Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
433 /2024
TRIBUNALE DI TREVISO sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 433/2024 R .G. tra rappresentato e difeso dall' avvocato Dino Bravin presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio come da mandato a margine del ricorso
ATTORE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Doni, con domicilio eletto presso la sede CP_1 CP_
di Treviso
CONVENUTO
Oggetto: Fondo di Garanzia TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 2005 al 2016 rimanendo Parte_2 creditore del TFR, delle mensilità ottobre 2015-aprile 2016 e delle indennità di fine rapporto.
Ottenuto decreto ingiuntivo ed effettuati tre tentativi infruttuosi di pignoramento mobiliare e presso terzi, dalle ricerche immobiliari è risultato un immobile in comproprietà al 50%, gravato da usufrutto vitalizio e da una ipoteca a favore di un Fallimento sul quale anche il ricorrente ha iscritto ipoteca. CP_ Ha quindi chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia presso l per l'importo di €16068,45
(TFR) ed €5718,67 (ultime tre retribuzioni) che è stato respinto essenzialmente in ragione
Il ricorrente ha altresì chiesto il pagamento delle ultime tre mensilità, domanda alla quale ha, però, in sede di memoria conclusiva, rinunciato.
2.Il ricorso non è accoglibile per le ragioni che seguono.
Il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto è stato istituito per sostituirsi al datore di lavoro insolvente;
mentre nel caso di datore di lavoro nei cui confronti sia stata aperta una procedura concorsuale l'apertura della procedura medesima sancisce pubblicamente l'insolvenza, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a fallimento l'insolvenza deve risultare dalla completa o parziale insufficienza delle garanzie patrimoniali constatata ad esito di esecuzione forzata (art. 2 l.297/82).
La giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ha sostanzialmente indagato l'ampiezza dell'onere che grava sul lavoratore creditore per ciò che attiene alle ricerche esigibili al fine di potersi affermare come accertata quell'insufficienza di garanzie offerte dal datore di lavoro debitore che costituisce il presupposto per l'intervento del Fondo.
E così, dopo un primo più rigoroso orientamento (nel senso che il lavoratore deve effettuare idonee ricerche in ordine alla titolarità di crediti verso terzi, beni mobili ed immobili in capo al datore di lavoro, ricerche seguite, se positive, da esecuzione forzata), argomentando sia in base alla testualità della norma che in relazione della ratio dell'istituto, si è in seguito affermato che” .. se è vero che la norma…. richiede la dimostrazione della mancanza o della insufficienza delle garanzie patrimoniali in capo al debitore, è altrettanto vero, come è stato posto in luce nella sentenza n. 3511 del 2001, che questo fatto deve ritenersi provato, esclusivamente, per mezzo della presunzione legale consistente nell'avvenuto esperimento di
un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale, purché intrapreso con la necessaria diligenza, poi conclusosi infruttuosamente (in tutto o in parte)”.
Ed è con riguardo a tale aspetto (ampiezza di ricerche esigibile) che si è escluso la necessità di “ ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati)” , tenuto conto della
“ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l' , cui è attribuito il diritto di surroga (v. il settimo CP_1 comma del medesimo art. 2) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore.”( Cass.1848/04 in motivazione).
Anche le integrazioni proprie della giurisprudenza successiva riguardano lo stesso aspetto dello sforzo di diligenza nella ricerca dei beni richiedibile al lavoratore -creditore; ma in esse si legge che –ferma l'inesistenza di un onere indistinto di cercare beni o condebitori- esiste l'onere di “riattivare l'esecuzione quando essa si prospetta fruttuosa e ragionevole”, ossia quando “risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili” (Cass.14020/20 rispetto alla quale Cass.34827/22 si pone in continuità).
Nel caso di specie non si tratta di imporre al lavoratore un onere di ricerca dei beni, in quanto il lavoratore ha già individuato un bene immobile, ma di verificare che tale bene possa dirsi
“agevolmente aggredibile” e, pertanto, che l'esecuzione si prospetti “fruttuosa e ragionevole”.
In base agli atti prodotti dal ricorrente il bene immobile dii cui è proprietario al 50% Pt_3 ha un valore (per la quota ) di €132.650,00 che, abbattuto del valore dell'usufrutto Pt_3 che tiene conto dell'età dell'usufruttuario, è di €86.225,50.
Sottraendo il valore dell'ipoteca già iscritta (€25.000) residuano €61.225,5, ossia un valore ampiamente capiente rispetto al credito del TFR anche considerando le spese di esecuzione nel valore indicato dal ricorrente in €18.497,00.
Certamente “trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza deve tenersi conto anche della economicità”
(come si legge in Cass. 14020/20, che cita Cass.9108/07), ma l'assenza di “economicità” è, da Cass. 9108/07, ravvisata nell'ipotesi in cui “i costi non recuperabili superino quelli del credito o quando l'esecuzione si appalesi aleatoria” e nel caso di specie il conto di cui sopra CP_ (che è quello sul quale basa le sue difese) non consente di affermare che i costi superino il credito mentre senz'altro generiche (perché non fondate su alcun dato concreto sul reale andamento del mercato immobiliare) sono le affermazioni sulla possibile aleatorietà della vendita.
Né, si ritiene, può attribuirsi rilevanza giuridica alle considerazioni circa le anticipazioni di spesa che si impongono al ricorrente, come ad ogni creditore procedente;
così opinando, dovrebbe, infatti, arrivare ad escludersi in radice le esecuzioni immobiliari dal novero di quelle implicate dall'art. 2 L: 297/82, ma una tale conclusione è incompatibile con tutta la giurisprudenza in materia (che contempla le esecuzioni immobiliari al pari di quelle mobiliari) e neanche è consentita dalla lettera della legge.
Trattandosi di questioni interpretative sulle quali si riscontrano posizioni non univoche le spese di causa si compensano.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente
Rigetta il ricorso
Spese compensate.
Treviso, 10/3/25