TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL RI GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22360/2025 promossa da:
(c.f. con l'avv. PAOLA RIZZI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PAOLA RIZZI;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Gianico (BS) in Via Broli n. 2, con relativi mobili, arredi, suppellettili e pertinenze, di proprietà del sig. , viene assegnata allo stesso che la abiterà Controparte_1 unitamente alla figlia minore.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà esercitare il Per_1 diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) nel fine settimana a week-end alterni, dal sabato, compatibilmente con gli orari scolastici della figlia, fino alla domenica sera alle ore 22:00 quando la riaccompagnerà dal padre;
b) ogni mercoledì, dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
c) nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre, la madre oltre al mercoledì, come precisato sopra, terrà presso di sé la figlia anche il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina;
d) durante le vacanze estive rimarrà invariato il calendario sopra indicato;
inoltre entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un'intera settimana nel mese di luglio e una in agosto, in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
e) durante le vacanze scolastiche invernali la figlia trascorrerà metà dei giorni delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale e di S. Silvestro tra i genitori;
la stessa ripartizione verrà osservata anche per le vacanze pasquali avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo tra i genitori.
5. La sig.ra verserà al sig. , tramite accredito in c/c entro il giorno 15 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia minore e sino a quando quest'ultima sarà economicamente indipendente, la somma di € 250,00 mensili rivalutabili di anno in anno in base agli indici
ISTAT al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, come da protocollo d'intesa in uso presso codesto Tribunale.
6. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
7. I ricorrenti dichiarano che l'assegno Unico Universale verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_1 misura del 100%.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le parti hanno già provveduto alla divisione di comune accordo di somme, beni e cespiti facenti parte del patrimonio familiare e dichiarano di aver definito ogni rapporto economico pendente tra le stesse e di non aver più nulla a pretendere in futuro l'una dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
11. Le parti dichiarano che le pattuizioni contenute nel presente atto corrispondono all'interesse morale e materiale della prole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GIANICO, BS (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL RI GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22360/2025 promossa da:
(c.f. con l'avv. PAOLA RIZZI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PAOLA RIZZI;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Gianico (BS) in Via Broli n. 2, con relativi mobili, arredi, suppellettili e pertinenze, di proprietà del sig. , viene assegnata allo stesso che la abiterà Controparte_1 unitamente alla figlia minore.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà esercitare il Per_1 diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) nel fine settimana a week-end alterni, dal sabato, compatibilmente con gli orari scolastici della figlia, fino alla domenica sera alle ore 22:00 quando la riaccompagnerà dal padre;
b) ogni mercoledì, dall'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
c) nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre, la madre oltre al mercoledì, come precisato sopra, terrà presso di sé la figlia anche il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina;
d) durante le vacanze estive rimarrà invariato il calendario sopra indicato;
inoltre entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia un'intera settimana nel mese di luglio e una in agosto, in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
e) durante le vacanze scolastiche invernali la figlia trascorrerà metà dei giorni delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale e di S. Silvestro tra i genitori;
la stessa ripartizione verrà osservata anche per le vacanze pasquali avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo tra i genitori.
5. La sig.ra verserà al sig. , tramite accredito in c/c entro il giorno 15 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia minore e sino a quando quest'ultima sarà economicamente indipendente, la somma di € 250,00 mensili rivalutabili di anno in anno in base agli indici
ISTAT al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, come da protocollo d'intesa in uso presso codesto Tribunale.
6. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
7. I ricorrenti dichiarano che l'assegno Unico Universale verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_1 misura del 100%.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le parti hanno già provveduto alla divisione di comune accordo di somme, beni e cespiti facenti parte del patrimonio familiare e dichiarano di aver definito ogni rapporto economico pendente tra le stesse e di non aver più nulla a pretendere in futuro l'una dall'altra ad alcun titolo, ragione o causa, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione.
11. Le parti dichiarano che le pattuizioni contenute nel presente atto corrispondono all'interesse morale e materiale della prole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GIANICO, BS (atto n. 5, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI SI