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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 488/2024 pendente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTINA ZINCI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del difensore in Via F.lli Pellas n. 20/C, Perugia
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. UBALDO MINELLI, elettivamente domiciliata CP_1 nello studio del difensore in Via Fiume n. 17 Perugia
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.3.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamato e trascritto1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...], il [...] e , nata a [...], il [...] Parte_1 CP_1 hanno avuto una relazione di convivenza, stabilendo la residenza familiare in appartamento sito in
Perugia, via Colle Maggio nr. 79. Dalla relazione è nata, il 10.1.2023, la figlia Persona_2 riconosciuta da entrambi i genitori. La coppia si è poi trasferita, temporaneamente, nel Comune di Gubbio, presso l'abitazione dei nonni di dove si trovavano ospitati anche i suoi CP_1 genitori. La relazione si è interrotta e la madre della minore è rimasta a vivere a Gubbio e, successivamente, si è trasferita presso l'abitazione dei genitori sita a Perugia.
Con ricorso diretto al Tribunale ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento e Parte_2 mantenimento della minore e, in particolare, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore al padre e previsione di contributo di mantenimento a carico della madre di euro 200,00 mensili, e in via di subordine, affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e tempi paritetici di permanenza presso i genitori. Ha esposto, a fondamento della domanda, che la ex compagna, dopo l'interruzione della convivenza lo ha completamente estromesso dalla vita della figlia, impedendogli di poterla vedere se non in sua presenza e presso l'abitazione materna, non gli ha consentito di trascorrere alcun giorno festivo con la minore e gli ha impedito di poterla portare nella casa paterna di Perugia finendo in tal modo con l'estraniare completamente la bambina dai rapporti con il padre e con i nonni materni. Ha dichiarato di essere proprietario dell'abitazione di Perugia, sulla quale grava rata di mutuo di euro 600,00 mensili, di svolgere attività lavorativa articolata su turni di mattina o di pomeriggio come operaio.
Con successiva istanza, lamentando l'atteggiamento ostacolante della madre, il ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza, che sia disposta la possibilità di vedere la figlia per tre ore al giorno, di pomeriggio o di mattina, almeno due giorni a settimana e un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina alle h.10.00 sino alla domenica sera alle h.20.00. Sull'istanza di provvedimenti ex art. 473 bis nr. 15 c.p.c. è stato instaurato il contraddittorio con la signora nell'ambito di CP_1 procedimento incidentale iscritto al nr. 488-1/2024 RG.
Si è costituita in giudizio Ha contestato la ricostruzione dei fatti resa dal ricorrente e CP_1 sostenuto che la relazione si è interrotta a causa di atteggiamenti aggressivi tenuti dal compagno nei suoi confronti sin dall'inizio della relazione e continuati anche nel corso della gravidanza, indicando una serie di episodi nei quali avrebbe dato “in escandescenze” anche in presenza di Parte_1 terzi. Ha sostenuto che dopo la nascita della bambina il compagno, di fatto, non le ha dato alcun aiuto e che è stata costretta a trasferirsi a casa dei nonni a causa del terremoto che ha danneggiato la casa dei suoi genitori e non avendo altro luogo dove andare posto che il compagno, interrotta la relazione di convivenza, non si è neanche preoccupato di ospitarla con la bambina, di fatto disinteressandosi anche delle esigenze della figlia. Ha sostenuto, ancora, che il compagno ha perseverato in condotte verbalmente aggressive anche presso l'abitazione dei suoi genitori quando, nel mese di giugno del 2023. Ha quindi dichiarato che a far data dal mese di giugno del 2023 gli ha consentito di vedere la figlia solo fuori dall'abitazione materna ma con la presenza di almeno due persone non fidandosi del
Sul contributo al mantenimento e sulle spese straordinarie. Il padre provvederà al mantenimento della figlia mediante versamento a favore della madre della somma di €.300,00 rivalutabile istat, sul conto corrente della stessa il giorno 10 di ogni mese. Ciascuno dei genitori provvederà alle spese straordinarie, secondo il protocollo di questo Tribunale, nella misura del 50% ciascuno, previo accordo fra gli stessi, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti. La madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico per la figlia. Con revoca di ogni precedente provvedimento relativo alla vigilanza e al monitoraggio dei rapporti genitori/figlia da parte dei Servizi Sociali del Comune di Perugia. Con integrale compensazione delle spese di lite”. compagno a causa della sua irascibilità e anche della sua incapacità a prendersi cura di una bambina così piccola. Ha chiesto che sia previsto in via temporanea ed urgente che il padre possa incontrare la minore esclusivamente in presenza della madre o di altra persona di fiducia della stessa.
Nell'ambito del procedimento incidentale il giudice ha disposto, in via ufficiosa, accertamenti sul nucleo familiare della minore a mezzo dei Servizi Sociali del Comune di Perugia. Con relazione trasmessa il 16.4.2024 i Servizi Sociali hanno evidenziato la differente narrazione della relazione sentimentale data da ciascuna parte e la situazione di elevata conflittualità e mancanza di comunicazione. I Servizi hanno ritenuto inadeguate, per la minore, le modalità di incontro con il padre, limitate a non più di un'ora per volta sotto la vigilanza della madre o di persone da lei incaricati, all'esterno dell'abitazione materna o all'interno di un centro commerciale. All'esito dell'udienza di comparizione, ove si procedeva all'audizione delle parti, con ordinanza del 5.6.2024, è stato disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, è stato regolamentato il diritto di visita del padre in modalità libera, è stato disposto che la minore potesse mantenere rapporti significativi, invitando le parti ad evitare condotte ostacolanti, con i nuclei familiari di origine dei genitori e, in particolare, con i nonni materni e paterni;
è stata invitata la madre della minore ad evitare condotte ostacolanti dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e il padre ad evitare qualsivoglia condotta aggressiva anche solo verbale nei confronti dell'ex compagna e dei prossimi congiunti;
è stato disposto che i Servizi Sociali del Comune di Perugia provvedessero a vigilare e monitorare l'andamento della ripresa dei rapporti tra il padre e la minore attivando ogni utile supporto alla coppia genitoriale anche attraverso interventi domiciliari sia presso l'abitazione paterna, sia presso l'abitazione materna e operando, laddove emergessero situazioni di elevata conflittualità, anche in funzione di
“mediazione”.
Nell'ambito del giudizio di merito, si è costituita in giudizio la sig.ra che, ribadendo CP_1 sostanzialmente le posizioni già espresse nell'ambito del procedimento incidentale, ha concluso per l'affidamento condiviso della minore, con possibilità per il padre di incontrare la minore esclusivamente in presenza della madre o di altra persona di fiducia della stessa, contributo di mantenimento pari a € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, previsione che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla resistente.
All'udienza fissata per la comparizione, le parti, personalmente presenti, hanno rappresentato una situazione connotata da minore conflittualità a seguito dell'adozione del provvedimento urgente emesso nel procedimento nr. 488-1/2024. All'esito, il Giudice ha confermato il provvedimento urgente del 5.6.2024 e ha posto a carico del ricorrente contributo di mantenimento in favore della figlia minore pari a € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando le richieste di prova orale articolate dalle parti.
In corso di giudizio è stata acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, da cui è emerso un miglioramento dei rapporti tra le parti e un quadro positivo nella gestione della minore.
In data 25.2.2025, le parti hanno depositato dichiarazione congiunta con la quale hanno rappresentato di aver raggiunto accordo bonario sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore, chiedendone l'accoglimento. La causa, sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno concordato, in corso di causa, la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre Per_1
-ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e comunque il martedì e il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.30, il sabato e la domenica alternativamente dalle ore 10.00 sino a dopo pranzo;
mentre per le principali festività, un giorno con il padre ed uno con la madre, senza pernottamento, vista la tenera età della minore, con possibilità di concordare eventuali modifiche in età più avanzata, e prevedere, una volta che si sarà stabilizzato il pernottamento presso il padre, anche la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza unitamente a ciascuno di loro-, contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le condizioni concordate possono essere trasfuse in sentenza apparendo coerenti con la disciplina primaria dettata in materia di affidamento e mantenimento della prole e funzionali agli interessi delle parti.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) Dispone quanto all'affidamento e al mantenimento della figlia minore come da Per_1 condizioni concordate dalle parti depositate in data 25.2.2025 e da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “per relationem”.
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Perugia 2.4.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti con dichiarazione congiunta depositata per l'udienza del 7.3.2025 hanno chiesto: “Sull'affidamento e collocazione del minore Si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia e la collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e comunque, allo stato, il martedì e il giovedì mattina;
verrà accompagnata dalla madre alle ore 9.00 ed alle ore 11.30 il padre la ricondurrà presso l'abitazione dei nonni materni. Il padre potrà tenere la figlia con se il sabato e la domenica alternativamente dalle ore 10.00 di mattina sino a dopo pranzo. Per le principali festività trascorrerà Per_1 alternativamente un giorno con il padre ed uno con la madre, mentre i giorni dei compleanni dei genitori con il medesimo ed il compleanno della minore ad anni alternati. Per il momento, essendo la bambina molto piccola, i genitori non prevedono un pernottamento presso il padre;
in età più avanzata i genitori decideranno di comune accordo eventuali modifiche al presente atto. Una volta che si sarà stabilizzato il pernottamento presso il padre, i genitori decideranno anche la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza unitamente a ciascuno di loro.
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 488/2024 pendente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTINA ZINCI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del difensore in Via F.lli Pellas n. 20/C, Perugia
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. UBALDO MINELLI, elettivamente domiciliata CP_1 nello studio del difensore in Via Fiume n. 17 Perugia
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.3.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente richiamato e trascritto1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...], il [...] e , nata a [...], il [...] Parte_1 CP_1 hanno avuto una relazione di convivenza, stabilendo la residenza familiare in appartamento sito in
Perugia, via Colle Maggio nr. 79. Dalla relazione è nata, il 10.1.2023, la figlia Persona_2 riconosciuta da entrambi i genitori. La coppia si è poi trasferita, temporaneamente, nel Comune di Gubbio, presso l'abitazione dei nonni di dove si trovavano ospitati anche i suoi CP_1 genitori. La relazione si è interrotta e la madre della minore è rimasta a vivere a Gubbio e, successivamente, si è trasferita presso l'abitazione dei genitori sita a Perugia.
Con ricorso diretto al Tribunale ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento e Parte_2 mantenimento della minore e, in particolare, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore al padre e previsione di contributo di mantenimento a carico della madre di euro 200,00 mensili, e in via di subordine, affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e tempi paritetici di permanenza presso i genitori. Ha esposto, a fondamento della domanda, che la ex compagna, dopo l'interruzione della convivenza lo ha completamente estromesso dalla vita della figlia, impedendogli di poterla vedere se non in sua presenza e presso l'abitazione materna, non gli ha consentito di trascorrere alcun giorno festivo con la minore e gli ha impedito di poterla portare nella casa paterna di Perugia finendo in tal modo con l'estraniare completamente la bambina dai rapporti con il padre e con i nonni materni. Ha dichiarato di essere proprietario dell'abitazione di Perugia, sulla quale grava rata di mutuo di euro 600,00 mensili, di svolgere attività lavorativa articolata su turni di mattina o di pomeriggio come operaio.
Con successiva istanza, lamentando l'atteggiamento ostacolante della madre, il ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza, che sia disposta la possibilità di vedere la figlia per tre ore al giorno, di pomeriggio o di mattina, almeno due giorni a settimana e un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina alle h.10.00 sino alla domenica sera alle h.20.00. Sull'istanza di provvedimenti ex art. 473 bis nr. 15 c.p.c. è stato instaurato il contraddittorio con la signora nell'ambito di CP_1 procedimento incidentale iscritto al nr. 488-1/2024 RG.
Si è costituita in giudizio Ha contestato la ricostruzione dei fatti resa dal ricorrente e CP_1 sostenuto che la relazione si è interrotta a causa di atteggiamenti aggressivi tenuti dal compagno nei suoi confronti sin dall'inizio della relazione e continuati anche nel corso della gravidanza, indicando una serie di episodi nei quali avrebbe dato “in escandescenze” anche in presenza di Parte_1 terzi. Ha sostenuto che dopo la nascita della bambina il compagno, di fatto, non le ha dato alcun aiuto e che è stata costretta a trasferirsi a casa dei nonni a causa del terremoto che ha danneggiato la casa dei suoi genitori e non avendo altro luogo dove andare posto che il compagno, interrotta la relazione di convivenza, non si è neanche preoccupato di ospitarla con la bambina, di fatto disinteressandosi anche delle esigenze della figlia. Ha sostenuto, ancora, che il compagno ha perseverato in condotte verbalmente aggressive anche presso l'abitazione dei suoi genitori quando, nel mese di giugno del 2023. Ha quindi dichiarato che a far data dal mese di giugno del 2023 gli ha consentito di vedere la figlia solo fuori dall'abitazione materna ma con la presenza di almeno due persone non fidandosi del
Sul contributo al mantenimento e sulle spese straordinarie. Il padre provvederà al mantenimento della figlia mediante versamento a favore della madre della somma di €.300,00 rivalutabile istat, sul conto corrente della stessa il giorno 10 di ogni mese. Ciascuno dei genitori provvederà alle spese straordinarie, secondo il protocollo di questo Tribunale, nella misura del 50% ciascuno, previo accordo fra gli stessi, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti. La madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico per la figlia. Con revoca di ogni precedente provvedimento relativo alla vigilanza e al monitoraggio dei rapporti genitori/figlia da parte dei Servizi Sociali del Comune di Perugia. Con integrale compensazione delle spese di lite”. compagno a causa della sua irascibilità e anche della sua incapacità a prendersi cura di una bambina così piccola. Ha chiesto che sia previsto in via temporanea ed urgente che il padre possa incontrare la minore esclusivamente in presenza della madre o di altra persona di fiducia della stessa.
Nell'ambito del procedimento incidentale il giudice ha disposto, in via ufficiosa, accertamenti sul nucleo familiare della minore a mezzo dei Servizi Sociali del Comune di Perugia. Con relazione trasmessa il 16.4.2024 i Servizi Sociali hanno evidenziato la differente narrazione della relazione sentimentale data da ciascuna parte e la situazione di elevata conflittualità e mancanza di comunicazione. I Servizi hanno ritenuto inadeguate, per la minore, le modalità di incontro con il padre, limitate a non più di un'ora per volta sotto la vigilanza della madre o di persone da lei incaricati, all'esterno dell'abitazione materna o all'interno di un centro commerciale. All'esito dell'udienza di comparizione, ove si procedeva all'audizione delle parti, con ordinanza del 5.6.2024, è stato disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, è stato regolamentato il diritto di visita del padre in modalità libera, è stato disposto che la minore potesse mantenere rapporti significativi, invitando le parti ad evitare condotte ostacolanti, con i nuclei familiari di origine dei genitori e, in particolare, con i nonni materni e paterni;
è stata invitata la madre della minore ad evitare condotte ostacolanti dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e il padre ad evitare qualsivoglia condotta aggressiva anche solo verbale nei confronti dell'ex compagna e dei prossimi congiunti;
è stato disposto che i Servizi Sociali del Comune di Perugia provvedessero a vigilare e monitorare l'andamento della ripresa dei rapporti tra il padre e la minore attivando ogni utile supporto alla coppia genitoriale anche attraverso interventi domiciliari sia presso l'abitazione paterna, sia presso l'abitazione materna e operando, laddove emergessero situazioni di elevata conflittualità, anche in funzione di
“mediazione”.
Nell'ambito del giudizio di merito, si è costituita in giudizio la sig.ra che, ribadendo CP_1 sostanzialmente le posizioni già espresse nell'ambito del procedimento incidentale, ha concluso per l'affidamento condiviso della minore, con possibilità per il padre di incontrare la minore esclusivamente in presenza della madre o di altra persona di fiducia della stessa, contributo di mantenimento pari a € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, previsione che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla resistente.
All'udienza fissata per la comparizione, le parti, personalmente presenti, hanno rappresentato una situazione connotata da minore conflittualità a seguito dell'adozione del provvedimento urgente emesso nel procedimento nr. 488-1/2024. All'esito, il Giudice ha confermato il provvedimento urgente del 5.6.2024 e ha posto a carico del ricorrente contributo di mantenimento in favore della figlia minore pari a € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando le richieste di prova orale articolate dalle parti.
In corso di giudizio è stata acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, da cui è emerso un miglioramento dei rapporti tra le parti e un quadro positivo nella gestione della minore.
In data 25.2.2025, le parti hanno depositato dichiarazione congiunta con la quale hanno rappresentato di aver raggiunto accordo bonario sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore, chiedendone l'accoglimento. La causa, sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno concordato, in corso di causa, la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre Per_1
-ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e comunque il martedì e il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.30, il sabato e la domenica alternativamente dalle ore 10.00 sino a dopo pranzo;
mentre per le principali festività, un giorno con il padre ed uno con la madre, senza pernottamento, vista la tenera età della minore, con possibilità di concordare eventuali modifiche in età più avanzata, e prevedere, una volta che si sarà stabilizzato il pernottamento presso il padre, anche la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza unitamente a ciascuno di loro-, contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le condizioni concordate possono essere trasfuse in sentenza apparendo coerenti con la disciplina primaria dettata in materia di affidamento e mantenimento della prole e funzionali agli interessi delle parti.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) Dispone quanto all'affidamento e al mantenimento della figlia minore come da Per_1 condizioni concordate dalle parti depositate in data 25.2.2025 e da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “per relationem”.
Dichiara le spese di lite interamente compensate.
Perugia 2.4.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti con dichiarazione congiunta depositata per l'udienza del 7.3.2025 hanno chiesto: “Sull'affidamento e collocazione del minore Si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso della figlia e la collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e comunque, allo stato, il martedì e il giovedì mattina;
verrà accompagnata dalla madre alle ore 9.00 ed alle ore 11.30 il padre la ricondurrà presso l'abitazione dei nonni materni. Il padre potrà tenere la figlia con se il sabato e la domenica alternativamente dalle ore 10.00 di mattina sino a dopo pranzo. Per le principali festività trascorrerà Per_1 alternativamente un giorno con il padre ed uno con la madre, mentre i giorni dei compleanni dei genitori con il medesimo ed il compleanno della minore ad anni alternati. Per il momento, essendo la bambina molto piccola, i genitori non prevedono un pernottamento presso il padre;
in età più avanzata i genitori decideranno di comune accordo eventuali modifiche al presente atto. Una volta che si sarà stabilizzato il pernottamento presso il padre, i genitori decideranno anche la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza unitamente a ciascuno di loro.