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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 494/2021 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Ciccarelli (C.F.: ), presso il cui studio, C.F._1
in Napoli, alla Via Dei Mille, n. 40, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Corvino (C.F.: ), presso il C.F._2
cui studio, in Napoli, alla Via R. Bracco, n. 45, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 3120/2020 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 29.12.2020 e notificata il 04.01.2021.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 02.02.2021, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, adito dalla odierna appellante, disattesa la domanda di ripetizione dell'indebito, con riferimento a plurimi rapporti di C/C ed a rapporto di mutuo ipotecario, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca convenuta, ha condannato la Società attrice al pagamento “di € 175.198,57 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo per il contratto di conto corrente n. 17144; al pagamento di € 137.317,73 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo rispetto al contratto n. 280972 e di €
100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo per il contratto n. 280392” (V. dispositivo sentenza).
2. Con l'originaria domanda, la nella premessa di aver Parte_1
trattenuto con la convenuta, rapporto di C/C n. 17144, CP_1
unitamente ai contratti anticipi, sconto e finanziamento n. 235031, n.
280392, n. 280666 e n. 280972, nonché, rapporto di mutuo ipotecario per € 3.000.000,00, spiegava azione di nullità rispetto alle clausole di applicazione di interessi ultralegali superiori a quelli pattuiti, capitalizzazione trimestrale illegittima, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari e valute, concludendo per la condanna dell'Istituto di credito, a titolo di ripetizione dell'indebito, per €
333.579,55, quanto al rapporto di C/C, ed € 1.163.095,94, quanto al rapporto di mutuo ipotecario;
oltre ai danni per violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti e di abusiva concessione del credito, nonostante le condizioni di crisi della Società attrice. 3. La convenuta, nel resistere alla domanda attorea, spiegava, CP_1
a sua volta, domanda riconvenzionale diretta alla condanna dell'attrice al pagamento dei saldi dei conti dedotti in lite con il libello introduttivo, per complessivi € 378.692,95, quale saldo debitore del C/C n. 17144;
€ 100.000,00, quale saldo debitore del C/Anticipi n. 280392; €
137.317,73, quale saldo debitore del C/Anticipi n. 280972; €
2.722.852,90, quale saldo debitore del contratto di mutuo.
4. Il Tribunale, all'esito di complessa istruttoria tecnica, affidata a CTU, ha ritenuto:
a) legittime le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo ipotecario, così rigettando la domanda di ripetizione di € 1.163.095,94, per come avanzata dall'attrice (V. pagg.
3-7 della sentenza impugnata);
b) la natura tecnica dei C/Anticipi n. 280392 e n. 280972, i quali, trovando regolamentazione nel rapporto di C/C ordinario n. 17144, non necessitavano di contrattualizzazione autonoma (V. pag. 9 della sentenza impugnata);
c) illegittime la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per difetto del requisito di reciprocità, e la c.m.s., perché indeterminata (V. pagg.
10-19 della sentenza impugnata);
d) “Alcuna operazione di ricalcolo ha potuto effettuare il CTU con riferimento al conto sovvenzione n. 280666 rispetto al quale il consulente ha evidenziato una frammentarietà degli estratti. Rispetto a tale ultimo conto, dunque, vanno rigettate tanto le domande proposte dalla società attrice quanto quella riconvenzionale proposta dalla convenuta non avendo alcuna delle due parti assolto all'onere CP_1
probatorio su di esse gravante” (V. pag. 20 della sentenza impugnata);
e) infondata l'istanza risarcitoria da concessione abusiva del credito, sia perché i rapporti dedotti in lite risultavano accesi oltre un decennio prima che la entrasse in crisi;
sia perché la stessa Parte_1 attrice aveva concorso, quale parte contrattuale, al lamentato illecito;
sia, ancora, perché difettava la prova del danno, della quale la stessa attrice risultava gravata (V. pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata);
f) fondata la domanda riconvenzionale nei limiti di cui in parte dispositiva, richiamata sub 1, che precede (V. pag. 22 della sentenza impugnata).
5. Con il gravame, affidato a cinque ordini di motivi, l'appellante lamenta difetto motivazionale in ordine alla adesione da parte del
Tribunale alle conclusioni peritali, che hanno condotto la Società attrice alla condanna in favore della (primo motivo); violazione CP_1
dell'art. 2697 c.c., quanto al C/Sovvenzione n. 280666, per difetto di documentazione contabile, che la stessa era onerata di CP_1
produrre (secondo motivo); omesso richiamo, in dispositivo, all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, per come precisato, invece, in parte motiva (terzo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di usura e di indeterminatezza del tasso, parametrato all'EURIBOR, con riferimento al rapporto di mutuo (quarto motivo); erroneo rigetto dell'istanza risarcitoria per abusiva concessione del credito (quinto motivo).
5.1. Ha resistito la appellata. Vinte le spese. CP_1
5.2. All'udienza del 23.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
5.3. Ha curato il deposito degli scritti difensivi conclusivi solo parte appellante, che ha opposto l'intervenuto giudicato della sentenza n.
293/2022 del G.U del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, “nella causa tra i Sigg.ri , e , nella loro qualità di Parte_2 Parte_3 Pt_4
fideiussori della società Tesseci s.r.l. in liquidazione, contro la
[...] per identico petitum e Controparte_2
causa petendi” (V. conclusionale di parte appellante).
6. Il Collegio non può non prendere le mosse dall'eccezione di giudicato da ultimo sollevata dall'appellante, per rilevare l'inidoneità della stessa a paralizzare il giudizio de quo, che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ha differente Parte_1
petitum e differente causa petendi.
Ed invero, il giudicato di cui alla sentenza n. 293/2022 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere rappresenta l'epilogo del giudizio promosso dalla stessa in revocatoria, ex art. 2901 c.c., di atti di CP_2
disposizione del patrimonio dei garanti fideiussori della Parte_1
rimasta, tra l'altro, estranea al contenzioso.
Il Tribunale, con la richiamata pronuncia, ha disatteso la domanda attorea e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, ha dichiarato la nullità della garanzia fideiussoria, stilata in conformità delle clausole ABI, ritenute frutto di intese illecite a monte, perché in contrasto con la normativa antitrust.
7. Il primo motivo, con il quale l'appellante denuncia difetto motivazionale in ordine alla adesione del Tribunale alle conclusioni peritali, attestanti il debito della nei termini di cui alla Parte_1
condanna, è inammissibile.
Il Tribunale, a differenza di quanto opposto dall'appellante, ha compiutamente motivato l'adesione alle conclusioni peritali, frutto del ricalcolo dei conti dedotti in lite, epurati da capitalizzazione infrannuale e c.m.s., ritenute, l'una e l'altra, affette da nullità, per difetto del requisito di reciprocità, la prima, e per indeterminatezza, la seconda.
L'appellante, invece, nell'articolazione della censura, si limita a richiamare le differenti conclusioni peritali riportate dal CTU nella prima stesura, secondo criteri che risultavano superati, per le ragioni sopra esposte, dalla successiva relazione, alla quale il Tribunale ha ritenuto, motivatamente, di prestare adesione.
8.Inammissibile è, anche, il secondo motivo, con il quale l'appellante si duole dell'omesso ricalcolo del C/Sovvenzione n. 280666, per difetto di documentazione contabile.
8.1. Si è richiamato in narrativa (V. sub 3.d) l'ordito motivazionale con il quale il Tribunale ha dato atto dell'impossibilità manifestata dal CTU di rielaborare il rapporto sovvenzione n. 280666, per assenza degli estratti conto, versati in atti in quantità così esigua, da non consentire la verifica demandatagli in sede di conferimento dell'incarico.
8.2. L'appellante insiste nel ritenere che la lacuna probatoria avrebbe dovuto ricadere sulla sola e non anche sulla correntista, che, CP_1
ancor prima della instaurazione del giudizio, aveva avanzato istanza ex art. 119 TUB e, nel corso dell'istruttoria, istanza ex art. 210 c.p.c.
8.3. Tuttavia, il Collegio deve rilevare la carenza di interesse della odierna appellante al ricalcolo del C/Sovvenzione, che, in quanto tale, giammai avrebbe potuto condurre ad un credito della correntista, per il semplice motivo che, trattandosi di conto passivo per quest'ultima, sarebbe stato esclusivo interesse della Banca, istante in riconvenzionale, di fornire riscontro probatorio di un eventuale saldo in suo favore.
8.4. Quanto, poi, alla natura tecnica, non autonoma, dei C/Anticipi,
l'appellante, oltre a non prendere posizione sugli elementi che hanno condotto il Tribunale a simile conclusione, trascura che i saldi di detti conti, rimasti immutati nel corso di tutte e tre le relazioni peritali espletate dal CTU, non rappresentavano altro che l'esposizione della correntista in linea capitale, in conformità delle istanze della sin CP_1
dalle battute iniziali del contenzioso (V. domanda riconvenzionale, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta). Ad aver subito più che un dimezzamento, rispetto alle originarie pretese dell'Istituto di credito, è stato solo e soltanto il C/C ordinario n.
17144, il cui saldo debitore è stato ridotto da € 378.692,95 ad €
175.198,57.
9.Inammissibile è, ancora, il terzo motivo, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale, “mentre nella parte in motiva dichiara di dover accogliere parzialmente la domanda della , nel
PQM
, CP_2
scompare del tutto l'accoglimento parziale dichiarando invece il semplice accoglimento della domanda riconvenzionale della stessa
” (V. pag. 15 dell'atto di appello). CP_2
Il motivo difetta, anzitutto, di decisività e, in ogni caso, non è ravvisabile alcuna discrasia tra motivazione e dispositivo, avendo il
Tribunale mantenuto ferme le conclusioni sia in parte motiva che in quella dispositiva.
È pur vero che in parte conclusiva della articolazione della censura,
l'appellante lamenta che l'omissione (in dispositivo) del parziale accoglimento avrebbe inciso sulla liquidazione delle spese di lite (V. pag. 16 dell'atto di appello), ma è altrettanto vero che il Tribunale, nel liquidare le spese a carico dell'attrice, si è attenuto ai parametri dello scaglione di riferimento in base al decisum, vale a dire quello compreso tra 260 e 520 mila euro.
10. Quando non inammissibili, senz'altro infondate risultano le censure veicolate con il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante, con riferimento al rapporto di mutuo, insiste nell'eccezione di usura e di indeterminatezza del tasso, parametrato all'EURIBOR a sei mesi, maggiorato dello 0,20 e dello spread di 1,10 punti annui.
10.1. Sotto il primo profilo, l'appellante richiama Cass. 27442/2018, quanto alla sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli moratori (V. pag. 18 dell'atto di appello), ma trascura i principi fissati dalle SS. UU. con la sentenza n. 19597/2020, pure richiamata dal Tribunale (V. pag.
7 della sentenza impugnata), con la quale si è precisato che detta sommatoria va operata in termini differenziali e comunque, anche nell'ipotesi di sforamento del tasso soglia moratorio (comunque escluso nel caso di specie), il prezzo del denaro, in termini di interesse corrispettivo, va comunque salvaguardato.
10.2. Quanto alla indeterminatezza del tasso parametrato all'EURIBOR, a fronte della analitica e puntuale esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di dissentire dall'eccezione,
l'appellante, abbandonando le originarie censure, lamenta che la differenza tra TAN e TAEG, avrebbe inciso sul consenso del mutuatario, che “ha pertanto formato la propria volontà sul T.A.N. indicato in contratto” (V. pag. 19 dell'atto di appello).
Osserva, tuttavia, il Collegio che, in disparte l'assoluta novità del profilo di censura, a ben vedere, la stessa avrebbe integrato, tuttalpiù, un vizio del consenso, ma giammai il denunciato vizio di nullità.
11. Profili di inammissibilità caratterizzano, in ultimo, la censura veicolata con il quinto motivo, con il quale l'appellante lamenta erroneo rigetto della domanda risarcitoria per violazione del precetto di buona fede nella concessione abusiva del credito all'attrice.
11.1. Mette conto, anzitutto, rilevare che la censura è caratterizzata da plurime affermazioni di principio, in realtà, non attinenti alla fattispecie dedotta in lite.
11.2. Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda sulla scorta di plurime ragioni, con autonoma portata decisiva tra loro:
a) anteriorità dei rapporti dedotti in lite rispetto allo stato di crisi della
Società, manifestatosi dopo oltre un decennio dalla accensione dei primi;
b) difetto di titolarità attiva della Società mutuataria, avendo, questa, concorso all'illecito denunciato dalla stessa attrice, odierna appellante;
c) difetto di riscontro probatorio dell'asserito danno.
Tutti e tre i richiamati profili sono rimasti immuni da specifiche censure nella articolazione del quinto motivo, che, va, dunque, al pari dei precedenti, disatteso.
12.Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra i 260 ed i 520 mila euro), dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto;
dandosi, altresì, atto dell'omesso deposito di scritti difensivi conclusivi da parte dell'appellata) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione e per quella decisoria, per le quali si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 02.02.2021, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 3120/2020 del G.U. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 13.530,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara sussistenti i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo