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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa UE RM CO PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 138/2024 promosso da:
(già Parte_1 Controparte_1 [...]
), (P.Iva ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. con sede legale Controparte_3 in Corso Stati Uniti, 21, Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi
(C.F. ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Roma in Via Bormida, 1, come da procura in atti;
- appellante - contro
- con sede legale in Roma, Via Controparte_4
Palestro, n. 81, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ) presso la quale è P.IVA_2 domiciliata in Via dell'Arsenale, n. 21, Torino;
- appellata –
e nei confronti di
(C.F. ) in persona del Presidente in qualità di legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede in
Torino (TO) in Piazza Castello, 165 ;
1 - appellata contumace -
e nei confronti di
(C.F. ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sua sede in
Bologna (BO), Via Stalingrado 45.
- appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino adita, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4150/2023, in accoglimento delle esposte argomentazioni:
I) accertare e dichiarare che la società consortile odierna parte appellante,
[...]
(già , ha correttamente adempiuto Parte_2 Parte_3
a tutte le obbligazioni relative al finanziamento previsto nel progetto “Best Wines Of
Piedmont Land”, di cui al “CONTRATTO 5 2016/17” sottoscritto con Pt_1 [...]
anche per come modificate con la sottoscrizione Controparte_4 dell'addendum contrattuale che, pertanto, lo stesso ha diritto all'integrale importo complessivo del finanziamento già erogato e ritualmente rendicontato, o della inferiore somma accertanda in corso di giudizio, e conseguentemente:
II) accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata ammissione ad opera degli Ispettori di e della conseguente richiesta di restituzione ad opera di CP_7 CP_4 dell'importo ritenuto dalla stessa non ammissibile, pari ad € 239.039,01, essendo anche tale importo di contro ammissibile e correttamente rendicontato dalla società consortile appellante in conformità alle obbligazioni assunte con il richiamato addendum contrattuale sottoscritto con l' CP_4
III) condannare alla restituzione dell'importo di € 257.601,22 versato in data 27 CP_4
dicembre 2023 a seguito della richiamata intimazione di pagamento del 3 novembre 2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre iva e CPA come per legge.”
Per parte appellata : Controparte_4
2 “Rigettarsi l'avversario appello perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 28 luglio 2022, conveniva in Controparte_2
giudizio e davanti al Tribunale di Torino, chiedendo CP_4 Controparte_5 CP_6
di:
i) accertare e dichiarare che la società consortile aveva Controparte_2
correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni relative al finanziamento previsto nel progetto “Best Wines Of Piedmont Land”, di cui al “CONTRATTO PIEMONTE 5
2016/17” sottoscritto con , e che, Controparte_4 pertanto, la stessa aveva diritto all'integrale importo complessivo del finanziamento già erogato e ritualmente rendicontato, o della diversa somma accertanda in corso di giudizio, e conseguentemente,
ii) accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata ammissione ad opera degli Ispettori di e della conseguente richiesta di restituzione ad opera di CP_7 CP_4 dell'importo ritenuto dagli stessi non ammissibile, pari ad € 239.039,01, essendo anche tale importo ammissibile e correttamente rendicontato dalla società Controparte_2
; con vittoria di spese.
[...]
A fondamento della propria pretesa, parte attrice assumeva e documentava:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 423 dell'8 giugno 2016 la Controparte_5
aveva approvato il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura "Promozione sui mercati dei paesi terzi", nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo per l'annualità
2016/2017;
- che all'esito della presentazione di rituale domanda di ammissione del finanziamento, a corredo del proprio progetto denominato “Best Wines Of Piedmont Land”, la CP_5
con Determinazione Dirigenziale n. 741 del 07 settembre 2016 aveva pubblicato
[...]
la graduatoria dei progetti regionali e multiregionali ammessi a sostegno, che aveva trovato tra i beneficiari quello della società attrice;
- che in data 14 ottobre 2016 l ), ultimate le CP_4 CP_4 Controparte_4 rituali verifiche precontrattuali, aveva sottoscritto il relativo contratto “PIEMONTE 5
2016/2017”;
3 - che l'importo complessivo dell'iniziativa progettuale ammesso era risultato pari a €
1.999.719,60 di cui € 999.859,80 finanziati con fondi comunitari e € 999.859,80 mediante compartecipazione finanziaria con risorse proprie dei rispettivi partecipanti;
- che, in data 30 ottobre 2017, la società attrice aveva presentato rituale domanda di variante alla competente Direzione Agricoltura della;
Controparte_5
- che, con nota protocollo n. 00044854/2017 in data 18 dicembre 2017, la CP_5
aveva comunicato l'avvenuta approvazione di detta variante sul dichiarato
[...] presupposto che la stessa “non snatura(sse) la strategia complessiva del progetto approvato di promozione delle denominazioni di origine piemontesi e dei relativi territori
...”;
- che, conseguentemente, in data 27 dicembre 2017 l aveva chiesto e ottenuto la CP_4 sottoscrizione dell'addendum di modifica del contratto “Piemonte 5 – 2016-2017” da parte del Consorzio;
- che, ultimate le relative iniziative progettuali, in data 31 dicembre 2017, parte attrice aveva inviato agli organi preposti tutta la documentazione richiesta ivi compresi i documenti giustificativi delle spese sostenute;
- che, in data 10 maggio 2021 (decorsi quattro anni dalla conclusione delle attività progettuali) gli avevano redatto il “Processo verbale di controllo Controparte_8 contabile di saldo in sede n. CSL/19/2021” concludendo per la non ammissibilità̀ a contributo dell'importo di € 334.829,35;
- che, dalla lettura del predetto verbale di verifica di saldo, era emerso che il c.d. taglio delle spese effettivamente sostenute fosse riferito, per la pressoché totalità, alle spese concernenti l'Azione “C” del Paese Cina, ritenute non ammissibili in quanto sostenute in data antecedente all'approvazione da parte della della variante intervenuta solo CP_5
in data 18 dicembre 2017;
- che, in data 1 ^ giugno 2021, con pec prot. 0040062 aveva richiesto la CP_4 restituzione di detto importo (dato dalla differenza tra l'importo di € 899.859,80 erogato in forma anticipata ed € 565.030,45 riconosciuto come eleggibile a finanziamento);
- che con pec in data 8 luglio 2021 la società̀ consortile aveva comunicato ad di nulla CP_4 opporre alla spontanea restituzione dell'importo di € 95.790,34, eccependo al contempo l'illegittimità̀ del menzionato taglio, laddove riferito alla variante, per un importo complessivo di € 274.538,22;
- che, in particolare, l'attrice aveva evidenziato da subito che il formale atto di approvazione era stato assunto dalla Regione sul dichiarato presupposto che la variante non avrebbe
4 comportato né la rimodulazione delle spese all'interno dei paesi target (risultando invariato il mantenimento dell'importo complessivo del progetto), né comportato modifiche della strategia globale approvata e della posizione in graduatoria;
- che a detto provvedimento autorizzatorio, pur tardivamente assunto dalla , doveva CP_5
essere quindi attribuita e riconosciuta valenza di atto di natura ricognitiva della verifica della sussistenza dei presupposti di legge, avuto riguardo al momento della sua presentazione e alle iniziative ivi indicate;
- che, in data 21 giugno 2021, l'attrice aveva provveduto alla restituzione in favore dell' dell'importo non contestato di € 95.790,34; CP_4
- che con pec in data 7 aprile 2022 prot. 0029560 l dato atto del versamento del già CP_4 menzionato importo, aveva insistito per l'immediato pagamento della somma di €
243.961,54, comprensivo degli interessi pena l'escussione della polizza fideiussoria
96/149707599 del 15.02.2016, rilasciata da a garanzia Controparte_6 dell'anticipo percepito.
Si costituiva in giudizio , precisando che la Controparte_4
riduzione del contributo era dipesa dal mancato riconoscimento delle spese in variante effettuate dal beneficiario tra il 27.10.2017, data di presentazione della domanda di variante, ed il 19.12.2017, data di approvazione della stessa da parte di CP_5
. A fondamento di tale riduzione, aveva richiamato le disposizioni del D.M.
[...] CP_4
32072/2016 e del Decreto direttoriale n. 0043478 del 25.5.2016, nonché́ del Bando della
Regione Piemonte per l'assegnazione del contributo in questione. Parte convenuta ribadiva pertanto la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto delle domande attoree, vinte le spese.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 4150/2023 nel procedimento recante n. R.G. 14781/2022, pubblicata in data 23.10.2023, il Tribunale di Torino rigettava la domanda di parte attrice e compensava integralmente le spese di giudizio. Il Tribunale riteneva fondata la richiesta avanzata da di restituzione della quota parte dell'anticipo corrisposto a parte attrice sul contributo CP_4
per svolgere attività di promozione sui mercati dei paesi terzi per la campagna 2016/2017, nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo. Il Giudice di prime cure, partendo dal dato normativo di cui al D.M. 32072 del 18.04.2016, art. 12 comma 4 e ss, riteneva “chiara e coerente” la scansione temporale prevista dal decreto in relazione alla richiesta di autorizzazione alle varianti. Il D.M. richiamato prevedeva, infatti, che “da un lato la variante non può essere implementata prima di trenta giorni dalla sua
5 comunicazione all'Autorità competente per l'approvazione, dall'altro, si stabilisce che trascorso tale termine senza che sia stata comunicata l'approvazione la variante si intende respinta;
ciò comporta che, in ogni caso, essa può essere realizzata solo a seguito dell'approvazione.” Infatti, “Nel caso di specie, è pacifico che le azioni in variante siano invece state realizzate prima dell'approvazione da parte di e dunque in Controparte_5
violazione delle disposizioni normative sopra richiamate. Né si può argomentare che il ritardo di nel comunicare l'approvazione abbia legittimato il beneficiario Controparte_5
a mettere in atto la variante anzitempo, dal momento che − come già precisato − in caso di mancata risposta la proposta di modifica doveva intendersi respinta.” Rilevava, infine, che la sentenza del Tribunale di Roma n. 18404/2022 si riferiva a una situazione diversa e non poteva considerarsi aderente al caso di specie.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione, datato 1.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_4
(già ) impugnava tempestivamente la sentenza n.
[...] Parte_5
4150/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 23.10.2023. L'appello della società consortile si fondava su due motivi e cioè, nello specifico, parte appellante lamentava:
-la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 12 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016 e, segnatamente, del disposto di cui al comma 1 lett. b) con riferimento al comma 4 e 6 del medesimo articolo e del Decreto Direttoriale n. 0043478 del 25 maggio
2016 del Controparte_9
-l'erronea e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Con il primo motivo d'appello, parte appellante censurava la ricostruzione effettuata dal primo Giudice a partire dal dato normativo del decreto ministeriale, sulla scansione temporale del procedimento di approvazione delle varianti, che consterebbe di 30 giorni entro cui la società deve dare comunicazione di implementazione della variante ad CP_4
la quale dovrebbe autorizzarla o meno entro altri 30 giorni. Parte_4
[...
sosteneva che i termini di legge non fossero perentori, ma meramente ordinatori. Dal loro superamento, pertanto, non sarebbe discesa alcuna conseguenza pregiudizievole.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante si doleva di una lacuna della motivazione del Giudice di prime cure, laddove non era stata riconosciuta la natura giuridica di “atto di natura ricognitiva della verifica dei presupposti di legge” alla variante e alla sua efficacia ex tunc. La parte appellante, inoltre, muovendo dal dato letterale dell'art. 12 comma 6 D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016 che espressamente prevede l'ammissibilità delle spese sostenute in variante, esclusivamente dopo l'intervento dell'autorizzazione
6 dell'autorità, censurava un'omissione valutativa consistente nella possibilità di sostenere queste spese prima dell'autorizzazione, ma rinviando a momento successivo il riconoscimento di rendicontazione finale di saldo.
Altra omissione di motivazione addotta da parte appellante riguardava la mancata qualificazione giuridica dell'addendum contrattuale sottoscritto con che aveva CP_4 modificato le obbligazioni originarie. Si richiamava gli artt. 1 e 2 dell'addendum che, a suo dire, aveva effettuato una parziale novazione delle precedenti pattuizioni.
Da ultimo, la difesa di parte appellante contesta la sentenza di primo grado, sostenendo la sovrapponibilità, a differenza di quanto aveva ritenuto il Tribunale in primo grado, fra la questione del presente giudizio e quello recante R.g. n. 18404 / 2022 del Tribunale di
Roma, nel quale, il Giudice romano non aveva interpretato diversamente la normativa, bensì aveva – usando le parole del Giudice di prime cure - “valorizzato i doveri di comportamento secondo buona fede delle autorità pubbliche, il divieto di venire meno alla approvazione di una richiesta esplicitamente retroattiva e il legittimo affidamento del privato”.
Concludeva l'appellante, richiamando le conclusioni già assunte in primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 30.04.2024, si costituiva nel giudizio di appello CP_4 difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. Anzitutto, parte appellata contestava l'affermazione contenuta nell'atto di citazione in appello con cui parte appellante lamentava il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare “la compartecipazione causale posta in essere dalla responsabile di aver Controparte_5 tardivamente approvato la richiamata variante e della stessa nell'aver imposto la CP_4 postuma sottoscrizione dell'addendum contrattuale che, d'evidenza, ha modificato, in coerenza con le attività previste con la variante, le obbligazioni gravanti sull'odierna parte appellante.” Nell'atto di costituzione, a fronte della ricostruzione delle tempistiche di risposta delle amministrazioni coinvolte, rispetto alla perentorietà o meno dei termini di legge, sottolineava l'inconferenza dell'appello sul presupposto che la revoca del CP_4
contributo in questione non era determinata affatto dal superamento dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ma dal fatto che le spese in variante erano state sostenute anteriormente alla loro approvazione, motivo per cui il Tribunale non aveva attribuito alcun rilievo a quel profilo.
7 A detta di parte appellata, risultava pleonastico e fuorviante il richiamo ai ritardi delle
Amministrazioni e alla errata qualificazione giuridica dell'addendum contrattuale, posto che la materia del contendere verteva sul mancato riconoscimento da parte di delle CP_4
spese sostenute tra il 27 ottobre 2017, data di presentazione della variante, e il 19 dicembre 2017, data di autorizzazione della variante da parte di . Le Controparte_5
spese in variante avrebbero potuto essere sostenute dal beneficiario dei finanziamenti, solo dopo l'approvazione della stessa da parte della . Sul punto, rifacendosi CP_5 CP_4
alla sentenza del Tribunale di Roma già richiamata, evidenziava che la disposizione contenuta nell'art. 12 comma 6 DM n. 32072 del 21 aprile 2016 “risponde all'esigenza di garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa della P.A. e di evitare che la stessa si trovi di fronte ad attività già svolte senza averne in anticipo alcuna contezza, atteso che le attività in questione sono finanziate con fondi dell'Unione
Europea.”
Non si costituivano in giudizio né la né , Controparte_5 Controparte_6
che rimanevano contumaci.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
L'appello non è accoglibile.
Come ha giustamente rilevato il giudice di prime cure, la normativa applicabile è costituita dal D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016, recante modalità attuative della misura
"Promozione sui mercati dei Paesi terzi" che, in particolare, all'art. 12 Parte_6
(Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario), comma 4, testualmente recita: “Le
Varianti, di cui al comma 1, lett. b), sono comunicate dal beneficiario alle Autorità competenti almeno 30 giorni prima della loro implementazione;
la comunicazione è corredata da apposita relazione contenente i motivi della richiesta. Le autorità competenti valutano l'ammissibilità della richiesta e, se del caso, le autorizzano entro trenta giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad
La comunicazione ad è necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle CP_4 CP_4
modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate. Copia del contratto così modificato è trasmesso da alle autorità competenti entro 30 giorni dalla ricezione CP_4
della comunicazione di avvenuta approvazione della variante. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la Variante si ritiene respinta”; mentre al successivo comma 6 così dispone: “Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte delle Autorità competenti”.
8 Nel caso di specie, è documentalmente provato che la somma oggetto di causa attiene al mancato riconoscimento, da parte appellata delle spese in variante effettuate dal beneficiario (odierno appellante), nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda di variante e la data di approvazione della variante stessa.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare, con riferimento specificamente ai contributi pubblici, che "in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non
è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale;
logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi"
(Consiglio di Stato, sezione III, 22 febbraio 2019, n. 1236). Così pure Consiglio di Stato, sezione IV, 12 gennaio 2017, n. 50, secondo cui “In ogni operazione di finanziamento a carico dell'erario, il beneficio economico è riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa); il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l'interesse dei destinatari. In ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale;
logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate i modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi” (e ancora, più di recente, Consiglio di Stato, Sez.
II, 03 gennaio 2024, n. 125).
Non si può quindi ritenere, come invece sostiene la parte appellante, che il giudice di primo grado abbia erroneamente interpretato la normativa applicabile e non abbia seguito quanto è stato deciso dal Tribunale di Roma, in un'altra causa non equiparabile a quella oggetto del presente appello, essendosi verificata una richiesta di variante connotata da profili di estrema urgenza, tanto che si trattava di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 700
c.p.c..
Né risulta che vi sia stata una novazione del contratto, così da far ritenere che sia mai stata modificata la tempistica prevista e siano state cambiate le date per autorizzare le varianti.
9 L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del presente grado, per il principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e smi
- scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 ed esclusione della fase istruttoria - nella misura che verrà indicata in dispositivo. Oltre alle spese, deve essere corrisposto a parte appellata il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: l'art. 1, comma
208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass.
16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art. 2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l.
207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
La Corte dichiara infine la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore
10 importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 138/2024 RG, proposta avverso la sentenza n. 4150/2023 del
Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Conferma la sentenza di primo grado;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, in favore della parte appellata , che si Controparte_4 liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per fase di studio, euro
1.911,00 per fase introduttiva e euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre spese generali;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 3 novembre 2025.
Il Presidente Est.
UE RM CO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa UE RM CO PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 138/2024 promosso da:
(già Parte_1 Controparte_1 [...]
), (P.Iva ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. con sede legale Controparte_3 in Corso Stati Uniti, 21, Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi
(C.F. ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Roma in Via Bormida, 1, come da procura in atti;
- appellante - contro
- con sede legale in Roma, Via Controparte_4
Palestro, n. 81, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ) presso la quale è P.IVA_2 domiciliata in Via dell'Arsenale, n. 21, Torino;
- appellata –
e nei confronti di
(C.F. ) in persona del Presidente in qualità di legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede in
Torino (TO) in Piazza Castello, 165 ;
1 - appellata contumace -
e nei confronti di
(C.F. ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sua sede in
Bologna (BO), Via Stalingrado 45.
- appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino adita, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4150/2023, in accoglimento delle esposte argomentazioni:
I) accertare e dichiarare che la società consortile odierna parte appellante,
[...]
(già , ha correttamente adempiuto Parte_2 Parte_3
a tutte le obbligazioni relative al finanziamento previsto nel progetto “Best Wines Of
Piedmont Land”, di cui al “CONTRATTO 5 2016/17” sottoscritto con Pt_1 [...]
anche per come modificate con la sottoscrizione Controparte_4 dell'addendum contrattuale che, pertanto, lo stesso ha diritto all'integrale importo complessivo del finanziamento già erogato e ritualmente rendicontato, o della inferiore somma accertanda in corso di giudizio, e conseguentemente:
II) accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata ammissione ad opera degli Ispettori di e della conseguente richiesta di restituzione ad opera di CP_7 CP_4 dell'importo ritenuto dalla stessa non ammissibile, pari ad € 239.039,01, essendo anche tale importo di contro ammissibile e correttamente rendicontato dalla società consortile appellante in conformità alle obbligazioni assunte con il richiamato addendum contrattuale sottoscritto con l' CP_4
III) condannare alla restituzione dell'importo di € 257.601,22 versato in data 27 CP_4
dicembre 2023 a seguito della richiamata intimazione di pagamento del 3 novembre 2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre iva e CPA come per legge.”
Per parte appellata : Controparte_4
2 “Rigettarsi l'avversario appello perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 28 luglio 2022, conveniva in Controparte_2
giudizio e davanti al Tribunale di Torino, chiedendo CP_4 Controparte_5 CP_6
di:
i) accertare e dichiarare che la società consortile aveva Controparte_2
correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni relative al finanziamento previsto nel progetto “Best Wines Of Piedmont Land”, di cui al “CONTRATTO PIEMONTE 5
2016/17” sottoscritto con , e che, Controparte_4 pertanto, la stessa aveva diritto all'integrale importo complessivo del finanziamento già erogato e ritualmente rendicontato, o della diversa somma accertanda in corso di giudizio, e conseguentemente,
ii) accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata ammissione ad opera degli Ispettori di e della conseguente richiesta di restituzione ad opera di CP_7 CP_4 dell'importo ritenuto dagli stessi non ammissibile, pari ad € 239.039,01, essendo anche tale importo ammissibile e correttamente rendicontato dalla società Controparte_2
; con vittoria di spese.
[...]
A fondamento della propria pretesa, parte attrice assumeva e documentava:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 423 dell'8 giugno 2016 la Controparte_5
aveva approvato il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura "Promozione sui mercati dei paesi terzi", nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo per l'annualità
2016/2017;
- che all'esito della presentazione di rituale domanda di ammissione del finanziamento, a corredo del proprio progetto denominato “Best Wines Of Piedmont Land”, la CP_5
con Determinazione Dirigenziale n. 741 del 07 settembre 2016 aveva pubblicato
[...]
la graduatoria dei progetti regionali e multiregionali ammessi a sostegno, che aveva trovato tra i beneficiari quello della società attrice;
- che in data 14 ottobre 2016 l ), ultimate le CP_4 CP_4 Controparte_4 rituali verifiche precontrattuali, aveva sottoscritto il relativo contratto “PIEMONTE 5
2016/2017”;
3 - che l'importo complessivo dell'iniziativa progettuale ammesso era risultato pari a €
1.999.719,60 di cui € 999.859,80 finanziati con fondi comunitari e € 999.859,80 mediante compartecipazione finanziaria con risorse proprie dei rispettivi partecipanti;
- che, in data 30 ottobre 2017, la società attrice aveva presentato rituale domanda di variante alla competente Direzione Agricoltura della;
Controparte_5
- che, con nota protocollo n. 00044854/2017 in data 18 dicembre 2017, la CP_5
aveva comunicato l'avvenuta approvazione di detta variante sul dichiarato
[...] presupposto che la stessa “non snatura(sse) la strategia complessiva del progetto approvato di promozione delle denominazioni di origine piemontesi e dei relativi territori
...”;
- che, conseguentemente, in data 27 dicembre 2017 l aveva chiesto e ottenuto la CP_4 sottoscrizione dell'addendum di modifica del contratto “Piemonte 5 – 2016-2017” da parte del Consorzio;
- che, ultimate le relative iniziative progettuali, in data 31 dicembre 2017, parte attrice aveva inviato agli organi preposti tutta la documentazione richiesta ivi compresi i documenti giustificativi delle spese sostenute;
- che, in data 10 maggio 2021 (decorsi quattro anni dalla conclusione delle attività progettuali) gli avevano redatto il “Processo verbale di controllo Controparte_8 contabile di saldo in sede n. CSL/19/2021” concludendo per la non ammissibilità̀ a contributo dell'importo di € 334.829,35;
- che, dalla lettura del predetto verbale di verifica di saldo, era emerso che il c.d. taglio delle spese effettivamente sostenute fosse riferito, per la pressoché totalità, alle spese concernenti l'Azione “C” del Paese Cina, ritenute non ammissibili in quanto sostenute in data antecedente all'approvazione da parte della della variante intervenuta solo CP_5
in data 18 dicembre 2017;
- che, in data 1 ^ giugno 2021, con pec prot. 0040062 aveva richiesto la CP_4 restituzione di detto importo (dato dalla differenza tra l'importo di € 899.859,80 erogato in forma anticipata ed € 565.030,45 riconosciuto come eleggibile a finanziamento);
- che con pec in data 8 luglio 2021 la società̀ consortile aveva comunicato ad di nulla CP_4 opporre alla spontanea restituzione dell'importo di € 95.790,34, eccependo al contempo l'illegittimità̀ del menzionato taglio, laddove riferito alla variante, per un importo complessivo di € 274.538,22;
- che, in particolare, l'attrice aveva evidenziato da subito che il formale atto di approvazione era stato assunto dalla Regione sul dichiarato presupposto che la variante non avrebbe
4 comportato né la rimodulazione delle spese all'interno dei paesi target (risultando invariato il mantenimento dell'importo complessivo del progetto), né comportato modifiche della strategia globale approvata e della posizione in graduatoria;
- che a detto provvedimento autorizzatorio, pur tardivamente assunto dalla , doveva CP_5
essere quindi attribuita e riconosciuta valenza di atto di natura ricognitiva della verifica della sussistenza dei presupposti di legge, avuto riguardo al momento della sua presentazione e alle iniziative ivi indicate;
- che, in data 21 giugno 2021, l'attrice aveva provveduto alla restituzione in favore dell' dell'importo non contestato di € 95.790,34; CP_4
- che con pec in data 7 aprile 2022 prot. 0029560 l dato atto del versamento del già CP_4 menzionato importo, aveva insistito per l'immediato pagamento della somma di €
243.961,54, comprensivo degli interessi pena l'escussione della polizza fideiussoria
96/149707599 del 15.02.2016, rilasciata da a garanzia Controparte_6 dell'anticipo percepito.
Si costituiva in giudizio , precisando che la Controparte_4
riduzione del contributo era dipesa dal mancato riconoscimento delle spese in variante effettuate dal beneficiario tra il 27.10.2017, data di presentazione della domanda di variante, ed il 19.12.2017, data di approvazione della stessa da parte di CP_5
. A fondamento di tale riduzione, aveva richiamato le disposizioni del D.M.
[...] CP_4
32072/2016 e del Decreto direttoriale n. 0043478 del 25.5.2016, nonché́ del Bando della
Regione Piemonte per l'assegnazione del contributo in questione. Parte convenuta ribadiva pertanto la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto delle domande attoree, vinte le spese.
La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 4150/2023 nel procedimento recante n. R.G. 14781/2022, pubblicata in data 23.10.2023, il Tribunale di Torino rigettava la domanda di parte attrice e compensava integralmente le spese di giudizio. Il Tribunale riteneva fondata la richiesta avanzata da di restituzione della quota parte dell'anticipo corrisposto a parte attrice sul contributo CP_4
per svolgere attività di promozione sui mercati dei paesi terzi per la campagna 2016/2017, nell'ambito dell'Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo. Il Giudice di prime cure, partendo dal dato normativo di cui al D.M. 32072 del 18.04.2016, art. 12 comma 4 e ss, riteneva “chiara e coerente” la scansione temporale prevista dal decreto in relazione alla richiesta di autorizzazione alle varianti. Il D.M. richiamato prevedeva, infatti, che “da un lato la variante non può essere implementata prima di trenta giorni dalla sua
5 comunicazione all'Autorità competente per l'approvazione, dall'altro, si stabilisce che trascorso tale termine senza che sia stata comunicata l'approvazione la variante si intende respinta;
ciò comporta che, in ogni caso, essa può essere realizzata solo a seguito dell'approvazione.” Infatti, “Nel caso di specie, è pacifico che le azioni in variante siano invece state realizzate prima dell'approvazione da parte di e dunque in Controparte_5
violazione delle disposizioni normative sopra richiamate. Né si può argomentare che il ritardo di nel comunicare l'approvazione abbia legittimato il beneficiario Controparte_5
a mettere in atto la variante anzitempo, dal momento che − come già precisato − in caso di mancata risposta la proposta di modifica doveva intendersi respinta.” Rilevava, infine, che la sentenza del Tribunale di Roma n. 18404/2022 si riferiva a una situazione diversa e non poteva considerarsi aderente al caso di specie.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione, datato 1.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_4
(già ) impugnava tempestivamente la sentenza n.
[...] Parte_5
4150/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 23.10.2023. L'appello della società consortile si fondava su due motivi e cioè, nello specifico, parte appellante lamentava:
-la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 12 del D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016 e, segnatamente, del disposto di cui al comma 1 lett. b) con riferimento al comma 4 e 6 del medesimo articolo e del Decreto Direttoriale n. 0043478 del 25 maggio
2016 del Controparte_9
-l'erronea e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Con il primo motivo d'appello, parte appellante censurava la ricostruzione effettuata dal primo Giudice a partire dal dato normativo del decreto ministeriale, sulla scansione temporale del procedimento di approvazione delle varianti, che consterebbe di 30 giorni entro cui la società deve dare comunicazione di implementazione della variante ad CP_4
la quale dovrebbe autorizzarla o meno entro altri 30 giorni. Parte_4
[...
sosteneva che i termini di legge non fossero perentori, ma meramente ordinatori. Dal loro superamento, pertanto, non sarebbe discesa alcuna conseguenza pregiudizievole.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante si doleva di una lacuna della motivazione del Giudice di prime cure, laddove non era stata riconosciuta la natura giuridica di “atto di natura ricognitiva della verifica dei presupposti di legge” alla variante e alla sua efficacia ex tunc. La parte appellante, inoltre, muovendo dal dato letterale dell'art. 12 comma 6 D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016 che espressamente prevede l'ammissibilità delle spese sostenute in variante, esclusivamente dopo l'intervento dell'autorizzazione
6 dell'autorità, censurava un'omissione valutativa consistente nella possibilità di sostenere queste spese prima dell'autorizzazione, ma rinviando a momento successivo il riconoscimento di rendicontazione finale di saldo.
Altra omissione di motivazione addotta da parte appellante riguardava la mancata qualificazione giuridica dell'addendum contrattuale sottoscritto con che aveva CP_4 modificato le obbligazioni originarie. Si richiamava gli artt. 1 e 2 dell'addendum che, a suo dire, aveva effettuato una parziale novazione delle precedenti pattuizioni.
Da ultimo, la difesa di parte appellante contesta la sentenza di primo grado, sostenendo la sovrapponibilità, a differenza di quanto aveva ritenuto il Tribunale in primo grado, fra la questione del presente giudizio e quello recante R.g. n. 18404 / 2022 del Tribunale di
Roma, nel quale, il Giudice romano non aveva interpretato diversamente la normativa, bensì aveva – usando le parole del Giudice di prime cure - “valorizzato i doveri di comportamento secondo buona fede delle autorità pubbliche, il divieto di venire meno alla approvazione di una richiesta esplicitamente retroattiva e il legittimo affidamento del privato”.
Concludeva l'appellante, richiamando le conclusioni già assunte in primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 30.04.2024, si costituiva nel giudizio di appello CP_4 difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado. Anzitutto, parte appellata contestava l'affermazione contenuta nell'atto di citazione in appello con cui parte appellante lamentava il fatto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare “la compartecipazione causale posta in essere dalla responsabile di aver Controparte_5 tardivamente approvato la richiamata variante e della stessa nell'aver imposto la CP_4 postuma sottoscrizione dell'addendum contrattuale che, d'evidenza, ha modificato, in coerenza con le attività previste con la variante, le obbligazioni gravanti sull'odierna parte appellante.” Nell'atto di costituzione, a fronte della ricostruzione delle tempistiche di risposta delle amministrazioni coinvolte, rispetto alla perentorietà o meno dei termini di legge, sottolineava l'inconferenza dell'appello sul presupposto che la revoca del CP_4
contributo in questione non era determinata affatto dal superamento dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ma dal fatto che le spese in variante erano state sostenute anteriormente alla loro approvazione, motivo per cui il Tribunale non aveva attribuito alcun rilievo a quel profilo.
7 A detta di parte appellata, risultava pleonastico e fuorviante il richiamo ai ritardi delle
Amministrazioni e alla errata qualificazione giuridica dell'addendum contrattuale, posto che la materia del contendere verteva sul mancato riconoscimento da parte di delle CP_4
spese sostenute tra il 27 ottobre 2017, data di presentazione della variante, e il 19 dicembre 2017, data di autorizzazione della variante da parte di . Le Controparte_5
spese in variante avrebbero potuto essere sostenute dal beneficiario dei finanziamenti, solo dopo l'approvazione della stessa da parte della . Sul punto, rifacendosi CP_5 CP_4
alla sentenza del Tribunale di Roma già richiamata, evidenziava che la disposizione contenuta nell'art. 12 comma 6 DM n. 32072 del 21 aprile 2016 “risponde all'esigenza di garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa della P.A. e di evitare che la stessa si trovi di fronte ad attività già svolte senza averne in anticipo alcuna contezza, atteso che le attività in questione sono finanziate con fondi dell'Unione
Europea.”
Non si costituivano in giudizio né la né , Controparte_5 Controparte_6
che rimanevano contumaci.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
L'appello non è accoglibile.
Come ha giustamente rilevato il giudice di prime cure, la normativa applicabile è costituita dal D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016, recante modalità attuative della misura
"Promozione sui mercati dei Paesi terzi" che, in particolare, all'art. 12 Parte_6
(Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario), comma 4, testualmente recita: “Le
Varianti, di cui al comma 1, lett. b), sono comunicate dal beneficiario alle Autorità competenti almeno 30 giorni prima della loro implementazione;
la comunicazione è corredata da apposita relazione contenente i motivi della richiesta. Le autorità competenti valutano l'ammissibilità della richiesta e, se del caso, le autorizzano entro trenta giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad
La comunicazione ad è necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle CP_4 CP_4
modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate. Copia del contratto così modificato è trasmesso da alle autorità competenti entro 30 giorni dalla ricezione CP_4
della comunicazione di avvenuta approvazione della variante. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la Variante si ritiene respinta”; mentre al successivo comma 6 così dispone: “Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte delle Autorità competenti”.
8 Nel caso di specie, è documentalmente provato che la somma oggetto di causa attiene al mancato riconoscimento, da parte appellata delle spese in variante effettuate dal beneficiario (odierno appellante), nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda di variante e la data di approvazione della variante stessa.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare, con riferimento specificamente ai contributi pubblici, che "in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non
è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale;
logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi"
(Consiglio di Stato, sezione III, 22 febbraio 2019, n. 1236). Così pure Consiglio di Stato, sezione IV, 12 gennaio 2017, n. 50, secondo cui “In ogni operazione di finanziamento a carico dell'erario, il beneficio economico è riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa); il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l'interesse dei destinatari. In ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale;
logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate i modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi” (e ancora, più di recente, Consiglio di Stato, Sez.
II, 03 gennaio 2024, n. 125).
Non si può quindi ritenere, come invece sostiene la parte appellante, che il giudice di primo grado abbia erroneamente interpretato la normativa applicabile e non abbia seguito quanto è stato deciso dal Tribunale di Roma, in un'altra causa non equiparabile a quella oggetto del presente appello, essendosi verificata una richiesta di variante connotata da profili di estrema urgenza, tanto che si trattava di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 700
c.p.c..
Né risulta che vi sia stata una novazione del contratto, così da far ritenere che sia mai stata modificata la tempistica prevista e siano state cambiate le date per autorizzare le varianti.
9 L'appello deve pertanto essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del presente grado, per il principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e smi
- scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 ed esclusione della fase istruttoria - nella misura che verrà indicata in dispositivo. Oltre alle spese, deve essere corrisposto a parte appellata il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: l'art. 1, comma
208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass.
16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art. 2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l.
207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
La Corte dichiara infine la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore
10 importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 138/2024 RG, proposta avverso la sentenza n. 4150/2023 del
Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Conferma la sentenza di primo grado;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, in favore della parte appellata , che si Controparte_4 liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977,00 per fase di studio, euro
1.911,00 per fase introduttiva e euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre spese generali;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 3 novembre 2025.
Il Presidente Est.
UE RM CO
11