Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 16450/2024
N. R.G. 16450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16450/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in BERGAMO, VIA G.M. SCOTTI N. 18, presso lo studio del difensore avvocato DONEDA ANDREA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. Controparte_3 C.F._2
CONVENUTI RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo del giudizio, conclusioni precisate all'udienza del
10 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30 aprile 2024, il
[...]
sull'Adda (MI) (d'ora in poi il ), in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore pro tempore, ha adito l'intestato Tribunale, evocando in giudizio CP_2
e chiedendo di accertare l'accettazione dell'eredità di
[...] Controparte_3 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto a Conegliano (TV) in data 23 maggio Per_1
2018) rispettivamente da parte del figlio e della moglie CP_2 Controparte_3 stante la rinuncia all'eredità da parte di , figlia di e Controparte_4 Persona_1 CP_5 nonché sorella di .
[...] CP_2
In particolare, il Condominio esponeva
- che in data 28 luglio 2023 notificava ai signori ed CP_2 Controparte_3 atto di precetto per l'importo di euro 3.768,79#, somma dovuta in forza di decreto ingiuntivo n°20102/2023, emesso dal Giudice di Pace di Milano immediatamente esecutivo in data 29 maggio 2023, per il mancato pagamento di spese condominiali;
- che a seguito di tale precetto aveva promosso nei confronti degli odierni resistenti la procedura esecutiva immobiliare RGE n°991/2023, ad oggi pendente avanti il Tribunale di Milano, relativamente alle unità immobiliari site in Trezzo D'Adda Parte_1 contraddistinte al catasto come segue: la prima unità immobiliare foglio 13 mappale
735, sub 105, categoria A/3 ; la seconda unità immobiliare foglio 13, Parte_1 mappale 735, sub 129, categoria C/6 e la terza unità immobiliare foglio Parte_1
13 mappale 735 sub 132 categoria C/6 ; Parte_1
- che successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare nonché al deposito dell'istanza di vendita, il Giudice dell'esecuzione fissava l'udienza del giorno 20 febbraio 2024 con provvedimento emesso il 5 gennaio 2024 e notificato ai resistenti in data 18-19 gennaio 2024;
- che nella propria relazione l'esperto del Tribunale nominato nella procedura esecutiva aveva rilevato come l'immobile fosse pervenuto ai debitori e CP_2 [...]
in forza di successione ma che di tale successione non risultava trascritta CP_3
l'accettazione tacita, sicché il GE onerava il Condominio creditore di attivarsi per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni;
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- che, pertanto, si era reso necessario intraprendere la presente causa per accertare la qualità di erede dei debitori e le loro rispettive quote.
Con provvedimento del 17 maggio 2024 del precedente assegnatario la presente causa veniva assegnata alla sottoscritta per la sua definizione.
All'udienza del 16 settembre 2024, previa verifica della tempestività e regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza ai resistenti e precisamente a
(notifica a mezzo posta ricevuta a mani dello stesso il 4 giugno 2024) ed a CP_2
(notifica a mezzo posta ricevuta a mani della figlia il Controparte_3 Controparte_4 giorno 3 giugno 2024) si è proceduto in contumacia agli atti di istruzione rilevanti.
Assunte le prove orali alle udienze del 16 dicembre 2024 e 3 febbraio 2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. al giorno 10 marzo 2025. Quindi, precisate le conclusioni, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, la domanda del deve ritenersi CP_1 fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
Il presente giudizio trae origine dalla necessità di accertare preliminarmente, in via giudiziale,
e dunque con titolo idoneo ad essere trascritto, la qualità di erede dei resistenti per garantire la continuità delle trascrizioni dei trasferimenti delle proprietà immobiliari e quindi consentire alla parte ricorrente di agire per il recupero del proprio credito.
Sul piano probatorio deve rilevarsi come preliminare all'accertamento della qualità di erede di ed vuoi ai sensi dell'art. 485 cod. civ. vuoi ai sensi CP_2 Controparte_5 dell'art. 476 cod. civ., è la ricorrenza di due circostanze: la qualità di chiamati in capo agli odierni resistenti e la natura di “bene ereditario” dei beni sui quali parte attrice deduce che lo stesso abbia conservato il possesso e/o compiuto atti gestori.
Entrambi i presupposti vengono documentalmente confermati dal certificato notarile predisposto dal Notaio dott. nell'ambito della procedura esecutiva pendente Persona_2 avanti il Tribunale di Milano dove si legge che le porzioni immobiliari per cui è causa risultano di proprietà di e rispettivamente per la quota di 3/12 di CP_2 Controparte_3 piena proprietà e per la quota di 9/12 di piena proprietà, tra l'altro, “in virtù di successione apertasi in data 23 maggio 2018 registrata presso l'Ufficio del Registro di Conegliano (TV) in
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data 27 marzo 2019 al n.61271 Vol. 88888 e trascritta a Milano 2 in data 1 aprile 2019 ai n.ri
40.272/26.563..” ed a seguito di “atto di rinunzia a rogito dott. , Notaio in Persona_3
Fontanafredda (PN) in data 5 ottobre 2022 rep.24.705 e trascritto a Milano2, in data 21 ottobre 2022 ai n.ri 148.524/100.264 con il quale la signora …rinuncia in via Controparte_4 abdicativa alla quota di 2/12 di piena proprietà ad essa spettante a favare dei signori e per quota 1/12 di piena proprietà cadauno” (cfr. doc Controparte_3 CP_2
7 fascicolo ricorrente).
Sulla base degli accertamenti eseguiti presso la Conservatoria Immobiliare competente (doc 8 fascicolo ricorrenti) risulta documentalmente come mai sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità da parte degli odierni resistenti con l'effetto di impedire al Condominio creditore di procedere in sede esecutiva.
Tanto chiarito circa i presupposti della delazione ereditaria, deve osservarsi che nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 cod. civ. ovvero quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (cfr. Cass.n°14499/2018). In altri termini, i comportamenti idonei ai fini dell'art. 476 cod. civ. possono essere soltanto quelli incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha reiteratamente affermato che comporta accettazione tacita la voltura catastale – che è atto al contempo fiscale e civile – posto che non rileva solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, con la conseguenza che la richiesta di voltura catastale dei beni caduti in successione pone in essere una manifestazione implicita della volontà di accettare la vocazione ereditaria (cfr. Cass. n°10796/2009, Cass. n°8980/2017, Cass. n°11478/2021,
Cass. n°22769/2024).
Nel caso in esame parte ricorrente ha versato in atti visura catastale (doc. 12) la quale reca gli estremi della voltura associata ai nominativi degli eredi istanti, che, in occasione della rinuncia all'eredità di , hanno formalizzato l'acquisto delle rispettive quote di Controparte_4 proprietà dei beni immobili caduti in successione a seguito del decesso di . Persona_1
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Dal documento in esame è possibile evincere la richiesta di variazione del titolare del diritto di proprietà sull'immobile pervenuto ai resistenti e implicitamente la volontà dei chiamati di accettare l'eredità del defunto . Persona_1
Deve, inoltre, rilevarsi come il abbia valorizzato la circostanza che CP_1 CP_2 si sia trovato nel possesso dei beni ereditari - ovvero degli immobili siti in Trezzo
[...] sull'Adda (MI) alla - fin dal momento del decesso di , Parte_1 Persona_1 avendo ivi posto la propria residenza, come comprovato dal certificato di residenza allegato
(doc 9).
La circostanza relativa all'abitazione di presso l'unità immobiliare per cui è CP_2 causa è stata oggetto di prova testimoniale ed i signori e Testimone_1 Testimone_2 entrambi condomini presso il Condominio ricorrente, hanno confermato che CP_2 vive da sempre nell'appartamento di proprietà dei genitori. In particolare, il teste ha Tes_2 precisato “conosco i resistenti perché abitavano già i n°18 al 24 maggio 1975”. Parte_1
La teste ha precisato come le risulti che attualmente la signora abiti con la Tes_1 CP_3 figlia, , circostanza, tra l'altro, confermata dal certificato di residenza del 16 Controparte_4 aprile 2024 (doc 10) e dalle notifiche effettuate in corso di causa.
Che abbia continuato ad abitare nell'immobile per cui è causa risulta pure
CP_2 dalle numerose notifiche effettuate al resistente sempre nel luogo di residenza in Trezzo sull'Adda (MI) alla ed in particolare dalla notifica a mani dello stesso Parte_1 in data 28 luglio 2023 del decreto ingiuntivo n°20102/2023 immediatamente
CP_2 esecutivo e contestuale atto di precetto (doc 2), dalla notifica a mani dello stesso in
CP_2 data 18 gennaio 2024 del pignoramento immobiliare e dell'istanza di vendita (doc 4) nonché dalla notifica sempre a mani del resistente in data 4 giugno 2024 del ricorso
CP_2 introduttivo del presente giudizio (doc depositato in data 10/06/24) e dalla notifica del provvedimento ammissivo dell'interpello sempre a mani del resistente in data
CP_2
26 settembre 2024 (doc depositato in data 8/10/24).
Il Condominio ha, inoltre, documentato come nel corso dell'anno 2020 abbia CP_2 provveduto a pagare per la propria quota ed anche per conto della madre a mezzo bonifico bancario ratei condominiali relative agli immobili per cui è causa ed i testi e Tes_3 Tes_2 hanno confermato la sussistenza di esposizione debitoria dei ricorrenti che si sono resi inadempienti al pagamento delle spese condominiali.
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Alla luce dei predetti plurimi elementi risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda del con riferimento al profilo dell'accettazione tacita dell'eredità, avendo i CP_1 resistenti posto in essere atti che denotano inequivocabilmente la volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità del de cuius . Persona_1
L'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 comma terzo cod. civ..
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico dei resistenti contumaci e liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM
n°55/2014, come recentemente aggiornato, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile - complessità bassa), della natura prettamente documentale della causa, dell'interesse del solo creditore nel munirsi di un titolo giudiziale suscettibile di trascrizione con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisionale, attesa la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a. accerta e dichiara che i resistenti e sono eredi CP_2 Controparte_3 di (nato a [...] il [...] e deceduto a Conegliano (TV) in data 23 Persona_1 maggio 2018) per effetto di accettazione ex art. 476 cod. civ dell'eredità dallo stesso relitta;
b. accerta e dichiara che e hanno acquistato CP_2 Controparte_3 mortis causa dal predetto de cuius la proprietà rispettivamente della quota di 3/12 e della quota di 9/12 delle unità immobiliari (appartamento e pertinenze box/garage) site nel
Condominio ricorrente in Trezzo Sull'Adda alla , identificate catastalmente Parte_1 nel Comune di Trezzo Sull'Adda al foglio 13, mappale 735, sub 105 cat. A/3, sub 129 cat. C/6
e sub 132 cat. C/6;
c. dichiara che l'accettazione dell'eredità risultante dalla presente sentenza è soggetta a trascrizione ex art. 2648 cod. civ.;
d. condanna, altresì, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.080# per compenso di avvocato, oltre al
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rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 09/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
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