Sentenza 27 maggio 1975
Massime • 7
Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, puo essere derogato solo quando la notorieta della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una piu completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ne consegue che il limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l'esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all'immagine quando questa sia utilizzata - senza offesa all'onore, alla reputazione o al decoro - per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, in quanto ne il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ne il principio di liberta della iniziativa economica possono giustificare l'utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali.*
Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti. Esso non puo essere negato ad alcune categorie di persone, solo in considerazione della loro notorieta, salvo che un reale interesse sociale all'informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano. Tale diritto non solo trova implicito fondamento nel sistema, ma trova una serie di espliciti riferimenti nelle norme costituzionali e ordinarie e in molteplici deliberazioni di carattere internazionale.*
Anche dall'Esercizio del diritto soggettivo puo derivare ad altri un danno ingiusto risarcibile, qualora non venga osservato il grado di prudenza e diligenza che in concreto occorre spiegare nello svolgimento dell'attivita posta in essere nell'Esercizio del diritto medesimo. Non puo peraltro qualificarsi in ogni caso imprudente o negligente il comportamento di chi si limiti a comunicare alla stampa un provvedimento giudiziario, ancorche questo sia suscettibile di controlli e di revoca e, successivamente, sia stato dichiarato illegittimo od erroneo.*
Costituisce manifestazione del pensiero la pubblicazione sulla stampa dell'immagine di una persona, assurta a notorieta, nell'atto di compiere un'Azione, tanto piu se la pubblicazione sia corredata da titoli e didascalie. Pertanto, quando l'immagine sia stata gia stampata, essa non puo essere sequestrata, nemmeno nel caso che essa sia stata acquistata e divulgata in contrasto con altre norme, anche se di natura costituzionale, poiche il sequestro della stampa periodica e ammesso solo in due ipotesi, la prima delle quali esige la concorrenza di due requisiti: che si tratti di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi.*
L'art 700 cod proc civ, se puo consentire l'emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non puo, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico e, in particolare, dall'art 21 cost, che lo consente solo con l'osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell'abuso dell'immagine altrui a norma dell'art 10 cod civ, puo ordinare con provvedimento d'urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora stampato, poiche, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce gia una manifestazione attuale e concreta dell'Esercizio del diritto di liberta tutelato dall'art 21 cost.*
Il giudice della convalida del sequestro deve tener conto non solo della sussistenza o meno delle condizioni che legittimavano la autorizzazione del provvedimento cautelare al momento in cui questo e stato chiesto e concesso, ma deve anche evitare che il sequestro persista ingiustamente, accertando se dette condizioni sussistano o meno anche al momento della convalida.*
La responsabilita processuale per danni ricade, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina dell'art 96 cod proc civ, senza che possa distinguersi fra procedure ingiuste, cioe non sorrette da un diritto sostanziale e dagli altri requisiti previsti dalla legge, che trovano sanzione nell'istituto della responsabilita aggravata, e procedure illegittime, cioe irrituali per la inosservanza delle forme prescritte dalla legge, per le quali varrebbe la norma generale della responsabilita per fatto illecito dell'art 2043 cod civ. pertanto, deve dichiararsi improponibile la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni direttamente dipendenti dall'esecuzione di un sequestro, in quanto la Competenza a giudicare sulla domanda di risarcimento di danni per responsabilita processuale spetta esclusivamente, sia per l'an che per il quantum al giudice competente sul merito. ( V 3405/68, mass n 336475).*
Commentari • 12
- 1. L’evoluzione del diritto alla riservatezza: il contesto italianoGiulia Cavallari · https://www.iusinitinere.it/
Avere uno o più profili social oggi è “normale”, soprattutto per i giovani, ma allo stesso tempo ciò che non è normale è la quantità di dati che diffondiamo, coscientemente o meno, nel web. Ultimamente, spesso, si parla di diritto alla riservatezza, ma per comprendere effettivamente la sua importanza si deve pensare alle azioni che, quotidianamente, compiamo sui social network attraverso la condivisione di notizie e foto.[1] Apple, dopo gli ultimi aggiornamenti del sistema iOS, ha introdotto una apposita icona denominata “Privacy”, che consente all'utente di essere avvertito ogniqualvolta si condividono informazioni personali con Apple.[2] Oggi i dati personali e il loro utilizzo …
Leggi di più… - 2. The right to respect for private life and the requirement of transparency of Public Administration in the Italian legal systemhttps://www.iusinitinere.it/
Premessa: tale scritto, a cura di Aniello Formisano, fa parte del Legal Research Group di ELSA Napoli intitolato “Right to private life: challenges and perspectives” organizzato da ELSA Napoli e curato da Francesco De Santis (professore di diritto processuale civile e procedure di tutela internazionale dei diritti umani presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli “Federico II”). Summary: 1. Legal evolution of transparency in the Italian legal system ‒ 1.1. From transparency as a publication requirement to transparency as freedom of access to data and documents: the generalized civic access ‒ 2. Privacy and transparency: a difficult coexistence ‒ 2.1.Risks and …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO A. La richiesta del Procuratore Generale. 1. Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del 18 gennaio 2016 depositato il 22 gennaio 2016 ai sensi del primo comma dell'art. 363 c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi nelle controversie civili, decise in sede cautelare in senso opposto dai giudici del tribunale di Napoli, vertenti tra il presidente di una università telematica, nella qualità ed anche in proprio, resa oggetto di reiterati articoli apparsi sia in forma cartacea che sul sito internet di un noto settimanale e poi di un quotidiano, prospettati come aventi contenuto diffamatorio …
Leggi di più… - 4. Il controllo ad opera del datore di lavoro, tra Amazon e Jobs ActRossella Giuliano · https://www.iusinitinere.it/
Ndr:Il presente elaborato rappresenta il primo di due articoli che analizzano la materia del controllo datoriale sul lavoratore. Il prossimo articolo si focalizzerà sulla disciplina post 2014 e farà un raffronto con la normativa delle grandi potenze economiche ed industriali. L'1 febbraio 2018 una notizia interessante il colosso statunitense del commercio elettronico Amazon ha suscitato il clamore dell'opinione pubblica: la circostanza incriminata ha riguardato la dichiarazione di validità del brevetto, depositato dall'impresa nel 2016, avente ad oggetto un dispositivo elettronico a braccio finalizzato a guidare il dipendente nel rinvenimento e la consegna della giusta merce sugli …
Leggi di più… - 5. Evoluzione della tutela della sfera personale del minoreAvv. Luisa Russo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Superamento di un'antica concezione – 2. La riservatezza del minore alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) – 3. La capacità del minore di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali 1. Superamento di un'antica concezione Riconoscere l'esistenza della sfera personale del minore e, dunque, il diritto del minore alla privacy è stato un approdo recente[1], poiché la (ormai superata) concezione tradizionale della potestà genitoriale poneva dei limiti alla libera espressione della personalità del fanciullo[2]. La riforma del diritto di famiglia del 1975[3] ha riformulato l'art. 147 c.c., riconoscendo al minore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1975, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1975 |
Testo completo
Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, puo essere derogato solo quando la notorieta della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una piu completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ne consegue che il limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l'esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all'immagine quando questa sia utilizzata - senza offesa all'onore, alla reputazione o al decoro - per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, in quanto ne il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ne il principio di liberta della iniziativa economica possono giustificare l'utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali.*