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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
13/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1925/2024 R.G.
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Pastore
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Castellano e Giuseppe CP_1
Mariani
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 24.03.2022 al Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva di essere stato assunto dalla epigrafata società con contratto a termine CP_1
del 07.04.2021, con scadenza al 31.07.2021, poi prorogato al 23.12.2021; di essere stato inquadrato nel II livello – categoria operai – del CCNL Edilizia Industria, ma di aver, tuttavia,
svolto mansioni sussumibili nella declaratoria di qualifica di cui al 5° livello, impiegato di II
categoria; di essere stato assunto con orario di lavoro di 40 ore settimanali ma di aver sempre osservato un orario maggiore, avendo lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00; di aver, in data 30.11.2021, rassegnato le dimissioni rassegnate per giusta causa, determinate dall'errato inquadramento, dal mancato pagamento della retribuzione parametrata alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato, dal pagamento mensile di somme inferiori a quelle indicate
1 in busta paga;
di non aver ricevuto la retribuzione del mese di novembre 2021, la 13ma e la
14ma mensilità e il TFR.
Sulla base di tali premesse, chiedeva al Tribunale, previo accertamento delle mansioni superiori svolte e del lavoro straordinario espletato, la condanna della società al pagamento della complessiva somma 13.728,76, a titolo di differenze retributive e TFR.
Si costituiva in giudizio la società che, contestata la fondatezza della domanda, chiedeva in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento dell'importo di euro 728,00, essendosi dimesso senza preavviso, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in euro
2000, imputabili al comportamento del medesimo, che avrebbe determinato un ammanco carburante dal mese di agosto 2021 di circa 400 litri, un ritardo nella compensazione delle accise sul carburante per omesso invio al consulente incaricato dei dati reali del consumo del carburante e un aggravio di costi dovuti a errori nell'identificazione dei ricambi da ordinare su ogni cantiere.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
615/2024 del 06.06.2024, ritenuto non provato lo svolgimento di mansioni superiori,
accoglieva il ricorso solo parzialmente e condannava la società al pagamento della somma di euro 9763,66 a titolo di differenze retributive derivanti dal maggior orario di lavoro provato dal lavoratore, nonché a titolo di retribuzione del mese di novembre 2021, di 13ma e la 14ma
mensilità e di TFR, in assenza della prova del pagamento da parte del datore di lavoro.
Rigettava, invece, le domande proposte dalla società, per non provato il danno derivante dalle dimissioni senza preavviso e per aver genericamente formulata la domanda riconvenzionale.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 10.07.2024, ha proposto appello la società, chiedendo la riforma della gravata sentenza.
Si è costituito in giudizio che ha resistito al gravame, di cui ne ha chiesto il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
In primo luogo, va osservato che in mancanza di appello incidentale si è formato il giudicato sul rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte del di mansioni superiori riconducibili al V livello CCNL Edilizia. CP_1
Ciò premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la società
appellante, con il primo motivo di doglianza critica la sentenza di primo grado per aver erroneamente accolto la domanda relativa al pagamento della maggiorazione per orario straordinario, ritenendo, invece, che nulla il lavoratore abbia provato in ordine al diritto fatto valere in giudizio.
2 Il motivo è palesemente infondato, avendo il lavoratore provato, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, di aver svolto, con modalità regolari e sostanzialmente costanti, una prestazione lavorativa oltre il normale orario contrattuale.
Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce la proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere piena e rigorosa
è affermazione reiteratamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro,
ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Sulla scorta di queste premesse, vale osservare che l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui il avrebbe svolto lavoro straordinario. CP_1
Nel ricorso di primo grado, il lavoratore sostiene di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore
13:00, per un totale di 44 ore settimanali, di cui 40 ore di lavoro ordinario e 4 per lavoro straordinario.
Ebbene, la circostanza è stata nettamente confermata dal teste , che ha potuto Testimone_1
confermare direttamente l'osservanza di tale orario di lavoro, in quanto collega di lavoro dell'odierno appellato nel periodo di cui è causa, non legato da vincolo alcuno con le parti in causa.
Il teste ha, infatti, dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme da marzo a novembre 2021… Facevamo lo stesso orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 mentre il sabato dalle 9 alle 13…”.
Pertanto, essendo tali le risultanze istruttorie, in assenza di elementi probatori contrari, la sentenza di primo grado, censurata solo in parte qua, va confermata e con essa la statuizione di condanna dell'odierna appellante al pagamento in favore del della somma di euro CP_1
9.763,66, oggetto solo di generica contestazione.
Con un ulteriore motivo d'appello, la società censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna del
3 lavoratore al pagamento della somma di euro 2.000,00, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'omessa comunicazione di un ammanco di carburante, verificatosi nell'agosto
2021 e da un ritardo nella compensazione delle accise per mancato invio al consulente dei dati relativi al consumo reale di carburante.
Sul punto, ritiene che la responsabilità del sia stata provata, non solo dalla prova CP_1
testimoniale, ma anche dallo stesso lavoratore, non avendo questi, in alcun modo, contestato i fatti addebitatigli, né in sede stragiudiziale né in quella giudiziale.
Pertanto, richiamato il principio di non contestazione, di cui ne deduce la violazione da parte del giudice di prime cure, ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Tale motivo è anch'esso infondato.
È fin troppo evidente, come peraltro evidenziato dal Tribunale, che la domanda, prima ancora che non provata, sia assolutamente carente in termini allegazioni.
Ed invero, nella memoria difensiva di primo grado, la società si è limitata genericamente a dedurre che il avrebbe determinato: “ammanco carburante dal mese di agosto 2021, CP_1 circa 400 litri;
ritardo nella compensazione delle accise sul carburante in quanto non
venivano inviati al consulente incaricato i dati reali del consumo del carburante necessari al
relativo calcolo;
3) aggravio di costi dovuti a errori nell'identificazione dei ricambi da ordinare su ogni cantiere etc., per un importo complessivo di euro 2.000,00” (pag. 23 memoria difensiva), senza, tuttavia, aver specificato quale fosse l'entità economica dell'ammanco, in quale cantiere si fosse verificato detto ammanco – domanda questa alla quale neanche il teste ha saputo fornire indicazione (“…non ricordo a quale cantiere Tes_2 fosse riferito l'ammanco di carburante…”) – il perché nessuna iniziativa disciplinare sia stata adottata nell'occasione nei confronti del lavoratore ed, infine, quali fossero i ricambi erroneamente ordinati dal lavoratore, anche in termini di loro consistenza economica.
Quanto poi all'eccepita violazione del principio di non contestazione, si osserva che, se è pur vero che i fatti posti a fondamento della domanda devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nei confronti della quale la domanda è rivolta, si sia limitata ad una contestazione generica, è altrettanto vero, però, che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa (Cass. 13/09/2016, n. 17966; Cass., 19/08/2019, n. 21460).
Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, pertanto,
considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni “ne consegue che l'onere di
4 contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o
all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” (Cass. n. 21075/2016; Cass. n.
26908/2020).
Inammissibile è, infine, la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalle dimissioni senza preavviso – reiterata solo nelle conclusioni del ricorso in appello –
atteso che alcuna censura, neppure in maniera sintetica, è stata concretamente rivolta dall'appellante contro la sentenza di rigetto di primo grado.
L'appello, in definitiva, va rigettato, con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in euro 1984,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo (se dovuto) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.05.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
13/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1925/2024 R.G.
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Pastore
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Castellano e Giuseppe CP_1
Mariani
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 24.03.2022 al Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva di essere stato assunto dalla epigrafata società con contratto a termine CP_1
del 07.04.2021, con scadenza al 31.07.2021, poi prorogato al 23.12.2021; di essere stato inquadrato nel II livello – categoria operai – del CCNL Edilizia Industria, ma di aver, tuttavia,
svolto mansioni sussumibili nella declaratoria di qualifica di cui al 5° livello, impiegato di II
categoria; di essere stato assunto con orario di lavoro di 40 ore settimanali ma di aver sempre osservato un orario maggiore, avendo lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00; di aver, in data 30.11.2021, rassegnato le dimissioni rassegnate per giusta causa, determinate dall'errato inquadramento, dal mancato pagamento della retribuzione parametrata alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato, dal pagamento mensile di somme inferiori a quelle indicate
1 in busta paga;
di non aver ricevuto la retribuzione del mese di novembre 2021, la 13ma e la
14ma mensilità e il TFR.
Sulla base di tali premesse, chiedeva al Tribunale, previo accertamento delle mansioni superiori svolte e del lavoro straordinario espletato, la condanna della società al pagamento della complessiva somma 13.728,76, a titolo di differenze retributive e TFR.
Si costituiva in giudizio la società che, contestata la fondatezza della domanda, chiedeva in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento dell'importo di euro 728,00, essendosi dimesso senza preavviso, nonché al risarcimento dei danni, quantificati in euro
2000, imputabili al comportamento del medesimo, che avrebbe determinato un ammanco carburante dal mese di agosto 2021 di circa 400 litri, un ritardo nella compensazione delle accise sul carburante per omesso invio al consulente incaricato dei dati reali del consumo del carburante e un aggravio di costi dovuti a errori nell'identificazione dei ricambi da ordinare su ogni cantiere.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, il Tribunale di Benevento, con sentenza n.
615/2024 del 06.06.2024, ritenuto non provato lo svolgimento di mansioni superiori,
accoglieva il ricorso solo parzialmente e condannava la società al pagamento della somma di euro 9763,66 a titolo di differenze retributive derivanti dal maggior orario di lavoro provato dal lavoratore, nonché a titolo di retribuzione del mese di novembre 2021, di 13ma e la 14ma
mensilità e di TFR, in assenza della prova del pagamento da parte del datore di lavoro.
Rigettava, invece, le domande proposte dalla società, per non provato il danno derivante dalle dimissioni senza preavviso e per aver genericamente formulata la domanda riconvenzionale.
Avverso la pronuncia, con ricorso depositato presso questa Corte il 10.07.2024, ha proposto appello la società, chiedendo la riforma della gravata sentenza.
Si è costituito in giudizio che ha resistito al gravame, di cui ne ha chiesto il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
In primo luogo, va osservato che in mancanza di appello incidentale si è formato il giudicato sul rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte del di mansioni superiori riconducibili al V livello CCNL Edilizia. CP_1
Ciò premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la società
appellante, con il primo motivo di doglianza critica la sentenza di primo grado per aver erroneamente accolto la domanda relativa al pagamento della maggiorazione per orario straordinario, ritenendo, invece, che nulla il lavoratore abbia provato in ordine al diritto fatto valere in giudizio.
2 Il motivo è palesemente infondato, avendo il lavoratore provato, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, di aver svolto, con modalità regolari e sostanzialmente costanti, una prestazione lavorativa oltre il normale orario contrattuale.
Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce la proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere piena e rigorosa
è affermazione reiteratamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro,
ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Sulla scorta di queste premesse, vale osservare che l'istruttoria svolta consente di avvalorare l'assunto secondo cui il avrebbe svolto lavoro straordinario. CP_1
Nel ricorso di primo grado, il lavoratore sostiene di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore
13:00, per un totale di 44 ore settimanali, di cui 40 ore di lavoro ordinario e 4 per lavoro straordinario.
Ebbene, la circostanza è stata nettamente confermata dal teste , che ha potuto Testimone_1
confermare direttamente l'osservanza di tale orario di lavoro, in quanto collega di lavoro dell'odierno appellato nel periodo di cui è causa, non legato da vincolo alcuno con le parti in causa.
Il teste ha, infatti, dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme da marzo a novembre 2021… Facevamo lo stesso orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 mentre il sabato dalle 9 alle 13…”.
Pertanto, essendo tali le risultanze istruttorie, in assenza di elementi probatori contrari, la sentenza di primo grado, censurata solo in parte qua, va confermata e con essa la statuizione di condanna dell'odierna appellante al pagamento in favore del della somma di euro CP_1
9.763,66, oggetto solo di generica contestazione.
Con un ulteriore motivo d'appello, la società censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna del
3 lavoratore al pagamento della somma di euro 2.000,00, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'omessa comunicazione di un ammanco di carburante, verificatosi nell'agosto
2021 e da un ritardo nella compensazione delle accise per mancato invio al consulente dei dati relativi al consumo reale di carburante.
Sul punto, ritiene che la responsabilità del sia stata provata, non solo dalla prova CP_1
testimoniale, ma anche dallo stesso lavoratore, non avendo questi, in alcun modo, contestato i fatti addebitatigli, né in sede stragiudiziale né in quella giudiziale.
Pertanto, richiamato il principio di non contestazione, di cui ne deduce la violazione da parte del giudice di prime cure, ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.
Tale motivo è anch'esso infondato.
È fin troppo evidente, come peraltro evidenziato dal Tribunale, che la domanda, prima ancora che non provata, sia assolutamente carente in termini allegazioni.
Ed invero, nella memoria difensiva di primo grado, la società si è limitata genericamente a dedurre che il avrebbe determinato: “ammanco carburante dal mese di agosto 2021, CP_1 circa 400 litri;
ritardo nella compensazione delle accise sul carburante in quanto non
venivano inviati al consulente incaricato i dati reali del consumo del carburante necessari al
relativo calcolo;
3) aggravio di costi dovuti a errori nell'identificazione dei ricambi da ordinare su ogni cantiere etc., per un importo complessivo di euro 2.000,00” (pag. 23 memoria difensiva), senza, tuttavia, aver specificato quale fosse l'entità economica dell'ammanco, in quale cantiere si fosse verificato detto ammanco – domanda questa alla quale neanche il teste ha saputo fornire indicazione (“…non ricordo a quale cantiere Tes_2 fosse riferito l'ammanco di carburante…”) – il perché nessuna iniziativa disciplinare sia stata adottata nell'occasione nei confronti del lavoratore ed, infine, quali fossero i ricambi erroneamente ordinati dal lavoratore, anche in termini di loro consistenza economica.
Quanto poi all'eccepita violazione del principio di non contestazione, si osserva che, se è pur vero che i fatti posti a fondamento della domanda devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nei confronti della quale la domanda è rivolta, si sia limitata ad una contestazione generica, è altrettanto vero, però, che il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa (Cass. 13/09/2016, n. 17966; Cass., 19/08/2019, n. 21460).
Ed invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, pertanto,
considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni “ne consegue che l'onere di
4 contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o
all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” (Cass. n. 21075/2016; Cass. n.
26908/2020).
Inammissibile è, infine, la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalle dimissioni senza preavviso – reiterata solo nelle conclusioni del ricorso in appello –
atteso che alcuna censura, neppure in maniera sintetica, è stata concretamente rivolta dall'appellante contro la sentenza di rigetto di primo grado.
L'appello, in definitiva, va rigettato, con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado che liquida in euro 1984,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo (se dovuto) a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.05.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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