Decreto cautelare 6 agosto 2021
Decreto cautelare 20 settembre 2021
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07953/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7953 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR CA RZ, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro incarica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
DR MA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 23293 del 06.07.2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati convocati per la prova orale del concorso di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021 (concorso STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics), per la classe di concorso “A026” – Matematica, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, in qualità di partecipante al bando di concorso di cui in epigrafe, ha adito l’intestato TAR:
- in primo luogo, con ricorso introduttivo, chiedendo l’annullamento della nota prot. n. 23293 del 06.07.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l’elenco dei candidati convocati allo svolgimento della prova orale del concorso di cui al D.D. n. 826 dell’11.06.2021 (concorso STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics), per la classe di concorso “A026” – Matematica, nella parte in cui non risultava inserito il suo nominativo, allegando a tal fine, in punto di fatto, di aver conseguito, all’esito della prova scritta, il punteggio, inferiore alla sufficienza, pari a 68 punti, essendo stata valutata errata la risposta ad una domanda invece giusta (“Quante radici ha il polinomio x3-x2-x+1”), la quale se correttamente valutata le avrebbe consentito di raggiungere il punteggio sufficiente di 70 punti; che peraltro, l’impugnata esclusione era altresì illegittima, da un lato, in quanto nel bando di concorso era stato fissato un punteggio minimo di 70/100 sia per la prova scritta che per la prova orale, in palese violazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 487/94 perché sproporzionato; dall’altro, perché era stata esageratamente richiesta la “conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” mediante la somministrazione di cinque quesiti;
- in secondo luogo, con ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del pedissequo Decreto prot. n. 774 del 31.07.2021 del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, recante approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A-026 (Matematica) per la Regione Abruzzo, Lazio e Umbria del concorso di cui al D.D. n. 826 dell’11.06.2021 (concorso STEM - Science, Technology, Engineering e Mathematics), per i medesimi profili di gravame già sinteticamente esposti;
Rilevato altresì, che nel costituirsi in giudizio, il Ministero resistente ha depositato mera memoria di stile;
Letta l’ordinanza cautelare n. 05688 del 20.10.2021, con la quale il Collegio adito ha rigettato l’istanza di sospensione stabilendo che “ ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari” (adempimento eseguito dalla parte ricorrente) […]; considerato che, prima facie, le censure allegate non appaiono fondate, in considerazione del carattere concorsuale della procedura (con conseguente irrilevanza del punteggio conseguito), della discrezionalità dell’amministrazione in ordine alla scelta di inserire dei quiz preselettivi e della scelta dei quiz oltre che delle risposte ai quesiti;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite della fase cautelare” ;
Visto l’art. 74 c.p.a. secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto in primis che - come già condivisibilmente statuito in sede cautelare - la scelta di sottoporre ai candidati concorsuali una prova a quiz preselettivi appartiene alla discrezionalità della pubblica amministrazione sindacabile solo sotto il profilo della assenza di credibilità logica, il che non ricorre nella fattispecie stante il numero dei candidati partecipanti di molto superiore a quelli banditi; in secundis , che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale che il quesito specifico erroneamente valutato fosse quello riportato (né rileva in tal senso la circostanza che l’amministrazione resistente nona abbia dato riscontro all’istanza di accesso in tal senso asseritamente presentata, in quanto in materia di accesso agli atti gli artt. 22 e ss della legge n. 241/1990 prevedono che decorso il termine di giorni 30 l’istanza si intende rigettata sicché è onere della parte interessa impugnare tale ultimo provvedimento di rigetto tacito, il che non è avvenuto nella fattispecie);
Considerato, quindi, che entrambi i ricorsi risultano di conseguenza manifestamente infondati;
Atteso, infine, che le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e della risalenza della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta perché manifestamente infondati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO