in forza del suo articolo 58, 2 comma).
Brevemente. Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1083/20 con il quale il
Tribunale di Forlì ha ingiunto a di pagare a la somma di Euro Parte_1 CP
558.750,00 per mensilità scadute e non pagate relativamente ad un contratto di locazione inter-partes. Parte opponente ha contestato l'inesattezza del credito a fronte di un credito complessivo di euro 1.456.600,00 ed un pagamento parziale di euro 897.850,00. Ha
eccepito l'efficacia della locazione, in quanto risultato di una simulazione sulla scorta della volontà delle parti di mantenere in bonis in termini di liquidità. Ha CP
contestato la condotta monitoria dell'opposta, sulla presunta rivendicazione di un licenziamento di un socio dipendente di CP Parte_1
Alla causa è stata riunita la procedura n. 2017/2021 r.g. con la quale ha Parte_3
formulato opposizione alla licenza per finita locazione.
Nella causa n. 2943/20 sono intervenuti ad adiuvandum di il signor Parte_3
e ad adiuvandum di i signori e CP_2 CP Controparte_3 CP_4
.
[...]
pagina 7 di 14 Le parti, su ordine del Giudice, hanno provveduto alla mediazione obbligatoria con esito negativo.
In corso di causa, l'opponente ha prodotto documenti e parte opposta ha fatto istanza affinché il Giudice, che di prima cura non aveva concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, emettesse provvedimento esecutivo su minor importo, perché
risultava riconosciuto dall'opponente; pendente pure istanza di sequestro conservativo. Il
Giudice, a seguito della riserva assunta all'udienza del 24 giugno 2022 ha osservato che
“A seguito dell'ampia discussione odierna e per il necessario esame dei documenti da ultimo prodotti e delle reciproche e contrapposte istanze, occorre rimettere in istruttoria della causa per esplicare gli opportuni provvedimenti. Sulle istanze dell'opponente depositata il 28 marzo 2022 La memoria depositata dall'opponente in data 28 marzo
2022 rappresenta, invero, una memoria difensiva non autorizzata. La richiesta rimessione in termini sulla base di presupposti documenti sopravvenuti appare al più
una difesa tesa ad argomentare la domanda introduttiva di cui all'opposizione al decreto ingiuntivo. Peraltro, a ben vedere, i documenti allegati sono di formazione anteriore alla causa ed il socio ne avrebbe potuto avere contezza o Persona_1
comunque procurarseli tempestivamente secondo il rito del procedimento, perché
facente parte della compagine sociale di entrambe le società oggi in lite. Quanto sopra assurge per l'inammissibilità della produzione documentale perché intempestiva. Sull
'istanza dell'opposta depositata il 9 settembre 2021 Relativamente alle richieste ex art.
pagina 8 di 14 esaminanda lite è quello locatizio per cui valgono le norme di cui agli artt. 413 e seguenti ed in particolare l'art. 447 bis cpc. Alla lettera di quest'ultima norma non appare compatibile l'istanza formulata ex artt. 186 bis, ter e quater cpc. Ad ogni buon conto non è neppure ammissibile e quindi è irrituale l'ordinanza ex art. 186 ter cpc nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene su importo inferiore a quello del decreto e perché incontestato, perché ciò importerebbe una modifica del provvedimento opposto.
In questa misura le istanze dell'opposto non appaiono pregevoli di accoglimento.
Relativamente all'istanza di sequestro conservativo. Giova ricordare che il provvedimento cautelare richiesto abbisogna della contestuale e simultaneità dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. Relativamente al primo, la causa è di prossima sentenza e non è opportuno illustrare argomenti anticipatori. Sul
periculum, l'istanza non è ammissibile e non può trovare accoglimento. Infatti, parte istante, sebbene formuli l'istanza nell'ambito di una più ampia memoria e non ritualmente secondo ricorso, nulla ostando la forma ad un provvedimento di questo giudice anche in via cautelare, non allega attività del presunto debitore dirette al depauperamento del proprio patrimonio. L'incidenza del credito, la somma ingiunta,
non di per loro valgono a presupporre un periculum in mora, soprattutto laddove viene alla radice contestato il credito da parte dell'opponente. L'istanza va pertanto disattesa per carenza del presupposto specifico. * * * Allo stato degli atti e documenti allegati alla data del 24 febbraio 2022, la causa è esaustivamente istruita e matura per essere pagina 9 di 14 decisa.
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza di rimessione in termini di cui all'istanza di parte opponente del 28 marzo 2022 ed a tal fine DISPONE l'espunzione della memoria e dei documenti depositati dalla difesa dell'opponente in via telematica il 28 marzo 2022
MANDA alla cancelleria per provvedere nei termini di cui sopra RIGETTA l'istanza di emissione di provvedimenti ex art. 186 bis, ter e quater cpc e di provvisoria esecutorietà
di somme inferiori rispetto al decreto ingiuntivo opposto di cui all'istanza dell'opposto depositata il 9 settembre 202 RIGETTA l'istanza di sequestro conservativo a carico di parte opponente.”
Il Giudice ha, quindi, fissato per la discussione a seguito della quale ha deciso.
Giova preliminarmente prendere posizione sull'argomentata simulazione del rapporto contrattuale inter-partes.
In questo senso, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata e non merita accoglimento.
Per principio generale la simulazione può essere provata senza limiti – e, perciò, anche per testimoni e per presunzioni - se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della
contro
-dichiarazione attestante la simulazione assoluta o la simulazione relativa.
Non sussiste, quindi, la simulazione assoluta se non vi sono elementi probatori, precisi e concordanti, sull'assenza di volontà delle parti di stipulare il contratto, non pagina 10 di 14 costituendo indici della simulazione assoluta l'esposizione debitoria della società, i rapporti di parentela tra le parti ovvero qualsivoglia collegamento fra le stesse.
La normativa codicistica disciplina inequivocabilmente il tema della simulazione e al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (
contro
-dichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale.
Veniamo, così, a provvedere sull'esposizione debitoria dell'ingiunto e se ed in quanto tale sussista.
Visti gli atti e documenti di causa, l'opposizione è parzialmente fondata e va in questo senso riformulato il diritto di credito a favore dell'opposto.
Dalla documentazione contabile versata in atti appare l'evidenza di un errore di calcolo sul credito che pretende vantato. CP
Il rapporto dare/avere va sintetizzato in questo modo.
Fino alla notifica del decreto ingiuntivo, il rapporto di locazione – così come documentato – ha maturato canoni complessivi per Euro 1.423.200,00; sono provati versamenti ammontanti ad Euro 871.450,00. Il credito per mensilità non versate è la differenza sui precedenti importi e che ammonta ad Euro 551.750,00. Minor somma che comunque è dovuta al creditore opposto e che determina l'inadempimento del conduttore.
Infatti, parte opposta-locatrice ha documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il pagamento dei canoni pagina 11 di 14 scaduti ed inevasi e la risoluzione. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore
è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato,
dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n.
3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446), provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti,
dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata dal creditore opposto.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora pagina 12 di 14 venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799). Nell'ampia prospettiva della giurisprudenza va a trovare posizione anche l'ipotesi di simulazione della locazione che giammai, prima del giudizio, sembra aver trovato eccezione giudiziale da parte del conduttore.
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento dell'ingente somma di oltre mezzo milione di euro.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus”.
Gli interventi sono ad adiuvandum e non hanno arricchito di alcunché le domande delle parti in causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate con la riduzione massima, stante il parziale accoglimento dell'opposizione. Si ritiene congruo compensare le spese di lite nei rapporti con gli intervenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 13 di 14 assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto
- REVOCA il decreto ingiuntivo n.1083/2020 RG 2329/2020 del Tribunale di Forlì
2) ACCERTA e DICHIARA il grave inadempimento del conduttore, cosicché:
- CONDANNA al pagamento della somma di euro 551.750,00 oltre Parte_1
interessi moratori ex Decreto legislativo 231/2002 dalle singole scadenze dei canoni al salso effettivo il tutto a favore di CP
- DICHIARA risolto il contratto di locazione ad uso commerciale inter partes stipulato il 1° ottobre 2009, registrato il successivo 29 ottobre 2009 a Forlì numero 4328
Serie 3
Di conseguenza
- ORDINA a parte opponente conduttrice di rilasciare l'immobile concessole in locazione libero da cose e persone e fissa termine per il rilascio alla data del 31 dicembre
2022
3) CONDANNA infine a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 CP
si liquidano in complessivi euro 16.906,50 di cui euro 406,50 per spese, ed euro
16.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4) COMPENSA le spese di lite nei rapporti con gli intervenuti
Forlì, 22 dicembre 2024 Il Giudice Onorario dott. Maria de Ruggiero
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186 bis, ter e quater cpc. Giova preliminarmente ricordare che il rito insistente nella