TRIB
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/02/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2087/2019 avente ad oggetto: “lesione personale”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Parte_1 C.F._1
Casale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla via Cupa
n. 6, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attore
E
(già ), in persona del l.r.p.t., (p. iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo P.IVA_1
Maria, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al
C.so Umberto I n. 154 convenuta
E
(c.f. ) CP_3 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, e , CP_3 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, come descritti in citazione, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: il giorno 19.06.2016,
stava percorrendo la via Alvanella di Monteforte Irpino (AV), a bordo della propria biciletta, allorquando veniva investito dall'autovettura Peugeot tg. DE141LY, di proprietà di -la responsabilità dell'accaduto era da imputare a CP_3
responsabilità del conducente della Peugeot che, nell'uscire a retromarcia da una traversa laterale, colpiva la ruota anteriore della biciletta, facendolo rovinare al suolo;
-in conseguenza della caduta, pativa lesioni personali (“politrauma –frattura
scomposta clavicola sx e VII costa in policontusioni da incidente stradale”), con postumi invalidanti, permanenti e non, e la biciletta riportava danni;
-a seguito della costituzione in mora (15.12.2016), la compagnia non formulava alcuna offerta, non pag. 2/6 comunicava eventuali motivi ostativi, né riscontrava il successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la (già Controparte_1 [...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione; nel merito, l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese di lite.
pur ritualmente citata, restava contumace. CP_3
La causa veniva istruita mediante prova per testi, acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e c.t.u. medica. Indi, veniva rinviata all'udienza del 27.02.024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, deve rilevarsi la proponibilità della domanda, preceduta nei termini di legge dall'invio della raccomandata di costituzione in mora
(14.12.2016), successivamente integrata, e dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (16.11.2018).
Orbene, in punto di diritto, deve osservarsi che, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno. In
assenza di tale prova, e in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è
possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054 II co. c.c.. La condotta colposa avente concreta efficacia causale nella produzione dell'evento deve, cioè, essere interamente pag. 3/6 provata dall'attore per l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale.
Alla luce del principio appena esposto, in punto di fatto deve rilevarsi che,
nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria non hanno offerto elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dell'accaduto, sulla responsabilità del conducente dell'autovettura
Peugeot.
Invero, l'esame della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale non consente di ritenere raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte in citazione e soprattutto sui fatti costitutivi della domanda.
Innanzitutto, non è dato evincere con esattezza il luogo di verificazione del sinistro. Mai l'attore in giudizio o in fase stragiudiziale ha indicato quale fosse e ove fosse collocata la traversa laterale rispetto alla strada pubblica percorsa dal ciclista. Neppure i testimoni hanno riferito alcunché al riguardo, omettendo qualsivoglia descrizione anche sulle caratteristiche della traversa laterale (strada privata o pubblica, strada a senso unico o a doppio senso di marcia).
Tali elementi avevano un'importanza fondamentale per comprendere la dinamica del sinistro, atteso che l'attore dice che l'autovettura del convenuto procedeva in retromarcia.
Poi, non è possibile individuare con certezza il punto d'urto tra l'autovettura e la bicicletta, con conseguente impossibilità di comprendere l'esatta dinamica dei fatti.
pag. 4/6 L'attore ha, infatti, dedotto di essere stato urtato alla ruota anteriore, pur emergendo dalla cartella clinica che avrebbe riferito ai sanitari del P.S. di “essere stato
tamponato da un'auto” (cfr. cartella clinica n. 2016060248).
Su tale aspetto, i testimoni non hanno effettuato dichiarazioni precise e concordanti:
il teste ha genericamente affermato che l'urto interessava la “parte Tes_1
laterale destra”; -il teste ha detto “la parte anteriore destra, tra manubrio e Tes_2
ruota anteriore”.
Tuttavia, tale dichiarazione non è confortata da ulteriori elementi anche indiziari,
anzi, in senso contrario, deve rilevarsi che il perito dell ni, incaricato Org_1
dalla convenuta di verificare la compatibilità dei danni riportati dalla biciletta, ha rilevato, in base ad una motivazione pienamente logica ed esaustiva, l'assenza di danni da urto diretto, precisando che il manubrio -indicato dall'attore quale punto d'urto- presentava solo delle scalfitture, non compatibili con l'impatto diretto.
Desta, ancora, perplessità, che il modulo di costatazione amichevole di sinistro, che l'attore aveva allegato alla messa in mora inviata con lettera racc. a/r del 12.12.2016, non è stato prodotto in giudizio. Nessuno dei testimoni, poi, ha affermato che fosse stato compilato, anzi i testimoni hanno riferito che il conducente dell'autovettura aveva consegnato loro un foglio, più precisamente “un
biglietto”, con i dati del veicolo (cfr. deposizione e Testimone_3 Tes_4
).
[...]
Infine, giova rilevare che sul luogo del sinistro non intervenivano le Forze
dell'Ordine, né l'attore denunciava l'accaduto al drappello presente presso il P.S.
dell'ospedale ove veniva trasportato per le cure del caso. Org_2
pag. 5/6 Nessuno dei presenti si premurava di chiamare un'ambulanza.
Non è stata prodotta documentazione fotografica, che rappresenti,
quantomeno, lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli coinvolti.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, deve poi aggiungersi che la convenuta contumace, ha disdetto il contratto assicurativo poco dopo i fatti di causa e non ha mai denunciato il sinistro all'istituto assicurativo che garantiva il veicolo Peugeot.
In tale contesto, alcun valore contrario può essere attribuito al giudizio di astratta compatibilità tra evento e lesioni, espresso dal c.t.u. medico nominato nel corso del giudizio.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla domanda,
secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori medi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1) rigetta la domanda;
3) condanna al pagamento in favore di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
), delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € Controparte_2
5.077,00 oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.. Parte_1
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2087/2019 avente ad oggetto: “lesione personale”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Parte_1 C.F._1
Casale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cervinara (AV), alla via Cupa
n. 6, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attore
E
(già ), in persona del l.r.p.t., (p. iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo P.IVA_1
Maria, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al
C.so Umberto I n. 154 convenuta
E
(c.f. ) CP_3 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, e , CP_3 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, come descritti in citazione, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: il giorno 19.06.2016,
stava percorrendo la via Alvanella di Monteforte Irpino (AV), a bordo della propria biciletta, allorquando veniva investito dall'autovettura Peugeot tg. DE141LY, di proprietà di -la responsabilità dell'accaduto era da imputare a CP_3
responsabilità del conducente della Peugeot che, nell'uscire a retromarcia da una traversa laterale, colpiva la ruota anteriore della biciletta, facendolo rovinare al suolo;
-in conseguenza della caduta, pativa lesioni personali (“politrauma –frattura
scomposta clavicola sx e VII costa in policontusioni da incidente stradale”), con postumi invalidanti, permanenti e non, e la biciletta riportava danni;
-a seguito della costituzione in mora (15.12.2016), la compagnia non formulava alcuna offerta, non pag. 2/6 comunicava eventuali motivi ostativi, né riscontrava il successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la (già Controparte_1 [...]
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2
citazione; nel merito, l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese di lite.
pur ritualmente citata, restava contumace. CP_3
La causa veniva istruita mediante prova per testi, acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e c.t.u. medica. Indi, veniva rinviata all'udienza del 27.02.024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, deve rilevarsi la proponibilità della domanda, preceduta nei termini di legge dall'invio della raccomandata di costituzione in mora
(14.12.2016), successivamente integrata, e dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (16.11.2018).
Orbene, in punto di diritto, deve osservarsi che, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno. In
assenza di tale prova, e in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è
possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054 II co. c.c.. La condotta colposa avente concreta efficacia causale nella produzione dell'evento deve, cioè, essere interamente pag. 3/6 provata dall'attore per l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale.
Alla luce del principio appena esposto, in punto di fatto deve rilevarsi che,
nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria non hanno offerto elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dell'accaduto, sulla responsabilità del conducente dell'autovettura
Peugeot.
Invero, l'esame della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale non consente di ritenere raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato con le modalità descritte in citazione e soprattutto sui fatti costitutivi della domanda.
Innanzitutto, non è dato evincere con esattezza il luogo di verificazione del sinistro. Mai l'attore in giudizio o in fase stragiudiziale ha indicato quale fosse e ove fosse collocata la traversa laterale rispetto alla strada pubblica percorsa dal ciclista. Neppure i testimoni hanno riferito alcunché al riguardo, omettendo qualsivoglia descrizione anche sulle caratteristiche della traversa laterale (strada privata o pubblica, strada a senso unico o a doppio senso di marcia).
Tali elementi avevano un'importanza fondamentale per comprendere la dinamica del sinistro, atteso che l'attore dice che l'autovettura del convenuto procedeva in retromarcia.
Poi, non è possibile individuare con certezza il punto d'urto tra l'autovettura e la bicicletta, con conseguente impossibilità di comprendere l'esatta dinamica dei fatti.
pag. 4/6 L'attore ha, infatti, dedotto di essere stato urtato alla ruota anteriore, pur emergendo dalla cartella clinica che avrebbe riferito ai sanitari del P.S. di “essere stato
tamponato da un'auto” (cfr. cartella clinica n. 2016060248).
Su tale aspetto, i testimoni non hanno effettuato dichiarazioni precise e concordanti:
il teste ha genericamente affermato che l'urto interessava la “parte Tes_1
laterale destra”; -il teste ha detto “la parte anteriore destra, tra manubrio e Tes_2
ruota anteriore”.
Tuttavia, tale dichiarazione non è confortata da ulteriori elementi anche indiziari,
anzi, in senso contrario, deve rilevarsi che il perito dell ni, incaricato Org_1
dalla convenuta di verificare la compatibilità dei danni riportati dalla biciletta, ha rilevato, in base ad una motivazione pienamente logica ed esaustiva, l'assenza di danni da urto diretto, precisando che il manubrio -indicato dall'attore quale punto d'urto- presentava solo delle scalfitture, non compatibili con l'impatto diretto.
Desta, ancora, perplessità, che il modulo di costatazione amichevole di sinistro, che l'attore aveva allegato alla messa in mora inviata con lettera racc. a/r del 12.12.2016, non è stato prodotto in giudizio. Nessuno dei testimoni, poi, ha affermato che fosse stato compilato, anzi i testimoni hanno riferito che il conducente dell'autovettura aveva consegnato loro un foglio, più precisamente “un
biglietto”, con i dati del veicolo (cfr. deposizione e Testimone_3 Tes_4
).
[...]
Infine, giova rilevare che sul luogo del sinistro non intervenivano le Forze
dell'Ordine, né l'attore denunciava l'accaduto al drappello presente presso il P.S.
dell'ospedale ove veniva trasportato per le cure del caso. Org_2
pag. 5/6 Nessuno dei presenti si premurava di chiamare un'ambulanza.
Non è stata prodotta documentazione fotografica, che rappresenti,
quantomeno, lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli coinvolti.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, deve poi aggiungersi che la convenuta contumace, ha disdetto il contratto assicurativo poco dopo i fatti di causa e non ha mai denunciato il sinistro all'istituto assicurativo che garantiva il veicolo Peugeot.
In tale contesto, alcun valore contrario può essere attribuito al giudizio di astratta compatibilità tra evento e lesioni, espresso dal c.t.u. medico nominato nel corso del giudizio.
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla domanda,
secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori medi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1) rigetta la domanda;
3) condanna al pagamento in favore di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
), delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € Controparte_2
5.077,00 oltre accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.. Parte_1
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6