Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/03/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02649/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Antonietta Felicissimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto concessione cittadinanza italiana prot. nr. -OMISSIS-del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione –Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze emesso nei confronti di -OMISSIS- il -OMISSIS-e notificato dai messi notificatori del Comune di -OMISSIS- in data-OMISSIS-nonché l’annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’impugnato decreto, il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza – presentata dal ricorrente il -OMISSIS- – di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Il diniego si fonda sulla circostanza – rappresentata dall’Amministrazione con il preavviso di rigetto trasmesso il -OMISSIS-ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 (doc. 2) – che il reddito del ricorrente è inferiore rispetto ai parametri di riferimento adottati e in vigore (pari a € -OMISSIS- richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € -OMISSIS-di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € -OMISSIS-per ogni figlio a carico).
L’Amministrazione, nello specifico, ha rilevato che “non vi è prova che l’interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei detti parametri… negli anni d’imposta -OMISSIS- e -OMISSIS-” (doc. 1).
Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente insorge avverso il su indicato diniego, lamentando che lo stesso si sia fondato su un erroneo presupposto fattuale, in quanto dagli IRPEF presentati “si evince che nel periodo nel periodo di imposta -OMISSIS-, il reddito del ricorrente ammontava ad €-OMISSIS-, nel periodo di imposta-OMISSIS- il reddito era pari ad € -OMISSIS-ed infine nel periodo di imposta -OMISSIS- il reddito corrispondeva ad € -OMISSIS-(ricorso, p. 4). Precisa, tuttavia, che tali elementi risultano dalla “documentazione reddituale aggiornata all’anno corrente” e che “L'unico periodo di imposta in cui il medesimo non soddisfaceva i requisiti richiesti era quello attinente al -OMISSIS- disponendo di un reddito lievemente inferiore” (ibid.). Denuncia quindi un difetto di istruttoria, atteso che l’amministrazione “emetteva provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza in data -OMISSIS- appena due mesi dopo che il ricorrente odierno provvedesse ad attualizzazione la propria condizione reddituale all'anno corrente -OMISSIS-” (ib., p. 5).
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione, deducendo in particolare che “ l’interessato ha percepito i seguenti redditi: i.€-OMISSIS-, nell’anno di imposta -OMISSIS-; ii. -OMISSIS-, nell’anno di imposta -OMISSIS-; -OMISSIS-, nell’anno di imposta -OMISSIS- ” e rilevando come le dichiarazioni aggiornate siano state presentate quattro anni dopo il periodo d’imposta considerato e solo a seguito del preavviso di diniego (memoria di parte resistente, p. 1).
2. – La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 7 febbraio 2025.
3. Il ricorso è infondato.
Con riguardo al requisito reddituale per l’ottenimento della cittadinanza italiana, giova rammentare che per giurisprudenza costante (ex multis, Tar Lazio, sez. V-Bis, 28.6.2024, n. 13101), nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto “ la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali ” (cfr., ex multis, Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio -OMISSIS-, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Inoltre, è costantemente affermato che la “ valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto di quello già maturato al momento della presentazione della domanda – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 -adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572. ” (cfr. ex multis , TAR Lazio, V, n. 20573/2024 e n. 22618/2024).
Dagli atti di causa (controlli effettuati presso il sistema Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate) è emerso che le dichiarazioni reddituali del ricorrente verificate al momento della valutazione dell’istanza rappresentavano una situazione reddituale non conforme con quanto necessario ai fini della dimostrazione del requisito della adeguata capacità reddituale, in base ai valori sopra richiamati.
Peraltro, neppure pervenivano osservazioni in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi inviata al ricorrente, tesi a rappresentare elementi diversi da quelli su cui si basa l’impugnato diniego.
Come già chiarito da questo Tribunale, la verifica del requisito reddituale deve riguardare sia il triennio precedente la richiesta di concessione della cittadinanza sia il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (TAR Lazio, sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).
Nel caso in esame le circostanze rappresentate dal ricorrente non consentono di compensare la carenza della condizione in argomento, riferita al reddito percepito negli anni precedenti la presentazione della domanda, dato che non è stato confutato dal ricorrente il motivo ostativo consistente nel difetto del requisito reddituale al momento della proposizione della domanda, ma anzi è stato dallo stesso confermato, nella misura in cui ha dedotto come solo ex post tali redditi siano stati aggiornati.
Deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato faccia corretta applicazione del quadro normativo sopra ricostruito e che sia stato correttamente motivato con riguardo alle risultanze dell’istruttoria (riportate nell’atto gravato e riferite al momento della sua adozione).
Rileva comunque come l'ordinamento, in ogni caso, offra una soluzione a situazioni, come quella in questione, in cui il divenire della vicenda mostri elementi deponenti in senso favorevole all'istante, costituita dalla possibilità di reiterare l'istanza al fine di ottenere il riesercizio del potere valutativo da parte dell'Amministrazione una volta decorsi i termini previsti dalla l. n. 92 del 1991 (cfr. Cons. St., III, n. 8042/2022; TAR Lazio, I-ter, n. 1725/2023).
In conclusione, il ricorso va respinto.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Barbara Cavallo, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | IA Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO