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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI NT
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1936/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2019, la sig.ra Parte_1 esponeva di essere vedova del sig. , deceduto il 25 gennaio 2009, Persona_1 con il quale aveva contratto matrimonio in San Calogero il 7 dicembre 1980, matrimonio tuttora vigente al momento del decesso.
1 2. Riferiva che il coniuge, in data 28 ottobre 1994, aveva presentato domanda all' per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, che veniva accolto CP_1 con decorrenza dal 1° aprile 1996.
3. Successivamente, in data 9 dicembre 2016, la ricorrente presentava domanda telematica alla Direzione provinciale competente, per il riconoscimento del CP_1 trattamento pensionistico ai superstiti ex art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non avendo contratto nuove nozze e mantenendo lo stato civile di vedova.
4. L' , con provvedimento del 15 dicembre 2016, rigettava la domanda, CP_1 richiamando la precedente determinazione del 24 aprile 2009, con la motivazione secondo cui il de cuius non possedeva il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione indiretta, avendo maturato soltanto n. 530 contributi settimanali in Italia e ulteriori n. 200 in Svizzera, pari in totale a n. 730 settimane, inferiori al requisito delle n. 780 richieste.
5. Inoltre, l' rappresentava che, nei cinque anni precedenti la data del CP_2 decesso (2004-2009), risultavano accreditate soltanto n. 132 settimane di contribuzione, inferiori alle n. 260 previste dall'art. 13 della legge n. 636/1939 (come richiamato dall'art. 22 della legge n. 903/1965).
6. La ricorrente, con ricorso amministrativo del 27 marzo 2019, impugnava tale determinazione, lamentando che l' non aveva computato nel montante CP_1 contributivo:
– n. 118 giornate di lavoro agricolo svolte dal de cuius dal 26 aprile 1994 al 26 agosto
1994, risultanti da documentazione (mod. 20-AGR/M e libretto di lavoro) rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro;
– n. 62 giornate di disoccupazione agricola e n. 90 giornate di trattamento speciale agricolo relative all'anno 1990;
– n. 118 giornate di malattia e infortunio per l'anno 1995.
7. Assumendo che tali periodi non erano stati considerati, la ricorrente deduceva che il numero complessivo delle settimane contributive effettivamente maturate era sufficiente a raggiungere il requisito alternativo di almeno 260 settimane di
2 contribuzione, di cui 156 nel quinquennio anteriore al decesso, e chiedeva il riconoscimento della pensione indiretta ai superstiti.
8. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 639/1970, per mancata proposizione del ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dal provvedimento di reiezione;
in subordine, eccepiva la prescrizione dei ratei di pensione eventualmente dovuti, nonché la carenza del requisito contributivo richiesto dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla decadenza
L'eccezione di decadenza sollevata dall' non può essere accolta. CP_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 14412/2020; n.
22082/2018), il termine decadenziale previsto dall'art. 47, comma 1, D.P.R. 639/1970 decorre dalla comunicazione del provvedimento amministrativo solo ove questo contenga un espresso e chiaro riferimento al diritto azionato e sia idoneo a determinare una piena conoscenza del rigetto.
Nel caso di specie, il provvedimento di reiezione del 15 dicembre 2016 risulta motivato in modo generico, con il mero rinvio a precedenti determinazioni, senza indicazione precisa delle ragioni del diniego;
pertanto, correttamente la ricorrente ha potuto presentare successivamente il ricorso amministrativo del 27 marzo 2019 e, dopo la sua reiezione, introdurre il presente giudizio.
Ne consegue che l'azione non è soggetta a decadenza.
2. Sulla prescrizione dei ratei
L'eccezione di prescrizione dei singoli ratei, proposta in via subordinata dall' , è CP_1 parimenti infondata.
Trattandosi di pensione non ancora riconosciuta, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorre soltanto dal momento in cui il diritto viene accertato giudizialmente o amministrativamente (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 17669/2016).
3 Pertanto, non essendo ancora sorto il diritto al trattamento, non può operare la prescrizione dei singoli ratei.
3. Sul requisito contributivo
Nel merito, la domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta risulta che il de cuius, oltre ai contributi riconosciuti dall' , aveva effettivamente maturato ulteriori 118 giornate di lavoro agricolo nel CP_1
1994, come attestato dal modello 20-AGR/M e dal libretto di lavoro, corrispondenti a
52 settimane contributive.
Tali settimane, sommate alle 132 già riconosciute dall' nel quinquennio anteriore CP_2 al decesso, e considerate le ulteriori giornate di malattia, disoccupazione e trattamento speciale agricolo comprovate, consentono di raggiungere un totale complessivo di oltre
260 settimane nel quinquennio, di cui almeno 156 effettivamente accreditate nei cinque anni precedenti la morte.
Inoltre, la circostanza che il lavoratore fosse già titolare di assegno ordinario di invalidità al momento del decesso impone di considerare, ai fini del requisito di anzianità assicurativa, anche il periodo di godimento della prestazione, che è assistito da contribuzione figurativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 20115/2017).
Pertanto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione indiretta ai superstiti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge, e cioè dal 1° febbraio 2009, con il pagamento degli arretrati dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1. Rigetta l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione sollevate dall' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
4 – riconosce il diritto della ricorrente alla pensione indiretta ai superstiti ex art. 22 legge n. 903/1965, in relazione al decesso del coniuge;
Persona_1
– condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati dovuti, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
5
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1936/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2019, la sig.ra Parte_1 esponeva di essere vedova del sig. , deceduto il 25 gennaio 2009, Persona_1 con il quale aveva contratto matrimonio in San Calogero il 7 dicembre 1980, matrimonio tuttora vigente al momento del decesso.
1 2. Riferiva che il coniuge, in data 28 ottobre 1994, aveva presentato domanda all' per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, che veniva accolto CP_1 con decorrenza dal 1° aprile 1996.
3. Successivamente, in data 9 dicembre 2016, la ricorrente presentava domanda telematica alla Direzione provinciale competente, per il riconoscimento del CP_1 trattamento pensionistico ai superstiti ex art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non avendo contratto nuove nozze e mantenendo lo stato civile di vedova.
4. L' , con provvedimento del 15 dicembre 2016, rigettava la domanda, CP_1 richiamando la precedente determinazione del 24 aprile 2009, con la motivazione secondo cui il de cuius non possedeva il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione indiretta, avendo maturato soltanto n. 530 contributi settimanali in Italia e ulteriori n. 200 in Svizzera, pari in totale a n. 730 settimane, inferiori al requisito delle n. 780 richieste.
5. Inoltre, l' rappresentava che, nei cinque anni precedenti la data del CP_2 decesso (2004-2009), risultavano accreditate soltanto n. 132 settimane di contribuzione, inferiori alle n. 260 previste dall'art. 13 della legge n. 636/1939 (come richiamato dall'art. 22 della legge n. 903/1965).
6. La ricorrente, con ricorso amministrativo del 27 marzo 2019, impugnava tale determinazione, lamentando che l' non aveva computato nel montante CP_1 contributivo:
– n. 118 giornate di lavoro agricolo svolte dal de cuius dal 26 aprile 1994 al 26 agosto
1994, risultanti da documentazione (mod. 20-AGR/M e libretto di lavoro) rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro;
– n. 62 giornate di disoccupazione agricola e n. 90 giornate di trattamento speciale agricolo relative all'anno 1990;
– n. 118 giornate di malattia e infortunio per l'anno 1995.
7. Assumendo che tali periodi non erano stati considerati, la ricorrente deduceva che il numero complessivo delle settimane contributive effettivamente maturate era sufficiente a raggiungere il requisito alternativo di almeno 260 settimane di
2 contribuzione, di cui 156 nel quinquennio anteriore al decesso, e chiedeva il riconoscimento della pensione indiretta ai superstiti.
8. Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 639/1970, per mancata proposizione del ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dal provvedimento di reiezione;
in subordine, eccepiva la prescrizione dei ratei di pensione eventualmente dovuti, nonché la carenza del requisito contributivo richiesto dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla decadenza
L'eccezione di decadenza sollevata dall' non può essere accolta. CP_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 14412/2020; n.
22082/2018), il termine decadenziale previsto dall'art. 47, comma 1, D.P.R. 639/1970 decorre dalla comunicazione del provvedimento amministrativo solo ove questo contenga un espresso e chiaro riferimento al diritto azionato e sia idoneo a determinare una piena conoscenza del rigetto.
Nel caso di specie, il provvedimento di reiezione del 15 dicembre 2016 risulta motivato in modo generico, con il mero rinvio a precedenti determinazioni, senza indicazione precisa delle ragioni del diniego;
pertanto, correttamente la ricorrente ha potuto presentare successivamente il ricorso amministrativo del 27 marzo 2019 e, dopo la sua reiezione, introdurre il presente giudizio.
Ne consegue che l'azione non è soggetta a decadenza.
2. Sulla prescrizione dei ratei
L'eccezione di prescrizione dei singoli ratei, proposta in via subordinata dall' , è CP_1 parimenti infondata.
Trattandosi di pensione non ancora riconosciuta, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorre soltanto dal momento in cui il diritto viene accertato giudizialmente o amministrativamente (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 17669/2016).
3 Pertanto, non essendo ancora sorto il diritto al trattamento, non può operare la prescrizione dei singoli ratei.
3. Sul requisito contributivo
Nel merito, la domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta risulta che il de cuius, oltre ai contributi riconosciuti dall' , aveva effettivamente maturato ulteriori 118 giornate di lavoro agricolo nel CP_1
1994, come attestato dal modello 20-AGR/M e dal libretto di lavoro, corrispondenti a
52 settimane contributive.
Tali settimane, sommate alle 132 già riconosciute dall' nel quinquennio anteriore CP_2 al decesso, e considerate le ulteriori giornate di malattia, disoccupazione e trattamento speciale agricolo comprovate, consentono di raggiungere un totale complessivo di oltre
260 settimane nel quinquennio, di cui almeno 156 effettivamente accreditate nei cinque anni precedenti la morte.
Inoltre, la circostanza che il lavoratore fosse già titolare di assegno ordinario di invalidità al momento del decesso impone di considerare, ai fini del requisito di anzianità assicurativa, anche il periodo di godimento della prestazione, che è assistito da contribuzione figurativa (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 20115/2017).
Pertanto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione indiretta ai superstiti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge, e cioè dal 1° febbraio 2009, con il pagamento degli arretrati dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
1. Rigetta l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione sollevate dall' ; CP_1
2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
4 – riconosce il diritto della ricorrente alla pensione indiretta ai superstiti ex art. 22 legge n. 903/1965, in relazione al decesso del coniuge;
Persona_1
– condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati dovuti, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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