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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 541/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Nibbiola, Via Grandi 14/A, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Fusca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Galliate (NO), Via Manzoni n. 1/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , nato a [...] i l 30.10.1958, residente in Controparte_1 C.F._2
Nibbiola, Via Grandi 14/A, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Fusca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Galliate (NO), Via Manzoni n. 1/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
- Dare atto che entrambi e coniugi sono economicamente autosufficienti;
la sig.ra lavora Pt_1 presso Conceria Pasubo Spa sita in Arzignano (VI), con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile di circa € 4.500,00=. Il Sig. invece, da dicembre CP_1
2017, è in pensione e percepisce un accredito mensile di circa € 1.7000 =.
- Dare atto che i coniugi, in data 15.04.2024, hanno dato mandato ad un'agenzia immobiliare al fine di vendere la casa coniugale sita in Nibbiola, Via Grandi 14/A, in comproprietà tra gli stessi. A seguito della predetta vendita, i sigg.ri e suddivideranno il ricavato Pt_1 CP_1 nella misura del 50% ciascuno. I sigg.ri e hanno già risolto la questione relativa Pt_1 CP_1 alla suddivisione del mobilio, degli arredi e delle suppellettili presenti nella casa coniugale.
1 - Dare atto che, sino alla vendita della casa coniugale, continuerà ad abitarvi la moglie, mentre il marito si trasferirà ad Alassio in un appartamento che ha già reperito.
- Dare atto che i coniugi sono d'accordo a vivere insieme nella casa coniugale, ogniqualvolta il marito dovesse tornare a Nibbiola da Alassio e ciò sino alla vendita della casa coniugale.
Marito e moglie, infine, pagheranno, nella misura del 50% ciascuno le utenze gravanti sul predetto immobile e le spese di natura ordinaria e straordinaria relative alla casa coniugale.
Per quanto riguarda le spese relative alla pulizia dell'immobile, la moglie si sobbarcherà 2/3
e il marito 1/3 delle spese.
- Dare atto che le parti riconoscono di avere definito le altre questioni di carattere patrimoniale e economico, avendo già suddiviso i propri conti correnti, investimenti e libretti.
- Dare atto che le parti rinunciano all'appello.”
Per il P.M.
“Si rimette alle determinazioni del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Galliate il Parte_2 Controparte_1
14.9.1996.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 16.5.2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_2 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Controparte_1
2. prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate (atto n. 16, parte II, serie C, anno
1996) di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
25.10.2024.
2 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 541/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Nibbiola, Via Grandi 14/A, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Fusca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Galliate (NO), Via Manzoni n. 1/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , nato a [...] i l 30.10.1958, residente in Controparte_1 C.F._2
Nibbiola, Via Grandi 14/A, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Fusca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Galliate (NO), Via Manzoni n. 1/A, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
- Dare atto che entrambi e coniugi sono economicamente autosufficienti;
la sig.ra lavora Pt_1 presso Conceria Pasubo Spa sita in Arzignano (VI), con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile di circa € 4.500,00=. Il Sig. invece, da dicembre CP_1
2017, è in pensione e percepisce un accredito mensile di circa € 1.7000 =.
- Dare atto che i coniugi, in data 15.04.2024, hanno dato mandato ad un'agenzia immobiliare al fine di vendere la casa coniugale sita in Nibbiola, Via Grandi 14/A, in comproprietà tra gli stessi. A seguito della predetta vendita, i sigg.ri e suddivideranno il ricavato Pt_1 CP_1 nella misura del 50% ciascuno. I sigg.ri e hanno già risolto la questione relativa Pt_1 CP_1 alla suddivisione del mobilio, degli arredi e delle suppellettili presenti nella casa coniugale.
1 - Dare atto che, sino alla vendita della casa coniugale, continuerà ad abitarvi la moglie, mentre il marito si trasferirà ad Alassio in un appartamento che ha già reperito.
- Dare atto che i coniugi sono d'accordo a vivere insieme nella casa coniugale, ogniqualvolta il marito dovesse tornare a Nibbiola da Alassio e ciò sino alla vendita della casa coniugale.
Marito e moglie, infine, pagheranno, nella misura del 50% ciascuno le utenze gravanti sul predetto immobile e le spese di natura ordinaria e straordinaria relative alla casa coniugale.
Per quanto riguarda le spese relative alla pulizia dell'immobile, la moglie si sobbarcherà 2/3
e il marito 1/3 delle spese.
- Dare atto che le parti riconoscono di avere definito le altre questioni di carattere patrimoniale e economico, avendo già suddiviso i propri conti correnti, investimenti e libretti.
- Dare atto che le parti rinunciano all'appello.”
Per il P.M.
“Si rimette alle determinazioni del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario in Galliate il Parte_2 Controparte_1
14.9.1996.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 16.5.2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_2 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Controparte_1
2. prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Galliate (atto n. 16, parte II, serie C, anno
1996) di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
25.10.2024.
2 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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