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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre UN, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2501/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(C.F. , cittadina italiana, nata Parte_1 C.F._1
MM di ST (Na) il 24.04.1991 e residente in [...], assistita dall'Avv. Veronica Piccirillo ed dom.ta presso lo Studio Legale sito in MM di ST (NA) alla Via Roma n. 35, in virtù di procura in atti
E
, (C.F. ), cittadino italiano, nato a Controparte_1 C.F._2
MM Di ST (NA) il 16.05.1988 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolina Gentile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Santa IA La Carità (Na) alla Via Visitazione 247 in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre UN
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, i procuratori dei ricorrenti si sono riportati al ricorso introduttivo del giudizio chiedendone l'integrale accoglimento alle condizioni nello stesso indicate. Il P.M. in data 03.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Torre UN (NA) il 24.02.2018; che dalla loro unione è nato il minore Per_1
in MM di ST il 03.02.2019, attualmente residente nella
[...] casa familiare in Gragnano alla Via Varano n. 4; che la dimora coniugale veniva fissata in Gragnano alla Via Varano n. 4, presso l'abitazione di proprietà dei genitori della IG.ra ; che l'unione affettiva è progressivamente venuta a mancare a Pt_1 causa di incompatibilità caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero concludeva come da parere reso in data 03.06.2025, e pervenuto in data 09.06.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore della coppia.
Riguardo le condizioni economico patrimoniali delle parti, da quanto dedotto ed allegato dalle stesse al ricorso, era titolare della ditta individuale Parte_1
“creazioni di fata di Todisco Carmela”, non è titolare di alcun bene immobile e per la casa in cui la stessa risiede unitamente al figlio vi è contratto di Per_1 comodato d'uso; da gennaio 2024, considerato che non riesce a concludere contratti di lavoro viene aiutata economicamente dalla famiglia;
è titolare del c.c. n. 10253801 acceso presso la banca ING il 23.05.2024, di Postapay n. 533317222993756 e di c.c. 1612035 acceso presso la banca Unicredit, cointestato con il IG. ; è proprietaria di automobile TG. CF228AP ad oggi sottoposta CP_1
a sequestro amministrativo;
mentre presta attività lavorativa Controparte_1 come dipendente della soc.tà “GEROMA SPA” con qualifica di aiuto cuoco, è titolare di un immobile sito in MM di ST alla via Ungaro 1 foglio 14 p.lla 183 oggetto di contratto di locazione regolarmente registrato e per l'acquisto di detto immobile ha fatto ricorso ad un mutuo a tasso variabile ed attualmente la rata è di euro 820,00 mensili, l'immobile è locato ed il paga il mutuo in parte con CP_1 il canone di locazione di euro 350,00 ed in parte con addebito mensile sul proprio conto-corrente della restante somma dovuta, percepisce uno stipendio di circa 1500,00 al mese, è titolare del c.c. n°000105441766, ha la titolarità di due beni mobili registrati (auto e moto in suo esclusivo uso), è intestatario altresì di un contratto di finanziamento e paga euro 150,00 mensili per l'acquisto di una moto.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore del figlio minore, da CP_1 rivalutarsi annualmente al 100% degli indici ISTAT oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse di detto figli e la percezione dell'assegno unico al 50% tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Controparte_1
così provvede: Parte_1
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Controparte_1
ST (NA) il 16.05.1988 e , nata MM di ST (Na) Parte_1 il 24.04.1991, e, ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. l'abitazione familiare sita in Gragnano alla via Varano n. 4 di proprietà dei genitori della ricorrente viene a lei assegnata e resterà nella disponibilità materiale della ricorrente che vi continuerà a risiedere unitamente al figlio minorenne e con diritto/dovere per ambo i genitori di partecipare alla crescita, di condividere le scelte di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione, alle attività ludiche, sportive e formative;
3. per effetto della suddetta assegnazione la ricorrente Parte_1 sosterrà per intero tutte le imposte connesse al godimento ed all'utilizzo dell'immobile, ovvero la TARI, i consumi delle utenze domestiche in dotazione all'immobile e le spese di piccola e ordinaria manutenzione. La mobilia, le suppellettili ed, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'abitazione coniugale, sono di proprietà della ricorrente
, fatta eccezione per i beni, di carattere strettamente Parte_1 personale se ancora presenti nell'abitazione coniugale che sono stati tutti prelevati e portati via dal IG. personalmente entro 5 giorni dalla CP_1 sottoscrizione del ricorso;
4. il IG. sin d'ora dichiara di essersi trasferito presso la casa dei CP_1 genitori in MM di ST alla via Supportico nr. 23. Il IG.
si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro CP_1 giorni trenta dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5. il IG. si impegna a variare l'intestazione del c.c. 16120235 CP_1 acceso presso Unicredit ad oggi ancora cointestato con la IG.ra Pt_1 indicando quale unico intestatario lo stesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6. il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, con abitazione e residenza prevalente presso la madre;
7. in merito alla regolamentazione del diritto di visita spettante al genitore non collocatario, il IG. trascorrerà con il minore due pomeriggi CP_1
a settimana, ovvero il martedì e il venerdì, prelevando il minore dalla casa materna e/o scuola alle ore 16.00 e riaccompagnandolo alle ore 20:30, e due fine settimana alterni al mese dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.30 compatibilmente con le eIGenze scolastiche, di catechesi e ludiche del minore;
8. per quanto concerne le festività, nel corso di quelle natalizie, il minore trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari, il giorno 7 dicembre lo trascorrerà con il padre pernottando presso la casa paterna che lo riaccompagnerà a casa entro e non oltre le ore 8,00 dell'8 dicembre. Il giorno 8 dicembre dello stesso anno il minore lo trascorrerà con la madre il tutto sempre secondo il criterio dell'alternanza. La settimana dal 22 dicembre al 29 dicembre ore 20.30 negli anni pari il minore la trascorrerà con la madre e dal 29 dicembre ore 20.30 al 5 gennaio ore 20.30 con il padre e viceversa secondo il criterio dell'alternanza. Il giorno dell'Epifania gli anni dispari il minore la trascorrerà con la madre e negli anni pari con il padre secondo il criterio dell'alternanza. La Pasqua invece sarà trascorsa dal minore negli anni dispari con la madre, e quindi il lunedì in albis con il padre che lo terrà con sé dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari, invece, il minore trascorrerà la Pasqua con il papà ed il lunedì in albis con la madre. Per tutte le altre festività ci si riporta al piano genitoriale allegato a. Per quanto riguarda le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre due settimane a sua scelta, continuative compatibilmente con le eIGenze del minore, da individuarsi e comunicare alla madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
b. in ogni caso, ci si riporta integralmente al piano genitoriale allegato;
c. fermo restando che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, mentre ciascun genitore eserciterà la propria responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, attenendosi in ogni caso a quanto pattuito e sottoscritto nel piano genitoriale;
9. il IG. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, verserà CP_1 alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Pt_1 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge a far data dalla omologazione del presente ricorso;
10. l'assegno unico universale, o altra misura equivalente, sarà percepito al 50% cadauno dai IGg.ri , nell'interesse del figlio Parte_2
Per_1
11. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% caduno. In caso di disaccordo sulla qualificazione della natura della spesa, salvo non sia predisposto diversamente nel piano genitoriale, i coniugi si impegnano a far riferimento al Protocollo del Tribunale Protocollo del Tribunale di Torre UN del 06.07.2021 avente ad oggetto la ripartizione delle spese straordinarie;
Tali spese dovranno essere concordate in via preventiva tra i coniugi ed in ogni caso ciascun esborso dovrà essere opportunamente documentato con ricevuta fiscale;
il tutto con espressa intesa che il IG. provvederà alla refusione CP_1 delle suddette spese con cadenza mensile e sempre a mezzo bonifico sul conto corrente bancario innanzi indicato, di cui è intestataria la ricorrente;
Pt_1
12. entrambi i coniugi rinunciano al proprio personale mantenimento;
13. i ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione scritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio e/o residenza;
14. i ricorrenti, concordemente, convengono che sarà sempre necessario acquisire l'assenso esplicito ed attualizzato dell'altro genitore, nel caso in cui per il minore si voglia ottenere un documento valido per l'espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre UN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 3 parte II, S.A, dei registri di matrimonio del Comune di Torre UN dell'anno 2018); A. Nulla sulle spese. Torre UN, camera di conIGlio del 17.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa IA Rosaria Barbato