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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G 971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Rosario Vacirca Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.10.1977, e residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Mauro Cappella;
-ricorrente- contro
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(EN) Via Campo n. 5, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Gullotta;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa del 25.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2023, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario in Gerenzano (VA) il 17.06.1995 e dal quale sono nate due figlie: (nata il Per_1
3.07.1995) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, sostenendo che la separazione è addebitabile al resistente, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- di essere stata convinta dal resistente a lasciare l'occupazione lavorativa dell'epoca, nella provincia di Varese, per trasferirsi insieme al coniuge in Agira (EN), salvo poi iniziare, all'insaputa della stessa, una relazione extraconiugale nel medesimo periodo;
- che, una volta tornata in provincia di Varese per assistere la figlia a seguito della gravidanza, Per_1
è stata raggiunta dal resistente, il quale ha comunicato alle figlie la nuova relazione sentimentale e l'intenzione di trasferirsi in Belgio, presso la residenza dell'attuale compagna;
- che il resistente, a seguito del trasferimento in Belgio presso la casa della nuova compagna, dall'estate del 2022 non ha più pagato la suo quota della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato al 50% pari ad € 530,00;
- di avere intrapreso dall'anno 2023 una relazione con un nuovo compagno, il quale si è traferito a vivere presso di lei ad inizio anno 2024;
- che le sue figlie, e , qualora ne abbiano bisogno, pernottano presso di lei nella casa Per_1 Per_2 coniugale, di cui la ricorrente ha chiesto l'assegnazione.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di Enna: (i) la pronuncia della separazione con addebito al marito;
(ii) l'assegnazione della casa familiare;
(iii) la condanna del marito al pagamento in favore della ricorrente di un importo mensile pari ad € 250,00, corrispondente alla metà della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato ai coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della disgregazione del vincolo coniugale, assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale sia da ascriversi al comportamento della moglie, ovvero, più precisamente, all'immaturità della stessa e alla sua incapacità di svolgere il ruolo di coniuge, in un continuo crescendo di violazione dei doveri coniugali.
In particolare, il resistente ha dedotto:
- che la crisi coniugale è preesistente alla presunta amicizia/relazione intrapresa dallo stesso con un'altra donna, in quanto detta “relazione” ha avuto inizio soltanto nel dicembre 2020, ossia a seguito dell'avvenuta separazione di fatto dalla moglie;
- che all'inizio dell'anno 2020, lui e la moglie avevano già concordemente deciso di “allontanarsi”
l'uno dall'altra, tanto che lui si era trasferito ad Agira, trovando alloggio nella casa dei defunti genitori;
- che a distanza di circa sei mesi da detta separazione di fatto, la ricorrente lo ha raggiunto ad Agira
(giugno 2020) nel tentativo di recuperare la loro relazione;
- che tuttavia, dopo un breve periodo di convivenza ad Agira, la moglie è ritornata a Casorate
Sempione (VA) con il pretesto di dover prestare assistenza alla loro figlia Per_1
- di essere venuto a conoscenza, nell'aprile del 2021, che anche l'altra figlia, , ha lasciato Per_2
l'abitazione coniugale per andare a vivere con il compagno, e di essere quindi tornato a Casorate
Sempione per tentare di trovare degli accordi con la moglie ma che, dopo pochi mesi, rimasti vani i tentativi conciliativi, è ritornato ad Agira presso l'abitazione dei propri genitori;
- di avere continuato a pagare la sua quota del mutuo fino al mese di luglio 2022, ossia fino a quando
è venuto a conoscenza che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, convivendo addirittura proprio all'interno della casa familiare.
Il resistente ha quindi chiesto al Tribunale di Enna: (i) la pronuncia della separazione con addebito alla moglie;
(ii) il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie;
(iii)
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
(iv) il rigetto di tutte le domanda avanzate dalla ricorrente.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente o della ricorrente la responsabilità della separazione.
In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…) (cfr. Cass.civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, né la ricorrente né il resistente hanno offerto prove atte a dimostrare l'asserita imputabilità del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere accertata la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti reciprocamente dedotti dalle parti quali violazioni di specifici doveri coniugali e la disgregazione del nucleo familiare.
Invero, parte ricorrente imputa la crisi dell'unione coniugale alla relazione extraconiugale del marito.
Ebbene, sebbene questo aspetto potrebbe astrattamente rivestire effetto causale nella disgregazione della coppia, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova che esso ne sia stato effettivamente la causa determinante, atteso che è emerso dalle stesse allegazioni della ricorrente che la crisi coniugale è sorta precedentemente alla scoperta della relazione extraconiugale del marito.
Anche la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal resistente non merita accoglimento, atteso che non risultano provati specifici comportamenti da parte della ricorrente diretti ad integrare violazioni degli obblighi coniugali.
In conclusione, dunque, le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti vanno rigettate.
Dal momento che è pacifico che le figlie della coppia, e , sono ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare (di proprietà di entrambi i coniugi) in favore della ricorrente o del resistente. Ed invero, la finalità dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare è unicamente quella di tutelare i figli minorenni ovvero maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, affinché essi possano mantenere l'habitat domestico - inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare in cui sono cresciuti ed hanno sempre vissuto.
È infine inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della metà della rata del mutuo ipotecario, in quanto estranea alla natura del presente procedimento.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e il rigetto delle reciproche domande di addebito della separazione e di assegnazione della casa familiare, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Oberhausen (Germania) il 04.10.1977e , c.f. , CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Garbagnate Milanese (MI) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n.
6, parte II, serie B bis, anno 1995, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) rigetta le domande delle parti in ordine all'addebito della separazione;
4) rigetta le domande delle parti in ordine alla richiesta dell'assegnazione della casa familiare;
5) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Rosario Vacirca Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Davide Palazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.10.1977, e residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Mauro Cappella;
-ricorrente- contro
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(EN) Via Campo n. 5, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Gullotta;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa del 25.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2023, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario in Gerenzano (VA) il 17.06.1995 e dal quale sono nate due figlie: (nata il Per_1
3.07.1995) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Ha dedotto la ricorrente che nel corso del matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, sostenendo che la separazione è addebitabile al resistente, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- di essere stata convinta dal resistente a lasciare l'occupazione lavorativa dell'epoca, nella provincia di Varese, per trasferirsi insieme al coniuge in Agira (EN), salvo poi iniziare, all'insaputa della stessa, una relazione extraconiugale nel medesimo periodo;
- che, una volta tornata in provincia di Varese per assistere la figlia a seguito della gravidanza, Per_1
è stata raggiunta dal resistente, il quale ha comunicato alle figlie la nuova relazione sentimentale e l'intenzione di trasferirsi in Belgio, presso la residenza dell'attuale compagna;
- che il resistente, a seguito del trasferimento in Belgio presso la casa della nuova compagna, dall'estate del 2022 non ha più pagato la suo quota della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato al 50% pari ad € 530,00;
- di avere intrapreso dall'anno 2023 una relazione con un nuovo compagno, il quale si è traferito a vivere presso di lei ad inizio anno 2024;
- che le sue figlie, e , qualora ne abbiano bisogno, pernottano presso di lei nella casa Per_1 Per_2 coniugale, di cui la ricorrente ha chiesto l'assegnazione.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di Enna: (i) la pronuncia della separazione con addebito al marito;
(ii) l'assegnazione della casa familiare;
(iii) la condanna del marito al pagamento in favore della ricorrente di un importo mensile pari ad € 250,00, corrispondente alla metà della rata mensile del mutuo ipotecario cointestato ai coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della disgregazione del vincolo coniugale, assumendo, di contro, che il fallimento dell'unione coniugale sia da ascriversi al comportamento della moglie, ovvero, più precisamente, all'immaturità della stessa e alla sua incapacità di svolgere il ruolo di coniuge, in un continuo crescendo di violazione dei doveri coniugali.
In particolare, il resistente ha dedotto:
- che la crisi coniugale è preesistente alla presunta amicizia/relazione intrapresa dallo stesso con un'altra donna, in quanto detta “relazione” ha avuto inizio soltanto nel dicembre 2020, ossia a seguito dell'avvenuta separazione di fatto dalla moglie;
- che all'inizio dell'anno 2020, lui e la moglie avevano già concordemente deciso di “allontanarsi”
l'uno dall'altra, tanto che lui si era trasferito ad Agira, trovando alloggio nella casa dei defunti genitori;
- che a distanza di circa sei mesi da detta separazione di fatto, la ricorrente lo ha raggiunto ad Agira
(giugno 2020) nel tentativo di recuperare la loro relazione;
- che tuttavia, dopo un breve periodo di convivenza ad Agira, la moglie è ritornata a Casorate
Sempione (VA) con il pretesto di dover prestare assistenza alla loro figlia Per_1
- di essere venuto a conoscenza, nell'aprile del 2021, che anche l'altra figlia, , ha lasciato Per_2
l'abitazione coniugale per andare a vivere con il compagno, e di essere quindi tornato a Casorate
Sempione per tentare di trovare degli accordi con la moglie ma che, dopo pochi mesi, rimasti vani i tentativi conciliativi, è ritornato ad Agira presso l'abitazione dei propri genitori;
- di avere continuato a pagare la sua quota del mutuo fino al mese di luglio 2022, ossia fino a quando
è venuto a conoscenza che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, convivendo addirittura proprio all'interno della casa familiare.
Il resistente ha quindi chiesto al Tribunale di Enna: (i) la pronuncia della separazione con addebito alla moglie;
(ii) il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie;
(iii)
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
(iv) il rigetto di tutte le domanda avanzate dalla ricorrente.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tuttavia, non vi sono elementi in giudizio che consentano di assumere a carico del resistente o della ricorrente la responsabilità della separazione.
In generale, deve rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 agosto 17193 con specifico riferimento alla violazione del dovere di fedeltà e, in generale, Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio, chiedendo l'addebito della separazione all'altro, non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto.
Infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sulla parte che chiede l'addebito della separazione “(…) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (…) (cfr. Cass.civ., n. 2059/12).
In buona sostanza, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali, accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione;
va, poi, precisato che l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro
(cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna quindi fornire la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, dovendo, in mancanza, pronunciarsi separazione senza addebito (vedi
Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, né la ricorrente né il resistente hanno offerto prove atte a dimostrare l'asserita imputabilità del naufragio dell'unione coniugale, non potendosi ritenere accertata la sussistenza del necessario nesso causale fra i comportamenti reciprocamente dedotti dalle parti quali violazioni di specifici doveri coniugali e la disgregazione del nucleo familiare.
Invero, parte ricorrente imputa la crisi dell'unione coniugale alla relazione extraconiugale del marito.
Ebbene, sebbene questo aspetto potrebbe astrattamente rivestire effetto causale nella disgregazione della coppia, nella fattispecie non può ritenersi raggiunta la prova che esso ne sia stato effettivamente la causa determinante, atteso che è emerso dalle stesse allegazioni della ricorrente che la crisi coniugale è sorta precedentemente alla scoperta della relazione extraconiugale del marito.
Anche la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal resistente non merita accoglimento, atteso che non risultano provati specifici comportamenti da parte della ricorrente diretti ad integrare violazioni degli obblighi coniugali.
In conclusione, dunque, le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti vanno rigettate.
Dal momento che è pacifico che le figlie della coppia, e , sono ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare (di proprietà di entrambi i coniugi) in favore della ricorrente o del resistente. Ed invero, la finalità dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare è unicamente quella di tutelare i figli minorenni ovvero maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, affinché essi possano mantenere l'habitat domestico - inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare in cui sono cresciuti ed hanno sempre vissuto.
È infine inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della metà della rata del mutuo ipotecario, in quanto estranea alla natura del presente procedimento.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e il rigetto delle reciproche domande di addebito della separazione e di assegnazione della casa familiare, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Oberhausen (Germania) il 04.10.1977e , c.f. , CP_1 C.F._2 nato a [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Garbagnate Milanese (MI) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n.
6, parte II, serie B bis, anno 1995, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) rigetta le domande delle parti in ordine all'addebito della separazione;
4) rigetta le domande delle parti in ordine alla richiesta dell'assegnazione della casa familiare;
5) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca