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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/12/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 1269/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Lubinu, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
[...] P.IVA_1
Cabiddu, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marco n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17 agosto 2023, , in proprio e Parte_1
quale amministratore di sostegno di rispettivamente coniuge e Parte_2 figlio di , hanno allegato che il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 2 Persona_1 febbraio 2018, era dovuto in ragione dell'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento petrolchimico di Porto Torres dal 1973 al 2011.
2. I ricorrenti hanno allegato che nel corso dell'attività lavorativa il sig. era stato Pt_2
esposto ai seguenti agenti chimici: cloro, mercurio, biossido di cloro, acrilonitrile, benzene, clorulo di vinile, 1,2-dicloroetano, cumene, eptano, etilbenzene, naftalene, toluene e xilene.
3. A seguito del ricovero presso l'ospedale di Sassari del 23.11.2017, parte ricorrente ha rappresentato che al sig. veniva posta la seguente diagnosi: “carcinoma Pt_2
spinocellulare moderatamente differenziato cheratoblastico al polo superiore del rene destro, con metastasi epatiche e polmonari”.
4. A seguito del decesso del sig. veniva avanzata domanda di riconoscimento Pt_2 dell'origine professionale della patologia che ha condotto all'evento infausto;
quest'ultima veniva tuttavia respinta dall' , anche successivamente alla proposizione del ricorso CP_1
gerarchico.
5. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno pertanto introdotto il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia che ha comportato il decesso di avvenuto in data 02.02.2018; - per l'effetto condannare Persona_1
l' a costituire in favore di e , nelle rispettive CP_1 Parte_1 Parte_2
qualità di coniuge e figlio maggiorenne inabile al lavoro del de cuius, rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. 1124/1965 e, quindi, a corrispondere ai medesimi i relativi ratei scaduti e a scadere nella misura e con decorrenza di legge, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data di maturazione del diritto a quella del saldo effettivo;
- con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza, con esenzione di parte ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il relativo nucleo familiare titolare per l'anno 2022 di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore al limite previsto dalla legge per la concessione del beneficio in oggetto attualmente pari ad
€ 25676,02 aumentato di € 2064,00 per ogni familiare convivente (Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 22345/2016), come da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
6. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva anzitutto l'improponibilità del CP_1
ricorso con riferimento alla domanda avanzata da , siccome Parte_2 quest'ultima non sarebbe stata previamente proposta in sede amministrativa. In ogni caso,
l' ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario. CP_1
2 7. Respinta tale eccezione e istruita la controversia mediante CTU medico-legale, la causa viene dunque decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. In ordine alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ. 12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
10. Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, con analisi approfondita e condivisibile, ha concluso che la patologia da cui era affetto il sig. non potesse essere Pt_2 causalmente ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
11. Appare anzitutto utile richiamare l'analisi della documentazione sanitaria svolta dal CTU:
“Il 23/11/2017 il IG , in condizioni generali scadute, dopo 6 mesi di Persona_1 dolori al dorso, all'addome e calo ponderale, venne ricoverato d'urgenza, alle ore 02,29
3 nel Reparto di Medicina Interna dell'Ospedale SS Annunziata di Sassari per sospetta
Neoplasia renale.
Il 13/12/2017 venne eseguita Agobiopsia della lesione nella loggia renale con approccio trans-epatico.
Diagnosi: abbondante materiale di natura ematica fra cui si osservano isolate cellule neoplastiche e frustolo tissutale infiltrato da Carcinoma Spinocellulare moderatamente differenziato cheratoblastico. Si consiglia valutare l'origine polmonare della neoplasia.
(Dott.ssa M.A. Anatomia Patologica – AOU Sassari) Per_2
Il 27/11/2024 alla TC Total Body venne evidenziato un quadro di: “Fibrosi polmonare, area di consolidamento sospetta per processo specifico, e altre formazioni polmonari sospette per lesioni ripetitive. Voluminosa lesione espansiva del Rene Dx di circa 11 cm inglobante il surrene ed infiltrante il fegato, vasi renali inglobati nella formazione, trombosi della vena renale e della cava per circa 11 cm, versamento addominale”.
Nel sospetto di un processo specifico polmonare venne eseguita la ricerca del Bacillo
Tubercolare che diede esito negativo.
Il 16/12/2017 venne Dimesso dalla Medicina Interna e trasferito in Lungodegenza presso l'Ospedale Alivesi di Ittiri con Diagnosi di: K polmone con metastasi renale ed epatica
Il 23/01/2018 venne eseguita Biopsia Polmone Dx - lobo inferiore
Diagnosi: emazie, nuclei nudi e rari aggregati solidi di cellule epiteliomorfe atipiche risultate positive alle indagini di immunoistochimica per P63 e negative per TTF1.
L'aspetto appare compatibile con un Carcinoma non a piccole cellule e dati i risultati dell'immunoistochimica a differenziazione squamosa. (Dott. M.A. Bella Anatomia
Patologica- AOU Sassari)
Il 2 Febbraio del 2018 avvenne il decesso.
Questi esami consentono di fare chiarezza e porre una Diagnosi di certezza, affermando che il IG era affetto da: RE SQ (detto anche Persona_1
Spinocellulare) primitivo del Polmone con localizzazione secondaria renale ed epatica, e non da RE Renale metastatizzato al fegato ed al polmone”.
12. Sulla base di quanto rilevato, il dott. ha espresso le seguenti considerazioni Per_3
medico-legali: “Il 23/11/2017 il IG , in condizioni generali scadute, Persona_1 dopo 6 mesi di dolori al dorso, all'addome e calo ponderale, venne ricoverato d'urgenza,
4 alle ore 02,29 del mattino, nel Reparto di Medicina Interna dell'Ospedale SS Annunziata di Sassari per “scadimento delle condizioni generali e calo ponderale in Paziente con riscontro accidentale di neoformazione nella regione renale dx”.
Il quadro clinico si presentò fin dall'inizio altamente complesso per gli organi interessati:
Rene, Polmone, Surrene, Fegato, e e l'identificazione Persona_4 Per_5 dell'origine della Neoplasia fu alquanto impegnativo.
Nella TC Total Body eseguita il 27/11/2024 venne evidenziato un quadro di: “Fibrosi polmonare, area di consolidamento sospetta per processo specifico, e altre formazioni polmonari sospette per lesioni ripetitive. Voluminosa lesione espansiva del Rene Dx di circa 11 cm inglobante il surrene ed infiltrante il fegato, vasi renali inglobati nella formazione, trombosi della vena renale e della cava per circa 11 cm, versamento addominale”.
La ricerca del Bacillo Tubercolare per sospetto processo specifico polmonare diede esito negativo.
Sottoposto a numerosi accertamenti, in data 13/12/2017 venne eseguita un'Agobiopsia della lesione nella loggia renale con approccio trans-epatico, grazie alla quale venne diagnosticato un Carcinoma Spinocellulare moderatamente differenziato cheratoblastico.
L'Anatomia Patologica, che eseguì l'esame, consigliò fin da allora di valutare origine polmonare della neoplasia, perché il Carcinoma Spinocellulare è una Neoplasia tipica del Polmone, non del Rene.
In data 16/12/2017 venne trasferito presso il Reparto di Lungodegenza dell'Ospedale
Alivesi di Ittiri. La Diagnosi riportata in Dimissione nella Cartella della Medicina Interna parla di “K polmone con Metastasi Renali ed Epatiche”
Al fine di dirimere l'origine della Neoplasia, in data 23/01/2018 venne eseguita una
Biopsia Polmonare TC guidata che evidenziò un Carcinoma non a piccole cellule a differenziazione squamosa.
Alla luce di questi esami si può ragionevolmente affermare che il IG Persona_1
era affetto da un: RE Spinocellulare (detto anche squamocellulare) Primitivo del
Polmone con localizzazione secondaria Renale ed Epatica, confermando quanto già ipotizzato dall'Anatomia Patologica che consigliava, fin dal 13/12/2017, di valutare l'origine polmonare della Neoplasia.
5 Dall'attento esame, sia dell'intera documentazione, che del “Libretto Individuale e di
Rischio Sanitario”, si evidenzia come il IG , affetto da: Diabete Mellito Persona_1
tipo II, Ipertensione Arteriosa, Soffio Mesositolico 2/6 al , fosse dedito al fumo Parte_3
di tabacco, con un consumo giornaliero di circa 20 sigarette al dì, nonostante fosse stato ripetutamente invitato ad astenersi da tale abitudine. Il tumore del polmone è tra le prime cause di morte nei Paesi industrializzati. In Italia questa neoplasia rappresenta la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne. Il rischio di un fumatore di sviluppare una neoplasia polmonare arriva ad essere fino a 20 volte superiore nei forti fumatori (20 sigarette al giorno) rispetto ai non fumatori. Si stima che il 90% dei tumori polmonari sia dovuto al fumo di sigaretta o all'esposizione al fumo passivo. Il carcinoma spinocellulare (detto anche squamocellulare o a cellule squamose) di cui era affetto il
IG , rappresenta il 30 % circa di tutte le neoplasie polmonari e nasce Persona_1
nelle vie aeree di medio-grosso calibro, dalla trasformazione dell'epitelio che riveste i bronchi, trasformazione legata, come già evidenziato, per il 90% al fumo di sigaretta. Si sviluppano come lesioni isolate, nodulari e rotondeggianti nel contesto del parenchima polmonare, o come tumori endoluminali e occludenti l'albero bronchiale. La necrosi del tumore, talvolta visibile come ampie cavità, è tipica degli stadi avanzati, (l'area di consolidamento polmonare con escavazione centrale evidenziata nella TC del 27/11/2017, inizialmente interpretata come processo specifico o lesione espansiva, era verosimilmente dovuta alla necrosi del tumore). Altri fattori di rischio per il tumore del polmone sono rappresentati dall'esposizione, spesso professionale, a sostanze quali il radon, l'amianto,
l'arsenico, il nichel, il catrame, il cromo, il clorometiletere, il bisclorometiletere. Il Dottor
Consulente Tecnico di Parte, riteneva che la Neoplasia Polmonare che Persona_6 aveva colpito il IG , fosse da imputare proprio all'esposizione a queste Persona_1
due ultime sostanze: clorometiletere e bisclorometiletere, sostanze riconosciute e tabellate dallo stesso . A quanto è dato sapere tra le sostanze prodotte o utilizzate nel CP_1
Petrolchimico di Porto Torres, dalla sua nascita ad oggi, non compaiono né il clorometiletere, né il bisclorometiletere. D'altro canto non vi fu esposizione agli altri fattori di rischio quali: il radon, l'amianto, l'arsenico, il nichel, il catrame, il cromo”.
6 13. In ragione di quanto motivato, il CTU ha concluso che “la Patologia Neoplastica che ha causato il decesso del IG non è eziologicamente riconducibile Persona_1 all'Attività Lavorativa dallo stesso esercitata in vita”.
14. A fronte poi delle osservazioni mosse dal CTP dei ricorrenti, secondo cui l'esposizione agli agenti cancerogeni sarebbe provata sulla base delle cartelle di rischio depositate unitamente al ricorso, il CTU ha così efficacemente replicato: “confermo quanto da me precedentemente affermato: la Patologia Neoplastica che ha causato il decesso del IG
non è eziologicamente riconducibile all'Attività Lavorativa dallo stesso Persona_1
esercitata in vita.
Ciò nasce dal fatto che la Patologia Neoplastica che ha condotto al decesso il IG
si è inizialmente ed erroneamente ritenuto avere origine Renale, con Metastasi Pt_2
Epatiche e Polmonari. Tutto ciò ha creato un'iniziale confusione, anche dal punto di vista diagnostico.
In realtà, come ho già avuto modo di esporre, il Carcinoma Spinocellulare, detto anche
Squamocellulare, rappresenta una tipica Neoplasia Polmonare, che niente ha a che fare con il Rene, tant'è che fin da subito l'Anatomia Patologica, dopo aver eseguito l'esame istologico sulla biopsia renale (13/12/2017), consigliava di valutare l'origine polmonare della neoplasia. Al fine di dirimere il dubbio, il 23/01/2018 venne eseguita una Biopsia
Polmonare TC guidata che evidenziò un Carcinoma non a piccole cellule a differenziazione squamosa (carcinoma spinocellulare o squamocellulare). La Diagnosi riportata in Dimissione, nella Cartella della Medicina Interna, parla infatti, di “K polmone con Metastasi Renali ed Epatiche”
Nelle stesse Cartelle di Rischio e nei Libretti Sanitari dell'Industria alle cui dipendenze il
IG prestò servizio, vengono elencate le sostanze a cui lo stesso venne esposto Pt_2
nel corso degli anni.
Si parla di: biossido di cloro, cloro, acrilonitrile, benzene, clorulo di vinile, 1,2- dicloroetano, cumene, eptano, etilbenzene, naftalene, toluene, xilene. Così come si parla dell'abitudine al fumo di sigaretta a cui il IG era dedito. Come riportato nei Pt_2
libretti sanitari, lo stesso dichiarava di fumare nel 1991 25 sigarette al giorno, e nei successivi anni non meno di 20 sigarette al dì. Solo raramente dichiarava di aver ridotto il consumo a 5-6 sigarette, mentre risulta che i sanitari consigliavano costantemente di
7 ridurre o meglio, di astenersi completamente da tale abitudine. Inutile ribadire che il fumo di sigaretta rappresenta il principale fattore di rischio per il Carcinoma Polmonare.
Nelle Cartelle di Rischio e nei Libretti Sanitari non si parla di clorometiletere, né di bisclorometiletere, sostanze riconosciute e tabellate dallo stesso , come giustamente CP_1
rimarcato dal Consulente Tecnico di Parte e ritenute, dallo stesso, responsabili dell'insorgenza della Neoplasia Polmonare che aveva colpito il Ricorrente.
Tali sostanze non vengono menzionate nelle Cartelle di Rischio semplicemente perché non sono mai state prodotte, né utilizzate nel Petrolchimico di Porto Torres, dalla sua nascita ad oggi”.
15. Le argomentazioni del consulente e il percorso logico-scientifico adottato dal CTU, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Difatti, l'ausiliare del giudice ha puntualmente dato atto delle conclusioni cui è pervenuto con argomentazioni medico-legale scevre da vizi, tenendo in considerazione tutta la documentazione sanitaria disponibile agli atti, nonché l'ambiente lavorativo in cui ha operato il sig. Pt_2
16. Nelle note scritte parte ricorrente sottolinea nuovamente che il CTU non avrebbe adeguatamente esaminato l'esposizione all'acrilonitrile, ritenuta responsabile dell'insorgenza della patologia tumorale contratta dal sig. Pt_2
17. Sennonché, il giudicante osserva che dalle cartelle di rischio depositate da parte ricorrente
(doc. 6), l'acrilonitrile risulta registrato solamente per l'anno 2006, senza tuttavia indicare i valori di esposizione, né minimo né massimo.
18. Peraltro, anche nei riferimenti bibliografici a corredo delle note scritte, si legge che
“l'acrilonitrile è presente anche nel fumo di sigaretta ed è questa - fumo passivo incluso - la via principale di esposizione per la popolazione generale. Un'altra è l'inquinamento atmosferico”.
19. Si osserva, infine, che alcun collegamento è operato tra l'acrilonitrile e la dedotta patologia tumorale nelle tabelle delle malattie professionali, né l'acrilonitrile è presente nelle tabelle di cui al D.M. 10 giugno 2014, in attuazione dell'art. 139 del d.lgs. n. 38 del
2000, afferenti alle liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa.
8 20. Per tutte le ragioni indicate, va ritenuto corretto il ragionamento medico-legale seguito dal
CTU e le conclusioni rassegnate. Invero, quest'ultimo nega l'origine professionale della patologia escludendo l'esposizione a fattori rilevanti per l'insorgenza del tumore contratto dal sig. addossando l'eziopatogenesi al fumo da sigaretta, provato in significative Pt_2
quantità.
21. Così, anche rispetto alla rivendicata esposizione all'acrilonitrile, si osserva anzitutto che non è dimostrata una rilevante esposizione a tale sostanza nello svolgimento delle mansioni, secondo le cartelle di rischio presenti in atti. Piuttosto, secondo gli stessi studi citati dalla parte ricorrente, l'esposizione a tale sostanza deve ritenersi originata dall'abitudine tabagica del sig. Pt_2
22. Ne deriva, quindi, l'integrale rigetto del ricorso.
23. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
24. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 27/12/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Lubinu, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
[...] P.IVA_1
Cabiddu, elettivamente domiciliato in Sassari, Piazza Marco n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17 agosto 2023, , in proprio e Parte_1
quale amministratore di sostegno di rispettivamente coniuge e Parte_2 figlio di , hanno allegato che il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 2 Persona_1 febbraio 2018, era dovuto in ragione dell'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento petrolchimico di Porto Torres dal 1973 al 2011.
2. I ricorrenti hanno allegato che nel corso dell'attività lavorativa il sig. era stato Pt_2
esposto ai seguenti agenti chimici: cloro, mercurio, biossido di cloro, acrilonitrile, benzene, clorulo di vinile, 1,2-dicloroetano, cumene, eptano, etilbenzene, naftalene, toluene e xilene.
3. A seguito del ricovero presso l'ospedale di Sassari del 23.11.2017, parte ricorrente ha rappresentato che al sig. veniva posta la seguente diagnosi: “carcinoma Pt_2
spinocellulare moderatamente differenziato cheratoblastico al polo superiore del rene destro, con metastasi epatiche e polmonari”.
4. A seguito del decesso del sig. veniva avanzata domanda di riconoscimento Pt_2 dell'origine professionale della patologia che ha condotto all'evento infausto;
quest'ultima veniva tuttavia respinta dall' , anche successivamente alla proposizione del ricorso CP_1
gerarchico.
5. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno pertanto introdotto il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia che ha comportato il decesso di avvenuto in data 02.02.2018; - per l'effetto condannare Persona_1
l' a costituire in favore di e , nelle rispettive CP_1 Parte_1 Parte_2
qualità di coniuge e figlio maggiorenne inabile al lavoro del de cuius, rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. 1124/1965 e, quindi, a corrispondere ai medesimi i relativi ratei scaduti e a scadere nella misura e con decorrenza di legge, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data di maturazione del diritto a quella del saldo effettivo;
- con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza, con esenzione di parte ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo il relativo nucleo familiare titolare per l'anno 2022 di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore al limite previsto dalla legge per la concessione del beneficio in oggetto attualmente pari ad
€ 25676,02 aumentato di € 2064,00 per ogni familiare convivente (Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 22345/2016), come da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione”.
6. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva anzitutto l'improponibilità del CP_1
ricorso con riferimento alla domanda avanzata da , siccome Parte_2 quest'ultima non sarebbe stata previamente proposta in sede amministrativa. In ogni caso,
l' ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso avversario. CP_1
2 7. Respinta tale eccezione e istruita la controversia mediante CTU medico-legale, la causa viene dunque decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Il ricorso è infondato e va respinto.
9. In ordine alla eziologia lavorativa della malattia denunciata, occorre premettere, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti, che in materia di malattia professionale per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ. 12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
10. Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio, con analisi approfondita e condivisibile, ha concluso che la patologia da cui era affetto il sig. non potesse essere Pt_2 causalmente ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
11. Appare anzitutto utile richiamare l'analisi della documentazione sanitaria svolta dal CTU:
“Il 23/11/2017 il IG , in condizioni generali scadute, dopo 6 mesi di Persona_1 dolori al dorso, all'addome e calo ponderale, venne ricoverato d'urgenza, alle ore 02,29
3 nel Reparto di Medicina Interna dell'Ospedale SS Annunziata di Sassari per sospetta
Neoplasia renale.
Il 13/12/2017 venne eseguita Agobiopsia della lesione nella loggia renale con approccio trans-epatico.
Diagnosi: abbondante materiale di natura ematica fra cui si osservano isolate cellule neoplastiche e frustolo tissutale infiltrato da Carcinoma Spinocellulare moderatamente differenziato cheratoblastico. Si consiglia valutare l'origine polmonare della neoplasia.
(Dott.ssa M.A. Anatomia Patologica – AOU Sassari) Per_2
Il 27/11/2024 alla TC Total Body venne evidenziato un quadro di: “Fibrosi polmonare, area di consolidamento sospetta per processo specifico, e altre formazioni polmonari sospette per lesioni ripetitive. Voluminosa lesione espansiva del Rene Dx di circa 11 cm inglobante il surrene ed infiltrante il fegato, vasi renali inglobati nella formazione, trombosi della vena renale e della cava per circa 11 cm, versamento addominale”.
Nel sospetto di un processo specifico polmonare venne eseguita la ricerca del Bacillo
Tubercolare che diede esito negativo.
Il 16/12/2017 venne Dimesso dalla Medicina Interna e trasferito in Lungodegenza presso l'Ospedale Alivesi di Ittiri con Diagnosi di: K polmone con metastasi renale ed epatica
Il 23/01/2018 venne eseguita Biopsia Polmone Dx - lobo inferiore
Diagnosi: emazie, nuclei nudi e rari aggregati solidi di cellule epiteliomorfe atipiche risultate positive alle indagini di immunoistochimica per P63 e negative per TTF1.
L'aspetto appare compatibile con un Carcinoma non a piccole cellule e dati i risultati dell'immunoistochimica a differenziazione squamosa. (Dott. M.A. Bella Anatomia
Patologica- AOU Sassari)
Il 2 Febbraio del 2018 avvenne il decesso.
Questi esami consentono di fare chiarezza e porre una Diagnosi di certezza, affermando che il IG era affetto da: RE SQ (detto anche Persona_1
Spinocellulare) primitivo del Polmone con localizzazione secondaria renale ed epatica, e non da RE Renale metastatizzato al fegato ed al polmone”.
12. Sulla base di quanto rilevato, il dott. ha espresso le seguenti considerazioni Per_3
medico-legali: “Il 23/11/2017 il IG , in condizioni generali scadute, Persona_1 dopo 6 mesi di dolori al dorso, all'addome e calo ponderale, venne ricoverato d'urgenza,
4 alle ore 02,29 del mattino, nel Reparto di Medicina Interna dell'Ospedale SS Annunziata di Sassari per “scadimento delle condizioni generali e calo ponderale in Paziente con riscontro accidentale di neoformazione nella regione renale dx”.
Il quadro clinico si presentò fin dall'inizio altamente complesso per gli organi interessati:
Rene, Polmone, Surrene, Fegato, e e l'identificazione Persona_4 Per_5 dell'origine della Neoplasia fu alquanto impegnativo.
Nella TC Total Body eseguita il 27/11/2024 venne evidenziato un quadro di: “Fibrosi polmonare, area di consolidamento sospetta per processo specifico, e altre formazioni polmonari sospette per lesioni ripetitive. Voluminosa lesione espansiva del Rene Dx di circa 11 cm inglobante il surrene ed infiltrante il fegato, vasi renali inglobati nella formazione, trombosi della vena renale e della cava per circa 11 cm, versamento addominale”.
La ricerca del Bacillo Tubercolare per sospetto processo specifico polmonare diede esito negativo.
Sottoposto a numerosi accertamenti, in data 13/12/2017 venne eseguita un'Agobiopsia della lesione nella loggia renale con approccio trans-epatico, grazie alla quale venne diagnosticato un Carcinoma Spinocellulare moderatamente differenziato cheratoblastico.
L'Anatomia Patologica, che eseguì l'esame, consigliò fin da allora di valutare origine polmonare della neoplasia, perché il Carcinoma Spinocellulare è una Neoplasia tipica del Polmone, non del Rene.
In data 16/12/2017 venne trasferito presso il Reparto di Lungodegenza dell'Ospedale
Alivesi di Ittiri. La Diagnosi riportata in Dimissione nella Cartella della Medicina Interna parla di “K polmone con Metastasi Renali ed Epatiche”
Al fine di dirimere l'origine della Neoplasia, in data 23/01/2018 venne eseguita una
Biopsia Polmonare TC guidata che evidenziò un Carcinoma non a piccole cellule a differenziazione squamosa.
Alla luce di questi esami si può ragionevolmente affermare che il IG Persona_1
era affetto da un: RE Spinocellulare (detto anche squamocellulare) Primitivo del
Polmone con localizzazione secondaria Renale ed Epatica, confermando quanto già ipotizzato dall'Anatomia Patologica che consigliava, fin dal 13/12/2017, di valutare l'origine polmonare della Neoplasia.
5 Dall'attento esame, sia dell'intera documentazione, che del “Libretto Individuale e di
Rischio Sanitario”, si evidenzia come il IG , affetto da: Diabete Mellito Persona_1
tipo II, Ipertensione Arteriosa, Soffio Mesositolico 2/6 al , fosse dedito al fumo Parte_3
di tabacco, con un consumo giornaliero di circa 20 sigarette al dì, nonostante fosse stato ripetutamente invitato ad astenersi da tale abitudine. Il tumore del polmone è tra le prime cause di morte nei Paesi industrializzati. In Italia questa neoplasia rappresenta la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne. Il rischio di un fumatore di sviluppare una neoplasia polmonare arriva ad essere fino a 20 volte superiore nei forti fumatori (20 sigarette al giorno) rispetto ai non fumatori. Si stima che il 90% dei tumori polmonari sia dovuto al fumo di sigaretta o all'esposizione al fumo passivo. Il carcinoma spinocellulare (detto anche squamocellulare o a cellule squamose) di cui era affetto il
IG , rappresenta il 30 % circa di tutte le neoplasie polmonari e nasce Persona_1
nelle vie aeree di medio-grosso calibro, dalla trasformazione dell'epitelio che riveste i bronchi, trasformazione legata, come già evidenziato, per il 90% al fumo di sigaretta. Si sviluppano come lesioni isolate, nodulari e rotondeggianti nel contesto del parenchima polmonare, o come tumori endoluminali e occludenti l'albero bronchiale. La necrosi del tumore, talvolta visibile come ampie cavità, è tipica degli stadi avanzati, (l'area di consolidamento polmonare con escavazione centrale evidenziata nella TC del 27/11/2017, inizialmente interpretata come processo specifico o lesione espansiva, era verosimilmente dovuta alla necrosi del tumore). Altri fattori di rischio per il tumore del polmone sono rappresentati dall'esposizione, spesso professionale, a sostanze quali il radon, l'amianto,
l'arsenico, il nichel, il catrame, il cromo, il clorometiletere, il bisclorometiletere. Il Dottor
Consulente Tecnico di Parte, riteneva che la Neoplasia Polmonare che Persona_6 aveva colpito il IG , fosse da imputare proprio all'esposizione a queste Persona_1
due ultime sostanze: clorometiletere e bisclorometiletere, sostanze riconosciute e tabellate dallo stesso . A quanto è dato sapere tra le sostanze prodotte o utilizzate nel CP_1
Petrolchimico di Porto Torres, dalla sua nascita ad oggi, non compaiono né il clorometiletere, né il bisclorometiletere. D'altro canto non vi fu esposizione agli altri fattori di rischio quali: il radon, l'amianto, l'arsenico, il nichel, il catrame, il cromo”.
6 13. In ragione di quanto motivato, il CTU ha concluso che “la Patologia Neoplastica che ha causato il decesso del IG non è eziologicamente riconducibile Persona_1 all'Attività Lavorativa dallo stesso esercitata in vita”.
14. A fronte poi delle osservazioni mosse dal CTP dei ricorrenti, secondo cui l'esposizione agli agenti cancerogeni sarebbe provata sulla base delle cartelle di rischio depositate unitamente al ricorso, il CTU ha così efficacemente replicato: “confermo quanto da me precedentemente affermato: la Patologia Neoplastica che ha causato il decesso del IG
non è eziologicamente riconducibile all'Attività Lavorativa dallo stesso Persona_1
esercitata in vita.
Ciò nasce dal fatto che la Patologia Neoplastica che ha condotto al decesso il IG
si è inizialmente ed erroneamente ritenuto avere origine Renale, con Metastasi Pt_2
Epatiche e Polmonari. Tutto ciò ha creato un'iniziale confusione, anche dal punto di vista diagnostico.
In realtà, come ho già avuto modo di esporre, il Carcinoma Spinocellulare, detto anche
Squamocellulare, rappresenta una tipica Neoplasia Polmonare, che niente ha a che fare con il Rene, tant'è che fin da subito l'Anatomia Patologica, dopo aver eseguito l'esame istologico sulla biopsia renale (13/12/2017), consigliava di valutare l'origine polmonare della neoplasia. Al fine di dirimere il dubbio, il 23/01/2018 venne eseguita una Biopsia
Polmonare TC guidata che evidenziò un Carcinoma non a piccole cellule a differenziazione squamosa (carcinoma spinocellulare o squamocellulare). La Diagnosi riportata in Dimissione, nella Cartella della Medicina Interna, parla infatti, di “K polmone con Metastasi Renali ed Epatiche”
Nelle stesse Cartelle di Rischio e nei Libretti Sanitari dell'Industria alle cui dipendenze il
IG prestò servizio, vengono elencate le sostanze a cui lo stesso venne esposto Pt_2
nel corso degli anni.
Si parla di: biossido di cloro, cloro, acrilonitrile, benzene, clorulo di vinile, 1,2- dicloroetano, cumene, eptano, etilbenzene, naftalene, toluene, xilene. Così come si parla dell'abitudine al fumo di sigaretta a cui il IG era dedito. Come riportato nei Pt_2
libretti sanitari, lo stesso dichiarava di fumare nel 1991 25 sigarette al giorno, e nei successivi anni non meno di 20 sigarette al dì. Solo raramente dichiarava di aver ridotto il consumo a 5-6 sigarette, mentre risulta che i sanitari consigliavano costantemente di
7 ridurre o meglio, di astenersi completamente da tale abitudine. Inutile ribadire che il fumo di sigaretta rappresenta il principale fattore di rischio per il Carcinoma Polmonare.
Nelle Cartelle di Rischio e nei Libretti Sanitari non si parla di clorometiletere, né di bisclorometiletere, sostanze riconosciute e tabellate dallo stesso , come giustamente CP_1
rimarcato dal Consulente Tecnico di Parte e ritenute, dallo stesso, responsabili dell'insorgenza della Neoplasia Polmonare che aveva colpito il Ricorrente.
Tali sostanze non vengono menzionate nelle Cartelle di Rischio semplicemente perché non sono mai state prodotte, né utilizzate nel Petrolchimico di Porto Torres, dalla sua nascita ad oggi”.
15. Le argomentazioni del consulente e il percorso logico-scientifico adottato dal CTU, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Difatti, l'ausiliare del giudice ha puntualmente dato atto delle conclusioni cui è pervenuto con argomentazioni medico-legale scevre da vizi, tenendo in considerazione tutta la documentazione sanitaria disponibile agli atti, nonché l'ambiente lavorativo in cui ha operato il sig. Pt_2
16. Nelle note scritte parte ricorrente sottolinea nuovamente che il CTU non avrebbe adeguatamente esaminato l'esposizione all'acrilonitrile, ritenuta responsabile dell'insorgenza della patologia tumorale contratta dal sig. Pt_2
17. Sennonché, il giudicante osserva che dalle cartelle di rischio depositate da parte ricorrente
(doc. 6), l'acrilonitrile risulta registrato solamente per l'anno 2006, senza tuttavia indicare i valori di esposizione, né minimo né massimo.
18. Peraltro, anche nei riferimenti bibliografici a corredo delle note scritte, si legge che
“l'acrilonitrile è presente anche nel fumo di sigaretta ed è questa - fumo passivo incluso - la via principale di esposizione per la popolazione generale. Un'altra è l'inquinamento atmosferico”.
19. Si osserva, infine, che alcun collegamento è operato tra l'acrilonitrile e la dedotta patologia tumorale nelle tabelle delle malattie professionali, né l'acrilonitrile è presente nelle tabelle di cui al D.M. 10 giugno 2014, in attuazione dell'art. 139 del d.lgs. n. 38 del
2000, afferenti alle liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa.
8 20. Per tutte le ragioni indicate, va ritenuto corretto il ragionamento medico-legale seguito dal
CTU e le conclusioni rassegnate. Invero, quest'ultimo nega l'origine professionale della patologia escludendo l'esposizione a fattori rilevanti per l'insorgenza del tumore contratto dal sig. addossando l'eziopatogenesi al fumo da sigaretta, provato in significative Pt_2
quantità.
21. Così, anche rispetto alla rivendicata esposizione all'acrilonitrile, si osserva anzitutto che non è dimostrata una rilevante esposizione a tale sostanza nello svolgimento delle mansioni, secondo le cartelle di rischio presenti in atti. Piuttosto, secondo gli stessi studi citati dalla parte ricorrente, l'esposizione a tale sostanza deve ritenersi originata dall'abitudine tabagica del sig. Pt_2
22. Ne deriva, quindi, l'integrale rigetto del ricorso.
23. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
24. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 27/12/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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