CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6951 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6356/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE all'esito di camera di consiglio e composta da Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6356 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 18.06.2025 TRA
, già Parte_1 [...]
(CF , P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Andrea Bussa e dall'Avv. Francesco Lanatà; APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Allocca;
APPELLATA nonchè (c.f. ) già , in persona del suo legale rapp.te pro CP_2 P.IVA_4 CP_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Di Carlo e dall'Avv. Fabio Ferrara;
APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5353/2020 emessa il 20.03.2020, non notificata CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, annullare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5353/2020 del 20.3.2020 perché illegittima ed errata in fatto e in diritto e in riforma della stessa, accertata la giurisdizione del Giudice Ordinario, così provvedere:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) accertare e dichiarare il diritto della parte attrice ad ottenere la corresponsione da parte della e/o della in solido e/o ciascuno per quanto CP_1 CP_4
1 di sua spettanza, della somma di €. 476.466,72, somma derivante dalla erronea corresponsione dei budget per gli anni che vanno dal 2007 al 2013 o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Cont
2) condannare la , e/o della in solido e/o ciascuno per CP_1 CP_4 quanto di sua spettanza, al pagamento in favore di parte attrice degli interessi maturati e maturandi dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi del D.lgs 192/2012 e normative precedenti o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare la e/o della in solido e/o ciascuno per CP_1 CP_4 quanto di sua spettanza, al pagamento in favore di parte attrice degli ulteriori danni derivanti dal mancato e cosciente adempimento dell'obbligazione pecuniaria (scioperi per il mancato pagamento dei dipendenti, richiesta di prestiti bancari, inadempimenti con i fornitori ecc.), da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 100.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
4) gradatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, comunque riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite del grado precedente, compensandole integralmente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, come per legge. Salvis Iuribus.” per la appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, provvedere come segue: 1) Nel merito ed in via principale: Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza gravata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.” per la CP_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, provvedere come segue: 1) Nel merito ed in via principale: Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza gravata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato la Parte_3
, già ha impugnato la sentenza indicata in
[...] Parte_2 epigrafe che così ha statuito:
“- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute liquidate in complessivi euro 8.710,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.”. Nel giudizio di primo grado, la società (di Parte_1 seguito anche solo ) aveva convenuto innanzi il Tribunale di Roma la Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento in favore dell'attrice di € CP_1
476.466,72, oltre interessi, “per la erronea corresponsione dei budget per gli anni che vanno dal 2007 al 2013” e al risarcimento dei danni derivanti “dal mancato e cosciente 2 adempimento dell'obbligazione pecuniaria” quantificati in via equitativa in € 100.000,00. A sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto di gestire la Parte_2
che operava come casa di risposo per anziani sulla base di una convenzione
[...] stipulata con la;
che con delibera della giunta regionale del n. CP_1 CP_1
6075 del 29.12.1999, era stato preso atto del verbale di intesa sottoscritto dalla Pt_1 per l'avvio della riconversione in Residenza Sanitaria Assistenziale per 75 posti letto;
che in sede di riconversione si era proceduto al ridimensionamento dei posti letto in 60, di cui n. 40 livello mantenimento A - alto e 20 posti letto mantenimento B – basso;
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 173 del 21.03.2008 aveva stanziato i fondi Parte da destinare alle , incorrendo in un errore nel conteggio del livello assistenziale assegnato alla attribuendo, ai fini del calcolo annuale dal 2007 al 2013, Parte_1
n. 20 posti letto livello A e n. 40 posti letto livello B, invertendo quindi i dati;
che la aveva avviato un procedimento di riesame della questione insieme alla CP_1
la quale aveva riconosciuto l'errore materiale della;
che Parte_4 CP_1 pertanto i budget fissati per gli anni dal 2007 al 2013, sottoscritti dalla con Pt_1 riserva, erano stati calcolati sulla base della dotazione invertita del livello assistenziale;
che a fronte di tale errore la società attrice vantava un credito nei confronti della di € 476.466,72 per l'errata imputazione delle spettanze per gli anni CP_1
2007 al 2013; che solo dal 2014 il Decreto del Commissario ad Acta n. UPP2023 del 16.06.2014 aveva statuito “di confermare l'autorizzazione all'esercizio per il presidio Parte sanitario denominato per l'attività di per n. 60 posti Parte_2 letto di cui: n. 40 posti letto di livello di mantenimento A, n. 20 posti letto di livello di mantenimento B”. Si era costituita la eccependo il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 ordinario, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda. La , alla cui chiamata in causa era stata autorizzata l'attrice, si era costituita CP_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la domanda. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5353/2020 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il primo giudice rilevava che parte attrice aveva chiesto nella sostanza la rideterminazione dei budget, mediante la correzione dell'errore contenuto nei decreti di fissazione del budget – non impugnati dall'attrice dinanzi al giudice amministrativo
-, e, di conseguenza, la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 476.466,72. La controversia, pertanto, pure se formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese, investiva di fatto la valenza dei budget assegnati e comportava un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo dell'amministrazione regionale precluso al giudice ordinario. Riteneva il Tribunale di non poter neanche provvedere alla disapplicazione incidentale dell'atto ex art. 5 legge n. 2248/65 all. E, possibile solo nei casi in cui l'atto illegittimo rilevi come un mero antecedente logico tale che la questione si prospetti come pregiudiziale in
3 senso tecnico e non quando, come nel caso di specie, l'atto amministrativo sia posto a fondamento del diritto fatto valere in giudizio. La , già Parte_3 Parte_2
ha impugnato la prima sentenza formulando vari motivi.
[...]
Sotto un primo profilo, l'appellante sostiene che la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sarebbe frutto dell'errata qualificazione, da parte del Tribunale, delle domande spiegate dalla società. Infatti, la società attrice nel giudizio di primo grado non aveva contestato la legittimità dei decreti di fissazione dei budget annuali, bensì l'inadempimento delle convenute che avevano erogato somme inferiori rispetto a quelle pattuite negli accordi contrattuali in essere. Tanto era vero Contr che, sotto il profilo amministrativo, sia la che la avevano accertato CP_1
l'erroneità delle somme erogate alla e dei presupposti sulla base dei quali Parte_1 tali somme erano state determinate. Pertanto, secondo l'appellante, trattandosi di una pretesa afferente esclusivamente alla materiale erogazione di somme a favore del concessionario, la controversia rientrerebbe nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Sotto altro aspetto, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale escluso la possibilità di disapplicazione ex art. 5 l.n. 2248/65 All. E dei provvedimenti di budget. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la pretesa della non trova fondamento nei budget, bensì nell'attività che la stessa è stata Parte_1 tenuta a svolgere su richiesta e indicazioni dell'Amministrazione e per la quale non ha ricevuto il relativo corrispettivo. Sarebbe dunque evidente come la pretesa avanzata da nel presente giudizio passi per un'attività legittimamente prestata e Parte_1 regolarmente richiesta da parte dell'amministrazione, senza alcun fondamento nei provvedimenti di budget. Il motivo di appello fondato volto alla affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario è fondato. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le controversie concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lettera c) c.p.a., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (schematizzabile secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., S.U. n. 2294/2014; n. 22094/2015; n. 22646/2016; n. 32265/2023). Sulla base di tali principi, è stato affermato che, nei rapporti tra la struttura sanitaria e l'amministrazione, la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che nell'attuale sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali e il giudice 4 ordinario ben può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2011, n. 1771; Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10149). Applicando tali direttive al caso di specie, si osserva che parte attrice nel giudizio di primo grado ha chiesto la “corresponsione da parte della della somma CP_1 di € 476.466,72 per la erronea corresponsione dei budget per gli anni che vanno dal 2007 al 2013 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” in quanto le erano state erogate somme inferiori rispetto a quelle pattuite negli accordi contrattuali. Pertanto, la domanda proposta in causa, a prescindere dall'esattezza o meno dei presupposti di calcolo del budget (il cui esame implica una verifica dell'attività autoritativa della , riservata al giudice amministrativo), è volta ad CP_1 ottenere il pagamento delle spettanze dovute per le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria negli anni 2007 – 2013, asseritamente corrisposte in misura inferiore a quanto concordato tra le parti. Ne deriva che l'attrice non ha investito il giudice del controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. (posta in essere nella determinazione del budget), ma, piuttosto, dell'accertamento della conformità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni ospedaliere erogate ai termini concordati o, comunque, imposti alla struttura privata, con la conseguenza che la controversia rientra tra quelle devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. In accoglimento dell'appello, previa riforma della prima sentenza, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda formulata dalla Parte_5 nei confronti della e della con conseguente rimessione CP_1 CP_4 della causa al primo giudice affinché provveda ad esaminare la domanda nel merito, valutandone la fondatezza o meno (art. 353, primo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie). Le spese del doppio grado si possono compensare, stante la oscillante soluzione giurisprudenziale sottesa alla valutazione in fatto della vicenda al momento della instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, previa integrale riforma della sentenza appellata, così provvede:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla
[...]
Parte_5
- rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma;
- dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE all'esito di camera di consiglio e composta da Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6356 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 18.06.2025 TRA
, già Parte_1 [...]
(CF , P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Andrea Bussa e dall'Avv. Francesco Lanatà; APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Allocca;
APPELLATA nonchè (c.f. ) già , in persona del suo legale rapp.te pro CP_2 P.IVA_4 CP_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Di Carlo e dall'Avv. Fabio Ferrara;
APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5353/2020 emessa il 20.03.2020, non notificata CONCLUSIONI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, annullare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5353/2020 del 20.3.2020 perché illegittima ed errata in fatto e in diritto e in riforma della stessa, accertata la giurisdizione del Giudice Ordinario, così provvedere:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) accertare e dichiarare il diritto della parte attrice ad ottenere la corresponsione da parte della e/o della in solido e/o ciascuno per quanto CP_1 CP_4
1 di sua spettanza, della somma di €. 476.466,72, somma derivante dalla erronea corresponsione dei budget per gli anni che vanno dal 2007 al 2013 o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Cont
2) condannare la , e/o della in solido e/o ciascuno per CP_1 CP_4 quanto di sua spettanza, al pagamento in favore di parte attrice degli interessi maturati e maturandi dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi del D.lgs 192/2012 e normative precedenti o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) condannare la e/o della in solido e/o ciascuno per CP_1 CP_4 quanto di sua spettanza, al pagamento in favore di parte attrice degli ulteriori danni derivanti dal mancato e cosciente adempimento dell'obbligazione pecuniaria (scioperi per il mancato pagamento dei dipendenti, richiesta di prestiti bancari, inadempimenti con i fornitori ecc.), da quantificarsi in via equitativa nella somma di € 100.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
4) gradatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, comunque riformare la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite del grado precedente, compensandole integralmente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, come per legge. Salvis Iuribus.” per la appellata : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, provvedere come segue: 1) Nel merito ed in via principale: Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza gravata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.” per la CP_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, provvedere come segue: 1) Nel merito ed in via principale: Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza gravata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato la Parte_3
, già ha impugnato la sentenza indicata in
[...] Parte_2 epigrafe che così ha statuito:
“- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute liquidate in complessivi euro 8.710,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.”. Nel giudizio di primo grado, la società (di Parte_1 seguito anche solo ) aveva convenuto innanzi il Tribunale di Roma la Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento in favore dell'attrice di € CP_1
476.466,72, oltre interessi, “per la erronea corresponsione dei budget per gli anni che vanno dal 2007 al 2013” e al risarcimento dei danni derivanti “dal mancato e cosciente 2 adempimento dell'obbligazione pecuniaria” quantificati in via equitativa in € 100.000,00. A sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto di gestire la Parte_2
che operava come casa di risposo per anziani sulla base di una convenzione
[...] stipulata con la;
che con delibera della giunta regionale del n. CP_1 CP_1
6075 del 29.12.1999, era stato preso atto del verbale di intesa sottoscritto dalla Pt_1 per l'avvio della riconversione in Residenza Sanitaria Assistenziale per 75 posti letto;
che in sede di riconversione si era proceduto al ridimensionamento dei posti letto in 60, di cui n. 40 livello mantenimento A - alto e 20 posti letto mantenimento B – basso;
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 173 del 21.03.2008 aveva stanziato i fondi Parte da destinare alle , incorrendo in un errore nel conteggio del livello assistenziale assegnato alla attribuendo, ai fini del calcolo annuale dal 2007 al 2013, Parte_1
n. 20 posti letto livello A e n. 40 posti letto livello B, invertendo quindi i dati;
che la aveva avviato un procedimento di riesame della questione insieme alla CP_1
la quale aveva riconosciuto l'errore materiale della;
che Parte_4 CP_1 pertanto i budget fissati per gli anni dal 2007 al 2013, sottoscritti dalla con Pt_1 riserva, erano stati calcolati sulla base della dotazione invertita del livello assistenziale;
che a fronte di tale errore la società attrice vantava un credito nei confronti della di € 476.466,72 per l'errata imputazione delle spettanze per gli anni CP_1
2007 al 2013; che solo dal 2014 il Decreto del Commissario ad Acta n. UPP2023 del 16.06.2014 aveva statuito “di confermare l'autorizzazione all'esercizio per il presidio Parte sanitario denominato per l'attività di per n. 60 posti Parte_2 letto di cui: n. 40 posti letto di livello di mantenimento A, n. 20 posti letto di livello di mantenimento B”. Si era costituita la eccependo il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 ordinario, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda. La , alla cui chiamata in causa era stata autorizzata l'attrice, si era costituita CP_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la domanda. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5353/2020 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il primo giudice rilevava che parte attrice aveva chiesto nella sostanza la rideterminazione dei budget, mediante la correzione dell'errore contenuto nei decreti di fissazione del budget – non impugnati dall'attrice dinanzi al giudice amministrativo
-, e, di conseguenza, la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 476.466,72. La controversia, pertanto, pure se formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese, investiva di fatto la valenza dei budget assegnati e comportava un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo dell'amministrazione regionale precluso al giudice ordinario. Riteneva il Tribunale di non poter neanche provvedere alla disapplicazione incidentale dell'atto ex art. 5 legge n. 2248/65 all. E, possibile solo nei casi in cui l'atto illegittimo rilevi come un mero antecedente logico tale che la questione si prospetti come pregiudiziale in
3 senso tecnico e non quando, come nel caso di specie, l'atto amministrativo sia posto a fondamento del diritto fatto valere in giudizio. La , già Parte_3 Parte_2
ha impugnato la prima sentenza formulando vari motivi.
[...]
Sotto un primo profilo, l'appellante sostiene che la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sarebbe frutto dell'errata qualificazione, da parte del Tribunale, delle domande spiegate dalla società. Infatti, la società attrice nel giudizio di primo grado non aveva contestato la legittimità dei decreti di fissazione dei budget annuali, bensì l'inadempimento delle convenute che avevano erogato somme inferiori rispetto a quelle pattuite negli accordi contrattuali in essere. Tanto era vero Contr che, sotto il profilo amministrativo, sia la che la avevano accertato CP_1
l'erroneità delle somme erogate alla e dei presupposti sulla base dei quali Parte_1 tali somme erano state determinate. Pertanto, secondo l'appellante, trattandosi di una pretesa afferente esclusivamente alla materiale erogazione di somme a favore del concessionario, la controversia rientrerebbe nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Sotto altro aspetto, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale escluso la possibilità di disapplicazione ex art. 5 l.n. 2248/65 All. E dei provvedimenti di budget. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la pretesa della non trova fondamento nei budget, bensì nell'attività che la stessa è stata Parte_1 tenuta a svolgere su richiesta e indicazioni dell'Amministrazione e per la quale non ha ricevuto il relativo corrispettivo. Sarebbe dunque evidente come la pretesa avanzata da nel presente giudizio passi per un'attività legittimamente prestata e Parte_1 regolarmente richiesta da parte dell'amministrazione, senza alcun fondamento nei provvedimenti di budget. Il motivo di appello fondato volto alla affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario è fondato. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le controversie concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lettera c) c.p.a., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (schematizzabile secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., S.U. n. 2294/2014; n. 22094/2015; n. 22646/2016; n. 32265/2023). Sulla base di tali principi, è stato affermato che, nei rapporti tra la struttura sanitaria e l'amministrazione, la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che nell'attuale sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali e il giudice 4 ordinario ben può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2011, n. 1771; Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10149). Applicando tali direttive al caso di specie, si osserva che parte attrice nel giudizio di primo grado ha chiesto la “corresponsione da parte della della somma CP_1 di € 476.466,72 per la erronea corresponsione dei budget per gli anni che vanno dal 2007 al 2013 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” in quanto le erano state erogate somme inferiori rispetto a quelle pattuite negli accordi contrattuali. Pertanto, la domanda proposta in causa, a prescindere dall'esattezza o meno dei presupposti di calcolo del budget (il cui esame implica una verifica dell'attività autoritativa della , riservata al giudice amministrativo), è volta ad CP_1 ottenere il pagamento delle spettanze dovute per le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria negli anni 2007 – 2013, asseritamente corrisposte in misura inferiore a quanto concordato tra le parti. Ne deriva che l'attrice non ha investito il giudice del controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. (posta in essere nella determinazione del budget), ma, piuttosto, dell'accertamento della conformità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni ospedaliere erogate ai termini concordati o, comunque, imposti alla struttura privata, con la conseguenza che la controversia rientra tra quelle devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. In accoglimento dell'appello, previa riforma della prima sentenza, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda formulata dalla Parte_5 nei confronti della e della con conseguente rimessione CP_1 CP_4 della causa al primo giudice affinché provveda ad esaminare la domanda nel merito, valutandone la fondatezza o meno (art. 353, primo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie). Le spese del doppio grado si possono compensare, stante la oscillante soluzione giurisprudenziale sottesa alla valutazione in fatto della vicenda al momento della instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, previa integrale riforma della sentenza appellata, così provvede:
- dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla
[...]
Parte_5
- rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma;
- dichiara le spese del doppio grado integralmente compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
5