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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/07/2024, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 02/07/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.54 compaiono:
l'avv. DAVIDE LONGO per , Controparte_1
nessuno per , Controparte_2
l'avv. VERONICA BARZANTI per Controparte_3
Assiste all'udienza:
- dr. Alice Rossi ai fini della pratica forense
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Longo precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, depositando nota spese.
L'avv. precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Barzanti precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.30, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 02/07/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2540/2023 tra le parti:
Attore: , cf con l'avv. LONGO DAVIDE Controparte_1 C.F._1
( ) C.F._2
Convenuti: , contumace Controparte_2
P.IVA con l'avv. BARZANTI VERONICA Controparte_3 P.IVA_1
( ) C.F._3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5455901/2023 emessa da in Controparte_3 qualità di gestore del servizio di riscossione coattiva del in data Controparte_2
16.10.2023, notificata in data 25.10.2023.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto (1) che l'ingiunzione notificata risulterebbe fondata su 64 verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale di per l'importo complessivo di euro 19.500,05; (2) di non aver ricevuto la notifica di CP_2 tutti i verbali di accertamento fondanti l'ingiunzione; (3) che alcuni verbali sono stati notificati oltre il termine di 90 giorni dalla data della contestata violazione;
(4) che l'atto ingiuntivo è nullo per difetto di motivazione mancando nel medesimo l'indicazione
2 dei riferimenti normativi e degli elementi fattuali essenziali per determinare l'ammontare degli interessi, nonché delle sanzioni richieste in conseguenza del mancato pagamento dei verbali originari.
Con comparsa di costituzione si è costituito la la quale ha eccepito Controparte_3 in via preliminare l'incompetenza del Tribunale essendo competente per materia il giudice di pace sottolineando che l'opposizione ad ingiunzione di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del C.d.S., va proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 150/2011, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento della violazione del C.d.S. (cfr. Cass. SS. UU 22080/2017 e Cass. 24091/2018).
Nel merito, parte convenuta ha dedotto la corretta procedura di notificazione dei verbali presupposti, come dimostrato dalla documentazione prodotta, contestando, altresì, l'eccezione di tardività della notifica dei predetti verbali, essendosi tutte perfezionatesi secondo i termini di legge.
In merito alla contestazione circa la carenza motivazionale dell'ingiunzione di pagamento parte convenuta ha rilevato che la stessa reca una motivazione per relationem ai precedenti verbali di accertamento e contestazione al C.d.S., del tutto ammissibile secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte di legittimità.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. la scrivente ha dichiarato la contumacia del , invitando le parti a prendere posizione circa Controparte_2
l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta costituita trattandosi di questione sollevabile d'ufficio.
Respinta l'istanza di sospensiva e lette le note depositate da parte ricorrente, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come indicate nel verbale.
L'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
L'art. 7 D.lgs. 150/2011 dispone che “le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
3 L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.”
L'art. 6 del medesimo decreto legislativo dispone, poi, che le opposizioni avverso ad ordinanze-ingiunzioni si propongono di fronte al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, “salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salvo le competenze stabilite da altre disposizioni di legge.”
Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese, “l'opposizione cd.
'recuperatoria' avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt.
22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; sicchè, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.” (cfr. Cass. Ordinanza 24091/2018).
Ebbene, nel caso in esame le parti concordano sul fatto che le doglianze relative alla omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti all'ingiunzione di pagamento notificata a parte attrice nonché alla nullità della stessa per tardività del processo notificatorio siano di competenza del giudice di pace, come peraltro ammesso da parte attrice con il deposito di note scritte.
Tuttavia, secondo quest'ultima sussisterebbe la vis attractiva del Tribunale alla luce della competenza dello stesso in relazione al terzo motivo dell'atto introduttivo e cioè a quello relativo alla nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione.
Ad avviso di questo giudice la tesi di parte attrice non coglie nel segno.
Ammesso e non concesso che la terza doglianza lamentata da parte attrice rientri nella competenza del tribunale, trattandosi comunque di doglianza avente ad oggetto materia di competenza del giudice di pace, nel caso in esame il cumulo non può operare.
La competenza per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni e ai verbali di accertamento di violazione del codice della strada è una competenza funzionale, per materia, delegata al giudice di pace. Tale competenza non è derogabile, pertanto, il cumulo tra le domande svolte non può essere effettuato e non è possibile per il tribunale decidere anche le questioni che rientrino funzionalmente nella competenza del giudice di pace (cfr. Cass. Ordinanza 12459/2002: “l'art. 104 c.p.c. nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, non consente, per l'espresso richiamo all'art. 10 comma 2 c.p.c., la deroga
4 alla competenza per materia, ma soltanto a quella per valore.”; Cass. Ordinanza 22782/2015:
“qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la 'vis attractiva' della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c., quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore.”).
Ed ancora: “le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace ex artt. 204 bis del
d.lgs. n. 285 del 1992 e 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore;
né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10 comma 2 e 104 c.p.c., giacchè la devoluzione della competenza del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia, (Nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale, in causa relativa alla proposizione di un'unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace.)” (Cass. 25028/2017).
Le sentenze citate da parte attrice non si attagliano al caso in esame perché nel caso che ci occupa la competenza del giudice di pace è ratione materiae e non una competenza per valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. di riferimento tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta (valori medi fase di studio e fase introduttiva e valori minimi della fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Prato essendo competente per materia il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
2. Pone a carico di parte attrice le spese del giudizio sostenute da parte convenuta costituita che si liquidano complessivamente in euro 2.547,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Prato, 2.7.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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UDIENZA del 02/07/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.54 compaiono:
l'avv. DAVIDE LONGO per , Controparte_1
nessuno per , Controparte_2
l'avv. VERONICA BARZANTI per Controparte_3
Assiste all'udienza:
- dr. Alice Rossi ai fini della pratica forense
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Longo precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, depositando nota spese.
L'avv. precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Barzanti precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.30, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 02/07/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2540/2023 tra le parti:
Attore: , cf con l'avv. LONGO DAVIDE Controparte_1 C.F._1
( ) C.F._2
Convenuti: , contumace Controparte_2
P.IVA con l'avv. BARZANTI VERONICA Controparte_3 P.IVA_1
( ) C.F._3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5455901/2023 emessa da in Controparte_3 qualità di gestore del servizio di riscossione coattiva del in data Controparte_2
16.10.2023, notificata in data 25.10.2023.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto (1) che l'ingiunzione notificata risulterebbe fondata su 64 verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale di per l'importo complessivo di euro 19.500,05; (2) di non aver ricevuto la notifica di CP_2 tutti i verbali di accertamento fondanti l'ingiunzione; (3) che alcuni verbali sono stati notificati oltre il termine di 90 giorni dalla data della contestata violazione;
(4) che l'atto ingiuntivo è nullo per difetto di motivazione mancando nel medesimo l'indicazione
2 dei riferimenti normativi e degli elementi fattuali essenziali per determinare l'ammontare degli interessi, nonché delle sanzioni richieste in conseguenza del mancato pagamento dei verbali originari.
Con comparsa di costituzione si è costituito la la quale ha eccepito Controparte_3 in via preliminare l'incompetenza del Tribunale essendo competente per materia il giudice di pace sottolineando che l'opposizione ad ingiunzione di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del C.d.S., va proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 150/2011, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento della violazione del C.d.S. (cfr. Cass. SS. UU 22080/2017 e Cass. 24091/2018).
Nel merito, parte convenuta ha dedotto la corretta procedura di notificazione dei verbali presupposti, come dimostrato dalla documentazione prodotta, contestando, altresì, l'eccezione di tardività della notifica dei predetti verbali, essendosi tutte perfezionatesi secondo i termini di legge.
In merito alla contestazione circa la carenza motivazionale dell'ingiunzione di pagamento parte convenuta ha rilevato che la stessa reca una motivazione per relationem ai precedenti verbali di accertamento e contestazione al C.d.S., del tutto ammissibile secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte di legittimità.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. la scrivente ha dichiarato la contumacia del , invitando le parti a prendere posizione circa Controparte_2
l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta costituita trattandosi di questione sollevabile d'ufficio.
Respinta l'istanza di sospensiva e lette le note depositate da parte ricorrente, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come indicate nel verbale.
L'eccezione di incompetenza per materia sollevata da parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
L'art. 7 D.lgs. 150/2011 dispone che “le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
3 L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.”
L'art. 6 del medesimo decreto legislativo dispone, poi, che le opposizioni avverso ad ordinanze-ingiunzioni si propongono di fronte al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, “salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salvo le competenze stabilite da altre disposizioni di legge.”
Come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese, “l'opposizione cd.
'recuperatoria' avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt.
22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; sicchè, essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.” (cfr. Cass. Ordinanza 24091/2018).
Ebbene, nel caso in esame le parti concordano sul fatto che le doglianze relative alla omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti all'ingiunzione di pagamento notificata a parte attrice nonché alla nullità della stessa per tardività del processo notificatorio siano di competenza del giudice di pace, come peraltro ammesso da parte attrice con il deposito di note scritte.
Tuttavia, secondo quest'ultima sussisterebbe la vis attractiva del Tribunale alla luce della competenza dello stesso in relazione al terzo motivo dell'atto introduttivo e cioè a quello relativo alla nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione.
Ad avviso di questo giudice la tesi di parte attrice non coglie nel segno.
Ammesso e non concesso che la terza doglianza lamentata da parte attrice rientri nella competenza del tribunale, trattandosi comunque di doglianza avente ad oggetto materia di competenza del giudice di pace, nel caso in esame il cumulo non può operare.
La competenza per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni e ai verbali di accertamento di violazione del codice della strada è una competenza funzionale, per materia, delegata al giudice di pace. Tale competenza non è derogabile, pertanto, il cumulo tra le domande svolte non può essere effettuato e non è possibile per il tribunale decidere anche le questioni che rientrino funzionalmente nella competenza del giudice di pace (cfr. Cass. Ordinanza 12459/2002: “l'art. 104 c.p.c. nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, non consente, per l'espresso richiamo all'art. 10 comma 2 c.p.c., la deroga
4 alla competenza per materia, ma soltanto a quella per valore.”; Cass. Ordinanza 22782/2015:
“qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la 'vis attractiva' della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c., quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore.”).
Ed ancora: “le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace ex artt. 204 bis del
d.lgs. n. 285 del 1992 e 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore;
né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10 comma 2 e 104 c.p.c., giacchè la devoluzione della competenza del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia, (Nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale, in causa relativa alla proposizione di un'unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace.)” (Cass. 25028/2017).
Le sentenze citate da parte attrice non si attagliano al caso in esame perché nel caso che ci occupa la competenza del giudice di pace è ratione materiae e non una competenza per valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. di riferimento tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta (valori medi fase di studio e fase introduttiva e valori minimi della fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Prato essendo competente per materia il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
2. Pone a carico di parte attrice le spese del giudizio sostenute da parte convenuta costituita che si liquidano complessivamente in euro 2.547,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Prato, 2.7.2024
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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