Articolo 51 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 50Articolo 52
Versione
29 luglio 1945
Art. 51.


(Nullita' processuali).


Le eccezioni di nullita', di atti compiuti nella istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, presso i tribunali militari, sono regolate dalle disposizioni vigenti prima di tale data.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945