Art. 51.
(Nullita' processuali).
Le eccezioni di nullita', di atti compiuti nella istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, presso i tribunali militari, sono regolate dalle disposizioni vigenti prima di tale data.
(Nullita' processuali).
Le eccezioni di nullita', di atti compiuti nella istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, presso i tribunali militari, sono regolate dalle disposizioni vigenti prima di tale data.