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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 3993/2018 + 5770/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 3993 e 5770 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi rispettivamente degli anni 2018 e 2020, avente ad oggetto: lesione personale – terzo trasportato – risarcimento del danno, promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Frattamaggiore Parte_1 Parte_2
(NA) alla Via V. Emanuele III n. 21/23, presso lo studio dell'Avv. Camillo Pezzullo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attori
e elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Secondigliano n. 230/C, CP_1 presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 55, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta
e
residente in Caivano (Na) 80023 alla via Circumvallazione Controparte_3
Ovest Parco Verde n. 6, B/3. convenuta contumace nonché
, in proprio nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_4
Pag. 1 di 15 sul minore , nonché unitamente a , in qualità Persona_1 Controparte_5 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
e , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Parte_3 Parte_4
Armando Diaz 8, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Savarese, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
e , in proprio nonché in qualità di Controparte_6 Controparte_7 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_3 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10
e , elettivamente domiciliati in Aversa (CE) al Parte_5 CP_11
Viale Olimpico n. 182, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Scaringia, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Mangazzo in virtù di procura in atti;
e
e , in proprio nonché in qualità di Controparte_12 Controparte_13 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_4
, elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco (NA) alla Persona_5 via Verdi n. 46, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bove, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
interventori volontari
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 introducendo il giudizio n. RG 3993/2018, hanno convenuto in giudizio la e la CP_2 sig.ra per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare i fatti Controparte_3 esposti in premessa;
b) - dichiarare la responsabilità esclusiva dell'incidente descritto a carico del conducente del veicolo Fiat 500 tg. DV679YZ di proprietà di nella Controparte_3 provocazione del sinistro;
c) - Condannare, per l'effetto, la predetta convenuta, nella qualità di proprietaria del predetto veicolo, in solido con la , suo ente assicuratore, Controparte_14
a pagare, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, biologici e morali, patiti dagli istanti per la tragica morte del congiunto la somma di € 144.130,00 in Parte_1 favore di (nonno paterno) e della somma di euro144.130,00 in favore di Parte_1 [...]
(nonna materna), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) - Con vittoria di Parte_2
Pag. 2 di 15 spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.;”.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato: - che in data 28.02.2016 alle ore
4:15, il veicolo Fiat 500 targato DV679YZ, condotto da , è stato coinvolto in un Persona_6 grave incidente stradale;
- che il sig. era a bordo del veicolo in qualità di terzo Parte_1 trasportato;
- che per effetto del violento impatto, il giovane ha riportato Parte_1 gravissime lesioni, che lo hanno portato al decesso.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato gli assunti di Controparte_14 controparte e ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra: in via preliminare, autorizzare la scrivente Compagnia ad estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro in esame: in proprio nonché in qualità di esercente la potestà genitoriale sui Controparte_4 minori e;
, Persona_1 Persona_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , CP_15 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
, , tutti prossimi congiunti di ,
[...] Persona_7 Parte_1 Controparte_6
questi ultimi due anche in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui Controparte_7 minori e;
, , Controparte_8 Persona_3 Controparte_21 Controparte_22
, , , , , Controparte_23 CP_24 CP_25 CP_26 Parte_5 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30 CP_9
, , tutti prossimi congiunti di;
[...] Controparte_10 Controparte_9 CP_12
, , questi ultimi due anche in qualità di esercenti la potestà genitoriale
[...] Controparte_13 sui minori e , tutti prossimi congiunti di Persona_4 Persona_5
; e nel merito, rigettare tutte le domande rivolte nei Persona_8 CP_1 confronti della perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
in via CP_2 subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della scrivente Compagnia, tenere conto delle offerte reali già formulate e pari ad € 73.500,00 in favore della sig.ra , € Controparte_4
25.500,00 in favore della sig.ra quale esercente la potestà genitoriale sul Controparte_4 minore (importo subordinato all'autorizzazione del Giudice Tutelare), € Persona_1
24.000,00 in favore del sig. € 24.000,00 in favore della sig.ra , Parte_1 Parte_2
€ 24.000,00 in favore del sig. , € 24.000,00 in favore della sig.ra , Parte_3 Parte_4
€ 73.500,00 in favore del sig. , € 73.500,00 in favore della sig.ra Controparte_6 CP_7
, € 73.500,00 in favore del sig. , € 73.500,00 in favore della sig.ra
[...] Controparte_12
, € 25.500,00 in favore dei sigg.ri e quali Controparte_13 Controparte_12 Controparte_13 esercenti la potestà genitoriale sul minore (importo subordinato Persona_4
Pag. 3 di 15 all'autorizzazione del Giudice Tutelare), € 25.500,00 in favore dei sigg.ri e Controparte_12
quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Controparte_13 Persona_5
(importo subordinato all'autorizzazione del Giudice Tutelare) e, in ogni caso, tenuto conto delle offerte sopra indicate, contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza
(E320867/0100V01) sottoscritto dall'assicurato pari ad € 6.000.000,00. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio , sicché deve Controparte_31 esserne dichiarata la contumacia.
Come individuati nell'intestazione della presente sentenza, hanno spiegato intervento volontario in giudizio gli eredi di e , Parte_1 Persona_8 Controparte_9 deceduti in conseguenza del sinistro per cui è causa, avanzando le proprie domande risarcitorie nei confronti dei convenuti.
Sono seguiti alcuni rinvii per consentire la notifica degli atti di intervento in favore della convenuta contumace . Controparte_3
Con autonomo atto di citazione (RG 5770/2020), ha convenuto in giudizio i CP_1 convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: a) accogliere la presente domanda, e per l'effetto, condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento delle lesioni patite dall'istante nella misura di un danno biologico del 13-14%, una ITT di 20 giorni, una
ITP al 50% di 20 giorni, una ITM al 25% di 20 giorni, oltre alle spese odontoiatriche ed i danni dal forte stress post-traumatico il tutto quantificato, con massima personalizzazione del danno, in € 200.000,00; b) condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione, pagamento del fatto al soddisfo, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;
c) condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese di giudizio oltre Iva e Cpa con attribuzione al procuratore antistatario, oltre al pagamento degli onorari previsti nella fase stragiudiziale;
d) munire l'emittenda sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà; e) emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Si è costituita anche nel giudizio in questione, contestando gli assunti di Controparte_2 controparte e così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra: in via preliminare e pregiudiziale, a) accertare e/o dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e disporre, quindi, la cancellazione della causa dal ruolo b) disporre la riunione del presente giudizio al giudizio precedentemente incardinato recante RG. 3993/2018 pendente dinanzi al Giudice Dott. Angiolella del medesimo Tribunale;
nel merito, rigettare tutte le domande rivolte nei confronti della perché infondate in CP_2
Pag. 4 di 15 fatto e in diritto, e comunque non provate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”
Con provvedimento del 25.6.2021 (registrato come emesso in data 28.5.2021), il precedente giudicante ha disposto la riunione dei giudizi RG 3993/2018 e RG 5770/2020, ravvisando ragioni di connessione.
Con note depositate il giorno 8.11.2021 e 13.12.2021, gli attori e Parte_1 Parte_2
e la convenuta hanno dichiarato che le parti, ivi compresi gli interventori,
[...] Controparte_2 con l'eccezione di hanno raggiunto un accordo transattivo a composizione CP_1 della lite.
La causa è pertanto proseguita tra e , con la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., come da ordinanza del 17.12.2021.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di un testimone e l'espletamento di Ctu.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande avanzata da e , , in proprio nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_4 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nonché Persona_1 unitamente a in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_5
e , e Persona_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_6 CP_7
, in proprio nonché in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, , , , Persona_3 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Parte_5
e e , in proprio nonché in qualità di
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_13 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_4 Persona_5
.
[...]
Risulta invero pacifico dagli atti, stante anche il disinteresse alla causa mostrato dagli originari attori e dagli interventori, che le domande avanzate in giudizio da questi ultimi abbiano trovato soddisfazione a seguito della transazione raggiunta con Controparte_2
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia, perciò, fatto venir meno
Pag. 5 di 15 oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 10/02/2003).
3. Va disattesa l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta Controparte_2
Sul punto, la S.C. ha più volte chiarito che «La litispendenza postula la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, e la relativa questione - rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, restando onere della parte che la eccepisce di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione sino all'udienza di discussione.» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 31/03/2011; più di recente
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26862 del 22/12/2016).
L'attore con i propri scritti ha dedotto che il giudizio RG. 11625/2019 CP_1 precedentemente introdotto è stato dichiarato estinto in data 18.3.2021.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, sarebbe stato onere dell'eccipiente CP_2 provare l'attuale pendenza del giudizio di più risalente iscrizione a ruolo (in materia Cass.
[...]
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024: «La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).»).
4. La domanda avanzata dall'attore è, innanzitutto, proponibile, avendo lo stesso recapitato alla compagnia assicurativa convenuta lettera di messa in mora debitamente compilata e avendo atteso il decorso del termine di giorni 90 per promuovere il giudizio (cfr. l'allegato “atto di messa in mora” presente nella produzione di parte).
4.1 La domanda è fondata per quanto di ragione.
In punto di qualificazione della domanda, va chiarito che trattandosi di un sinistro stradale che ha visto coinvolta soltanto un'autovettura, quella sulla quale viaggiava l'attore in qualità di terzo trasportato, non trova applicazione l'art. 141 del d.lgs. 209/2005 bensì l'art. 144 del medesimo d.lgs. (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022: «L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
Pag. 6 di 15 coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.»).
In punto di onere probatorio, è stato poi chiarito che, in ordine all'an, l'attore è tenuto a provare solo la sua presenza a bordo, in qualità di trasportato del veicolo coinvolto nel sinistro, e che lo stesso ha riportato lesioni a causa del sinistro.
La circostanza della presenza a bordo risulta pacifica tra le parti, non essendo stata contestata dalla Compagnia assicurativa, così come non risulta contestato che l'attore abbia subito lesioni a causa del sinistro.
D'altro canto, i fatti in questione risultano provati dalla documentazione versata in atti dalle parti, tra cui il verbale della Polizia stradale intervenuta sui luoghi nell'immediatezza del sinistro;
la sentenza penale emessa all'esito del giudizio che ha visto imputato , Persona_6 conducente dell'autovettura; la perizia formata dal consulente del P.M. in fase di indagini preliminari;
l'informativa preliminare e l'informativa conclusiva della Polizia stradale;
la documentazione medica versata in atti dall'attore. I documenti in questioni sono stati tutti sottoposti al contraddittorio delle parti, in quanto ritualmente prodotti dalle parti entro i termini di preclusione, e possono pertanto essere utilizzati ai fini della decisione.
Ricade invece sui convenuti e, in particolare, su la prova che il sinistro si è Controparte_3 verificato per causa alla stessa non ascrivibile superando le presunzioni stabilite dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova
Pag. 7 di 15 applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito» (Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 17963 del 23.06.2021; più di recente, in termini, Cass. Sez. U - , Sentenza n.
35318 del 30/11/2022).
Tale prova non è stata acquisita al processo, atteso che è rimasta contumace Controparte_3
e la Compagnia assicurativa non ha formulato richieste di prova in tal senso.
Tuttavia, va tenuto in considerazione che «Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente
- il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020).
Nel caso di specie, deve dirsi provato che occupante il sedile anteriore lato CP_1 passeggero dell'autovettura interessata dal sinistro (cfr. le dichiarazioni rese dallo stesso CP_1 in sede di sommarie informazioni: cfr. verbale allegato alla memoria di cui all'art. 183
[...] co. 2 c.p.c. di parte convenuta , non avesse allacciato le cinture di sicurezza. Controparte_2
Tanto deve sostenersi alla luce della dinamica del sinistro come accertato in sede penale (cfr. in particolare la sentenza penale e la perizia del P.M), secondo cui nessuno dei quattro trasportati avesse la cintura allacciata, circostanza che spiega la loro espulsione dall'abitacolo,
a differenza di quanto accaduto al conducente del veicolo, circolante con la cintura allacciata.
L'assunto è idoneo a superare il necessario vaglio di logicità e risulta ulteriormente avvalorato dalla natura delle lesioni allegate dall'attore (lesioni da sfondamento del parabrezza), come tali
Pag. 8 di 15 incompatibili con l'uso della cintura di sicurezza, pensata proprio per garantire l'ancoraggio del passeggero al sedile in caso di sinistro.
Non risulta invece aver avuto alcuna incidenza causale l'aver circolato in cinque persone anziché in quattro come da omologazione del veicolo, atteso peraltro che CP_1 occupava il sedile anteriore lato passeggero.
Ne consegue che, benché non possa ritenersi che il mancato uso della cintura sia idoneo a elidere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni, atteso che dalla documentazione in atti e dall'accertamento penale deve dirsi provato che il sinistro sia primariamente la conseguenza del colpo di sonno che ha interessato il conducente del veicolo, va affermato il contributo colposo di alla causazione dei danni alla persona dallo stesso subiti, nella CP_1 misura del 50 %, atteso che come già rilevato la gran parte dei danni lamentati sono tipici danni da sfondamento del parabrezza e, dunque, diretta conseguenza del mancato uso della cintura.
L'uso di tale presidio di sicurezza, invero, avrebbe certamente limitato i danni, evitando l'impatto violento con il parabrezza, prima, e con l'asfalto poi.
4.2 L'attore ha chiesto il risarcimento del danno biologico, senza adeguatamente allegare l'esistenza di compromissioni di rilievo della sfera individuale e relazionale.
Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent.
n. 24864 del 9 dicembre 2010).
In particolare, il danno biologico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828 e C.Cost. 11 luglio 2003 n. 233), deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n.
12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di “danno biologico” rientrano tutte
Pag. 9 di 15 quelle figure di danno non reddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso criteri equitativi.
Nell'ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale determinato dalla sofferenza patita a seguito di un reato (come in questo caso nel quale è astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose).
Invero, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (Cass. 26972/2008).
Il Ctu nominato in corso di causa, con valutazione immune da vizi, ha rilevato che «Il sig.
allo stato attuale, risulta affetto da esiti anatomo-funzionali di trauma cranio- CP_1 facciale con: frattura di II classe secondo Ellis degli elementi dentari 2.1 e 3.1, frattura di III classe secondo Ellis dell'elemento dentario 3.2, ferita lacero-contusa con perdita di sostanza in sede orbitaria sinistra, ferite lacero-contuse multiple in sede fronto-temporale e parietale sinistra Nel caso in esame, allo stato, il periziando presenta: • esiti di frattura di II classe secondo Ellis dell'elemento dentario 2.1 e 3.1, con lesione smalto-dentinale delle corone degli incisivi centrali superiore ed inferiore di sinistra, in assenza di ricostruzione conservativa diretta in composito;
• esiti di frattura di III classe secondo Ellis dell'elemento dentario 3.2, con lesione smalto-dentinale ed interessamento pulpare dell'incisivo laterale inferiore di sinistra, con conseguente necrosi del suddetto elemento, in assenza di terapia endocanalare e ricostruzione conservativa diretta. • esiti cicatriziali multipli con conseguente danno estetico- funzionale, prodotti da ferite lacero-contuse con perdita di sostanza in sede orbitaria sinistra
e da ferite lacero-contuse in regione fronto-temporale sinistra, per traumatismo diretto, di circa 3 cm di lunghezza, discromici, piani, mobili sui piani sottostanti, visibili alla normale distanza interlocutoria;
ferita lacero-contusa localizzata al cuoio capelluto in sede temporo- parietale sinistra, da traumatismo diretto, di circa 4 cm di lunghezza, discromico, piano, mobile sui piani sottostanti, visibile alla normale distanza interlocutoria, con conseguente alopecia focale cicatriziale.» (cfr. pag. 21 della relazione di consulenza).
Sulla base di tali premesse, il Ctu è quindi giunto a quantificare il danno biologico subito dall'attore nella misura del 7 %.
Pag. 10 di 15 L'elaborato peritale redatto dal dott. appare chiaro, lineare, privo di Persona_9 contraddizioni e dotato di pregio tecnico, avendo il consulente puntualmente indicato le premesse scientifiche su cui ha basato le proprie considerazioni;
inoltre, il Ctu ha fornito adeguata e condivisibile risposta alle osservazioni alla bozza avanzata da parte attrice, spiegando che deve essere esclusa la ricorrenza di un danno psichico.
Sul punto, oltre a fare proprie le deduzioni del Ctu di cui ai chiarimenti versati in atti e da intendere in questa sede integralmente richiamate e trascritte, va poi rilevato ulteriormente che, pur valorizzando la documentazione medica prodotta dall'attore, quest'ultimo non ha in ogni caso assolto l'onere probatorio sullo stesso ricadente in relazione al nesso causale.
Sul punto, va evidenziato che la prova e l'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra azione lesiva e menomazione psichica sono resi molto complessi dalla difficoltà di inquadrare sul piano nosografico i diversi disturbi mentali che possono affliggere l'individuo ma, soprattutto, dall'impossibilità di ricorrere nella maggior parte dei casi ad accertamenti clinico- strumentali;
per tali ragioni, essi non possono prescindere dall'ausilio della c.t.u., che assume necessariamente carattere percipiente.
Pur dovendo trovare applicazione, anche in relazione al danno psichico, i principi generali in materia di onere assertorio e probatorio in forza dei quali la consulenza tecnica non può certo costituire strumento di ricerca della prova, con specifico riferimento alla riferibilità eziologica del disturbo psichico al fatto dedotto in giudizio, tale onere può ritenersi assolto ove la parte offra una prova di verosimiglianza (il fumus) dell'esistenza di tale nesso causale, prova che nel caso di specie non risulta offerta.
Occorre infatti considerare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità aderendo ad autorevole indicazione della scienza medico legale, la distinzione tra lesione psichica e danno psichico. «La lesione psichica - secondo autorevole indicazione della scienza medico legale - è l'ingiusto turbamento, giuridicamente apprezzabile, dell'equilibrio psichico della persona, con conseguente impedimento di estrinsecare la propria personalità nel contesto familiare e nel contesto sociale di appartenenza. Il danno psichico invece, come danno conseguenza, deve essere il risultato di una condotta lesiva, e consiste in una patologia psichica che inficia l'equilibrio della personalità del soggetto leso, provocando sofferenza e dolore, che nella scienza medica non sono sinonimi ma due pregiudizi diversi per entità ed intensità». (cfr. in motivazione Cass. n.13530/2009).
Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso causale tra il danno psichico, inteso come manifestazione del danno biologico e, quindi, come danno - conseguenza, e un determinato fatto illecito occorre, dunque, accertare, in primo luogo, che a tale fatto
Pag. 11 di 15 sia conseguita una lesione dell'integrità psichica (danno - evento), da intendersi come ingiusta turbativa dell'equilibrio psichico della persona e, quindi, verificare che da essa sia derivata una menomazione psichica esprimente un peggioramento permanente del suo modo di essere a causa di un disturbo psichico.
Il danno psichico, in quanto manifestazione del danno biologico, richiede, infatti, la sussistenza di tutti i suoi presupposti, ovvero: a) una lesione psichica o un'alterazione patologica del precedente equilibrio psichico del danneggiante;
b) una menomazione o malattia psichica in senso medico legale causata dalla lesione;
c) un peggioramento della qualità della vita causato dalla menomazione.
Come evidenziato in dottrina, la lesione dell'equilibrio psichico del danneggiato non deve necessariamente essere prodotta da una lesione organica, potendo derivare anche da un trauma, e la menomazione non deve consistere in un mero turbamento soggettivo, ma deve, in ogni caso, comportare una concreta perdita delle facoltà mentali e delle funzioni psichiche dell'individuo.
In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'eziogenesi è particolarmente complesso, attesa la natura multifattoriale del nesso causale nel danno psichico, posto che alla produzione di tale pregiudizio concorrono, di norma, oltre all'evento traumatico, la personalità del soggetto, l'ambiente in cui è vissuto, le sue precedenti esperienze. Ne consegue che diviene indispensabile accertare la natura dell'evento lesivo, la sua gravità e le specifiche modalità in cui detto evento abbia determinato l'insorgenza del disturbo psichico.
Sebbene la giurisprudenza più recente, ponendosi nel solco dell'indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 (Cass., sez. un., n.
26972/2008), ripudi, anche in relazione al danno psichico, l'idea del pregiudizio in re ipsa pur in presenza di illeciti lesivi di valori della persona, è altrettanto vero che il fatto illecito e la lesione psichica (danno evento) da esso provocata costituiscono un importante elemento da valutare al fine di verificare la riferibilità causale ad esso della patologia psichica.
Quanto più sono rilevanti l'evento traumatico e la lesione psichica che ne è derivata, tanto più risulta plausibile la derivazione causale da essa del danno psichico che insorga in relazione di continuità temporale rispetto ad essi. In altre parole, la prova di un rilevante turbamento dell'equilibrio psichico della persona conseguente al fatto illecito costituisce un momento indefettibile nella prova del danno psichico.
Tanto premesso, si rileva come nel caso di specie è mancata la dimostrazione del fatto che dal sinistro oggetto di causa sono derivati, quali conseguenze immediate e dirette, uno stress e una
Pag. 12 di 15 lesione dell'equilibrio psicofisico dai quali sia poi scaturito il disturbo psicologico allegato dall'attore e che, in ogni caso, non ha trovato riscontro nella Ctu espletata.
In altre parole, è mancata la prova di un'alterazione dell'equilibrio psichico
(lesione psichica) causalmente riconducibile al fatto illecito, stante anche l'assenza di ogni specifica allegazione con riferimento alla reazione psicologica dell'attore e alla modifica delle sue condizioni di vita e relazionali.
Il Tribunale, pertanto, ritiene di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal consulente.
Il CTU ha dapprima accertato il nesso causale, per poi procedere alla valutazione del danno biologico.
Sulla base del D.M. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024 in vigore dal 9 agosto 2024, che ha aggiornato i valori indicati dall'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, si ottengono i seguenti importi:
€ 12.095,13 per 7 punti percentuali per una persona di anni 18 al momento del sinistro,
€ 386,68 per ITT per 7gg.,
€ 276,20 per ITP al valore medio del 50% per 10gg.,
€ 138,10 per ITP al valore medio del 20% per 10gg.
Va detto che la tabella sulle micropermanenti, applicata per la liquidazione che precede, non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniali che va sotto il nome di danno morale, in virtù anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, per cui il danno morale può essere liquidato attraverso l'aumento fino al quinto, ai sensi del terzo comma dell'art. 139 Cod. Ass.ni, sul detto importo. Tuttavia, tale ulteriore liquidazione non è automatica, ma come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione «In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento». (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Orbene, nel caso in esame alcun dato è stato offerto dall'attore per apprezzare l'incidenza della lesione patita, anche attraverso presunzioni, in termini di sofferenza.
Risultano documentate spese mediche, già sostenute e da sostenere, come da valutazione del
Ctu, per € 2.622,00.
In totale spetterebbe all'attore la somma di € 15.518,11. Ma tenuto conto del concorso di colpa in precedenza motivato e quantificato nella misura del 50 %, la somma va ridotta a € 7.759,05.
Pag. 13 di 15 Non vi sono elementi per personalizzare il danno subito, in assenza di precisa allegazione sul punto e di istruttoria al riguardo.
Quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e alla richiesta di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima questione, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti, trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore, gli interessi cosiddetti da lucro cessante, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto,
Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, dalla data di decorrenza (la data del sinistro: 28.2.2016) e il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
5. Le spese del giudizio nel rapporto tra gli originari attori e gli interventori, da un lato, e le controparti, dall'altro, possono essere integralmente compensate, stante l'esito conciliativo raggiunto.
Le spese del giudizio nel rapporto tra le restanti parti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del decisum. Va invece disattesa la richiesta di riconoscimento degli onorari per la fase stragiudiziale avanzata da parte attrice, in assenza di documentata attività idonea a generare diritto all'onorario.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande avanzate da Pt_1
e , , in proprio nonché in qualità di esercente la
[...] Parte_2 Controparte_4 responsabilità genitoriale sul minore , nonché unitamente a Persona_1 CP_5
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_2
; E , e , in
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 proprio nonché in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
, , , , Persona_3 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e e , in proprio Parte_5 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 nonché in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona_4
[...
e ; Persona_5
c) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento in favore di della complessiva somma di euro 7.759,05, oltre CP_1 interessi compensativi come da motivazione;
d) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_2 CP_1 che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, euro 27,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Gennaro Lallo dichiaratosi antistatario;
f) compensa integralmente le spese del giudizio nel rapporto tra gli originari attori, gli interventori e le controparti.
Così deciso in Aversa, il 4.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 3993 e 5770 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi rispettivamente degli anni 2018 e 2020, avente ad oggetto: lesione personale – terzo trasportato – risarcimento del danno, promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Frattamaggiore Parte_1 Parte_2
(NA) alla Via V. Emanuele III n. 21/23, presso lo studio dell'Avv. Camillo Pezzullo, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attori
e elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Secondigliano n. 230/C, CP_1 presso lo studio dell'avv. Gennaro Lallo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 55, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta
e
residente in Caivano (Na) 80023 alla via Circumvallazione Controparte_3
Ovest Parco Verde n. 6, B/3. convenuta contumace nonché
, in proprio nonché in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_4
Pag. 1 di 15 sul minore , nonché unitamente a , in qualità Persona_1 Controparte_5 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
e , elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Parte_3 Parte_4
Armando Diaz 8, presso lo studio dell'Avv. Fortunato Savarese, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
e , in proprio nonché in qualità di Controparte_6 Controparte_7 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_3 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10
e , elettivamente domiciliati in Aversa (CE) al Parte_5 CP_11
Viale Olimpico n. 182, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Scaringia, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Mangazzo in virtù di procura in atti;
e
e , in proprio nonché in qualità di Controparte_12 Controparte_13 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_4
, elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco (NA) alla Persona_5 via Verdi n. 46, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bove, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
interventori volontari
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 introducendo il giudizio n. RG 3993/2018, hanno convenuto in giudizio la e la CP_2 sig.ra per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare i fatti Controparte_3 esposti in premessa;
b) - dichiarare la responsabilità esclusiva dell'incidente descritto a carico del conducente del veicolo Fiat 500 tg. DV679YZ di proprietà di nella Controparte_3 provocazione del sinistro;
c) - Condannare, per l'effetto, la predetta convenuta, nella qualità di proprietaria del predetto veicolo, in solido con la , suo ente assicuratore, Controparte_14
a pagare, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, biologici e morali, patiti dagli istanti per la tragica morte del congiunto la somma di € 144.130,00 in Parte_1 favore di (nonno paterno) e della somma di euro144.130,00 in favore di Parte_1 [...]
(nonna materna), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) - Con vittoria di Parte_2
Pag. 2 di 15 spese, diritti ed onorario di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.;”.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato: - che in data 28.02.2016 alle ore
4:15, il veicolo Fiat 500 targato DV679YZ, condotto da , è stato coinvolto in un Persona_6 grave incidente stradale;
- che il sig. era a bordo del veicolo in qualità di terzo Parte_1 trasportato;
- che per effetto del violento impatto, il giovane ha riportato Parte_1 gravissime lesioni, che lo hanno portato al decesso.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato gli assunti di Controparte_14 controparte e ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra: in via preliminare, autorizzare la scrivente Compagnia ad estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti danneggiati in conseguenza del sinistro in esame: in proprio nonché in qualità di esercente la potestà genitoriale sui Controparte_4 minori e;
, Persona_1 Persona_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , CP_15 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
, , tutti prossimi congiunti di ,
[...] Persona_7 Parte_1 Controparte_6
questi ultimi due anche in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui Controparte_7 minori e;
, , Controparte_8 Persona_3 Controparte_21 Controparte_22
, , , , , Controparte_23 CP_24 CP_25 CP_26 Parte_5 CP_11
, , , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30 CP_9
, , tutti prossimi congiunti di;
[...] Controparte_10 Controparte_9 CP_12
, , questi ultimi due anche in qualità di esercenti la potestà genitoriale
[...] Controparte_13 sui minori e , tutti prossimi congiunti di Persona_4 Persona_5
; e nel merito, rigettare tutte le domande rivolte nei Persona_8 CP_1 confronti della perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
in via CP_2 subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della scrivente Compagnia, tenere conto delle offerte reali già formulate e pari ad € 73.500,00 in favore della sig.ra , € Controparte_4
25.500,00 in favore della sig.ra quale esercente la potestà genitoriale sul Controparte_4 minore (importo subordinato all'autorizzazione del Giudice Tutelare), € Persona_1
24.000,00 in favore del sig. € 24.000,00 in favore della sig.ra , Parte_1 Parte_2
€ 24.000,00 in favore del sig. , € 24.000,00 in favore della sig.ra , Parte_3 Parte_4
€ 73.500,00 in favore del sig. , € 73.500,00 in favore della sig.ra Controparte_6 CP_7
, € 73.500,00 in favore del sig. , € 73.500,00 in favore della sig.ra
[...] Controparte_12
, € 25.500,00 in favore dei sigg.ri e quali Controparte_13 Controparte_12 Controparte_13 esercenti la potestà genitoriale sul minore (importo subordinato Persona_4
Pag. 3 di 15 all'autorizzazione del Giudice Tutelare), € 25.500,00 in favore dei sigg.ri e Controparte_12
quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Controparte_13 Persona_5
(importo subordinato all'autorizzazione del Giudice Tutelare) e, in ogni caso, tenuto conto delle offerte sopra indicate, contenere la condanna nei limiti del massimale di polizza
(E320867/0100V01) sottoscritto dall'assicurato pari ad € 6.000.000,00. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio , sicché deve Controparte_31 esserne dichiarata la contumacia.
Come individuati nell'intestazione della presente sentenza, hanno spiegato intervento volontario in giudizio gli eredi di e , Parte_1 Persona_8 Controparte_9 deceduti in conseguenza del sinistro per cui è causa, avanzando le proprie domande risarcitorie nei confronti dei convenuti.
Sono seguiti alcuni rinvii per consentire la notifica degli atti di intervento in favore della convenuta contumace . Controparte_3
Con autonomo atto di citazione (RG 5770/2020), ha convenuto in giudizio i CP_1 convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: a) accogliere la presente domanda, e per l'effetto, condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento delle lesioni patite dall'istante nella misura di un danno biologico del 13-14%, una ITT di 20 giorni, una
ITP al 50% di 20 giorni, una ITM al 25% di 20 giorni, oltre alle spese odontoiatriche ed i danni dal forte stress post-traumatico il tutto quantificato, con massima personalizzazione del danno, in € 200.000,00; b) condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione, pagamento del fatto al soddisfo, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;
c) condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese di giudizio oltre Iva e Cpa con attribuzione al procuratore antistatario, oltre al pagamento degli onorari previsti nella fase stragiudiziale;
d) munire l'emittenda sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà; e) emettere ogni altro provvedimento del caso.”
Si è costituita anche nel giudizio in questione, contestando gli assunti di Controparte_2 controparte e così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra: in via preliminare e pregiudiziale, a) accertare e/o dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e disporre, quindi, la cancellazione della causa dal ruolo b) disporre la riunione del presente giudizio al giudizio precedentemente incardinato recante RG. 3993/2018 pendente dinanzi al Giudice Dott. Angiolella del medesimo Tribunale;
nel merito, rigettare tutte le domande rivolte nei confronti della perché infondate in CP_2
Pag. 4 di 15 fatto e in diritto, e comunque non provate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”
Con provvedimento del 25.6.2021 (registrato come emesso in data 28.5.2021), il precedente giudicante ha disposto la riunione dei giudizi RG 3993/2018 e RG 5770/2020, ravvisando ragioni di connessione.
Con note depositate il giorno 8.11.2021 e 13.12.2021, gli attori e Parte_1 Parte_2
e la convenuta hanno dichiarato che le parti, ivi compresi gli interventori,
[...] Controparte_2 con l'eccezione di hanno raggiunto un accordo transattivo a composizione CP_1 della lite.
La causa è pertanto proseguita tra e , con la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., come da ordinanza del 17.12.2021.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di un testimone e l'espletamento di Ctu.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande avanzata da e , , in proprio nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_4 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nonché Persona_1 unitamente a in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_5
e , e Persona_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_6 CP_7
, in proprio nonché in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, , , , Persona_3 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Parte_5
e e , in proprio nonché in qualità di
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_13 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_4 Persona_5
.
[...]
Risulta invero pacifico dagli atti, stante anche il disinteresse alla causa mostrato dagli originari attori e dagli interventori, che le domande avanzate in giudizio da questi ultimi abbiano trovato soddisfazione a seguito della transazione raggiunta con Controparte_2
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia, perciò, fatto venir meno
Pag. 5 di 15 oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 10/02/2003).
3. Va disattesa l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta Controparte_2
Sul punto, la S.C. ha più volte chiarito che «La litispendenza postula la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, e la relativa questione - rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, restando onere della parte che la eccepisce di produrre i documenti necessari per la verifica della persistenza della dedotta situazione sino all'udienza di discussione.» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 31/03/2011; più di recente
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26862 del 22/12/2016).
L'attore con i propri scritti ha dedotto che il giudizio RG. 11625/2019 CP_1 precedentemente introdotto è stato dichiarato estinto in data 18.3.2021.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, sarebbe stato onere dell'eccipiente CP_2 provare l'attuale pendenza del giudizio di più risalente iscrizione a ruolo (in materia Cass.
[...]
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4814 del 23/02/2024: «La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).»).
4. La domanda avanzata dall'attore è, innanzitutto, proponibile, avendo lo stesso recapitato alla compagnia assicurativa convenuta lettera di messa in mora debitamente compilata e avendo atteso il decorso del termine di giorni 90 per promuovere il giudizio (cfr. l'allegato “atto di messa in mora” presente nella produzione di parte).
4.1 La domanda è fondata per quanto di ragione.
In punto di qualificazione della domanda, va chiarito che trattandosi di un sinistro stradale che ha visto coinvolta soltanto un'autovettura, quella sulla quale viaggiava l'attore in qualità di terzo trasportato, non trova applicazione l'art. 141 del d.lgs. 209/2005 bensì l'art. 144 del medesimo d.lgs. (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022: «L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli
Pag. 6 di 15 coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo,
l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.»).
In punto di onere probatorio, è stato poi chiarito che, in ordine all'an, l'attore è tenuto a provare solo la sua presenza a bordo, in qualità di trasportato del veicolo coinvolto nel sinistro, e che lo stesso ha riportato lesioni a causa del sinistro.
La circostanza della presenza a bordo risulta pacifica tra le parti, non essendo stata contestata dalla Compagnia assicurativa, così come non risulta contestato che l'attore abbia subito lesioni a causa del sinistro.
D'altro canto, i fatti in questione risultano provati dalla documentazione versata in atti dalle parti, tra cui il verbale della Polizia stradale intervenuta sui luoghi nell'immediatezza del sinistro;
la sentenza penale emessa all'esito del giudizio che ha visto imputato , Persona_6 conducente dell'autovettura; la perizia formata dal consulente del P.M. in fase di indagini preliminari;
l'informativa preliminare e l'informativa conclusiva della Polizia stradale;
la documentazione medica versata in atti dall'attore. I documenti in questioni sono stati tutti sottoposti al contraddittorio delle parti, in quanto ritualmente prodotti dalle parti entro i termini di preclusione, e possono pertanto essere utilizzati ai fini della decisione.
Ricade invece sui convenuti e, in particolare, su la prova che il sinistro si è Controparte_3 verificato per causa alla stessa non ascrivibile superando le presunzioni stabilite dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova
Pag. 7 di 15 applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito» (Cass. Civ. Sez.
3, Sentenza n. 17963 del 23.06.2021; più di recente, in termini, Cass. Sez. U - , Sentenza n.
35318 del 30/11/2022).
Tale prova non è stata acquisita al processo, atteso che è rimasta contumace Controparte_3
e la Compagnia assicurativa non ha formulato richieste di prova in tal senso.
Tuttavia, va tenuto in considerazione che «Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente
- il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020).
Nel caso di specie, deve dirsi provato che occupante il sedile anteriore lato CP_1 passeggero dell'autovettura interessata dal sinistro (cfr. le dichiarazioni rese dallo stesso CP_1 in sede di sommarie informazioni: cfr. verbale allegato alla memoria di cui all'art. 183
[...] co. 2 c.p.c. di parte convenuta , non avesse allacciato le cinture di sicurezza. Controparte_2
Tanto deve sostenersi alla luce della dinamica del sinistro come accertato in sede penale (cfr. in particolare la sentenza penale e la perizia del P.M), secondo cui nessuno dei quattro trasportati avesse la cintura allacciata, circostanza che spiega la loro espulsione dall'abitacolo,
a differenza di quanto accaduto al conducente del veicolo, circolante con la cintura allacciata.
L'assunto è idoneo a superare il necessario vaglio di logicità e risulta ulteriormente avvalorato dalla natura delle lesioni allegate dall'attore (lesioni da sfondamento del parabrezza), come tali
Pag. 8 di 15 incompatibili con l'uso della cintura di sicurezza, pensata proprio per garantire l'ancoraggio del passeggero al sedile in caso di sinistro.
Non risulta invece aver avuto alcuna incidenza causale l'aver circolato in cinque persone anziché in quattro come da omologazione del veicolo, atteso peraltro che CP_1 occupava il sedile anteriore lato passeggero.
Ne consegue che, benché non possa ritenersi che il mancato uso della cintura sia idoneo a elidere il nesso causale tra il sinistro e le lesioni, atteso che dalla documentazione in atti e dall'accertamento penale deve dirsi provato che il sinistro sia primariamente la conseguenza del colpo di sonno che ha interessato il conducente del veicolo, va affermato il contributo colposo di alla causazione dei danni alla persona dallo stesso subiti, nella CP_1 misura del 50 %, atteso che come già rilevato la gran parte dei danni lamentati sono tipici danni da sfondamento del parabrezza e, dunque, diretta conseguenza del mancato uso della cintura.
L'uso di tale presidio di sicurezza, invero, avrebbe certamente limitato i danni, evitando l'impatto violento con il parabrezza, prima, e con l'asfalto poi.
4.2 L'attore ha chiesto il risarcimento del danno biologico, senza adeguatamente allegare l'esistenza di compromissioni di rilievo della sfera individuale e relazionale.
Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent.
n. 24864 del 9 dicembre 2010).
In particolare, il danno biologico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828 e C.Cost. 11 luglio 2003 n. 233), deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n.
12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di “danno biologico” rientrano tutte
Pag. 9 di 15 quelle figure di danno non reddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso criteri equitativi.
Nell'ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale determinato dalla sofferenza patita a seguito di un reato (come in questo caso nel quale è astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose).
Invero, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (Cass. 26972/2008).
Il Ctu nominato in corso di causa, con valutazione immune da vizi, ha rilevato che «Il sig.
allo stato attuale, risulta affetto da esiti anatomo-funzionali di trauma cranio- CP_1 facciale con: frattura di II classe secondo Ellis degli elementi dentari 2.1 e 3.1, frattura di III classe secondo Ellis dell'elemento dentario 3.2, ferita lacero-contusa con perdita di sostanza in sede orbitaria sinistra, ferite lacero-contuse multiple in sede fronto-temporale e parietale sinistra Nel caso in esame, allo stato, il periziando presenta: • esiti di frattura di II classe secondo Ellis dell'elemento dentario 2.1 e 3.1, con lesione smalto-dentinale delle corone degli incisivi centrali superiore ed inferiore di sinistra, in assenza di ricostruzione conservativa diretta in composito;
• esiti di frattura di III classe secondo Ellis dell'elemento dentario 3.2, con lesione smalto-dentinale ed interessamento pulpare dell'incisivo laterale inferiore di sinistra, con conseguente necrosi del suddetto elemento, in assenza di terapia endocanalare e ricostruzione conservativa diretta. • esiti cicatriziali multipli con conseguente danno estetico- funzionale, prodotti da ferite lacero-contuse con perdita di sostanza in sede orbitaria sinistra
e da ferite lacero-contuse in regione fronto-temporale sinistra, per traumatismo diretto, di circa 3 cm di lunghezza, discromici, piani, mobili sui piani sottostanti, visibili alla normale distanza interlocutoria;
ferita lacero-contusa localizzata al cuoio capelluto in sede temporo- parietale sinistra, da traumatismo diretto, di circa 4 cm di lunghezza, discromico, piano, mobile sui piani sottostanti, visibile alla normale distanza interlocutoria, con conseguente alopecia focale cicatriziale.» (cfr. pag. 21 della relazione di consulenza).
Sulla base di tali premesse, il Ctu è quindi giunto a quantificare il danno biologico subito dall'attore nella misura del 7 %.
Pag. 10 di 15 L'elaborato peritale redatto dal dott. appare chiaro, lineare, privo di Persona_9 contraddizioni e dotato di pregio tecnico, avendo il consulente puntualmente indicato le premesse scientifiche su cui ha basato le proprie considerazioni;
inoltre, il Ctu ha fornito adeguata e condivisibile risposta alle osservazioni alla bozza avanzata da parte attrice, spiegando che deve essere esclusa la ricorrenza di un danno psichico.
Sul punto, oltre a fare proprie le deduzioni del Ctu di cui ai chiarimenti versati in atti e da intendere in questa sede integralmente richiamate e trascritte, va poi rilevato ulteriormente che, pur valorizzando la documentazione medica prodotta dall'attore, quest'ultimo non ha in ogni caso assolto l'onere probatorio sullo stesso ricadente in relazione al nesso causale.
Sul punto, va evidenziato che la prova e l'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra azione lesiva e menomazione psichica sono resi molto complessi dalla difficoltà di inquadrare sul piano nosografico i diversi disturbi mentali che possono affliggere l'individuo ma, soprattutto, dall'impossibilità di ricorrere nella maggior parte dei casi ad accertamenti clinico- strumentali;
per tali ragioni, essi non possono prescindere dall'ausilio della c.t.u., che assume necessariamente carattere percipiente.
Pur dovendo trovare applicazione, anche in relazione al danno psichico, i principi generali in materia di onere assertorio e probatorio in forza dei quali la consulenza tecnica non può certo costituire strumento di ricerca della prova, con specifico riferimento alla riferibilità eziologica del disturbo psichico al fatto dedotto in giudizio, tale onere può ritenersi assolto ove la parte offra una prova di verosimiglianza (il fumus) dell'esistenza di tale nesso causale, prova che nel caso di specie non risulta offerta.
Occorre infatti considerare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità aderendo ad autorevole indicazione della scienza medico legale, la distinzione tra lesione psichica e danno psichico. «La lesione psichica - secondo autorevole indicazione della scienza medico legale - è l'ingiusto turbamento, giuridicamente apprezzabile, dell'equilibrio psichico della persona, con conseguente impedimento di estrinsecare la propria personalità nel contesto familiare e nel contesto sociale di appartenenza. Il danno psichico invece, come danno conseguenza, deve essere il risultato di una condotta lesiva, e consiste in una patologia psichica che inficia l'equilibrio della personalità del soggetto leso, provocando sofferenza e dolore, che nella scienza medica non sono sinonimi ma due pregiudizi diversi per entità ed intensità». (cfr. in motivazione Cass. n.13530/2009).
Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso causale tra il danno psichico, inteso come manifestazione del danno biologico e, quindi, come danno - conseguenza, e un determinato fatto illecito occorre, dunque, accertare, in primo luogo, che a tale fatto
Pag. 11 di 15 sia conseguita una lesione dell'integrità psichica (danno - evento), da intendersi come ingiusta turbativa dell'equilibrio psichico della persona e, quindi, verificare che da essa sia derivata una menomazione psichica esprimente un peggioramento permanente del suo modo di essere a causa di un disturbo psichico.
Il danno psichico, in quanto manifestazione del danno biologico, richiede, infatti, la sussistenza di tutti i suoi presupposti, ovvero: a) una lesione psichica o un'alterazione patologica del precedente equilibrio psichico del danneggiante;
b) una menomazione o malattia psichica in senso medico legale causata dalla lesione;
c) un peggioramento della qualità della vita causato dalla menomazione.
Come evidenziato in dottrina, la lesione dell'equilibrio psichico del danneggiato non deve necessariamente essere prodotta da una lesione organica, potendo derivare anche da un trauma, e la menomazione non deve consistere in un mero turbamento soggettivo, ma deve, in ogni caso, comportare una concreta perdita delle facoltà mentali e delle funzioni psichiche dell'individuo.
In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'eziogenesi è particolarmente complesso, attesa la natura multifattoriale del nesso causale nel danno psichico, posto che alla produzione di tale pregiudizio concorrono, di norma, oltre all'evento traumatico, la personalità del soggetto, l'ambiente in cui è vissuto, le sue precedenti esperienze. Ne consegue che diviene indispensabile accertare la natura dell'evento lesivo, la sua gravità e le specifiche modalità in cui detto evento abbia determinato l'insorgenza del disturbo psichico.
Sebbene la giurisprudenza più recente, ponendosi nel solco dell'indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 (Cass., sez. un., n.
26972/2008), ripudi, anche in relazione al danno psichico, l'idea del pregiudizio in re ipsa pur in presenza di illeciti lesivi di valori della persona, è altrettanto vero che il fatto illecito e la lesione psichica (danno evento) da esso provocata costituiscono un importante elemento da valutare al fine di verificare la riferibilità causale ad esso della patologia psichica.
Quanto più sono rilevanti l'evento traumatico e la lesione psichica che ne è derivata, tanto più risulta plausibile la derivazione causale da essa del danno psichico che insorga in relazione di continuità temporale rispetto ad essi. In altre parole, la prova di un rilevante turbamento dell'equilibrio psichico della persona conseguente al fatto illecito costituisce un momento indefettibile nella prova del danno psichico.
Tanto premesso, si rileva come nel caso di specie è mancata la dimostrazione del fatto che dal sinistro oggetto di causa sono derivati, quali conseguenze immediate e dirette, uno stress e una
Pag. 12 di 15 lesione dell'equilibrio psicofisico dai quali sia poi scaturito il disturbo psicologico allegato dall'attore e che, in ogni caso, non ha trovato riscontro nella Ctu espletata.
In altre parole, è mancata la prova di un'alterazione dell'equilibrio psichico
(lesione psichica) causalmente riconducibile al fatto illecito, stante anche l'assenza di ogni specifica allegazione con riferimento alla reazione psicologica dell'attore e alla modifica delle sue condizioni di vita e relazionali.
Il Tribunale, pertanto, ritiene di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal consulente.
Il CTU ha dapprima accertato il nesso causale, per poi procedere alla valutazione del danno biologico.
Sulla base del D.M. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024 in vigore dal 9 agosto 2024, che ha aggiornato i valori indicati dall'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, si ottengono i seguenti importi:
€ 12.095,13 per 7 punti percentuali per una persona di anni 18 al momento del sinistro,
€ 386,68 per ITT per 7gg.,
€ 276,20 per ITP al valore medio del 50% per 10gg.,
€ 138,10 per ITP al valore medio del 20% per 10gg.
Va detto che la tabella sulle micropermanenti, applicata per la liquidazione che precede, non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniali che va sotto il nome di danno morale, in virtù anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, per cui il danno morale può essere liquidato attraverso l'aumento fino al quinto, ai sensi del terzo comma dell'art. 139 Cod. Ass.ni, sul detto importo. Tuttavia, tale ulteriore liquidazione non è automatica, ma come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione «In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento». (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Orbene, nel caso in esame alcun dato è stato offerto dall'attore per apprezzare l'incidenza della lesione patita, anche attraverso presunzioni, in termini di sofferenza.
Risultano documentate spese mediche, già sostenute e da sostenere, come da valutazione del
Ctu, per € 2.622,00.
In totale spetterebbe all'attore la somma di € 15.518,11. Ma tenuto conto del concorso di colpa in precedenza motivato e quantificato nella misura del 50 %, la somma va ridotta a € 7.759,05.
Pag. 13 di 15 Non vi sono elementi per personalizzare il danno subito, in assenza di precisa allegazione sul punto e di istruttoria al riguardo.
Quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e alla richiesta di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima questione, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti, trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore, gli interessi cosiddetti da lucro cessante, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto,
Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, dalla data di decorrenza (la data del sinistro: 28.2.2016) e il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
5. Le spese del giudizio nel rapporto tra gli originari attori e gli interventori, da un lato, e le controparti, dall'altro, possono essere integralmente compensate, stante l'esito conciliativo raggiunto.
Le spese del giudizio nel rapporto tra le restanti parti seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del decisum. Va invece disattesa la richiesta di riconoscimento degli onorari per la fase stragiudiziale avanzata da parte attrice, in assenza di documentata attività idonea a generare diritto all'onorario.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande avanzate da Pt_1
e , , in proprio nonché in qualità di esercente la
[...] Parte_2 Controparte_4 responsabilità genitoriale sul minore , nonché unitamente a Persona_1 CP_5
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] Persona_2
; E , e , in
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 proprio nonché in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
, , , , Persona_3 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e e , in proprio Parte_5 CP_11 Controparte_12 Controparte_13 nonché in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona_4
[...
e ; Persona_5
c) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento in favore di della complessiva somma di euro 7.759,05, oltre CP_1 interessi compensativi come da motivazione;
d) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_2 CP_1 che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, euro 27,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Gennaro Lallo dichiaratosi antistatario;
f) compensa integralmente le spese del giudizio nel rapporto tra gli originari attori, gli interventori e le controparti.
Così deciso in Aversa, il 4.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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